CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 agosto 2016
684.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (Atto n. 313).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   osservato che lo schema di decreto è volto ad attuare i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di riordinare e ridefinire la disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, richiamando anche i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20, terzo comma, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio, nella seduta del 21 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento;
   richiamato e condiviso il parere espresso il 21 luglio 2016 sullo schema di decreto dalla Corte dei conti;
   rilevato che lo schema di decreto è diretto a riordinare, «anche mediante disposizioni innovative», tutta l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, con particolare riguardo alle materie della contabilità pubblica, che, come rilevato dalla Corte dei conti nel richiamato parere, «era stata oggetto negli ultimi decenni di una serie di provvedimenti normativi, spesso frammentari e non coordinati, che avevano determinato interventi interpretativi non sempre univoci della giurisprudenza della Corte dei conti»;
   ritenuto che, per quanto lo schema di decreto sia conforme ai principi e criteri direttivi di delega, sia opportuno procedere ad alcune modifiche, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti nel richiamato parere;
   sottolineata l'esigenza di apportare al testo tutte le modifiche suggerite dalla Corte dei conti al fine di conferire maggiore chiarezza al testo medesimo nonché per ragioni meramente tecnico-giuridiche;
   considerato che le osservazioni dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, i cui rappresentati sono stati ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite, sono in gran parte coincidenti con quelle della Corte dei conti;
   osservato, in aggiunta, rispetto a quanto indicato dalla Corte dei Conti nel proprio parere, che:
   la disciplina di cui agli articoli 44 e seguenti (regime della nullità degli atti) non prevede la definizione di nullità assolute e relative e che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi in relazione alla questione della deducibilità;
   all'articolo 51 potrebbe suscitare dubbi interpretativi la disciplina della notizia di danno erariale nella parte in cui (comma 2) non sono individuati i soggetti, le fonti e le modalità con i quali detta notizia viene «comunque acquisita», laddove (comma 3) viene disciplinato il regime di nullità ed ove (comma 6) si afferma che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile «anche» d'ufficio;Pag. 14
   all'articolo 52, sull'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, potrebbe suscitare dubbi interpretativi la nozione di «struttura burocratica di vertice delle amministrazioni», per cui sembrerebbe opportuno procedere ad una definizione di tali strutture anche alla luce dell'evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva e dell'esercizio dell'autonomia organizzativa dei singoli comparti ministeriali ed enti pubblici, ognuno con propri regolamenti di organizzazione;
   al medesimo articolo 52, sull'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, sarebbe opportuno tener conto, oltre che delle diverse disposizioni di legge che nel tempo hanno esteso la cognizione del giudice contabile a settori specifici, come ad esempio quella ambientale, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui in alcuni casi sussiste la responsabilità contabile degli amministratori e dipendenti delle società pubbliche, per cui la disposizione potrebbe essere lacunosa in relazione alle società per azioni a partecipazione pubblica. Le medesime considerazioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali che fanno capo alle regioni ed agli enti autonomi locali, quanto ai loro organi di controllo e di amministrazione, considerato che la legge delega prevede come principio anche l'adeguamento alla giurisprudenza;
   l'articolo 56, comma 1, suscita perplessità nella parte in cui consente che il pubblico ministero possa delegare lo svolgimento di attività istruttorie a «dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità», in quanto si tratta di soggetti privi di specifiche professionalità e dei necessari profili di indipendenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria, con conseguente possibile pregiudizio del soggetto sottoposto all'azione erariale, anche sotto il profilo della violazione degli obblighi di riservatezza espressamente previsti, peraltro, nel successivo articolo 57. Si segnala, inoltre, che il pubblico ministero può delegare intere porzioni di attività istruttoria, senza che siano ben delineati i limiti, e non relativamente a singoli atti, e che non è neppure previsto che il pubblico ministero debba assegnare specifiche e circostanziate direttive;
   all'articolo 66 (Atti interruttivi della prescrizione) la disciplina della prescrizione non appare del tutto chiara sotto il profilo dei rapporti tra i richiamati istituti processuali della sospensione e dell'interruzione, come disciplinati nel codice civile;
   all'articolo 81, che disciplina la cauzione o fideiussione in luogo del sequestro che rimane sospeso, si prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro. In merito a tale previsione, al fine di rendere più efficace la disciplina sarebbe più razionale introdurre la revoca del sequestro, prevedendo, ad esempio, che la fideiussione debba essere a prima richiesta e non revocabile;
   all'articolo 83 (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) si prevede al comma 2 che quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. La norma contiene una disciplina sostanziale della limitazione della responsabilità solidale che non sembra autorizzata dalla delega nella parte in cui, senza alcuna limitazione, prevede (comma 2, secondo periodo) che il giudice tiene conto della mancata evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. Va considerato infatti, quanto alla responsabilità solidale nel giudizio contabile, che il comma Pag. 151-quater dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 639 del 1996, stabilisce che «se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso»; ma il successivo comma 1-quinquies prevede che «nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente». Al riguardo, va anche sottolineato che la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti afferma, richiamando il principio propugnato costantemente dalla Corte di legittimità, che in caso di accertata responsabilità dolosa dei convenuti, seppure con condotte indipendenti, gli stessi devono essere condannati al risarcimento del danno in via solidale, potendosi fare applicazione della disposizione inerente alle obbligazioni da fatto illecito di cui all'articolo 2055 del codice civile. Dalle disposizioni sopra richiamate non è prevista abrogazione nell'allegato III sulle disposizioni transitorie, trattandosi di norme di natura certamente sostanziale. La norma proposta, nella parte in cui introduce, sul piano processuale, una regola di giudizio (determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei cui confronti è pronunciata sentenza), pare in contrasto con la disciplina (sostanziale) del vincolo solidale che continua a regolare la responsabilità contabile in caso di illecito arricchimento e dolo;
