CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09542 Manfredi: Sulle iniziative di competenza per dare piena attuazione ai provvedimenti di bonifica e tutela della salute nella terra dei fuochi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si rileva, preliminarmente, che le tematiche in esame ed in particolare, quelle concernenti l'adozione di disposizioni di carattere regolamentare in merito ai parametri di qualità dei terreni agricoli e delle acque ad uso irriguo, costituiscono un settore d'intervento fondamentale che investe, non solo il suolo e le acque, ma anche le restanti matrici ambientali, con evidenti ricadute negative per l'ecosistema e la salute umana.
  L'individuazione ed il potenziamento delle opportune azioni dirette a fronteggiare dette emergenze ambientali, rappresentano una priorità per il Ministero dell'ambiente che presiede il Comitato Interministeriale istituito con decreto legge n. 136 del 2013.
  Nell'ambito del citato Comitato è stata istituita apposita Commissione quale organo tecnico-operativo la quale ha avviato un approfondito esame delle diverse e complesse questioni poste all'attenzione dalle linee di indirizzo fornite dal Comitato Interministeriale, giungendo nel maggio scorso all'adozione di un programma degli interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei territori della cosiddetta «Terra dei Fuochi».
  Nello specifico, il piano elaborato dalla Commissione, caratterizzato da interventi di ampio respiro, mira a coniugare il delicato tema del monitoraggio e della bonifica delle aree agricole interessate nel passato dai fenomeni di tombamento di rifiuti con ricadute sulle matrici ambientali, con quello delle iniziative di screening e di prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini e ancora con quello del permanere di fenomeni di illegalità e di inciviltà che attengono allo smaltimento abusivo dei rifiuti e che contribuiscono al degrado del territorio e ad alimentare una percezione negativa con tutte le conseguenze sul piano economico e dello sviluppo. Il documento è stato oggetto di esame ed approvato dal Comitato Interministeriale, che si è riunito presso il Ministero dell'ambiente il 2 agosto scorso, il quale ha altresì deliberato la sua trasmissione alla Cabina di regia per la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, ai fini del tempestivo esame da parte del CIPE.
  Per quanto concerne le linee finanziarie strumentali agli interventi indicati nel programma della Commissione, si fa presente che il fabbisogno economico complessivo per le misure previste è pari a 103,425 milioni di euro. Tali misure possono suddividersi in 6 macroaree d'intervento: misure per le bonifiche e il ripristino ambiente (le quali prevedono un fabbisogno economico pari a 38,5 milioni di euro); misure ricadenti sulla sicurezza (19,65 milioni di euro); area Ambiente e Salute (40,725 milioni di euro); rafforzamento delle misure di prevenzione antimafia e anticorruzione per le attività inerenti alla messa in sicurezza e la bonifica dei terreni (1,2 milioni di euro); misure relative alla comunicazione, sensibilizzazione e informazione della popolazione (250.000 euro); area rivitalizzazione economica Pag. 68del territorio (3,1 milioni di euro). Per completezza di informazioni deposito un documento di dettaglio.
  Si segnala, inoltre, che in attuazione delle disposizioni urgenti previste dal citato decreto-legge n. 136 del 2013, il Ministero dell'ambiente ha già predisposto lo schema di Regolamento concernente i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. Tale schema è stato trasmesso dalla competente Direzione Generale del Ministero all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPRA ed al Centro Ricerche Agricoltura per il necessario confronto tecnico-scientifico con tali enti, funzionale all'ulteriore seguito dell’iter di approvazione del provvedimento. Al riguardo il Ministero è costantemente impegnato nell'attività di monitoraggio in ordine al predetto iter.

(Allegato 1)
Progetto integrato ai fini dell'individuazione e il potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio per la tutela dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della Regione Campania nel rispetto delle «Linee di indirizzo»

emanate dal Comitato interministeriale con delibera del 26 marzo 2015

Prospetto
«Ripartizione degli impegni (2016-2020) »

Area bonifiche e ripristino ambientale

  La Commissione ha accorpato la programmazione attuativa di quattro delle linee di indirizzo del Comitato, ritenute tra loro strettamente collegate e interconnesse:
   censimento e verifica delle aree interessate da abbandono e interramento rifiuti;
   identificazione dei centri di pericolo;
   caratterizzazione e monitoraggio delle matrici ambientali;
   definizione e attuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica.

