CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09346 Ferraresi: Sul processo originato dall'inchiesta denominata Carosello.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il processo originato dall'inchiesta denominata «Carosello» avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli si è definito con la sentenza di condanna n. 680 del 29 gennaio 2015 della Corte di Appello di Napoli, le cui motivazioni sono state tempestivamente depositate in data 23 aprile 2015. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da parte di tre dei 26 imputati.
  In ordine ai ritardi lamentati dagli onorevoli interroganti nella trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti relativi al processo, si rappresenta che la Corte di Appello di Napoli, interpellata al riguardo, ha comunicato di aver provveduto, in data 28 luglio 2016, ad inviare gli atti, che sono stati ricevuti il giorno successivo.
  L'ufficio giudiziario ha altresì comunicato che il ritardo nella trasmissione è stato determinato da difficoltà nelle attività di notifica degli avvisi di deposito della sentenza in relazione a due imputati, che hanno comportato la necessità di rinnovare più volte tali adempimenti.
  Proprio al fine di evitare il reiterarsi di situazioni analoghe, sono state intraprese significative iniziative volte ad implementare la digitalizzazione della giustizia, tra cui, appunto, l'estensione anche al settore penale del sistema di notifiche e comunicazioni telematiche, che imprimeranno una decisiva accelerazione nello svolgimento dei processi e nei relativi adempimenti da parte delle cancellerie.
  Nella medesima prospettiva di efficientare l'attività degli uffici giudiziari si inscrivono poi gli interventi volti ad implementare le dotazioni di personale amministrativo, attraverso le procedure di mobilità ed il nuovo programma di assunzioni che di recente si è reso possibile.
  Trattasi, a ben vedere, di iniziative che testimoniano la costante attenzione di questo Ministero alle esigenze degli uffici giudiziari, nella consapevolezza che il buon funzionamento degli stessi costituisca una premessa ineludibile per garantire certezza e rapidità al servizio giustizia.

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ALLEGATO 2

5-09347 Turco: Sui tempi di risoluzione del contezioso civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli interroganti chiedono quali interventi il Governo intenda adottare per migliorare i tempi di risoluzione del contenzioso civile.
  Vorrei preliminarmente fornire un aggiornamento dei dati relativi alla «targatura» dei procedimenti civili pendenti che, secondo l'articolazione ministeriale competente per le statistiche, risultano essere – al 30 giugno 2016 – circa 3,9 milioni in tutti i gradi di giudizio.
  Si tratta di un livello più basso di oltre il 30 per cento rispetto al 2009. Di questo dato complessivo di stock, solo una parte può definirsi a rischio di indennizzo ai sensi della legge Pinto ed è quella degli affari più «vecchi», i quali – sempre al 30 giugno 2016 – risultano pari a circa 910 mila unità e non a 3,5 milioni come indicato nell'interrogazione. Il dato delle pendenze e dell'arretrato, analizzato nelle sue varie componenti, è periodicamente monitorato e reso pubblico sul sito del Ministero della giustizia.
  In merito ai tempi di risoluzione delle controversie sia ordinarie che commerciali, le prime rilevazioni del 2016 hanno inoltre confermano il trend positivo di sensibile riduzione già registrato nel biennio 2014-2015.
  L'introduzione del processo civile telematico – su cui tornerò in seguito – ha portato ad una sensibile diminuzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi, che sono stati dimezzati nei distretti di Milano e Roma, e ridotti del 40 per cento in quello di Napoli.
  Questi risultati incoraggianti sono stati raggiunti promuovendo linee d'intervento sul piano organizzativo, normativo e di potenziamento dell'innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione sia all'esigenza di una maggiore specializzazione dei giudici che, d'altro lato, all'utilizzo di ulteriori strumenti alternativi della risoluzione delle controversie.
  In particolare, quanto alla riforma del processo civile, l'ottica nella quale ci si è mossi è quella della maggiore semplificazione con l'introduzione di una serie di misure di accelerazione del processo esecutivo; della più marcata specializzazione del giudice delineando un nuovo assetto per la disciplina delle sezioni in materia di impresa; della riforma delle procedure di insolvenza e nella predisposizione di interventi normativi in materia di strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie.
  Grazie alle misure intraprese, il nostro Paese ha già migliorato la propria posizione nella classifica «Enforcing contracts», indicatore misurato dalla Banca mondiale nel rapporto «Doing Business» 2016, passando – in soli tre anni – dalla 160a alla 111a posizione e recuperando, pertanto, 49 posizioni.
  Possiamo, pertanto, oggi affermare che molti passi avanti sono stati compiuti per migliorare i tempi di risoluzione del contenzioso civile.
  Per continuare questo positivo percorso abbiamo inoltre proposto il disegno di legge di riforma del processo civile che ha ricevuto l'approvazione della Camera dei deputati lo scorso marzo ed è, attualmente, all'esame del Senato.