   all'articolo 110, che disciplina la rinuncia agli atti del processo, occorrerebbe prevedere che il pubblico ministero, che intende rinunciare agli atti del processo, espliciti le ragioni di fatto e di diritto che giustifichino una siffatta scelta, specie una volta che l'azione risulti esercitata con la citazione a giudizio;
   all'articolo 130 (Rito abbreviato), al comma 1, si prevede che l'istanza di rito abbreviato possa essere presentata soltanto una volta acquisito il concorde parere del Pubblico Ministero, senza attribuire al giudice il potere di valutare, in un ambito di terzietà, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto, in ambito penale, dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (ed in particolare dall'articolo 448, per il quale «Per il caso di dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della richiesta da parte del GIP, l'imputato può recuperare il diritto alla pronuncia di patteggiamento rinnovando la richiesta al giudice del dibattimento). L'assenza di un analogo istituto potrebbe porre questioni di legittimità sul piano costituzionale, in quanto si rimette alle determinazioni di una parte l'accesso ad un rito speciale con specifici benefici per il convenuto, qual è il rito abbreviato;
   al medesimo articolo 130, comma 2, si prevede che il procedimento può essere definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in citazione, quando invece si sarebbe potuto fare riferimento al danno accertato dalla sentenza di condanna;
   al medesimo articolo 130, comma 6, ultimo periodo, non è chiaro se la previsione secondo la quale «in appello è comunque escluso l'esercizio del potere riduttivo» faccia riferimento solo al rito abbreviato di cui all'articolo 130 (ma analoga previsione non riguarda il convenuto in primo grado), ovvero al giudizio di responsabilità in generale, con statuizione di dubbia compatibilità con la delega;
   gli articoli 214 e seguenti, per un verso non danno attuazione alla delega nella parte in cui attribuisce al pubblico ministero contabile la titolarità della fase esecutiva e, per l'altro, delineano un regime che pare non conforme al principio, di rango costituzionale, di riserva dell'attività amministrativa, dal momento che si attribuisce la PM contabile non soltanto poteri di controllo ma di vera e propria direzione dell'attività amministrativa di recupero del credito, come nel caso, ad esempio, dell'approvazione del piano di rateizzazione,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni
   1) all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «I provvedimenti decisori del giudice e gli atti non meramente interlocutori del pubblico ministero sono motivati»;
   2) all'articolo 9 siano apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 2, terzo periodo, dopo le parole «ricorsi pensionistici» siano inserite le seguenti: «e negli altri casi espressamente previsti» e dopo le parole «composizione monocratica» siano inserite le seguenti: «a mezzo di un magistrato»;
    al comma 3, le parole «La sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige con sede in Trento e la sezione giurisdizionale regionale per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige con sede in Bolzano» siano sostituite dalle seguenti «Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate»;
   3) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: "Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati, compreso un Presidente. Il collegio è presieduto da un Presidente o dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo»;
   4) all'articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «All'inizio di ogni anno il Presidente della Corte con proprio decreto fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione»;
   5) all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 1 sia sostituito dal seguente: «Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della Corte in sede di d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre sottoposte alla giurisdizione contabile;
    il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte sentito il Consiglio di presidenza»;
    al comma 3 dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: «Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali centrali e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza»;
    il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione.»;
    al comma 6 sia aggiunta la seguente lettera: «e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;»;
    il comma 7 sia sostituito dal seguente: «Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il Consiglio di presidenza e tenendo conto di un principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno.»;
   6) all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Il Procuratore Pag. 17generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici»;
   7) all'articolo 17 sostituire il comma 2 con il seguente: «Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza»;
   8) all'articolo 18, sia aggiunto il seguente comma: «5. Nei casi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale compete è quello della condotta causalmente prevalente.»;
   9) all'articolo 19, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «l. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero.»;
   10) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «Il difetto di competenza» siano inserite le seguenti «, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2,»;
   11) all'articolo 21, comma 1, le parole «dal codice di procedura civile» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 51 del codice di procedura civile»;
   12) all'articolo 22, il comma 8 sia sostituito dal seguente: «8. In caso di manifesta inammissibilità o in fondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro»;
   13) all'articolo 23, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.
  2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.»;
   14) all'articolo 27, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. La disciplina della liquidazione dei compensi del consulente e del custode nominati dal pubblico ministero è regolata dall'articolo 63.»;
   15) all'articolo 28 siano apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «, ove non diversamente previsto dalla legge»;
    al comma 2 le parole «in Roma» siano sostituite dalle seguenti: «nel luogo in cui ha sede il giudice adito»;
   16) all'articolo 31 siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 2, sia sostituito dal seguente: «2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.»;
    siano soppressi i commi 5 e 6;
    sia inserito il seguente comma: «Non sono rimborsabili le spese sostenute io sede istruttoria o preprocessuale, quando l'attività del pubblico ministero si conclude con l'archiviazione»;