  Fabbisogno economico complessivo pari a 38,5 milioni di euro, così ripartiti:
   LINEA 1: Censimento e verifica delle aree interessate da abbandono e interramento di rifiuti e identificazione dei centri di pericolo: non sono state richieste risorse, in quanto attività già eseguite nelle aree degli 88 Comuni individuati da due successive decreti (Decreto Interministeriale 11 marzo 2014 relativamente ai primi 57 Comuni e Decreto 12 febbraio 2015 relativamente a successivi 31 Comuni);Pag. 69
   LINEA 2: Caratterizzazione e monitoraggio delle matrici ambientali: risorse impegnate complessivamente 17,5 milioni di euro, così ripartiti:
    15 milioni di euro per il completamento delle attività di indagine dirette e indirette sul suolo, sulle acque di falda e sui vegetali; soggetti attuatori: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; beneficiari: AGEA, ARPAC, CFS, CRA, INGV, ISPRA, ISS, IZSAM, IZSM, Regione Campania, Università di Napoli;
    2 milioni e 500 mila euro per raccolta e sistematizzazione dati esistenti su qualità delle acque a uso irriguo, censimento dei pozzi uso irriguo, elaborazione e attuazione del Piano straordinario di monitoraggio delle acque di falda; soggetti attuatori: Regione Campania; beneficiari: ARPAC e Corpo Forestale dello Stato.

   LINEA 3: Definizione e attuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica: 21 milioni di euro, così ripartiti:
    5 milioni di euro per acquisizione di dati analitici sito-specifici elaborazione delle valutazioni di rischio ed elaborazione dei progetti di messa in sicurezza/bonifica; soggetto attuatore: Regione Campania; beneficiari: ARPAC;
    6 milioni di euro per esecuzione delle attività volte ad attuare le prescrizioni di scavo e caratterizzazione sui terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvopastorali; soggetto attuatore: Regione Campania; beneficiari: ARPAC e CFS;
    10 milioni di euro per esecuzione degli interventi di bonifica e monitoraggio degli interventi effettuati; soggetto attuatore: Regione Campania; beneficiari: ARPAC e CFS.

Area sicurezza

  Fabbisogno economico complessivo pari a 19,65 milioni di euro.

  N.B. La Commissione ha provveduto ad accorpare la programmazione attuativa di 2 linee di indirizzo del Comitato, ritenute tra loro strettamente collegate e interconnesse:
   attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di abbandono e incendio dei rifiuti;
   potenziamento delle misure di vigilanza e controllo.

Area Ambiente e Salute

  Fabbisogno economico complessivo pari a 40,725 milioni di euro.

  N.B. L'area comprende le tre linee di indirizzo che il Comitato Interministeriale ha indicato come «monitoraggio delle matrici agro-Pag. 70alimentari», «controlli sanitari» e «attuazione di misure e programmi finalizzati a garantire la corretta gestione dei rifiuti».

Rafforzamento delle misure di prevenzione antimafia e anticorruzione per le attività inerenti alla messa in sicurezza e la bonifica dei terreni

  Fabbisogno economico complessivo pari a 1,2 milioni di euro.

Comunicazione, sensibilizzazione e informazione della popolazione

  Fabbisogno economico complessivo pari a 250.000 euro.

Area rivitalizzazione economica del territorio

  Fabbisogno economico complessivo pari a 3,1 milioni di euro.

  Le Linee di indirizzo indicate dal Comitato Interministeriale relative a:
   controllo degli appalti per la messa in sicurezza/bonifica;
   comunicazione, sensibilizzazione e informazione della popolazione;
   rafforzamento della legislazione esistente in materia di illeciti ambientali sono state ritenute trasversali a tutte le aree di intervento e, pertanto, trovano nelle attività previste dal presente programma adeguato spazio e relativo finanziamento.