  Il disegno si ispira alla valorizzazione, in primo grado, della proposta di conciliazione Pag. 98del giudice ed alla semplificazione della procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  Particolarmente significativa è la proposta di trasformare il rito sommario di cognizione in rito esclusivo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
  Questo intervento inciderà immediatamente sulla durata dei procedimenti, posto che nel 2014 la durata media di quelli celebrati con rito sommario è risultata essere di 385 giorni, contro una durata media di quelli celebrati con rito ordinario di 840 giorni.
  Inoltre, tale misura risponderebbe in pieno alle richieste formulate nel già citato rapporto «Doing business» della Banca mondiale, permettendo di migliorare immediatamente il ranking del Paese, nella classifica «Enforcing contracts», dalla 111a alla 42a posizione, così recuperando ulteriori 69 posizioni.
  Anche in merito ai giudizi di impugnazione, sono numerosi gli interventi proposti, finalizzati a contenere i tempi per la proposizione dei ricorsi, a snellire i giudizi d'appello prevedendone in taluni casi la definizione da parte di un giudice monocratico, a razionalizzare i procedimenti di legittimità attraverso una più estesa applicazione del rito camerale, l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti e il potenziamento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
  Non posso sottacere che proprio oggi è stata definitivamente approvata la legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che rappresenta un significativo passo avanti verso l'adozione di quelle misure strutturali che – in un'ottica duratura – intendono irrobustire l'organizzazione della giurisdizione sul piano della dotazione delle risorse umane e tecnologiche, per dare concreta attuazione al progetto di modernizzazione del servizio giustizia portato avanti in questi anni.
  Quanto alla prima linea di intervento – tesa ad introdurre nuove tecnologie per ridurre i tempi di lavorazione dei singoli processi – in questi giorni compie due anni l'introduzione della telematica nel processo civile, intrapresa il 30 giugno 2014 e poi estesa alle corti di appello. A maggio di quest'anno è stato rilevato, rispetto a un anno fa, un aumento di circa un terzo sia dei depositi telematici da parte di avvocati e professionisti sia degli atti generati fin dall'inizio in forma digitale dai magistrati.
  Quanto al processo penale numerosi sono gli applicativi informatici per renderne più rapida ed efficace la gestione (dall'informatizzazione dei registri generali per la gestione integrata dei dati nel processo di primo e secondo grado al TIAP, trattamento informatizzato per la dematerializzazione degli atti e digitalizzazione del fascicolo) e questo è l'anno cruciale – come annunciato dal Ministro – per l'uniformazione del sistema alla base del processo penale telematico con la reingegnerizzazione dei sistemi in uso per arrivare a un unico sistema che sia completo, integrato e sicuro.
  Nel quadro di tale premessa il processo amministrativo è a pieno titolo coinvolto in questo percorso di innovazione che è destinato ad accorciare le distanze tra il giudice e i suoi utenti, che sono in fondo tutti i cittadini. Già il codice del processo amministrativo aveva previsto la facoltà, per il giudice, le parti e il personale degli uffici, di sottoscrivere atti e provvedimenti con firma digitale. Un deciso passo avanti è stato compiuto con l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014 che introduce l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale.
  Nel 2016 vi è stata un'altra tappa fondamentale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) che ha introdotto – fino al 30 giugno 2016 – la sperimentazione delle nuove disposizioni presso TAR e Consiglio di Stato, con le modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Con il decreto-legge n. 117 del 2016 si posticipa di sei mesi – dal 1o luglio 2016 al 1o gennaio 2017 – l'obbligatoria adozione delle modalità Pag. 99telematiche nel deposito degli atti del processo amministrativo essendo necessario – come è accaduto per il processo civile e per quello penale – consentire il perfezionamento della sperimentazione e la graduale introduzione dei meccanismi di recepimento di questo nuovo modello.
  Venendo al secondo profilo è chiaro che bisogna investire nell'acquisizione di nuovo personale qualificato per soddisfare la domanda proveniente dai diversi Uffici giudiziari del Paese e in questa direzione si è mosso il Ministero nel triennio 2014-2016, percorrendo diverse strade tra loro parallele: attingendo ad altre graduatorie in corso di validità, attraverso la mobilità volontaria per 1.031 unità e ricorrendo infine alla mobilità obbligatoria per assorbire le unità di personale dichiarate in sovrannumero da parte della CRI (600) ed Enti di Area vasta (1.000 unità).
  Il decreto oggi convertito in legge rappresenta un ulteriore tassello nella realizzazione di questo disegno di riorganizzazione in quanto il Ministero è stato autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie in deroga alla vigente normativa sui limiti assunzionali (cosiddetto turn over) che consentirà di assumere, per il triennio 2016-2018, fino a 1000 unità di personale amministrativo non dirigeaziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giustizia, che potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi sia attingendo a graduatorie ancora valide.
  Il vicepresidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen, ha riconosciuto la bontà delle riforme avviate in materia civile, osservando che «La riforma del sistema della giustizia civile è l'esempio perfetto di una riforma che avrà certamente un impatto positivo nel creare un ambiente più favorevole all'impresa e che attirerà investimenti sostenibili».