   17) all'articolo 41, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia Pag. 18prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.»;
   18) all'articolo 50, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «. 2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità. Se questa è imputabile al segretario o all'ufficiale giudiziario, il giudice trasmette gli atti al Procuratore regionale per le iniziative di competenza.»;
   19) all'articolo 51, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge»;
   20) all'articolo 51, siano aggiunti i seguenti commi: «6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure eventualmente necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.»;
   21) all'articolo 52, comma 1, le parole «devono presentarne denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente» siano sostituite dalle seguenti: «devono presentarne immediata denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante vengono tenute riservate.»;
   22) all'articolo 55, il comma 11 sia sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale»;
   23) all'articolo 56, al comma 1, le parole «Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente» siano sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero può, motivatamente, svolgere attività istruttoria direttamente» e dopo le parole «eccezionali e motivati» siano inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7»;
   24) all'articolo 57, comma 1, sostituire le parole «fino a che non sia conclusa» con le seguenti: «fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale.»;
   25) all'articolo 63 sia aggiunto il seguente comma: «3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.»;
   26) all'articolo 65, comma 1, le parole «atti istruttori del pubblico ministero» siano sostituite dalle seguenti: «atti istruttori non meramente interlocutori del pubblico ministero»;
   27) all'articolo 67, comma 4, dopo le parole «farsi assistere» siano inserite le seguenti: «a proprie spese»;
   28) all'articolo 71, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.»;
   29) all'articolo 72, comma 4, le parole «dieci giorni» siano sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;Pag. 19
   30) all'articolo 77, aggiungere il seguente comma: «2. Sulla domanda decide il Presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 3.»;
   31) all'articolo 81, siano apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 2, le parole» il collegio fissa» siano sostituite dalle seguenti «viene fissato»;
    al comma 3, le parole «sospesa dal momento del deposito» siano sostituite dalle seguenti «sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito»;
   32) all'articolo 84, comma 1, la parola «ordina» sia sostituita dalle seguenti: «può ordinare»;
   33) all'articolo 86, siano apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1, siano aggiunte le seguenti parole: «salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68 e dell'articolo 72 comma 5.»;
    il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.» 34) all'articolo 88, comma 4, dopo le parole «il presidente nomina» sia inserita la seguente «tempestivamente»;
   35) all'articolo 91 siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso una nuova udienza.»;
    il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero ed i rappresentanti delle parti presenti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi»;
   36) all'articolo 92, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.»;
   37) all'articolo 95, comma 1, le parole «Nel pronunciare sul la causa il giudice deve seguire le norme del diritto» siano sostituite dalle seguenti: «Il giudice pronunzia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità»;
   38) all'articolo 97, comma 2, siano aggiunte le seguenti parole «, salvo che non si tratti di organismi pubblici»;
   39) all'articolo 101, comma 4, le parole «l'altro giudice» siano sostituite dalle seguenti «gli altri giudici»;
   40) all'articolo 110, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: «1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.
  2. Il titolare dell'Ufficio di Procura può rinunziare in forma scritta agli atti del processo»;
   41) al medesimo articolo 110 l'istituto della rinuncia sia disciplinato in modo tale da valorizzare i profili pubblicistici dell'azione, secondo quanto indicato in premessa;
   42) all'articolo 112, al comma 2 siano aggiunte le seguenti parole: «e da tale data la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.»;
   43) all'articolo 122, comma 1, siano soppresse le parole «e non oltre»;
   44) all'articolo 124, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al Procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:Pag. 20
    a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
     alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
     al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
    b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
    c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.»;
   45) all'articolo 126 i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: «1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione a cura della segreteria delle Sezioni riunite del fascicolo d'ufficio della Sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle Sezioni riunite.
  2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della Sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.»;
   46) all'articolo 128, comma 4, le parole «trenta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
   47) all'articolo 132, comma 4, le parole «il presidente fissa l'udienza di discussione del giudizio del rito ordinario» siano sostituite dalle seguenti: «il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.»;
   48) all'articolo 138, siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo l'anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione;
    il comma 4 sia sostituito dal seguente: «I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.»;
   49) all'articolo 139, siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 1 sia sostituito dal seguente: «Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.»;
    il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.»;
   50) all'articolo 140 siano apportate le seguenti modificazioni:
    il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato Pag. 21quale relatore dal Presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili. I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.»;
    il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. La segreteria della sezione verifica annualmente anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto».;
    dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente: «5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto».
   51) all'articolo 141 siano apportate le seguenti modificazioni:
    i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:
  «1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:
   a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
   b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;
   c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.

