CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo le parole: può applicare temporaneamente aggiungere le seguenti:, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a due anni inserire le parole: che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.
1. 100. Il Relatore.

  Al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera l), numero 3) sostituire la parola: terzo con la parola: quarto.
0. 1. 0100. 10. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.»;
   b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.»;
   c) all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata.»;
   d) all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dopo la relazione il presidente Pag. 38invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.»;
    2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: «Non sono ammesse repliche.»;
   e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis.
(Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).

  Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
  Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
  Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.»;
   f) dopo l'articolo 380-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 380-bis.1.
(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

  Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»;
   g) l'articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 380-ter.
(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

  Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
  In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.»;
   h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter»;
   i) all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» è aggiunta la seguente: «, l'ordinanza»;Pag. 39
   l) all'articolo 391-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.»;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Sulla correzione, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma.»;
    3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
1. 0100. Il Relatore.

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 2.100.

  Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015,.
0. 2. 100. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
   a) tre mesi, per il primo periodo;
   b) due mesi, per il secondo periodo;
   c) sei mesi, per il terzo periodo.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno Pag. 40assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 100. Il Relatore.