  Il fabbisogno economico complessivamente considerato è pari a 103.425.000 euro.

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ALLEGATO 2

5-09543 Vella: Chiarimenti sulle modalità di utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti da rottamazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, costituisce il recepimento della specifica disciplina comunitaria riguardante le misure e le procedure necessarie finalizzate a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle discariche di rifiuti durante il loro intero ciclo di vita. Detta disciplina è stata attuata nel sistema normativo italiano anche mediante l'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 dicembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, recentemente modificato dal DM 24 giugno 2015.
  In particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 disponeva il divieto di conferire in discarica i rifiuti con un potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/kg, prevedendo tuttavia una specifica deroga per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami terrosi, per i quali venivano autorizzate specifiche discariche monodedicate.
  Al riguardo si evidenzia che la limitazione basata sul potere calorifero dei rifiuti all'atto dell'ammissione in discarica non trovava analoga corrispondenza nella disciplina comunitaria e, sebbene costituiva un incentivo alle operazioni di recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, non ha trovato comunque una completa attuazione a causa delle difficoltà nelle attività di smaltimento dei rifiuti in discarica.
  La citata disposizione è stata successivamente abrogata dal cosiddetto «Collegato ambientale». Tale abrogazione non esclude, in ogni caso, il principio comunitario della gerarchia sulla gestione dei rifiuti che stabilisce di procedere allo smaltimento dei rifiuti solo dopo aver rispettato la prevenzione nella produzione dei rifiuti stessi ed aver provveduto alle fasi di riciclaggio e recupero. Ciò soddisfa inoltre anche i requisiti contenuti nell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevedono la possibilità di discostarsi dalla gerarchia sopraindicata qualora una diversa opzione garantisca, complessivamente, migliori risultati in termini di impatto sanitario, sociale ed economico, compresa anche a fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Pertanto, nel caso specifico, lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rottamazione dei veicoli fuori uso, in alcune realtà nazionali, potrebbe rappresentare l'opzione maggiormente preferibile sia sul piano ambientale che economico. Si deve, inoltre, tenere presente che la capacità d'incenerimento attuale potrebbe non essere sufficiente a garantire il trattamento di tali rifiuti.
  Con riferimento alle modalità di utilizzo di dette discariche, si precisa che il sistema di autorizzazione spetta alle autorità territorialmente competenti e la disciplina vigente dispone che in sede di autorizzazione sono stabiliti tutti i requisiti e le condizioni che i rifiuti devono tassativamente soddisfare per essere ammessi e quindi depositati in tali tipologie di discariche.
  Pertanto, spetta alle predette autorità territoriali la valutazione e la revisione dei Pag. 72titoli autorizzativi per poter eventualmente ammettere altre tipologie di rifiuti, che deve essere effettuata nel pieno rispetto della disciplina nazionale e comunitaria di riferimento.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