  2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.»;
    il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non sia titolare di stipendio, aggio o indennità, non superiore a l.000 euro.»;
    il comma 7 sia sostituito dal seguente: «7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6, al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.»;
   52) all'articolo 145 siano apportate le seguenti modificazioni:
    i commi 3 e 4 siano sostituiti dai seguenti: «3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali e per l'effettuazione di ispezioni, accertamenti Pag. 22diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.
  4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.»;
   53) all'articolo 147, comma 3, l'alinea sia sostituito dal seguente: «È sempre fissata l'udienza, oltre che per la scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:»;
   54) all'articolo 148, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'agente contabile, ove presente in udienza, può essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non può svolgere difese orali, senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato.»;
   55) all'articolo 167, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, deve determinare, gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.»;
   56) all'articolo 172, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato;
   57) all'articolo 180, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «4. Ai fini del deposito dell'atto di impugnazione trovano applicazione le disposizioni previste dai provvedimenti attuativi adottati dal Presidente della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
   58) all'articolo 210, comma 1, siano aggiunte le seguenti parole «ovvero per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) agli articoli 44 e seguenti, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina del regime della nullità degli atti, di definire le nullità assolute, che si sottraggono a forme stringenti di sanatoria e relative e di regolarne la deducibilità, e ciò in specifico riferimento alle nullità per omessa o apparente motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero, in particolare di quelli che dispongono attività istruttorie, per i quali occorre disciplinare gli effetti derivanti dalla nullità circa l'incombente istruttorio espletato;
   b) all'articolo 51, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina della notizia di danno erariale, di: individuare i soggetti, le fonti e le modalità con i quali la notizia viene acquisita; esplicitare il regime della nullità a seconda che sia incidente sul singolo atto o sull'intero procedimento; sopprimere al comma 6 la parola «anche» ovvero di esplicitarne meglio la portata sotto il profilo della procedibilità;
   c) all'articolo 52, il Governo valuti l'opportunità, nell'ambito della disciplina della notizia di danno erariale, di specificare la nozione di «struttura burocratica di vertice delle amministrazioni», nei termini riportati in premessa;
   d) al medesimo articolo 52, il Governo valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della norma alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo quanto riportato in premessa;Pag. 23
   e) al medesimo articolo 52, il Governo valuti l'opportunità, relativamente alle deleghe istruttorie, di prevedere che il pubblico ministero possa delegare le attività istruttorie sulla base di specifiche e dettagliate direttive;
   f) all'articolo 66, il Governo valuti l'opportunità di disciplinare i rapporti tra i richiamati istituti processuali della sospensione e dell'interruzione, come disciplinati nel codice civile;
   g) all'articolo 81, il Governo valuti l'opportunità di modificare il comma 3, nel senso indicato in premessa;
   h) all'articolo 83, relativamente alla chiamata in giudizio su ordine del giudice, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa;
   i) all'articolo 130, sulla chiamata in giudizio su ordine del giudice, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa;
   j) agli articoli 214 e seguenti, il Governo valuti l'opportunità di modificare il testo nel senso riportato in premessa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (Atto n. 313).

NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELLA COMPONENTE DEL GRUPPO MISTO, ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

  Il Gruppo AL-Possibile,
   rilevato che il provvedimento in oggetto prevede un obbligo generalizzato di motivazione dei provvedimenti del pubblico ministero non conforme alla natura dell'attività di tale soggetto dal momento che gli atti del pubblico ministero non sono provvedimenti giurisdizionali, ma atti preprocessuali o processuali che esplicano la funzione inquirente ad esso intestata;
   considerato che nell'articolo 5 del provvedimento andrebbe eliminata l'espressione gli atti non meramente interlocutori del PM, visto che la formulazione è particolarmente equivoca e darebbe vita a gravi problemi interpretativi, e che molti atti del PM sono atti preprocessuali come la richiesta di documenti all'amministrazione diretta a meglio individuare il fatto segnalato, senza che ancora si parli di un soggetto su cui cadano indizi di colpevolezza;
   considerato che l'articolo 110 del provvedimento in esame prevede la possibilità per il pubblico ministero di rinunciare agli atti del giudizio mentre è ben noto il carattere doveroso dell'azione erariale (artt. 51, comma 1 e 110), che è attribuita all'esclusiva competenza di un pubblico ministero proprio per assicurare la terzietà e l'imparzialità del suo promuovimento da cui consegue che l'azione è doverosa, nel senso che ove il pubblico ministero sia convinto, ad esito dell'istruttoria, della sussistenza dei presupposti dell'illecito erariale (danno, condotta illecita, rapporto di causalità e dolo o colpa grave dell'autore) questi non può astenersi dall'esercitare l'azione, senza alcun altra valutazione e senza potervi rinunciare, fatto sempre salvo l'obbligo di tenere riservate le generalità del denunciante;
   considerato che il provvedimento in oggetto, sia in fase cautelare sia in fase esecutiva, prevede il potere del pubblico ministero di eseguire gli accertamenti patrimoniali al fine di individuare i beni da sottoporre a sequestro conservativo, ove ne sussistano i presupposti, o allo scopo di agevolare l'Amministrazione nell'individuazione dei beni sui quali eseguire la sentenza condanna, come previsto dall'articolo 214, comma 6 e ritenuto che dunque non c’è alcun motivo di limitare la possibilità per il pubblico ministero prima e per l'amministrazione creditrice poi, titolare della sentenza esecutiva, di poter conoscere la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore aggredibile in sede esecutiva, soprattutto con riferimento al patrimonio in denaro, che è quello più facilmente aggredibile con minori costi;
   rilevato che il provvedimento dispone che, per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile possa nominare un commissario ad acta senza spiegare per quale motivo debba farlo per le sole decisioni in materia pensionistica;
   considerato che è previsto che per le spese processuali, con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza Pag. 25del danno o della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice possa disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, mentre non si prevede che le spese siano disposte a carico dell'amministrazione di appartenenza;
   rilevato che relativamente alla notizia di danno erariale non è previsto che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, venga comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato;
   considerato che il provvedimento in esame prevede un diverso regime di interruzione della prescrizione laddove dispone che, a seguito dell'interruzione di cui al comma 1 dell'articolo 66, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni e che il termine complessivo di prescrizione non possa comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso e, ritenuto che proprio perché il giudizio contabile ha natura civilistico-risarcitoria, come specifica l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto delegato, si verrebbe a configurare un'irragionevole disparità di trattamento, a danno del pubblico erario, rispetto all'articolo 2943 c.c., che prevede espressamente che la prescrizione ricominci a decorrere dall'inizio del momento del fatto interruttivo e rilevato che esistono paesi (ad esempio la Francia) in cui il danno erariale non è prescrittibile considerato che il provvedimento in oggetto dispone che, nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro e, ritenuto che invece sarebbe preferibile prevedere che la fideiussione producesse la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se fosse previsto, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non venissero dispersi i beni sequestrati e quindi non venisse rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata;
   ritenuto che, relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, sarebbe preferibile prevedere che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvedesse il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario ad acta previsto dal provvedimento all'articolo 25 e, ritenuto che bisognerebbe prevedere che il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito derivante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale, esponga analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere;
   considerato che l'articolo 20 della legge delega n. 124/2015 al comma 2 alla lettera o) prevede che il decreto legislativo contenente il nuovo codice contabile debba «ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare», ma tale disposizione non è prevista nel provvedimento in oggetto;
   ritenuto che all'articolo 20, comma 2, lettera f) della legge delega n. 124/2016 è prevista la possibilità di «prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di Pag. 26somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile» e che «in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione» ma la preclusione del potere di riduzione non è prevista dall'articolo 130 del provvedimento in esame rendendo la finalità deflattiva superflua,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) che l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«ART. 5
(Dovere di motivazione e sinteticità degli atti).

