CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti, C. 3873 Bechis e C. 3939 Brignone.

ARTICOLI AGGIUNTIVI

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice penale).

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».
*1. 01. Amoddio.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».
*1. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, lettera a) si applica anche ai procedimenti relativi ai fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 03. Amoddio.