CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 settembre 2016
691.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;

  rilevato che:
   l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della proposta di legge in discussione, rinviando al riguardo all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
   l'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, disponendo che, su richiesta del produttore, il predetto marchio è assegnato ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici stabiliti dal successivo articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il medesimo articolo dispone, inoltre, che il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale;
   il successivo articolo 8 della proposta di legge definisce il regime sanzionatorio, attraverso un generico rinvio al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e al Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 2005. Al riguardo, si osserva che, in base al principio di tipicità e tassatività della norma penale, dovrebbero invece essere espressamente individuate le condotte oggetto di sanzione. In alternativa, ove si preferisse, come nella fattispecie in esame, utilizzare la tecnica del rinvio normativo, dovrebbero comunque essere individuate in modo specifico le disposizioni penali applicabili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 8, siano individuate espressamente le condotte oggetto di sanzione penale o, in alternativa, siano specificamente indicate le disposizioni di cui al libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, nonché quelle del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, cui il medesimo articolo fa rinvio.