  1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.
  2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica».
   2) che l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

«ART. 11
(Sezioni riunite)

  1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione delle sezioni giurisdizionali d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme nelle materie sottoposte alla giurisdizione contabile.
  2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da altro presidente di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
  3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.
  4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.
  6. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal Consiglio di Presidenza e secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.
  7. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:
   a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
   b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;
   c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
   d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
   e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo.

Pag. 27

  8. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati predisposti dal consiglio di presidenza e secondo il principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio dell'anno giudiziario.»;
   3) che l'articolo 17 sia sostituito dal seguente:

«ART. 17
(Decisione su questioni di giurisdizione)

  1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica se esistente il giudice che ne è fornito.
  2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza.»;
   4) che l'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

«ART. 18
(Competenza territoriale)

  1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
   a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli agenti e gli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
   b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici e degli altri soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;
   c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
   d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.
  3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.Pag. 28
  4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.»;
   5) che l'articolo 25 sia sostituito dal seguente:

«ART. 25
(Commissario ad acta).

  1. Per l'esecuzione delle sentenze, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta tra i dirigenti dell'ente o della società che vantano il credito in seguito alla sentenza di condanna per danno erariale.
  2. Il commissario ad acta non deve comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato».
   6) che l'articolo 31 sia sostituito dal seguente:

«ART. 31
(Regolazione delle spese processuali)

  1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
  2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
  3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
  4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
  5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
  6. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma 5 sono decisi con le forme previste negli articoli 112 e 113 dal responsabile della struttura cui appartiene il funzionario di segreteria di cui al comma 5.
  7. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
  8. Non sono rimborsabili le spese sostenute in sede istruttoria o preprocessuale quando l'attività del Pubblico Ministero si conclude con l'archiviazione.»
   7) che l'articolo 38 sia sostituito dal seguente:

«ART. 38
(Forma dei provvedimenti in generale)

  1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
  2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo»;
   8) che l'articolo 42 sia sostituito dal seguente:

«ART. 42
(Notificazioni e comunicazioni)

  1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di Pag. 29procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. È sempre ammessa la notificazione di atti da parte degli uffici di Procura a mezzo degli organi di polizia giudiziaria»;
   9) che l'articolo 50 sia sostituito dal seguente:

«ART. 50
(Pronuncia sulla nullità)

  1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende»;
   10) che l'articolo 51 sia sostituito dal seguente:

«ART. 51
(Notizia di danno erariale)

  1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le generalità del denunciante sono tenute riservate.
  2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.
  3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere entro la prima udienza di discussione, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
  4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.
  5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.
  6. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati o partecipati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  7. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria per il risarcimento del danno all'immagine, adottando anche le misure necessarie per la tutela del credito erariale, dopo aver ricevuto la comunicazione prevista dall'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.»;
   11) che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

