CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334.

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
  rilevato che:
   lo schema di decreto legislativo in discussione, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), sanziona, a titolo di illecito amministrativo, le violazioni del Regolamento CE n. 1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA), confermando la scelta di depenalizzazione già effettuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 507 del 1999;
   alcune delle predette violazioni, tuttavia, in particolare quelle di cui agli articoli, 2, commi 1 e 4 , 3, comma 1, 5 , comma 1, e 9, comma 3, riguardano, in tutta evidenza, modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana;
   l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013), al comma 1, lettera d), dispone che il legislatore delegato debba prevedere la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;
   appare, quindi, necessario prevedere l'applicazione di sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in relazione alle violazioni sopra richiamate, lesive di un interesse costituzionalmente protetto quale quello alla salute;
  osservato che:
   l'articolo 11 introduce un procedimento speciale per la contestazione di violazioni di lieve entità, prevedendo che, a seguito della contestazione immediata della violazione, o della notificazione della stessa, l'organo incaricato dell'accertamento diffida il trasgressore a regolarizzare la violazione, fornendo le prescrizioni allo scopo necessarie; decorso il termine di attuazione delle prescrizioni, l'organo verifica l'avvenuta ottemperanza alla diffida, che, ove effettiva, determinerà l'estinzione dell'illecito, altrimenti procedendo all'irrogazione della sanzione amministrativa;
   nella formulazione del testo dell'articolo 11 si fa riferimento «al pagamento Pag. 22della somma di cui al presente articolo», riferimento che pare, tuttavia, non trovare alcun riscontro nel complesso della disposizione, dal momento che solo in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si applica la sanzione amministrativa e occorre procedere al pagamento delle relative somme;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
   agli articoli 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, 9, comma 3, nonché in ogni altra disposizione del provvedimento riguardante modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana, siano previste sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: «e per il pagamento della somma di cui al presente articolo,».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e XII,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
  rilevato che:
   lo schema di decreto legislativo in discussione, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), sanziona, a titolo di illecito amministrativo, le violazioni del Regolamento CE n. 1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA), confermando la scelta di depenalizzazione già effettuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 507 del 1999;
   alcune delle predette violazioni, tuttavia, in particolare quelle di cui agli articoli, 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, e 9, comma 3, riguardano, in tutta evidenza, modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana;
   l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013), al comma 1, lettera d), dispone che il legislatore delegato debba prevedere la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;
   appare, quindi, necessario prevedere l'applicazione di sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in relazione alle violazioni sopra richiamate, lesive di un interesse costituzionalmente protetto quale quello alla salute;
  osservato che:
   l'articolo 11 introduce un procedimento speciale per la contestazione di violazioni di lieve entità, prevedendo che, a seguito della contestazione immediata della violazione, o della notificazione della stessa, l'organo incaricato dell'accertamento diffida il trasgressore a regolarizzare la violazione, fornendo le prescrizioni allo scopo necessarie; decorso il termine di attuazione delle prescrizioni, l'organo verifica l'avvenuta ottemperanza alla diffida, che, ove effettiva, determinerà l'estinzione dell'illecito, altrimenti procedendo all'irrogazione della sanzione amministrativa;
   nella formulazione del testo dell'articolo 11 si fa riferimento «al pagamento Pag. 24della somma di cui al presente articolo», riferimento che pare, tuttavia, non trovare alcun riscontro nel complesso della disposizione, dal momento che solo in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si applica la sanzione amministrativa e occorre procedere al pagamento delle relative somme;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
   agli articoli 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, 9, comma 3, nonché in ogni altra disposizione del provvedimento riguardante modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana, siano previste sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in conformità ai principi di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: «e per il pagamento della somma di cui al presente articolo,».