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ALLEGATO 3

5-09544 Zaratti: Sull'adozione di misure urgenti per contrastare le violazioni ambientali e sanitarie da parte dell'ILVA di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre, innanzitutto, premettere, relativamente all'articolato normativo in materia che il decreto legge n. 61 del 2013, ha definito un nuovo assetto gestionale ed organizzativo dell'ILVA di Taranto, con l'introduzione del Commissario straordinario e di un sub Commissario per l'adozione dei piani e delle azioni di bonifica previsti dall'AIA, e con l'introduzione di un nuovo Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, elaborato da un Comitato degli Esperti, istituito dalla medesima legge, che al termine della procedura di consultazione costituisce modifica dell'AIA.
  Successivamente, con decreto-legge n. 136 del 2013 sono stati rafforzati gli obiettivi ambientali dell'AIA dell'ILVA di Taranto, anche per mezzo dell'introduzione di strumenti per garantire una durata certa e limitata alla progressiva attuazione delle misure di adeguamento in essa previste, tramite l'approvazione del nuovo Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
  Si fa presente, altresì, che con decreto legge n. 91 del 2014, sono stati introdotti nuovi strumenti e procedure per il reperimento dei fondi necessari all'adeguamento ambientale e per rafforzare l'attività commissariale nell'attuazione degli interventi previsti dal piano ambientale, considerati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  Tanto premesso, si segnala che nell'anno 2016, a seguito del Piano Ambientale e delle intervenute innovazioni normative, gli ispettori ambientali ISPRA, con la collaborazione di ARPA Puglia, hanno effettuato tre ispezioni ordinarie nei giorni 27-28 gennaio, 20-27 aprile e 19-21 luglio nonché due ispezioni straordinarie in data 10 marzo e 12 maggio. La valutazione sull'esito del controllo dell'ultima ispezione di luglio 2016 è al momento in corso.
  Durante questi controlli sono state riscontrate talune criticità per le quali si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in relazione agli specifici atti autorizzativi.
  Si evidenzia, in proposito, che le prescrizioni non ancora completamente attuate non riguardano il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall'AIA, ma la conclusione di interventi per i quali il termine ultimo è stato fissato per legge al 30 giugno 2017, «prorogabile su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cessione per un periodo non superiore a 18 mesi» (31 dicembre 2018).
  Per quanto concerne le diffide disposte dal Ministero dell'ambiente, su proposta di ISPRA per le violazioni accertate dell'AIA, si rileva che le stesse riguardano per lo più la corretta gestione di depositi di rifiuti e non le tempistiche di attuazione degli interventi ambientali previsti dal citato Piano delle: misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. L'ILVA, a seguito di tali diffide, ha trasmesso le informazioni tecniche di riscontro, che sono, allo stato, in corso di valutazione da parte di ISPRA.
  Si evidenzia, infine, che ISPRA ha chiesto ulteriori campionamenti nonché attestazioni sulle misure organizzative e procedurali adottate da ILVA, per evitare il ripeterei delle violazioni accertate.
  Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente per quanto di competenza, prosegue nella sua azione costante di monitoraggio, senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

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ALLEGATO 4

5-09545 Zolezzi: Sulle iniziative di competenza finalizzate ad esentare talune attività produttive dal pagamento della TARI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, in via preliminare, occorre chiarire il significato del concetto di classificazione del rifiuto e del concetto di assimilazione. Tali tematiche infatti, incidono sulla imponibilità delle superfici ai fini del tributo (aree escluse/tassate) e nei diversi regimi agevolativi (riduzioni).
  Sulla base della normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006), i rifiuti sono classificati secondo l'origine in «Urbani» e «Speciali» (articolo 184, comma 1). Nei rifiuti urbani sono compresi tra l'altro i rifiuti domestici e i rifiuti speciali non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani. I rifiuti speciali sono gestiti autonomamente dal soggetto produttore (articolo 188) mentre i rifiuti urbani e assimilati rientrano nella privativa comunale (articolo 198, comma 1).
  Con specifico riferimento all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, l'articolo 195 comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuisce allo Stato la competenza di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, mediante un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
  A tale proposito si fa presente che questo Ministero è attualmente impegnato nella stesura dello schema regolamentare del decreto in questione.
  Inoltre, si rappresenta che risulta in fase di istruttoria avanzata il decreto recante la definizione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
  Al termine dell’iter di adozione dei predetti decreti (assimilazione e misurazione puntuale) verrà dato inizio alla fase istruttoria del regolamento recante i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti di costo e viene determinata la «Tariffa» per i rifiuti urbani, comprensiva delle agevolazioni per le utenze domestiche e le riduzioni per i rifiuti assimilati avviati a recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si ritiene, comunque, utile evidenziare che il predetto decreto non attiene alla determinazione delle superfici. Tale attività, infatti, è attribuita al Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge di stabilità per il 2014 secondo cui il Comune individua, tra lato, «le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta».
  In conclusione, si segnala comunque che la determinazione di un elenco di attività le cui superfici produttive non siano da assoggettare a TARI non possa essere effettuata con iniziative normative generali e di valenza nazionale, ma debba essere oggetto di potere regolamentare locale.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare l'impatto regolatorio delle normative in questione.