«ART. 55
(Richieste istruttorie)

  1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale.
  2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:
   a) l'esibizione di documenti;
   b) audizioni personali;
   c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
   d) il sequestro di documenti;
   e) consulenze tecniche.»;Pag. 30
   12) che l'articolo 56 sia sostituito dal seguente:

«ART. 56
(Deleghe istruttorie)

  1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici»;
   13) che l'articolo 57 sia sostituito dal seguente:

«ART. 57
(Riservatezza della fase istruttoria)

  1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre.
  2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.
  3. Nei casi di cui all'articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell'invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale, fino a quando non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell'atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell'invito a dedurre, gli atti dell'indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.»;
   14) che l'articolo 58 sia sostituito dal seguente:

«ART. 58
(Richiesta di documenti e informazioni)

  1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.
  2. Il pubblico ministero dispone, con decreto contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate»;
   15) che l'articolo 59 sia sostituito dal seguente:

«ART. 59
(Esibizione di documenti)

  1. Il pubblico ministero può, con decreto, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi e gli enti da esse controllati o partecipati, non possono opporre al Pubblico Ministero procedente il Pag. 31segreto d'ufficio sugli atti da esse formati o comunque posseduti.
  2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
  3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.
  4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.»;
   16) che l'articolo 60 sia sostituito dal seguente:

«ART. 60
(Audizioni personali)

  1. Il pubblico ministero può disporre con decreto l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.
  2. Il decreto è comunicato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.
  3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.
  4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.
  5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo alla successiva convocazione, si applica l'articolo 255 c.p.c.»;
   17) che l'articolo 61 sia sostituito dal seguente:

«ART. 61
(Ispezioni e accertamenti)

  1. L'ispezione consiste nell'accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l'articolo 103 del codice di procedura penale.
  2. Nel corso dell'ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
  3. L'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
  4. L'ispezione e l'accertamento diretto sono disposti con decreto succintamente motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
  5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell'ispezione e dell'accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
  6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all'articolo 56, comma 1.Pag. 32
  7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione»;
   18) che l'articolo 62 sia sostituito dal seguente:

«ART. 62
(Sequestro documentale)

  1. Il pubblico ministero, con decreto succintamente motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.
  2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.
  3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.
  4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
  5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.
  6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione
  7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla consegna del decreto.
  8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.
  9. Il pubblico ministero, anche per il tramite dei suoi delegati quali la Guardia di Finanza e le altre Forze di polizia di cui all'articolo 56, al fine di verificare la sussistenza di beni e/o provvidenze a qualsiasi titolo da sottoporre al sequestro, può effettuare l'accesso all'anagrafe dei conti e richiedere, altresì alle banche, all'ente poste, alle società fiduciarie e ad ogni altro intermediario finanziario tutte le necessarie informazioni.»;
   19) che sia soppresso l'articolo 65; Pag. 33
   20) che l'articolo 66 sia sostituito dal seguente:

«ART. 66
(Atti interruttivi della prescrizione)

  1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
  2. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo»;
   21) che l'articolo 67 sia sostituito dal seguente:

«ART. 67
(Invito a fornire deduzioni)

  1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
  2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.
  3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.
  4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.
  5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno.
  6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.
  7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni e salvo il sopravvenire di rilevanti documenti o elementi che il pubblico ministero non ha potuto acquisire in precedenza per causa di forza maggiore o per fatto dei soggetti responsabili del danno erariale o per fatto di terzi.
  8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.
  9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.»;
   22) che l'articolo 70 sia sostituito dal seguente:

«ART. 70
(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

  1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto succintamente Pag. 34motivato del procuratore regionale, se sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.»;
   23) che l'articolo 71 sia sostituito dal seguente:

«ART. 71
(Accesso al fascicolo istruttorio)

  1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta.
  2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.
  3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenza finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.
  4. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Avverso il diniego del pubblico ministero l'interessato può presentare reclamo innanzi alla Sezione giurisdizionale competente entro il termine di 10 giorni.»;
   24) che l'articolo 72 sia sostituito dal seguente:

«ART. 72
(Deduzioni scritte e documentazione)

