CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO RIFORMULATO DAI RELATORI

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
   VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
   CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
   CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione Pag. 175referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.
  1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:
   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
   b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 7;
   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

  1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:
   a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;Pag. 176
   b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione).

  1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Pag. 177

Articolo 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

  1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
   a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
   b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

  2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.
  3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.
  4-bis. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
  5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione Pag. 178dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.
(Confronti).

  1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti).

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il Pag. 179loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Informazione).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia Pag. 180osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
  6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

Articolo 10.
(Trasmissioni per persone con disabilità).

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono Pag. 181necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 12.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

  1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pag. 182

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

Preambolo

0.1 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il periodo: «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;» con il seguente periodo: «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 comma 1, come modificati dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;».

0.2 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il periodo: «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;» con il seguente periodo: «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 e 7 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;».

0.3 D'Ambrosio Lettieri
   sopprimere il paragrafo: «CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;».

0.4 D'Ambrosio Lettieri
   dopo il paragrafo: «CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;» aggiungere il seguente paragrafo: «CONSIDERATA l'intervenuta innovazione della comunicazione digitale che internazionalmente espone l'immagine dell'Italia ad un confronto sulla qualità democratica dell'informazione pubblica da assicurare ai cittadini;».

0.5 D'Ambrosio Lettieri
   al paragrafo: «DISPONE» sostituire la parola: «multimediale» con la parola: «digitale».

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Articolo 1.

1.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1 sopprimere le parole: «Ove non diversamente previsto,».

1.2 Lupi, Bonaiuti
   all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.».

Articolo 2.

2.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, le parole da: «Nel periodo di vigenza» fino a: «tramite:» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione della comunicazione politica della Rai, effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:».

2.2 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, dopo le parole: «la programmazione radiotelevisiva della Rai» inserire le seguenti: «, effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione».

2.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi» con le seguenti: «nonché gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento di cui all'articolo 8 che».

Articolo 3.

3.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: « a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a);».

3.2 Gasparri
   al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: « a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a);».

3.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche,».

3.4 Gasparri
   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche,».

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3.5 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «diverse da» con le seguenti: «ulteriori a».

3.6 Gasparri
   al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «diverse da» con le seguenti: «ulteriori a».

3.7 D'Ambrosio Lettieri
  al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i soggetti che ai sensi all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione abbiano fatto domanda di referendum ai sensi dell'articolo 4 legge 25 maggio 1970, n. 352;».

3.8 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente lettera: « e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 12, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, nonché quelli rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni, con pari diritti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.».

3.9 Liuzzi
   all'articolo 3, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alle trasmissioni di comunicazione politica non è consentita la partecipazione, in rappresentanza dei soggetti di cui alla presente lettera, di parlamentari nazionali ed europei, nonché di esponenti del Governo in carica».

3.10 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 3 sostituire le parole: «come organismi collettivi» con le seguenti: «nelle forme previste dal libro I, titolo II del codice civile, in precedenza o».

3.11 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 3, dopo le parole: «entro cinque giorni» aggiungere le seguenti: «non festivi».

3.12 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella richiesta di cui al secondo periodo del comma 3 del presente articolo.».

Articolo 4.

4.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, dopo le parole: «in modo esaustivo» aggiungere le seguenti: «, plurale, imparziale».

4.2 Gasparri
   al comma 1, dopo le parole: «in modo esaustivo» aggiungere le seguenti: «, plurale, imparziale».

4.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, dopo le parole: «nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese» Pag. 185 aggiungere le seguenti: «l'assenza di quorum per la validità della votazione e».

4.4 Gasparri
   al comma 1, dopo le parole: «nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese» aggiungere le seguenti: «l'assenza di quorum per la validità della votazione e».

4.5 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, dopo le parole: «riferite ad altre elezioni» aggiungere le seguenti: «e la divulgazione, la replica e il commento in internet delle testate giornalistiche della Rai è monitorata con un'analisi di web reputation Italia che misuri la percezione prodotta dal servizio pubblico a partire da 30 giorni antecedenti la data del referendum.».

4.6 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis.».

Articolo 5.

5.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: « a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario».

5.2 Gasparri
   al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: « a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis);».

5.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: « a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis);».

5.4 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente lettera: « c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.».

5.5 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 e l'attività di dialogo digitale in internet viene parimenti sospesa.».

5.6 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3».

5.7 Gasparri
   al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis).».

5.8 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis).».

5.9 Lupi, Bonaiuti
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. Nei programmi di Pag. 186cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone».

5.10 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 5 sostituire le parole da: «I programmi» a «notiziari» con le seguenti: «I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, su tutte le reti diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari.».

5.11 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 11» aggiungere le seguenti: «, comma 2.».

5.12 Gasparri
   sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: «7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  8. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.
  9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.».

5.13 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: «7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  8. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.
  9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione Pag. 187la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.».

5.14 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 7, dopo le parole: «Nell'ultima settimana precedente la consultazione» inserire le seguenti: «, e comunque durante l'intero periodo di cui al comma 1 dell'articolo 1».

5.15 D'Ambrosio Lettieri
   il comma 8 è sostituito dal seguente comma: «8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione che deve preventivamente sottoporre all'approvazione della Commissione che ne verifica la piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.16 Peluffo
   sopprimere il comma 9.

5.17 D'Ambrosio Lettieri
   dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma: «9-bis. La gestione internet del servizio pubblico Rai deve essere organizzata sotto la responsabilità dei direttori di rete e delle testate giornalistiche».

Articolo 6.

6.1 Gasparri
   sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo: «Articolo 6. – (Confronti). – 1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e a-bis). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.».

6.2 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo: «Articolo 6 – (Confronti). – 1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 minuti. Pag. 188La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e a-bis). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.».

6.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a) e b)».

6.4 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sopprimere le parole: «Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, lettera a).».

6.5 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «se richiesto».

Articolo 7.

7.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 2, dopo le parole: «i messaggi sono ripartiti» aggiungere le seguenti: «in modo paritario».

7.2 Lupi, Bonaiuti
   al comma 2, dopo le parole: «presente provvedimento.» aggiungere le seguenti: «I messaggi hanno una durata fra l'uno e i tre minuti per le reti televisive, e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche».

7.3 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, comma 2, per la verifica della piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.4 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria».

Articolo 8.

8.1 D'Ambrosio Lettieri
   sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo: «Articolo 8. – (Informazione). – 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:
   a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;
   b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del referendum, Pag. 189assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

  3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
  4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente Pag. 190sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.».

8.2 Gasparri
   sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo: «Articolo 8. – (Informazione). – 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:
   a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;
   b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

  3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.
  4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai Pag. 191presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.».

8.3 Gasparri
   al comma 2, dopo le parole: «contrari al quesito referendario.» inserire le seguenti: «Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata, previo sorteggio iniziale, stabilisce in via preliminare l'alternanza delle presenze. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario, stabilendo attraverso sorteggio l'ordine degli interventi.».

8.4 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sostituire le parole: «del quesito referendario» con le seguenti: «del referendum».

8.5 Lupi, Bonaiuti
   al comma 2, dopo le parole: «criteri di cui al comma 1.» inserire le seguenti: «Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, Pag. 192al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando per tanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto».

8.6 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 2, sostituire le parole: «per determinate forze politiche» con le seguenti: «tra i partecipanti o tra le diverse posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario».

8.7 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 3, dopo le parole: «destinata all'estero» inserire le seguenti: «con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione».

8.8 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 3, dopo le parole: «anche limitando» inserire le seguenti: «, in modo motivato e previa autorizzazione della Commissione,».

8.9 Peluffo
   sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Settimanalmente, la Rai pubblica i medesimi dati in forma aggregata.».

Articolo 10.

10.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, sopprimere le parole: «e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria,».

Articolo 11.

11.1 D'Ambrosio Lettieri
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento la Commissione, riunita in seduta plenaria, istituisce una sottocommissione composta da 6 membri, tre deputati e tre senatori oltre il presidente della commissione medesima, incaricata di redigere entro i successivi 7 giorni le procedure di valutazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 3 e le modalità di valutazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2, conformandosi ai criteri e ai principi di uguaglianza e non discriminazione costituzionalmente garantiti e li sottopone all'approvazione della Commissione.».

Articolo 12.

12.1 D'Ambrosio Lettieri
   al comma 1, dopo le parole: «soggetti danneggiati.» inserire le seguenti: «Il consiglio di amministrazione e il presidente della Rai trasmettono ogni venerdì a partire dal 4 novembre 2016 l'analisi web reputation Italia alla Commissione di vigilanza. Il progetto di analisi di web reputation Italia deve essere approvato dalla Commissione di vigilanza Rai».

Pag. 193

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DAI RELATORI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
   VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
   CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
   CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio Pag. 194pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.
  2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:
   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
   b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 7;
   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Pag. 195

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

  1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte:
   a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;
   b) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione).

  1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo Pag. 196esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

  1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
   a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
   b) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   c) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

  2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.
  3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.
  5. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
  6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente Pag. 197assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
  8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.
(Confronti).

  1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Si applica il comma 9 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti).

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione Pag. 198della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 9. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Informazione).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando Pag. 199in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
  6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

Articolo 10.
(Trasmissioni per persone con disabilità).

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, Pag. 200la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 12.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

  1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pag. 201

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 494/2405 al n. 497/2412)

   CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:
   nel 2012 Rai ha adottato nuovi criteri per il reclutamento di personale e collaboratori e nel maggio 2016, dopo l'ultima riforma, il Consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo documento in materia finalizzato a rendere operativi i criteri sanciti dall'ultimo piano triennale anticorruzione;
   in seguito alle verifiche effettuate dall'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), 21 nomine di manager esterni in Rai presentano criticità per «l'applicazione e l'efficacia» delle misure anticorruzione (9 assunzioni mentre era in vigore il piano anticorruzione 2015-2017 e 12 assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo piano 2016-2018 che ha previsto nuovi obblighi);
   sebbene le 21 procedure «rispettano a grandi linee i principi generali del piano, sussistono carenze documentali, specie con riferimento alle fasi di ricognizione interna e della selezione esterna, che non consentono la piena tracciabilità delle attività svolte, con conseguenze negative in termini di trasparenza»;
   l'Anac rileva il mancato utilizzo del « job posting», cioè l'annuncio della posizione vacante per effettuare una ricognizione interna, nelle procedure di selezione dei dirigenti e il conflitto di interessi per una delle posizioni selezionate (Cso – Direttore Security & Safety) rispetto a chi ha curato la selezione, oltre all'irregolarità sulle posizioni di Direzione staff della Direzione generale e quelle di Responsabile relazioni con i media presso la Direzione Relazioni esterne;
   la delibera dell'Anac, al termine dell'istruttoria condotta, è stata trasmessa al presidente della Rai, al responsabile della prevenzione della corruzione della Rai, al Ministero dell'Economia, competente per valutare profili di sua competenza legati a un eventuale danno erariale;
   sono inoltre stati trasmessi alla Corte dei Conti, procura regionale del Lazio, oltre alla delibera, gli esposti che il Codacons ha inviato all'Anac con richiesta di avviare un'istruttoria sull'ammontare degli stipendi dei dirigenti Rai;
   la concessionaria del servizio radiotelevisivo, ancora una volta, è al centro di polemiche per la mala gestione, per la poca trasparenza e assunzioni non basate su criteri meritocratici;
   questi fatti minano sempre di più la credibilità del servizio pubblico e aumentano l'insoddisfazione degli utenti che si vedono costretti a pagare regolarmente un canone a fronte di un servizio scadente;
   si chiede di sapere:
    quali azioni si intendano adottare alla luce delle irregolarità riscontrate dall'Anac in merito alle 21 nomine di manager esterni in Rai;
    se non si ritenga opportuno intervenire sul contratto di servizio affinché il parere negativo dell'Anac sulle nomine sia vincolante per la Rai per invalidare automaticamente le nomine stesse. (494/2405)

  Risposta. – In merito all'interrogazione sopra citata, nel rinviare a quanto emerso nell'ambito delle sedute del 28 settembre e del 6 ottobre per una più compiuta valutazione Pag. 202della tematica in questione, si informa di quanto segue.
  In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai sia impegnata a dare piena e puntuale attuazione a tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
  Sotto il profilo dei contenuti della delibera, ANAC – più in particolare – raccomanda per il futuro la necessità di assicurare l'effettiva applicazione e l'efficacia di tutte le misure specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), sottolineando la necessità di integrare il Piano in sede di aggiornamento a gennaio 2017, dando specifiche indicazioni circa le attività da svolgere e le evidenze documentali ritenute necessarie. La delibera ANAC, ancora, individua la sussistenza di tre posizioni oggetto di particolari rilievi.
  Per quanto attiene al tema dell'evoluzione dinamica del PTCP, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Piano stesso sia già stato in parte integrato con il recepimento delle determinazioni aziendali di disciplina nell'utilizzo dello strumento del job posting. A gennaio 2017 il Piano sarà ulteriormente aggiornato anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC.
  Con riferimento, invece, alle posizioni oggetto di particolari rilievi, per due la Rai ha sollecitato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cui ANAC ha trasmesso la delibera per le valutazioni di competenza); per la terza – rispetto alla quale è stato identificato un tema di conflitto di interessi non imputabile a Rai – è stato già intrapreso un percorso di analisi e valutazione di carattere legale, al fine di recepire e mettere in pratica le indicazioni ANAC.

   RAMPELLI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:
   in una puntata andata in onda lo scorso agosto del programma «Agorà» è stato trasmesso l'ennesimo sondaggio politico falsato con riferimento al dato di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale;
   le inesattezze che spesso si ritrovano nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto affidate dalla televisione pubblica ad alcuni istituti avevano già formato oggetto di una precedente interrogazione firmata dal sottoscrittore del presente atto;
   nella risposta a tale interrogazione, tuttavia, la direzione dell'azienda non ha risposto in modo esaustivo né rispetto ai criteri che regolano le rilevazioni, riferendosi, invece, esclusivamente alla disciplina che ne regola la trasmissione, né rispetto alle procedure in base alle quali vengono commissionate (facendo un mero generico riferimento all'applicazione del Codice degli appalti), né, infine, rispetto ai costi, quesito liquidato con un banale riferimento alle «dinamiche di un mercato articolato e aperto alla concorrenza»;
   si chiede di sapere:
    quali siano le norme che disciplinano la formazione del campione da intervistare e il tipo e il contenuto delle domande da porre;
    se – nell'ambito del Codice degli appalti – si proceda mediante gara o affidamento privato e quali siano esattamente i compensi corrisposti agli istituti sondaggistici che lavorano per la Rai.
(495/2407)

  Risposta. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  Con riferimento alle tematiche tecnico-operative sulla metodologia di formazione del campione da intervistare, si segnala che Ixè – alla luce degli obiettivi della rilevazione – realizza settimanalmente per Agorà sondaggi CATI (Computer Assisted telephone Interviewing) e CAMI (Computer Assisted Mobile Interviewing) su un campione casuale probabilistico stratificato di 1.000 soggetti maggiorenni (su circa 9.000 contatti complessivi), di età superiore ai 18 anni. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di Pag. 203sesso, età e macro area di residenza. Il margine d'errore massimo è di ± 3,1 per cento.
  Per quanto riguarda invece i profili relativi all'affidamento dell'incarico, la Rai si attiene a quanto stabilito dal Codice degli appalti (decreto legislativo n.50 del 2016) che, più in particolare, all'articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
   a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
   b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».

  Tenuto conto del valore del contratto con Ixè la procedura seguita è stata quella dell'affidamento diretto (di cui alla lettera a sopra menzionata).

   FICO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:
   il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;
   l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi;
   tali principi sono declinati, fra gli altri, nell'articolo 4 del contratto di servizio fra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, che prescrive alla concessionaria di assicurare la qualità dell'informazione «quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo», a tal fine assicurando che le trasmissioni di approfondimento siano sempre caratterizzate dall'equo bilanciamento in ossequio ai principi di «correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», nonché di responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
   ai sensi del medesimo articolo 4, la Rai favorisce, in tutte le sue trasmissioni, «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati», a tal fine assicurando sempre un «contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;
   da alcuni mesi il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 è stabilmente parte dell'agenda politica, essendo stato dapprima fra i temi della campagna per le elezioni amministrative nella Capitale, e oggi al centro del dibattito pubblico anche alla luce dell'intenzione della Giunta presieduta da Virginia Raggi di non procedere con la candidatura olimpica;
   nella puntata della «Domenica Sportiva» del 18 settembre 2016 è stato ospite Pag. 204in studio il Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a più riprese, nel corso della trasmissione, sul tema delle Olimpiadi a Roma, facendo registrare un tempo di parola significativo;
   sulle brevi domande della conduttrice della trasmissione, tutte connesse alla questione se le Olimpiadi debbano considerarsi un'opportunità oppure uno spreco di risorse, Malagò si è lungamente soffermato, non potendo fare a meno di sconfinare, in alcuni casi, nel giudizio di natura politica. Infatti, oltre a rappresentare le Olimpiadi come una straordinaria opportunità, nonché una manifestazione dai costi relativamente bassi, ha sostenuto, fra le altre, che l'amministrazione comunale abbia allo stesso tempo il diritto e il dovere di governare i processi, che la Giunta dovrebbe occuparsi delle vere priorità della città dal momento che le Olimpiadi sono programmate per il 2024, che la rinuncia ad ospitare l'evento costituirebbe una grave perdita di credibilità per il Paese;
   quello delle Olimpiadi è ovviamente un tema di particolare interesse per gli amanti dello sport, perciò appare naturale che esso sia trattato in una trasmissione sportiva anche ospitando soggetti istituzionali quali il Presidente del Coni Malagò;
   allo scrivente appare meno naturale, invece, che gli interventi dell'ospite, per quanto egli abbia tenuto a specificare di non avere alcun interesse per le implicazioni politiche della vicenda, abbiano assunto a tratti una natura squisitamente politica e propagandistica, risultando alquanto eccentrici rispetto alla struttura e ai contenuti tipici della trasmissione sportiva in oggetto;
   considerata oggi la particolare rilevanza anche sul piano economico-sociale delle Olimpiadi a Roma, e in ossequio ai principi sopra ricordati, altro dovrebbe essere il modo di accostarsi al tema da parte del servizio pubblico. Lungi dal potersi esaurirsi in un monologo del Presidente del Coni («parte in causa»), per giunta senza un autentico contraddittorio con la conduttrice della trasmissione, l'approfondimento sulle Olimpiadi avrebbe richiesto un confronto aperto, considerato che radicalmente diverse sono le esperienze concrete e le tesi circa i costi e i benefici di questa manifestazione sportiva;
   il tema delle Olimpiadi è sfaccettato, complesso, e soprattutto in questo momento l'informazione del servizio pubblico è tenuta a dare conto di tale complessità. Al contrario, nella puntata in oggetto i cittadini non hanno potuto ricevere un'informazione completa ed obiettiva, ma si sono trovati dinanzi a una posizione unilaterale, sostenuta in modo assertivo da un soggetto istituzionale;
   non si tratta di applicare in modo inappropriato gli schemi della par condicio, quanto piuttosto di affrontare qualsiasi argomento, specie di tale rilevanza, con il rigore critico e la completezza che in ogni momento devono caratterizzare la programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;
   stupisce quindi che sia stato sostanzialmente accordato al Presidente del Coni un ampio spazio per diffondere le sue tesi e le sue informazioni sulle Olimpiadi, senza che in studio vi fosse qualcuno, non necessariamente un altro soggetto istituzionale, in grado di mettere in dubbio quei dati e quelle informazioni, così assertivamente sostenute, e quindi di dare vita ad un confronto costruttivo e realmente utile ai cittadini;
   si chiede di sapere:
    se non ritengano che in tutte le trasmissioni del servizio pubblico il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 debba essere affrontato con la dovuta completezza, considerate la sua complessità e la sua rilevanza, in questo momento storico, anche dal punto di vista economico-sociale;
    se non ritengano che, per tutte le ragioni esposte in premessa, nella puntata della «Domenica Sportiva» del 18 settembre Pag. 205scorso sia stata operata una semplificazione del tema non all'altezza del servizio pubblico radiotelevisivo;
    quali misure intendano adottare affinché nella trasmissione in oggetto siano previsti, nelle prossime puntate, ulteriori spazi di approfondimento tali da rappresentare adeguatamente la complessità del tema. (497/2412)

  Risposta. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  La «Domenica Sportiva» del 18 settembre 2016 ha ospitato Giovanni Malagò (attuale Presidente del CONI) in quanto principale rappresentante dello sport italiano; alle spalle di Malagò è apparsa una tabella sui costi delle Olimpiadi. Nel corso dell'intervista i conduttori, oltre a porre in evidenza dati negativi quali quelli delle perdite economiche collegate alla recente edizione dei Giochi di Rio e – ancor di più – a quella di Atene, hanno ricordato come nel recente passato anche il Governo (nello specifico quello guidato da Mario Monti) si fosse opposto a ospitare una edizione dei Giochi Olimpici nella città di Roma.
  Fermo restando che in linea generale un programma sportivo quale la «Domenica Sportiva» tende a evitare la presenza di soggetti politici, il successivo lunedì 19 settembre – alla luce dell'attualità della questione relativa alla candidatura della città di Roma – è stata proposta una replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi cui, sin qui, la stessa Raggi non ha ritenuto di aderire.