CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 settembre 2016
700.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 OTTOBRE 2016

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 con le parole: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

  Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.
6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
  01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.».

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari;
   b) al comma 2:
    1) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo.»;
    2) alla lettera e), capoverso Art. 13-bis, comma 1, sostituire le parole: può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto con le seguenti: può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando Pag. 20la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza;
   c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.»;
   d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
7. 101. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziali e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Conseguentemente:
   b) al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater:
    1) al primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;
    2) al secondo periodo, sostituire le parole: sono fatte con le seguenti: possono essere fatte;
   c) al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 con le seguenti: dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo;
   d) al comma 8, sostituire le parole: È abrogato con le seguenti: Sono abrogati il comma 1-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e.
7. 10.  (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: nonché ove necessario fino a: tre con le seguenti: nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo.
7. 42.  (Nuova formulazione) Amoddio.

Pag. 21

  Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: «presiede», le seguenti parole: «, nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo».
7. 105. Il Relatore.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. 100. Il Relatore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.
7. 107. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 7.108.

  All'emendamento n. 7.108, capoverso Art. 192, sostituire il comma 1-quater con i seguenti:
  1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
  1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 7. 108. 1.  (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1o gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
  «Art. 192. — (Modalità di pagamento). — 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
  1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
7. 108. Il Relatore.

Art. 7-bis.
(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

  1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche Pag. 22e integrazioni, e all'allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nell'articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: «, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione»;
   b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubricato «Processo amministrativo telematico» è ridenominato «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;
   c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

  «Art. 13-ter.
(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

  1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, di cui all'allegato 1, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
  3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
  4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
  5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»;
   d) dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1, al comma 6 dell'articolo 120 sono soppresse le parole da «Al fine di consentire» sino alla fine del comma.

  2. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
7. 0101. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso articolo 53-ter, primo periodo, sostituire le parole: tabella A allegata al presente provvedimento con le seguenti: tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
8. 100. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.
11. 100. Il Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui.
11. 101. Il Relatore.