  1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
  2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
  3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre. Il termine per il deposito dell'atto di citazione decorre dalla scadenza del nuovo termine per il deposito delle deduzioni»;
   25) che l'articolo 79 sia sostituito dal seguente:

«ART. 79
(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

  1. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo, ivi compreso il sequestro presso terzi, è competente la Sezione giurisdizionale chiamata a conoscere del merito del giudizio.
  2. All'udienza di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a) il Giudice designato adotta gli eventuali provvedimenti necessari in ordine all'attuazione ed esecuzione del sequestro conservativo.Pag. 35
  3. Per l'attuazione ed esecuzione del sequestro il Pubblico Ministero può avvalersi della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia, anche locale, le quali possono provvedere anche direttamente alla notificazione degli atti agli interessati, nonché agli adempimenti relativi alla trascrizione del sequestro presso le Conservatorie e gli altri Pubblici registri.
  4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme in materia di esecuzione dei sequestri e gestione dei beni sequestrati del codice di procedura civile.
   26) sia previsto che la fideiussione produca la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale in modo che, in vigenza di sospensione degli effetti del sequestro per avere stipulato la fideiussione, non vengano dispersi i beni sequestrati e quindi non sia rinnovata la fideiussione alla scadenza, con conseguente perdita della garanzia patrimoniale azionata»;
   27) che l'articolo 81 sia sostituito dal seguente:

«ART. 81
(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

  1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.
  2. Se la richiesta è accolta, il collegio fissa un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.
  3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2 che dimostrano l'avvenuto versamento della cauzione.
  4. La fideiussione produce la temporanea sospensione dell'efficacia del sequestro solo se prevede, alla scadenza, il versamento del suo ammontare in deposito cauzionale ai sensi dei commi 1 e 2.»;
   28) che venga soppresso l'articolo 110;
   29) che l'articolo 117 sia sostituito dal seguente:

«ART. 117
(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)

  1. La sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere un principio di diritto, di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.»;
   30) che l'articolo 124 sia sostituito dal seguente:

«ART. 124
(Notificazione dei ricorsi)

  1. Il ricorso avverso le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione, in ogni caso, al procuratore generale della Corte dei conti e, a fini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata, nonché: Pag. 36
   a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
    alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
    al prefetto territorialmente competente nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
   b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai presidenti della giunta regionale e del Consiglio regionale;
   c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati;

  2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussiste interesse all'impugnativa»;
   31) che l'articolo 126 sia sostituito dal seguente:

«ART. 126
(Fissazione dell'udienza di discussione)

  1. Il presidente, con decreto emesso non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione, dispone l'acquisizione – a cura della segreteria delle Sezioni riunite – del fascicolo d'ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
  2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza, comunica all'ente che ha emesso l'atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata; richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d'ufficio.»;
   32) che l'articolo 172 sia sostituito dal seguente:

«ART. 172
(Tipologie del giudizio)

  1. La Corte dei conti giudica:
   a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
   b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
   c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
   d) su altri giudizi ad istanza di parte, che rientrano nella giurisdizione prevista dall'articolo 103, comma 2, Cost., nei quali siano interessati anche persone o soggetti giuridici diversi dallo Stato.»;
   33) che l'articolo 210 sia sostituito dal seguente:

«ART. 210
(Riassunzione)

  1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile e comunque, per il Procuratore Regionale, dalla data in cui ne abbia avuto formale conoscenza.»;
   34) che l'articolo 214 sia sostituito dal seguente:

«ART. 214
(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)

  1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione definitiva Pag. 37a carico dei responsabili per danno erariale, provvede il pubblico ministero contabile qualora non decida di avvalersi della nomina di un commissario ad acta previsto dall'articolo 25.
  2. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.
  3. La riscossione del credito erariale è effettuata:
   a) mediante recupero in via amministrativa;
   b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
   c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato, degli enti locali e territoriali.

  4. Relativamente all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato, il bilancio consuntivo dell'ente o della società titolare di un credito derivante da una sentenza di condanna definitiva per danno erariale deve esporre analiticamente, con un idoneo prospetto informativo, le parti riscosse di tali crediti e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere. Il suddetto prospetto analitico deve evidenziare distintamente le parti di crediti per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione»;
   35) che, nella ridefinizione delle disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, sia prevista l'attribuzione al pubblico ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare.
   36) che siano eliminati i commi 2 e 3 dell'articolo 130.
 «Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni».