CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 10.
1. 60. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9.

  Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere le parole: come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

  Conseguentemente, il titolo della presente proposta di legge è modificato in: Disposizione in materia di coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis.
1. 70. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimerlo.
*1. 69. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimerlo.
*1. 19. Patriarca, Burtone, Casati, Piccione.

  Sopprimerlo.
*1. 11. Gigli.

  Sopprimerlo.
*1. 61. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
*1. 58. Piepoli.

  Sopprimerlo.
*1. 59. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Palmieri.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. L'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Pag. 9Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 26. – (legge 22 dicembre 1975, n. 685, articolo 26) – Coltivazioni e produzioni vietate1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
1. 191. Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 1 sopprimere le parole: «diversi da quelli di cui all'articolo 27».
1. 192. Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 2 sopprimere le parole: «o didattici».
1. 193. Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309, e successive modificazioni, nel comma 2 sopprimere le parole: «istituti universitari e,»
1. 194. Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nel comma 2 dopo le parole: «Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca scientifica».
1. 195. Binetti, Calabrò.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 1.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis).

  1. L'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Pag. 10Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 26 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, articolo 26) – Coltivazioni e produzioni vietate. – 1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'unione europea.
1. 190. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 64. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 62. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 2. Palmieri.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 401. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, protezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 29. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, difesa, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 30. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, aiuto, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 31. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cooperazione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, collaborazione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 33. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, soccorso, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 36. Binetti, Calabrò.

Pag. 11

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, impegno e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e rieducazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza con le seguenti: degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e reintegrazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
1. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 66. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 67. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: zappata.
1. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con le seguenti: messa a coltura.
1. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: coltivabile.
1. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: dissodata.
1. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con le seguenti: coltivata e raccolta.
1. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: coltivate.
1. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con le seguenti: coltivata e lavorata.
1. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: arata.
1. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: coltivata con la seguente: lavorata.
1. 49. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
* 1. 4. Giuditta Pini.

Pag. 12

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
* 1. 52. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1, lettera b).
* 1. 68. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «1-bis».
1. 51. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Al di fuori del regime della autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto dei Presidente della Repubblica, n. 309, del 9 ottobre 1990, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi o detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27, nonché 73 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, n. 309, è punito con la reclusione da tre anni e dieci mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 14.000 a euro 16.000.
1. 99. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Al di fuori dei regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi e detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27, nonché 73 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 9 ottobre 1990, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.
1. 98. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 73 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, non è consentita la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile. Chiunque coltivi e detenga personalmente piante di cannabis di sesso femminile, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27, nonché 73, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 9 ottobre 1990, è punito con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 7.000.
1. 97. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo con le seguenti: Fatto salvo
1. 189. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: consentite con la seguente: permesse.
1. 341. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire la parola: maggiorenni con le Pag. 13seguenti: a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21o anno di età.
1. 28. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, in possesso del certificato di buona condotta.
1. 197. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei delinquenti abituali.
1. 198. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana.
1. 199. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , di cittadinanza italiana o comunitaria.
1. 200. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.
1. 201. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in grado intendere di intendere e di volere.
1. 202. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
1. 203. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale,.
1. 204. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
1. 205. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e succ. del codice penale.
1. 206. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.
1. 207. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in possesso della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.
1. 208. Binetti, Calabrò.

Pag. 14

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, che non siano afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.
1. 209. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.
1. 210. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano procedimenti penali in corso.
1. 211. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, che non abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.
1. 212. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che stiano usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 213. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che stiano usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 214. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, ivi compresi i riabilitati di cui all'articolo 178 del codice penale.
1. 215. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 216. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione delle persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.
1. 217. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 218. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.
1. 219. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.
1. 220. Binetti, Calabrò.

Pag. 15

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediane associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.
1. 221. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).
1. 222. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione dei tossicodipendenti e degli alcolisti cronici.
1. 223. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).
1. 224. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 70 e del presente testo unico.
1. 225. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro Fondine pubblico).
1. 226. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).
1. 227. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.
1. 228. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.
1. 229. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442, 443 e del codice penale.
1. 230. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le Pag. 16seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).
1. 231. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).
1. 232. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.
1. 233. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
1. 234. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.
1. 235. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.
1. 236. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.
1. 237. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.
1. 338. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: e la detenzione personale.
1. 153. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: di sesso femminile.
1. 196. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di una.
*1. 17. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di una.
*1. 148. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di due.
**1. 13. Gigli.

Pag. 17

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di due.
**1. 147. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di tre.
*1. 18. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di tre.
*1. 239. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di quattro.
**1. 238. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di quattro.
**1. 12. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 3 grammi complessivi di principio attivo.
1. 149. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 2 grammi complessivi di principio attivo.
1. 150. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: nel limite di cinque con le seguenti: nel limite di 1 grammo complessivo di principio attivo.
1. 151. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sopprimere le parole: e del prodotto da esse ottenuto.
1. 152. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: realizzato.
1. 342. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: coltivare con le seguenti: procedere alla coltivazione di.
1. 343. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo la parola: valido aggiungere le seguenti:, una richiesta, corredata da ima marca da bollo.
1. 27. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché il certificato di residenza.
1. 154. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché un documento di proprietà, usufrutto o di possesso del luogo in cui si intende effettuare la coltivazione.

  Conseguentemente, sopprimere infine le parole: e del luogo dove si intende effettuare la coltivazione.
1. 155. Binetti, Calabrò.

Pag. 18

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché un estratto del casellario giudiziario.
1. 156. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una attestazione dell'Autorità di polizia competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di ordine pubblico e sicurezza ostativi alla coltivazione.
1. 157. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una attestazione dell'Autorità sanitaria competente, riguardo l'insussistenza eventuali motivi di sicurezza sanitaria ostativi alla coltivazione.
1. 158. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una attestazione del Comune competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi ostativi alla coltivazione.
1. 159. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: una raccomandata con ricevuta di ritorno.
1. 170. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, con le seguenti: dichiarazione autentica.
1. 171. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, con le seguenti: autocertificazione asseverata dai competenti uffici comunali.
1. 172. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, con le seguenti: autocertificazione asseverata dalla Azienda sanitaria locale competente.
1. 173. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: una comunicazione, con le seguenti: mail certificata.
1. 174. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: una aggiungere la seguente: apposita.
1. 344. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: al comune nonché.
1. 160. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: all'Assessorato per la Sanità della regione nonché.
1. 161. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: alla Regione nonché.
1. 162. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere Pag. 19le seguenti: al Ministero della Salute, nonché.
1. 163. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: al Ministero dell'interno nonché.
1. 164. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle entrate nonché.
1. 165. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: all'Istituto superiore della Sanità nonché.
1. 166. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: all'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, nonché.
1. 167. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: all'Osservatorio europeo sulle droghe e delle tossicodipendenze, nonché.
1. 168. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: alla comunità di San Patrignano, nonché.
1. 169. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: una comunicazione, aggiungere le seguenti: tracciabile.
1. 176. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: ufficio regionale dei Monopoli di stato territorialmente competenti con le seguenti: Comando generale della guardia di finanza.
1. 14. Gigli.

  Al comma 1 lettera b), secondo periodo, le parole: l'indicazione sono sostituite dalle seguenti: gli estremi.
1. 345. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: propri dati anagrafici, aggiungere le seguenti: lo stato di famiglia.
1. 175. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo in cui, sono sostituite dalle seguenti:, del luogo e dell'area specifica in cui.
1. 180. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: e del luogo, con le seguenti: e dell'area specifica del luogo.
1. 292. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo inserire le seguenti:, delle particelle catastali e della superficie di terreno.
1. 325. Binetti, Calabrò.

Pag. 20

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis le parole: e del luogo in cui sono sostituite dalle seguenti:, del luogo e delle modalità con cui.
1. 178. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo le parole: e del luogo inserire le seguenti: individuato mediante estratto catastale.
1. 179. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.
1. 346. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni quattro mesi.
1. 6. Gigli.

  Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere le seguenti: la richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni sei mesi.
1. 5. Gigli.

  Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere le seguenti: la richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni nove mesi.
1. 10. Gigli.

  Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni anno.
1. 16. Gigli.

  Al comma 1 lettera b) punto 1-bis dopo le parole: effettuare la coltivazione aggiungere il seguente periodo: La richiesta di cui al periodo precedente va rinnovata ogni due anni.
1. 15. Gigli.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare che nell'area di coltivazione non siano presenti minori.
1. 181. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare le misure adottate per impedire che nell'area di coltivazione possano introdursi minori.
1. 182. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine pubblico.
1. 183. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine sanitario.
1. 184. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà contenere i documenti autenticati nei quali i proprietari o detentori dei terreni confinanti Pag. 21o delle unità immobiliari limitrofe danno il proprio assenso alla coltivazione.
1. 185. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 186. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del comune competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 187. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso della Regione competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 188. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Azienda sanitaria locale, competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 133. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Autorità di polizia competente, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 134. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-bis sostituire il terzo periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del Prefetto competente comunicato, con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 135. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.
1. 339. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis sostituire le parole: a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione con le seguenti: previa autorizzazione del predetto ufficio competente.
1. 26. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire la parola: decorrere con la seguente: partire.
1. 340. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b) terzo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: notifica.
1. 347. Binetti, Calabrò.

Pag. 22

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.

  Conseguentemente, sopprimere ovunque ricorra il riferimento al comma 1-ter dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 327. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.
*1. 7. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.
*1. 402. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
   1-ter Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata.
1. 8. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 8.000.
1. 79. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 6.500 a euro 8.500.
1. 92. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 7.000 a euro a 9.000.
1. 93. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sette mesi a cinque anni e sette mesi e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.
1. 78. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione di cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 8.000 a euro 10.000.
1. 94. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni a otto mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 8.500 a euro 12.500.
1. 77. Binetti, Calabrò.

Pag. 23

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi e con multa da euro 9.000 a euro 12.000.
1. 95. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 10.000 a euro 14.000.
1. 81. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 12.000 a euro 15.000.
1. 80. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 18.000.
1. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e otto mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 18.000.
1. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.
1. 76. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e dieci mesi a cinque anni e otto mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.
1. 82. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 15.000 a euro 20.000.
1. 86. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni a sei anni e con multa da euro 15.000 a euro 20.000.
1. 96. Binetti, Calabrò.

Pag. 24

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e due mesi a sei anni e due mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.
1. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.
1. 75. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 20.000.
1. 83. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 22.000.
1. 90. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e nove mesi a cinque anni e nove mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 22.000.
1. 84. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 18.000 a euro 23.000.
1. 88. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e due mesi a cinque anni e due mesi e con la multa da euro 18.500 a euro 20.500.
1. 89. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e tre mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 19.000 a euro 22.500.
1. 74. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque Pag. 25coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e sei mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 24.000.
1. 85. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e sei mesi a sei anni e quattro mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 24.000.
1. 73. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da tre anni e sei mesi a cinque anni e tre mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 25.000.
1. 87. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  1-ter. Non è consentita la coltivazione della cannabis in forma associata. Chiunque coltivi la cannabis in forma associata è punito con la reclusione da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e con la multa da euro 20.000 a euro 25.000.
1. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: in forma associata con le seguenti: effettuata in comune.
1. 329. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile con le parole: di società semplice.
1. 100. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile con le parole: di società a responsabilità limitata.
1. 317. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II dei libro primo del codice civile con le parole: di società in nome collettivo.
1. 318. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera b) capoverso 1-ter sostituire le parole: associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile con le parole: di società in accomandita semplice.
1. 319. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1-ter, dopo le parole: È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata aggiungere le seguenti: a persone maggiorenni.
1. 20. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 9 persone.

  Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta con le parole: che devono essere residenti in Italia.
1. 136. Binetti, Calabrò.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 7 persone.

  Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta sono sostituite dalle parole: che devono essere residenti in Italia.
1. 137. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 5 persone.

  Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta sono sostituite dalle parole: che devono essere residenti in Italia.
1. 138. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 3 persone.

  Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta sono sostituite dalle parole: che devono essere residenti in Italia.
1. 139. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: in forma associata aggiungere le seguenti: a non più di 2 persone.

  Conseguentemente, al secondo periodo le parole: che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta sono sostituite dalle parole: che devono essere residenti in Italia.
1. 140. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, la parola: quantitativi è sostituita dalle seguenti: della quantità.
1. 331. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: ridotti di un terzo.
1. 103. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: ridotti di un quarto.
1. 102. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: in misura proporzionata al numero degli associati con le parole: in misura inversamente proporzionale al numero degli associati.
1. 101. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), 1-ter, primo periodo, la parola: proporzionata è sostituita dalla seguente: appropriata.
1. 332. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.
1. 105. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.
1. 106. Binetti, Calabrò.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
1. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.
1. 108. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).
1. 109. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).
1. 110. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440,442,443 e 444 dei codice penale.
1. 111. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.
1. 112. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.
1. 113. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).
1. 114. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).
1. 115. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al Pag. 28precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).
1. 116. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).
1. 117. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediane associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.
1. 118. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo internazionale.
1. 119. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo.
1. 120. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 121. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.
1. 122. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 123. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 124. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari Pag. 29o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 125. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che hanno in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.
1. 126. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.
1. 127. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.
1. 128. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.
1. 129. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e successivi del codice penale.
1. 130. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
1. 131. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati di associazione mafiosa, di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale.
1. 132. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che non sono in possesso del certificato di buona condotta.
1. 141. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi i delinquenti abituali.
1. 142. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.
1. 104. Binetti, Calabrò.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi i cittadini di Paesi extracomunitari.
1. 143. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.
1. 144. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che non sono in grado intendere di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.
1. 145. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dalla forma associata di cui al precedente periodo sono esclusi coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
1. 146. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: invia una comunicazione con le seguenti: richiede autorizzazione o quantomeno nulla osta.
1. 23. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: una richiesta, corredata da una marca da bollo;
   b) sostituire la parola: maggiorenni con le seguenti: persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21o anno di età;
   c) sostituire la parola: cinquanta con la seguenti: quindici.
1. 25. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: una raccomandata con ricevuta di ritorno.
1. 300. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: dichiarazione autenticata.
1. 299. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: autocertificazione asseverata dai competenti uffici comunali.
1. 298. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: autocertificazione asseverata dalla Azienda sanitaria locale competente.
1. 297. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: una comunicazione con le seguenti: una mail certificata.
1. 296. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, secondo periodo, la parola: comunicazione è sostituita dalla seguente: notifica.
1. 333. Binetti, Calabrò.

Pag. 31

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: una comunicazione aggiungere con le seguenti: tracciabile.
1. 295. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: invia una comunicazione aggiungere le seguenti: sottoscritta dagli associati.
1. 316. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
1. 301. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga.
1. 302. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Istituto superiore della Sanità.
1. 303. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Agenzia delle entrate.
1. 304. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché al Ministero dell'interno.
1. 305. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché al Ministero della Salute.
1. 306. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché alla Regione.
1. 307. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: territorialmente competente aggiungere le seguenti: nonché all'Assessorato per la Sanità della regione.
1. 308. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: identità valido aggiungere le seguenti: , lo stato di famiglia.
1. 294. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una attestazione del Comune competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi ostativi alla coltivazione.
1. 309. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una attestazione dell'Autorità sanitaria competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di sicurezza sanitaria ostativi alla coltivazione.
1. 310. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché una Pag. 32attestazione dell'Autorità di polizia competente, riguardo l'insussistenza di eventuali motivi di ordine pubblico e sicurezza ostativi alla coltivazione.
1. 311. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché un estratto del casellario giudiziario di tutti gli associati.
1. 312. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché un documento di proprietà, usufrutto o di possesso del luogo in cui si intende effettuare la coltivazione.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: e del luogo in cui si intende realizzarla.
1. 313. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti:, nonché il certificato di residenza di tutti gli associati.
1. 314. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: documento di identità valido aggiungere le seguenti: di tutti gli associati.
1. 315. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.
1. 334. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: luogo è sostituita dalla seguente: domicilio.
1. 335. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: il luogo inserire le seguenti: le particelle catastali e la superficie di terreno.
1. 326. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: intende realizzarla inserire le seguenti: individuato mediante estratto catastale.
1. 293. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, le parole: non superiore a sono sostituite dalle seguenti: che non deve superare i.
1. 336. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), 1-ter, secondo periodo, la parola: definitive è sostituita dalle seguenti: passate in giudicato.
1. 337. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.
1. 240. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.
1. 241. Binetti, Calabrò.

Pag. 33

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.
1. 242. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies dei codice penale.
1. 244. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.
1. 256. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale).
1. 257. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo Vili del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).
1. 258. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442, 443 e 444 del codice penale.
1. 259. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.
1. 260. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.
1. 261. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).
1. 262. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).
1. 263. Binetti, Calabrò.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale (Delitti contro la Pubblica amministrazione).
1. 264. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).
1. 265. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva), 305 (Cospirazione politica), 306 (Cospirazione politica mediante associazione), 306 (banda armata), e 307(Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.
1. 266. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo internazionale.
1. 267. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per i reati di terrorismo.
1. 268. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 269. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.
1. 270. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.
1. 271. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 272. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
1. 273. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché Pag. 35coloro che hanno in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.
1. 274. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.
1. 275. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.
1. 276. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.
1. 277. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e successivo del codice penale.
1. 278. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
1. 279. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
1. 280. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere le seguenti: nonché i delinquenti abituali.
1. 281. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1-ter dopo le parole: e gli articoli 70 e 74 del presente testo unico aggiungere il seguente periodo: L'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente verifica la ricorrenza dei requisiti di cui al presente comma al fine del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta.
1. 21. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà contenere i documenti autenticati nei quali i proprietari o detentori dei terreni confinanti o delle unità immobiliari limitrofe danno il proprio assenso alla coltivazione.
1. 288. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare le misure necessarie a impedire problemi di ordine sanitario.
1. 289. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà individuare Pag. 36le misure necessarie a impedire problemi di ordine pubblico.
1. 290. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La comunicazione dovrà specificare le misure adottate per impedire che nell'area di coltivazione possano introdursi minori.
1. 291. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: della disposizione del periodo precedente con le seguenti: delle disposizioni dei periodi precedenti.
1. 243. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso 1-ter sopprimere l'ultimo periodo.
1. 403. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il consumo della cannabis prodotta secondo le modalità del presente comma rimane privato e limitato agli associati. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 79.
1. 246. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 287. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del comune competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 286. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso della Regione competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 285. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Azienda sanitaria locale, competente comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 284. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguenti: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso dell'Autorità di polizia competente, comunicato con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 283. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire il quinto periodo con il seguente: La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di assenso del Prefetto competente comunicato, con lettera raccomandata o posta certificata, su informativa dell'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato.
1. 282. Binetti, Calabrò.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, sostituire le parole: La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciata in senso negativo con le parole: La coltivazione e la conseguente detenzione non possono essere effettuate senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso positivo o negativo.
1. 245. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto disposto dal comma 3, in materia di tutela dei minori.
1. 247. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 aggiungere le seguenti: qualora la detenzione e il consumo siano limitati agli associai. In caso di violazione delle disposizioni del presente periodo le sanzioni di cui all'articolo 79 sono raddoppiate.
1. 248. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, ultimo periodo, dopo le parole: non si applica l'articolo 79 aggiungere le seguenti: qualora la detenzione e il consumo siano limitati agli associati, in appositi spazi associativi individuati nella comunicazione di cui al secondo periodo. In caso di violazione delle disposizioni del precedente periodo le sanzioni di cui all'articolo 79 sono raddoppiate.
1. 249. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79 inserire il seguente periodo: Le associazioni, la relativa documentazione nonché l'elenco associati, sono iscritti in appositi elenchi presso le Prefetture territorialmente competenti:.
1. 22. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79 inserire il seguente periodo: L'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente verifica periodicamente i requisiti di cui al presente comma stabiliti per il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta.
1. 24. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Sono vietate le lavorazioni del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e 1-ter che consentano l'incremento della concentrazione del principio attivo.
1. 321. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. È vietato qualsiasi incrocio o selezione delle piante, o l'uso di nutrienti e additivi, volti ad incrementare il tenore di THC delle piante prodotte nelle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1. 324. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. È vietato qualsiasi incrocia o selezione delle piante volti rafforzare o Pag. 38modificare gli effetti stupefacenti del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e -ter.
1. 323. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. È vietato l'uso di nutrienti e additivi atti a rafforzare o modificare gli effetti stupefacenti del prodotto delle coltivazioni di cannabis di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1. 322. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 3. Palmieri.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 9. Gigli.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 65. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 400. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I dati e i nominativi contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 30, sono pubblicati in una apposita sezione del sito dell'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga. L'Osservatorio, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti monitora e censisce le attività costituitesi ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico.
1. 250. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I dati e i nominativi contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 30, sono pubblicati nei siti dei comuni competenti.
1. 251. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, avvalendosi defila autorità di polizia e sanitarie competenti censisce le attività costituitesi ai sensi del comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Tali dati sono resi disponibili ai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito delle selezioni per l'accesso ai pubblici uffici, al pubblico impiego, al servizio di conducente nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, i soggetti interessati non abbiano inviata all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controlli sull'uso di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.
1. 255. Binetti, Calabrò.

Pag. 39

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'Osservatorio italiano sulle droghe – Dipartimento Politiche Antidroga, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti monitora le attività costituitesi ai sensi del comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidenti della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 252. Binetti, Calabrò.

  Dopo il camma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Questore, avvalendosi della autorità di polizia e sanitarie competenti provvede al controllo del rispetto della legge delle attività e delle associazioni costituitesi ai sensi del comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Ripubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
1. 253. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere alle cariche politiche o di amministratori pubblici, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste.
1. 254. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché gli associati alle forme associative ivi indicate, non possono accedere ai pubblici uffici, né al pubblico impiego, né operare in qualità di conducenti nei servizi di trasporto o nell'ambito della sicurezza e incolumità pubblica, salvo che almeno sei mesi prima, non abbiano inviato all'Autorità competente formale comunicazione di cessazione delle attività o dell'appartenenza alle associazioni ivi previste. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di controllo di sostanze stupefacenti, relativi all'accesso agli incarichi di cui al periodo precedente.
1. 320. Binetti, Calabrò.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Palmieri.

  Sopprimerlo.
* 2. 5. Gigli.

  Sopprimerlo.
* 2. 13. Burtone, Patriarca, Casati, Piccione.

  Sopprimerlo.
* 2. 66. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
* 2. 67. Roccella, Piso.

Pag. 40

  Sopprimerlo.
* 2. 71. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.
** 2. 2. Palmieri.

  Sopprimere il comma 1.
** 2. 18. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1.
** 2. 69. Roccella, Piso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni due anni.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 6. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni anno.Pag. 41
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 7. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni nove mesi.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 8. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni sei mesi.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 9. Gigli.

Pag. 42

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a due grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a sei grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraìdrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata e va rinnovata ogni tre mesi.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 10. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a nove grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome del] ’ assistito, la dose prescritta, la posologia, la durata del trattamento e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».
2. 11. Gigli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della cannabis, Chiunque detenga personalmente la cannabis o i prodotti da essa derivati è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 10.000 a euro 15.000.
2. 20. Binetti, Calabrò.

Pag. 43

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della cannabis e dei prodotti da essa derivati. Chiunque detenga personalmente la cannabis e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sette mesi ad un anno e due mesi e con la multa da euro 7.000 a euro 10.000.
2. 23. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della cannabis e dei prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga personalmente la cannabis e i prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a dieci mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 9.000.
2. 22. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga per uso personale la cannabis e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a otto mesi e con la multa da euro 6.000 e euro 8.000.
2. 24. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale della cannabis e dei prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga personalmente la cannabis o i prodotti da essa derivati tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti è punito con la reclusione da tre mesi a nove mesi e con la multa da 5.000 euro a 8.000 euro.
2. 21. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 30-bis» con il seguente:
  Art. 30-bis. Non è mai consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque detenga per uso personale la cannabis e i prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da tre mesi a nove mesi e con la multa da euro 4.000 a euro 6.000.
2. 25. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, sopprimere il comma 1.
2. 14. Patriarca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: Salvo quanto stabilito dagli articoli 73 e 75, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a tre grammi lordi, acquistati da esercizi commerciali di generi di monopoli, autorizzati alla vendita ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907.
2. 65. Bazoli, Piepoli.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, sostituire la parola: maggiorenni con le seguenti: a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.
2. 16. Pagano.

Pag. 44

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, di cittadinanza italiana o di Stati dell'Unione europea.
2. 33. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, di cittadinanza italiana.
2. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, in possesso del certificato di buona condotta.
2. 36. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, in possesso della capacità di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 85 del codice penale.
2. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , in grado intendere di intendere e di volere.
2. 31. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: che non siano afflitti da vizio totale o parziale di mente, ai sensi degli articoli 88 e del codice penale.
2. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione dei tossicodipendenti e degli alcolisti cronici.
2. 98. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi degli articoli 102 e seguenti del codice penale.
2. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei delinquenti abituali.
2. 35. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.
2. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , ivi compresi i riabilitati di cui all'articolo 178 del codice penale.
2. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione delle persone dichiarate socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.
2. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati Pag. 45condannati o abbiano in corso procedimenti in corso per reati contro la persona o il patrimonio.
2. 28. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II del codice penale.
2. 73. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale.
2. 97. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale.
2. 95. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale.
2. 94. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo VIII del Libro II del codice penale.
2. 90. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale.
2. 89. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , non abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.
2. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non abbiano procedimenti penali in corso.
2. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270, 271, 272, 305, 306 e 307 del codice penale.
2. 40. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
2. 30. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati Pag. 46condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale.
2. 29. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440, 442,443 e 444 del codice penale.
2. 91. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
2. 87. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.
2. 86. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.
2. 88. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624 ,628 e 629 del codice penale.
2. 85. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.
2. 84. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati per i reati di cui agli articoli 70 e del presente testo unico.
2. 96. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , che non siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti.
2. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti: , con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.
2. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che siano stati condannati o abbiano Pag. 47in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.
2. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che stiano usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
2. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che stiano usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
2. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.
2. 92. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, che non siano soggetti alla misura accessoria della interdizione dei pubblici uffici di cui all'articolo 28 del codice penale.
2. 26. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.
2. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.
2. 93. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 dopo la parola: maggiorenni aggiungere le seguenti:, con esclusione di coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.
2. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.
2. 83. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, ovunque ricorrono, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: purché in possesso di regolare contrassegno del Monopolio di Stato.
2. 4. Giuditta Pini.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: con esclusione delle lavorazioni che abbiano trasformato il prodotto, in una sostanza diversa o derivata dalla cannabis, ricompresa nelle tabelle allegate al presente testo unico.
2. 81. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: qualora il processo di trasformazione non abbia portato alla concentrazione del principio attivo.
2. 82. Binetti, Calabrò.

Pag. 48

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a cinque grammi lordi con le seguenti: in misura non superiore a un grammo di principio attivo.
2. 77. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: in misura non superiore a cinque grammi lordi con le seguenti: in misura non superiore a due grammi di principio attivo.
2. 78. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire le parole: cinque grammi con le seguenti: un grammo.
2. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.
2. 74. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
2. 75. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
2. 76. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sopprimere la parola: lordi.
2. 80. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, primo periodo, sostituire la parola: lordi con la seguente: netti.
2. 79. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: quindici grammi con le seguenti: un grammo.
2. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: tre.
2. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: sette.
2. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
2. 60. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: dodici.
2. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, secondo periodo sostituire la parola: quindici con la seguente: quattordici.
2. 62. Binetti, Calabrò.

Pag. 49

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà al comune. In tali casi l'autorità di polizia locali emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.
2. 100. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà alla competente autorità di polizia. In tali casi l'autorità di polizia emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.
2. 101. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti residente nel medesimo domicilio, che espressamente dichiarino la propria contrarietà alla competente autorità di polizia. In tali casi l'autorità di polizia emana adeguata prescrizione e ne verifica periodicamente l'applicazione.
2. 102. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti che detengono e utilizzano la cannabis in privato domicilio in presenza di minori ed altri soggetti sensibili, sono tenuti ad adottare le cautele e le prescrizioni necessarie, volte ad impedire 1 accesso dei soggetti medesimi alla sostanza stupefacente, con particolare riferimento ai casi in cui la stessa sia stata utilizzata nei prodotti alimentari. In caso di violazione accertata, salvo fatto più grave, si applicano le sanzioni del comma 3 dell'articolo 79.
2. 143. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici, schizofrenia,.
2. 110. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici.
2. 109. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da disturbi neurologici che comportino l'alterata percezione della realtà.
2. 108. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da schizofrenia.
2. 106. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da epilessia.
2. 105. Binetti, Calabrò.

Pag. 50

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da depressione cronica, medicalmente accertata.
2. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti per i quali sia in corso una terapia psicoterapeutica.
2. 111. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti sensibili agli effetti della cannabis.
2. 112. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. 104. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Previa espressa prescrizione medica, non ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti affetti da turbe emotive.
2. 103. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di soggetti per i quali siano in corso trattamenti sanitari mediante collegamento a macchine «salva vita».
2. 99. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di età superiore a 65 anni.
2. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di età superiore a 70 anni.
2. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di anziani di eri superiore a 75 anni.
2. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di minori.
2. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non è ammessa la detenzione e l'uso in privato domicilio in presenza di donne in stato interessante.
2. 51. Binetti, Calabrò.

Pag. 51

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.
2. 118. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.
2. 117. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: con esclusione delle lavorazioni che abbiano trasformato 11 prodotto, in una sostanza diversa o derivata dalla cannabis, ricompresa nelle tabelle allegate al presente testo unico.
2. 121. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: previo accertamento sanitario della non nocività dei prodotti derivati.
2. 122. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei prodotti da essa derivati aggiungere le seguenti: tenuto conto del fatto che il processo di lavorazione trasformazione non abbia portato alla concentrazione del principio attivo.
2. 120. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.
*2. 15. Patriarca.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1.
*2. 119. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: in quantità aggiungere la seguente: non.
2. 113. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori con le seguenti: non superiori a un quinto.
2. 115. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori con le seguenti: non superiori a un quarto.
2. 114. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: maggiori con le seguenti: non superiori a un terzo.
2. 116. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica aggiungere le seguenti: non ripetibile.
2. 130. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica aggiungere le seguenti: da redigere ad ogni ciclo di cura e in ogni caso per un massimo di 15 giorni di somministrazione.
2. 132. Binetti, Calabrò.

Pag. 52

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: prescrizione medica aggiungere le seguenti: da redigere ad ogni ciclo di cura e in ogni caso per un massimo di 30 giorni di somministrazione.
2. 131. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: previa prescrizione medica aggiungere le seguenti: redatta da medico tossicologo esperto in materia di uso ed effetti della cannabis.
2. 123. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le aziende sanitarie locali individuano i medici specializzati in tossicologia o altre discipline affini, esperti in materia di uso ed effetti della cannabis, cui sono delegate le prescrizioni di cui al precedente periodo, sulla base delle diagnosi riferite al paziente richiedente.
2. 124. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, il nome e la patologia.
2. 149. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
2. 153. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, il nome e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
2. 148. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome, la data di nascita, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
2. 152. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome e il nome dell'assistito, la data di nascita, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
2. 151. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) con le seguenti: il cognome e il nome dell'assistito, la data di nascita, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).
2. 150. Binetti, Calabrò.

Pag. 53

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose aggiungere la seguente: massima.
2. 126. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le motivazioni per le quali è stato scelto il trattamento terapeutico tramite cannabis,.
2. 133. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le motivazioni per le quali non è stato possibile applicare diverso trattamento terapeutico,.
2. 134. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la dose prescritta aggiungere le seguenti: le eventuali controindicazioni,.
2. 127. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: (THC) aggiungere le seguenti: e le eventuali prescrizioni su possibili effetti collaterali.
2. 128. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico è tenuto a prescrivere la quantità di cannabis strettamente necessaria al completamento del ciclo terapeutico.
2. 129. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I medici prescriventi i trattamenti di cui al presente comma, segnalano le prescrizioni da essi rilasciati alla Azienda sanitaria locale. Le ASL inviano i dati così ricevuti all'Osservatorio italiano sulle droghe Dipartimento Politiche Antidroga, che li rielabora ai fini del monitoraggio del fenomeno, con particolare riferimento alle quantità consumate. Di tale attività è dato conto in specifica sezione dei rapporti periodici dell'Osservatorio. Ove l'Osservatorio rilevi delle anomalie in materia di prescrizioni e di quantità consumate, ne da notizia al Ministro della salute, che provvede all'adozione di specifici strumenti di indagine e, ove occorra, di repressione.
2. 135. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I divieti relativi al fumo di prodotti contenente tabacco si applicano anche al fumo della cannabis.
2. 142. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: È vietato fumare aggiungere le seguenti: cannabis e.
2. 136. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, sopprimere le parole: prodotti derivati dalla.
2. 137. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: negli abitacoli dei veicoli.
2. 138. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis Pag. 54aggiungere le seguenti: sui mezzi pubblici di trasporto.
2. 139. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: in tutte le aree all'aperto dove siano presenti minori a una distanza inferiore a 50 metri.
2. 140. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: dalla cannabis aggiungere le seguenti: in tutte le aree all'aperto dove siano presenti donne in stato interessante a una distanza inferiore a 50 metri.
2. 141. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, al comma 3, dopo le parole: negli spazi pubblici aggiungere le seguenti: al chiuso e all'aperto.
2. 144. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Chiunque infranga il divieto di fumare prodotti della cannabis in spazi pubblici, aperti al pubblico, luoghi di lavoro pubblici o privati è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 2.500. La somma è raddoppiata nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. 64. Bazoli, Piepoli.

  Al comma 1, capoverso articolo 30-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro della salute provvede ad emanare adeguate prescrizioni indirizzate a coloro detengono e utilizzano la cannabis in privato domicilio, nelle quali sono contenute informazioni per il consumo di cannabis, in particolare nei casi in cui la stessa sia stata utilizzata nei prodotti alimentari, tenendo conto della diversa velocità di assorbimento della sostanza psicoattiva. Le prescrizioni contengono anche informazioni sulla responsabilità del detentore rispetto a soggetti terzi e a soggetti sensibili.
2. 147. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 3. Palmieri.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 12. Gigli.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 17. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 70. Roccella, Piso.

  Al comma 2, dopo la parola: detenzione aggiungere le seguenti:, alla trasformazione.
2. 146. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, dopo la parola: detenzione aggiungere la seguente: controllata.
2. 145. Binetti, Calabrò.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Palmieri.

Pag. 55

  Sopprimerlo.
*3. 6. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
*3. 16. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimerlo.
*3. 78. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
*3. 7. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 79. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 19. Patriarca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 18. Giuditta Pini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 10. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 3. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 12. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 5. Fucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**3. 77. Bazoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2 lettera a), capoverso «Art. 63-quater» dopo le parole: nel limite di cinque sopprimere le seguenti: nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale e dopo le parole: commi 1-bis e 1-ter sopprimere le seguenti: e 73, comma 3-bis.
3. 11. D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale.
3. 83. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di 2 grammi, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.
3. 73. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di grammo, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.
3. 200. Binetti, Calabrò.

Pag. 56

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione a terzi gratuita di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle leggi vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati ad uso personale, è punito con la reclusione da un anno a due anni e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.
3. 25. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 8.000 a euro 12.000.
3. 29. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda gratuitamente a terzi piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati per uso personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci mesi e con la multa da euro 7.000 a euro diecimila.
3. 26. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da cinque mesi a nove mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 9.000.
3. 28. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati al consumo personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda gratuitamente a terzi piccoli quantitativi e dei prodotti da essa derivati per uso personale, tranne quelli consentiti dalle disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da due mesi a quattro mesi e con la multa da euro 5.000 a euro 8.000.
3. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
   3-bis. È punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti da disposizioni di legge vigenti. Chiunque ceda a terzi piccoli quantitativi di cannabis destinati al consumo personale, tranne quelli consentiti da disposizioni di legge vigenti, è punito con la reclusione da tre mesi a otto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 8.000.
3. 30. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 lettera a) sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. La cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essi derivati è punita con la multa Pag. 57da 500 a 1000 euro. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra minori.
3. 17. Gigli.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:
  3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di cannabis nel limite massimo di 3 grammi, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente.
3. 70. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 3, alla lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: È punibile.
3. 81. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: e dei prodotti da essa derivati.
3. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: destinati al consumo personale.
3. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestatamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o non in grado di intendere e di volere.
3. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestatamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o in stato alterazione psicofisica.
3. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, dopo le parole: o manifestatamente inferma di mente aggiungere le seguenti: o in stato alterazione indotta da alcol o droghe.
3. 69. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
*3. 74. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
*3. 82. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minorenni con le seguenti: La coltivazione, la detenzione o la cessione di cannabis e dei prodotti da essa derivati, anche destinata al consumo personale, da parte di persona minorenne, determina la segnalazione al prefetto si sensi dell'articolo 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
3. 21. Pagano.

  Al comma 1 lettera a) capoverso 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: La coltivazione, la detenzione o cessione di cannabis e dei prodotti da essa derivati, anche destinata al consumo personale, da parte di persona minorenne, determina la segnalazione al prefetto ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
3. 20. Patriarca.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono schedati come delinquenti abituali.
3. 31. Binetti, Calabrò.

Pag. 58

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui al presente testo unico.
3. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale.
3. 33. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per reati di associazione mafiosa, di cui agli articolo 416-bis e 416-ter del codice penale.
3. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per reati contro la persona o il patrimonio.
3. 35. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali ai sensi dell'articolo 102 e successivi del codice penale.
3. 36. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati proclivi a delinquere ai sensi dell'articolo 108 del codice penale.
3. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che hanno procedimenti penali in corso.
3. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che abbiano in corso procedimenti penali che prevedano la reclusione o l'arresto superiore a tre anni.
3. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che stanno usufruendo della sospensione condizionale della pena, degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
3. 40. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che stanno usufruendo degli arresti domiciliari o delle misure alternative al regime carcerario.
3. 41. Binetti, Calabrò.

Pag. 59

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che non sono stati riabilitati ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.
3. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui al Capo I del titolo VIII del Libro I del codice penale.
3. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati dichiarati persone socialmente pericolose ai sensi dell'articolo 203 del codice penale.
3. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza patrimoniale Capo II del titolo VIII del Libro I del codice penale.
3. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo.
3. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di terrorismo internazionale.
3. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati o abbiano in corso procedimenti per i reati di cui agli articoli 270 (Associazione sovversiva), 271 (Associazione sovversiva con finalità di terrorismo), 272 (Propaganda o apologia sovversiva) 305 (Cospirazione politica) 306 (Cospirazione politica mediane associazione) 306 (banda armata) e 307 (Assistenza ai partecipi di banda armata) del codice penale.
3. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono condannati per i reati di cui al Capo II del titolo I del Libro II dei codice penale (Delitti contro la personalità interna dello Stato).
3. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono tossicodipendenti o alcolisti cronici.
3. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo I del titolo II del Libro II del codice penale Pag. 60(Delitti contro la Pubblica amministrazione).
3. 51. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati o alle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico.
3. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al titolo V del Libro II del codice penale (delitti contro l'ordine pubblico).
3. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono condannati per i reati di cui al titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro Incolumità pubblica).
3. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza di cui all'articolo 205 del codice penale.
3. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal codice penale.
3. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di adulterazione e commercio di sostanze alimentari o farmaci nocivi di cui agli articoli 440,442, 443 e 444 del codice penale.
3. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo II titolo Vili del Libro II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio).
3. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di cui al Capo primo titolo XII del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità individuale)
3. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e successivi del codice penale.
3. 60. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capo verso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pag. 61La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di prostituzione minorile e pedofilia di cui agli articoli da 600-bis a 600-quinquies, nonché agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
3. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di sequestro di persona di cui agli articoli 605 e 630 del codice penale.
3. 62. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per i reati di furto, rapina, ed estorsione di cui agli articoli 624, 628 e 629 del codice penale.
3. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica a coloro che sono stati condannati per ricettazione e riciclaggio di cui agli articoli 648 e 648-bis del codice penale.
3. 64. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) al capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione del presente comma non si applica agli oziosi, i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e alle persone designate dalle segnalazioni della pubblica sicurezza come socialmente pericolose.
3. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 22. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 4. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 9. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 14. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «tre a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».
3. 75. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite con le seguenti: «un anno a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.000».
3. 15. Molteni, Rondini, Saltamartini.

Pag. 62

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: 5 anni e sei mesi a 9 anni e sei mesi e della multa da euro 8.000 a euro 18.000.
3. 90. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: quattro a dieci anni e della multa da euro 7.000 a euro 30.000.
3. 86. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: quattro anni e sei mesi e della multa da euro 5.000 a euro 16,000.
3. 89. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da quattro anni e tre mesi a otto anni e tre mesi e della multa da euro 6.500 a euro 16.500.
3. 94. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da quattro anni e tre mesi a sei anni e tre mesi e della multa da euro 5.000 a euro 18.000.
3. 92. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: 3 e sei mesi a 7 anni e 3 mesi e dalla multa da euro 3.000 a euro 15,000.
3. 91. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: tre anni e tre mesi a otto anni e tre mesi e della multa da euro 4.000 a euro 16.000.
3. 93. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2,064 a euro 13.000 con le seguenti: da tre a nove anni e della multa da euro 6.000 a euro 25.000.
3. 85. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi e della multa da euro 3.500 a euro 14.000.
3. 88. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000.
3. 84. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 con le seguenti: due anni e sei mesi a sei anni e otto mesi e della multa da 3.000 a euro 15.000.
3. 87. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni e le parole: tre anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
3. 76. Bazoli, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa Pag. 63da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e quattro mesi a quattro anni e quattro mesi e della multa da euro 2.500 a euro 9.000.
3. 101. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e tre mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 100. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due anni e tre mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 4.000 a euro 8.000.
3. 99. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 7.000.
3. 96. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 98. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni e tre mesi e della multa da euro 2.500 a euro 8.000.
3. 103. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a cinque anni e della multa da euro 4.000 a euro 9.000.
3. 110. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 8.000.
3. 108. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e due mesi a quattro anni e due mesi e della multa da euro 4.000 a euro 7.500.
3. 300. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e due mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.
3. 116. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.
3. 114. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e tre mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 97. Binetti, Calabrò.

Pag. 64

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e due mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.
3. 120. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da un anno e un mese a quattro anni e due mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.
3. 122. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da undici mesi a quattro anni e della multa da euro 4.000 a euro 7.500.
3. 109. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: un anno a tre anni e sei mesi e della multa da euro 2.000 a euro 7.000.
3. 95. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da dieci mesi a tre anni e nove mesi e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.
3. 117. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da dieci mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.500 a euro 9.000.
3. 119. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da dieci mesi a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 9.000.
3. 115. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: dieci mesi a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: nove mesi a tre anni e quattro mesi e della multa da euro 3.500 a euro 8.500.
3. 111. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da nove mesi a tre anni e nove mesi e della multa da euro 3.000 a euro 10.000.
3. 118. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da nove mesi a tre anni e tre mesi e della multa da euro 2.500 a euro 7.000.
3. 102. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da otto mesi a tre anni e cinque mesi e della multa da euro 2.550 a euro 8.000.
3. 112. Binetti, Calabrò.

Pag. 65

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da otto mesi a tre anni e due mesi e della multa da euro 2.000 a euro 8.000.
3. 121. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da otto mesi a tre anni e quattro mesi e della multa da euro 2.500 a euro 8.500.
3. 105. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da sette mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 7.500.
3. 106. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da sette mesi a tre anni e due mesi e della multa da euro 2.000 a euro 8.000.
3. 123. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da dieci mesi a tre anni e otto mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 113. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 con le seguenti: da dieci mesi a tre anni e sei mesi e della multa da euro 3.000 a euro 8.000.
3. 104. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo con le seguenti: alla tabella IV, ovvero con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000 relativamente alle sostanze di cui alla tabella II.
3. 1. Paglia, Sannicandro, Nicchi, Gregori.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Responsabilità del dirigente scolastico). – 1. Il dirigente scolastico dell'istituto nel quale viene accertata la cessione illecita di sostanze stupefacenti è responsabile della culpa in vigilando ai sensi dell'articolo 2048 del Codice civile, ed è obbligato a destinare il risarcimento, quantificato in sede giudiziale, al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. 01. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: come sostituito dall'articolo 4 della presente legge.
4. 10. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Palmieri.

  Sopprimerlo.
*4. 11. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
*4. 24. Molteni, Rondini, Saltamartini.

Pag. 66

  Sopprimerlo.
*4. 28. Gigli.

  Sopprimerlo.
*4. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
4. 16. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
4. 15. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4. 14. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d).
4. 25. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 2. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 20. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 14, e» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 30-bis».
4. 9. Bazoli, Piepoli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
4. 18. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4. 17. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere le lettere e) e d).
4. 26. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 3. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 21. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano altresì a chi, per farne uso personale, coltiva fino a due piante di cannabis di sesso femminile, il cui principio attivo comunque ricavabile non superi i limiti massimi di cui al decreto previsto dalla lettera a) del comma 1».

  Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).
4. 8. Bazoli, Piepoli.

Pag. 67

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 50.000 e le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 20.000.
4. 7. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.
4. 30. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 32.500.
4. 31. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
4. 29. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 6.000.
4. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 5.000.
4. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 3.500.
4. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.500.
4. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.000.
4. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 4.000.
4. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 3.500.
4. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 400 a euro 3.000.
4. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 350 a euro 2.000.
4. 57. Binetti, Calabrò.

Pag. 68

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 350 a euro 1.500.
4. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 3.500.
4. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 3.000.
4. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 2.250.
4. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 2.000.
4. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.500.
4. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 250 a euro 2.500.
4. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 250 a euro 1.700.
4. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 15.500.
4. 35. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 12.000.
4. 34. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.500 a euro 11.000.
4. 33. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 10.000.
4. 32. Gigli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 7.000.
4. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 950 a euro 6.000.
4. 69. Binetti, Calabrò.

Pag. 69

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 900 a euro 6.000.
4. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 850 a euro 5.800.
4. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 850 a euro 5.700.
4. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 800 a euro 5.500.
4. 64. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 750 a euro 5.200.
4. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alla lettera b), le parole: da euro 500 a euro 5.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 700 a euro 6.500.
4. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 100 a euro 1.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 6.000.
4. 51. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 650 a euro 5.500.
4. 70. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 5.400.
4. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 5.300.
4. 62. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere le lettere c) e d).
*4. 6. Palmieri.

  Sopprimere le lettere c) e d).
*4. 19. Roccella, Piso.

  Sopprimere la lettera c).
**4. 4. Palmieri.

  Sopprimere la lettera c).
**4. 22. Roccella, Piso.

  Sopprimere la lettera c).
**4. 38. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere la lettera d).
*4. 5. Palmieri.

  Sopprimere la lettera d).
*4. 23. Roccella, Piso.

Pag. 70

  Sopprimere la lettera d).
*4. 37. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis: All'articolo 187 del Codice della Strada dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente comma: l-quinquies «L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà per coloro che risultino iscritti alle associazioni di coltivazione della cannabis.
4. 36. Patriarca.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
5. 13. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
* 5. 1. Palmieri.

  Sopprimerlo.
* 5. 14. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
* 5. 24. Gigli.

  Sopprimerlo.
* 5. 58. Binetti, Calabrò.

  Sopprimerlo.
* 5. 183. Molteni, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3.
5. 142. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
5. 153. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 6.
5. 151. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
5. 16. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
5. 154. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
5. 148. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
5. 17. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 4 e 6.
5. 149. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
5. 18. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1, 5 e 6.
5. 145. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 5.
5. 19. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 6.
5. 20. Roccella, Piso.

Pag. 71

  Sopprimere il comma 1.
*5. 2. Palmieri.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 82. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 136. Roccella, Piso.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Sono vietate nel territorio dello Stato la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita, salvo quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
5. 85. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, prima delle parole: sono soggette al monopolio di Stato, inserire la seguente: non.
5. 60. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono soggette al monopolio di Stato, con le seguenti: sono vietate.
5. 59. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5. 144. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
5. 21. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2, 4 e 6.
5. 147. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2 e 4.
5. 22. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2, 5 e 6.
5. 146. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2 e 5.
5. 23. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 2 e 6.
5. 130. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 3. Palmieri.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 81. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 137. Roccella, Piso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Alla legge 17 luglio 1942 n. 907 sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

Titolo. II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Lo Stato è unico titolare Pag. 72e può affidare la coltivazione, lavorazione, vendita della cannabis ad istituti autorizzati.

Art. 63-bis.
(definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Al fine del presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
5. 25. Gigli.

  All'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
5. 155. Roccella, Piso.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*5. 27. Gigli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*5. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*5. 156. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-bis.
**5. 28. Gigli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-bis.
**5. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), capoverso: Art. 63-bis sostituire il comma 1 con il seguente: 1. È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, tranne quella consentita da disposizioni di legge vigenti.
5. 86. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-ter.
*5. 29. Gigli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-ter.
*5. 64. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.
**5. 30. Gigli.

  Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.
**5. 12. Bazoli.

  Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.
**5. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 lettera a) sopprimere il capoverso: Art. 63-quater.
**5. 34. Giuditta Pini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso: Art. 63-quater:
   a) dopo le parole: nel limite di cinque, sopprimere le seguenti: nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale;
   b) dopo le parole: commi 1-bis e 1-ter, sopprimere le parole: e 73, comma 3-bis.
5. 9. Fucci.

Pag. 73

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quinquies.
*5. 31. Gigli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso: Art. 63-quinquies.
*5. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire il capoverso: Art. 63-quinquies con il seguente: Art. 63-quinquies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e dei prodotti da essa derivati.
5. 83. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), al punto 63-quinquies sostituire le parole:, Agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: Il Comando Generale della Guardia di Finanza.
5. 26. Gigli.

  Al comma 2, capoverso Art. 63-quinquies comma 1, dopo le parole: e la preparazione dei prodotti da essa derivati inserire le seguenti: ad enti che rispondono a specifici requisiti dettagliati mediante decreti attutivi da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da.
5. 56. Pagano.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere il capoverso Art. 63-sexies.
*5. 32. Gigli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-sexies.
*5. 67. Binetti, Calabrò.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), il capoverso Art. 63-sexies è sostituito dal seguente:
  Art. 63-sexies. – (Distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivato). – 1. La distribuzione e la vendita al dettaglio in forma confezionata della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni sono attribuite in via esclusiva rispettivamente ai depositari autorizzati e alle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Alle suddette rivendite è altresì attribuita in via esclusiva la vendita degli articoli strettamente correlati al consumo del prodotto con riferimento sia alla cannabis e derivati che al tabacco. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni, nonché le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio dei suddetti prodotti a persone maggiorenni;
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata ai sensi del presente articolo, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
**5. 8. Fucci.

  Sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), il capoverso Art. 63-sexies è sostituito dal seguente:
  Art. 63-sexies. – (Distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivato). – 1. La distribuzione e la vendita al dettaglio in forma confezionata della cannabis e dei prodotti Pag. 74da essa derivati a persone maggiorenni sono attribuite in via esclusiva rispettivamente ai depositari autorizzati e alle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Alle suddette rivendite è altresì attribuita in via esclusiva la vendita degli articoli strettamente correlati al consumo del prodotto con riferimento sia alla cannabis e derivati che al tabacco. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni, nonché le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio dei suddetti prodotti a persone maggiorenni;
   b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 63-sexies della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata ai sensi del presente articolo, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
**5. 180. D'Alessandro.

  Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 63-sexies con il seguente:
  Art. 63-sexies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati.
5. 84. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, capoverso Art. 63-sexies dopo le parole: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare aggiungere le seguenti: a persone che godono dei diritti civili e politici che abbiano compiuto il 21o anno di età.
5. 55. Pagano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 63-sexies sostituire le parole: in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività con le seguenti: in farmacie.
5. 51. Patriarca.

  Al comma 2, capoverso Art. 63-sexies sostituire le parole: destinati esclusivamente a tale attività, con le seguenti: rivenditori di generi di monopoli.
5. 11. Bazoli, Piepoli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-septies.
*5. 33. Gigli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 63-septies.
*5. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**5. 35. Gigli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**5. 69. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**5. 52. Patriarca.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5. 131. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 3, 5 e 6.
5. 152. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 3 e 5.
5. 132. Roccella, Piso.

Pag. 75

  Sopprimere i commi 3 e 6.
5. 133. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 4. Palmieri.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 36. Gigli.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 70. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 138. Roccella, Piso.

  Al comma 3, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.
5. 89. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, alinea, le parole: entro sei mesi, sono sostituite dalle seguenti: entro otto mesi.
5. 90. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, alinea, sostituire, le parole: con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno con le seguenti: con il Ministro dell'interno.
5. 88. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro della salute.
5. 91. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: e dell'interno aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. 92. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
5. 158. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b) e c).
5. 165. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere: a), b) e d).
5. 166. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere: a), c) e d).
5. 169. Roccella, Piso.

  All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
5. 159. Roccella, Piso.

  All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere a) e d).
5. 161. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere la lettera: a).
*5. 37. Gigli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera: a).
*5. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sopprimere la lettera: a).
*5. 170. Roccella, Piso.

Pag. 76

  Apportare le seguenti modifiche:
  a) Al comma 3:
   alla lettera a), dopo le parole: per la coltivazione della cannabis, aggiungere le seguenti: e per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis;
   sopprimere le lettere b) e d).
  b) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
   3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplina:
    a) le modalità di immissione sul mercato, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto; b) le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.
  c) Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
  d) Al comma 5, dopo le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
*5. 10. Fucci.

  Apportare le seguenti modifiche:
  a) Al comma 3:
   alla lettera a), dopo le parole: per la coltivazione della cannabis, aggiungere le seguenti: e per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis;
   sopprimere le lettere b) e d).
  b) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
   3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplina:
    a) le modalità di immissione sul mercato, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto; b) le modalità di distribuzione e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite dei generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.
  c) Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
  d) Al comma 5, dopo le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
*5. 182. D'Alessandro.

  Al comma 3, sopprimere le lettere: b), c) e d).
5. 167. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere: b) e c).
5. 162. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
5. 163. Roccella, Piso.

Pag. 77

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 5. 38. Gigli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 5. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 5. 171. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).
5. 160. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
* 5. 39. Gigli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
* 5. 73. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
* 5. 172. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
** 5. 40. Gigli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
** 5. 53. Patriarca.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
** 5. 74. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
** 5. 173. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
5. 143. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
5. 134. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 4 e 6.
5. 135. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 4.
* 5. 5. Palmieri.

  Sopprimere il comma 4.
* 5. 41. Gigli.

  Sopprimere il comma 4.
* 5. 75. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 4.
* 5. 139. Roccella, Piso.

  Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro quindici mesi.
5. 111. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro tredici mesi.
5. 112. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.
5. 109. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro otto mesi.
5. 108. Binetti, Calabrò.

Pag. 78

  Al comma 4, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro sette mesi.
5. 110. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
5. 174. Roccella, Piso.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
* 5. 42. Gigli.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
* 5. 76. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
* 5. 175. Roccella, Piso.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
** 5. 43. Gigli.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
** 5. 77. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
** 5. 176. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 5.
* 5. 6. Palmieri.

  Sopprimere il comma 5.
* 5. 44. Gigli.

  Sopprimere il comma 5.
* 5. 140. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 5.
* 5. 78. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro quindici mesi.
5. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dodici mesi.
5. 106. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro dieci mesi.
5. 105. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, alinea, le parole: entro sei mesi sono sostituite dalle seguenti: entro nove mesi.
5. 104. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).
5. 177. Roccella, Piso.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 5. 45. Gigli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 5. 79. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 5. 178. Roccella, Piso.

  Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: avendo riguardo all'esigenza di privilegiare Pag. 79aree economicamente depresse e, in ogni caso.
5. 54. Patriarca.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*5. 46. Gigli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*5. 80. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*5. 179. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 6.
**5. 7. Palmieri.

  Sopprimere il comma 6.
**5. 61. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 6.
**5. 141. Roccella, Piso.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 45.000.
5. 98. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 50.000.
5. 97. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 45.000.
5. 100. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 40.000.
5. 96. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 10.000 a euro 35.000.
5. 99. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 10.000 a euro 30.000.
5. 50. Gigli.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 9.000 a euro 35.000.
5. 95. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 9.000 a euro 29.000.
5. 49. Gigli.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 8.500 a euro 30.500.
5. 102. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 8.000 a euro 30.000.
5. 94. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 8.000 a euro 28.000.
5. 48. Gigli.

Pag. 80

  Al comma 6, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 7.000 a euro 29.000.
5. 101. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 7.000 a euro 27.000.
*5. 93. Binetti, Calabrò.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5.000 a euro 25.000 con le seguenti: 7.000 a euro 27.000.
*5. 47. Gigli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
* 6. 1. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
* 6. 33. Crimì.

  Sopprimerlo.
* 6. 45. Pagano.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Si intende uso terapeutico della cannabis, il trattamento a scopo di cura, con composti farmacologici e galenici derivanti da piante di cannabis, a cui si applicano le previsioni dell'articolo 27 del Testo Unico, con esclusione delle piante di canapa coltivate esclusivamente da sementi certificate per la produzione di fibre o per altri usi industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea. L'uso terapeutico della cannabis è consentito esclusivamente su specifica prescrizione medica.
6. 37. Amato, Casati.

  Sopprimere il comma 1.
6. 3. Piso.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro venti mesi.
6. 108. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sedici mesi.
6. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro quattordici mesi.
6. 106. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tredici mesi.
6. 105. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
6. 104. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro nove mesi.
6. 103. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
6. 6. Roccella, Piso.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e c).
6. 7. Roccella, Piso.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 6. 9. Roccella, Piso.

Pag. 81

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 6. 84. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attività con la seguente: operazioni.
6. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il miglioramento con le seguenti: lo sviluppo.
6. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle varietà con le seguenti: dai vari tipi.
6. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: destinate con la seguente: finalizzate.
6. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle preparazioni medicinali con le seguenti: alla preparazione di farmaci.
6. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: preparazioni con la seguente: preparati.
6. 60. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: idonee con la seguente: appropriata.
6. 62. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quale con la seguente: come.
6. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ente con la seguente: organismo.
6. 64. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: tali con la seguente: tale.
6. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).
6. 8. Roccella, Piso.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
6. 10. Roccella, Piso.

  Al comma 1 lettera b) alle parole: di aree e di pratiche idonee premettere le seguenti: attraverso bando pubblico.
6. 38. Amato, Casati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: aree con la seguente: zone.
6. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: idonee con la seguente: appropriata.
6. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: coltivazione con la seguente: coltura.
6. 51. Binetti, Calabrò.

Pag. 82

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: finalizzata con la seguente: destinata.
6. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: solamente.
6. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: medicinali con le seguenti: di farmaci.
6. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
6. 11. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale con le seguenti: dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e, qualora il fabbisogno nazionale lo richieda, previa procedura ad evidenza pubblica, di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione.
6. 44. Mantero, Ferraresi, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: legittimate con le seguenti: non legittimate.
6. 85. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: legittimate con la seguente: autorizzate.
6. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: preparazioni con la seguente: preparati.
6. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a base di con le seguenti: composte da.
6. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) nelle more dell'applicazione della presente legge per quanto previsto dal presente articolo si individua il CRA per la selezione genetica delle varietà di cannabis, secondo l'accordo in essere tra Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzate all'uso terapeutico e lo stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze quale luogo di coltivazione e di produzione della sostanza attiva, secondo le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa in data 18 settembre 2014.
6. 39. Amato, Casati.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Chiunque assume preparazioni o sostanze vegetali a base di cannabis per uso terapeutico non è sottoposto alle sanzioni previste dal presente articolo, limitatamente al principio attivo del THC, se all'atto della prescrizione il medico indichi l'idoneità del paziente a guidare veicoli, Pag. 83salvo che, all'atto dell'accertamento, non si provi la franca alterazione dello stato di coscienza».

  Conseguentemente, al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 5.1, primo periodo, dopo le parole: non superiore a sei mesi aggiungere le seguenti: ed eventuale indicazione relativa alla idoneità del paziente a guidare veicoli.
6. 43. Mantero, Ferraresi, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Nesci.

  Sopprimere il comma 2.
6. 4. Roccella, Piso.

  Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).
6. 13. Roccella, Piso.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
6. 15. Roccella, Piso.

  Al comma 2, alla lettera a), al capoverso 2, dopo le parole: Il Ministro della salute aggiungere le seguenti: di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera a), al capoverso 2, dopo le parole: Il Ministro della salute aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: non può autorizzare.
6. 86. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: può autorizzare con la seguente: autorizza.
6. 74. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: persone giuridiche private.
6. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: scopi con la seguente: propositi.
6. 75. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: o commerciali.
6. 93. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: finalizzati è sostituita con la seguente: attinenti.
6. 76. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: farmacologica con le seguenti: di farmaci.
6. 77. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
* 6. 16. Roccella, Piso.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
* 6. 87. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Il Ministero della Pag. 84salute promuove, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;.
6. 78. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 lettera b) capoverso 7-bis, sostituire la parola: promuove con la seguente: limita.
6. 89. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 sopprimere le lettere c), d) ed e).
6. 14. Roccella, Piso.

  Al comma 2 sopprimere la lettera c).
* 6. 17. Roccella, Piso.

  Al comma 2 sopprimere la lettera c).
* 6. 88. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti principi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati ed a tali cure».
6. 79. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: alla terapia fino a: tali preparati.
6. 34. Crimì.

  Al comma 2 sopprimere fa lettera d).
6. 18. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1), 2) e 3).
6. 20. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1) e 2).
6. 21. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 1) e 3).
6. 23. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere il numero 1).
6. 24. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere il numero 2).
6. 25. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere i numeri 2) e 3).
6. 22. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: di durata non superiore a con le seguenti: che non deve superare i.
6. 80. Binetti, Calabrò.

Pag. 85

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
6. 42. Amato, Casati.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: ricetta con la seguente: prescrizione.
6. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: contiene con le seguenti: deve contenere.
6. 82. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.
6. 69. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire la parola: altresì con le seguenti: che non deve superare i.
6. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata, con le seguenti: del professionista nonché del medico da cui è stata firmata.
6. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, dopo la parola: medico, aggiungere la seguente: responsabile.
6. 70. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 2, capoverso 5.1, dopo la parola: rilasciata, inserire le seguenti: e firmata.
6. 83. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).
* 6. 36. Crimì.

  Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).
* 6. 26. Roccella, Piso.

  Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 3).
* 6. 91. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, numero 3, il capoverso 8-bis è sostituito dal seguente:
  8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparati e sostanze vegetali a base di cannabis, purché munito di apposita certificazione medica per l'effettuazione di cure a domicilio.
6. 73. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 3), capoverso 8-bis, sostituire la parola: chiunque con la seguente: nessuno.
6. 90. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), numero 3, capoverso 8-bis, sostituire le parole: sostanze vegetali con le seguenti: farmaci accettati dall'AIFA contenenti il principio della Cannabis.
6. 35. Crimì.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 6. 19. Roccella, Piso.

Pag. 86

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 6. 92. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).
6. 28. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 3).
6. 29. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 4).
6. 30. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 2) e 3).
6. 31. Roccella, Piso.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 2) e 4).
6. 32. Roccella, Piso.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 130 a euro 275.
6. 96. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 120 a euro 270.
6. 95. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 110 a euro 265.
6. 94. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 100 a euro 500.
6. 102. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 100 a euro 350.
6. 99. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 90 a euro 450.
6. 101. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 90 a euro 300.
6. 98. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 80 a euro 400.
6. 100. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, alla lettera e), numero 4, sostituire le parole: da euro 52 a euro 258 con le seguenti: da euro 80 a euro 290.
6. 97. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) l'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente:
  Art. 82. – (Induzione di minore o incapace all'uso di stupefacenti). – 1. Chiunque induce un minorenne o un incapace a fare uso di sostanze stupefacenti Pag. 87o psicotrope è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164.
  2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni quattordici o di persona, minorenne o incapace, affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
  3. Se il fatto è commesso da un minorenne si applica, nei casi di cui al comma 1, la pena della multa da 200 a 1.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, la pena della multa da 400 a 2.000 euro.
  4. Se il fatto riguarda preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis, le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà”;
   g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
  Art. 83. – (Prescrizioni abusive). – 1. Il medico chirurgo o veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso in cui la prescrizione riguardi preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis, si applica la pena della multa da 500 a 5.000 euro.
6. 40. Amato, Casati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute istituisce senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da medici con esperienza comprovata nell'utilizzo terapeutico della cannabis con il compito di descrivere le esperienze acquisite e i possibili sviluppi di ricerca in campo terapeutico dei derivati della cannabis.
6. 41. Amato, Casati.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
* 7. 2. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
* 7. 12. Casati, Burtone, Patriarca, Piccione.

  Sopprimere il comma 1.
7. 4. Roccella, Piso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati al Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca e finalizzati alle attività di educazione contro l'uso degli stupefacenti all'interno delle scuole.
7. 11. Gigli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 16 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testa unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 15 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 69. Binetti, Calabrò.

Pag. 88

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 14 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 70. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 13 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 31. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 12 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura dell'11 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 33. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 10 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 9 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 35. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura dell'8 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 36. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 7 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla Pag. 89droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 6 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 5 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 4 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al periodo precedente, nella misura del 3 per cento sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
7. 40. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
7. 5. Roccella, Piso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono interamente destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. 10. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 93 per cento.
7. 76. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 90 per cento.
* 7. 9. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 90 per cento.
* 7. 23. Binetti, Calabrò.

Pag. 90

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'80 per cento.
7. 8. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 72 per cento.
7. 22. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 70 per cento.
7. 7. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 66 per cento.
7. 77. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 63 per cento.
7. 28. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 60 per cento.
* 7. 6. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 60 per cento.
* 7. 15. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 57 per cento.
7. 24. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.
7. 17. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 48 per cento.
7. 16. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 41 per cento.
7. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 39 per cento.
7. 29. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 38 per cento.
7. 19. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 30 per cento.
7. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 29 per cento.
7. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 28 per cento.
7. 44. Binetti, Calabrò.

Pag. 91

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento.
7. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 26 per cento.
7. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 25 per cento.
* 7. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 25 per cento.
* 7. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 24 per cento.
7. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 23 per cento.
7. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 22 per cento.
7. 51. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 21 per cento.
7. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 20 per cento.
7. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 19 per cento.
7. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 18 per cento.
7. 55. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 17 per cento.
7. 56. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 16 per cento.
7. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento.
7. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 14 per cento.
7. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 13 per cento.
7. 60. Binetti, Calabrò.

Pag. 92

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 12 per cento.
7. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'11 per cento.
7. 62. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: 10 per cento.
7. 13. Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 10 per cento.
7. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 9 per cento.
7. 64. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'8 per cento.
7. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 7 per cento.
7. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento.
7. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 5 per cento.
7. 74. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 3 per cento.
7. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura del 2 per cento.
7. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 5 per cento con le seguenti: nella misura dell'1 per cento.
7. 73. Binetti, Calabrò.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 440. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
*8. 437. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere il comma 1.
**8. 28. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1.
**8. 442. Roccella, Piso.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: e il Ministro della salute.
8. 29. Binetti, Calabrò.

Pag. 93

  Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. 30. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente a quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 5, del presente articolo,
8. 117. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativamente a quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 1.
8. 118. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 dopo le parole: Il Presidente del Consiglio ministri aggiungere le seguenti: sentito il Ministro della salute.
8. 116. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 alinea sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con: a decorrere dal secondo anno.
8. 5. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con: a decorrere dai successivi 18 mesi.
8. 3. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea sostituire le parole: a decorrere dall'anno successivo con: a decorrere dai successivi 6 mesi.
8. 4. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni dieci mesi.
8. 115. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni nove mesi.
8. 114. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni otto mesi.
8. 113. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni sei mesi.
8. 110. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni cinque mesi.
8. 111. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno sono sostituite dalle seguenti: presenta ogni quattro mesi.
8. 112. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 marzo.
8. 15. Binetti, Calabrò.

Pag. 94

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 2 aprile.
8. 19. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 6 aprile.
8. 20. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 aprile.
8. 16. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 20 aprile.
8. 18. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile.
8. 17. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 1o maggio.
8. 7. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 4 luglio.
8. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 5 luglio.
8. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 luglio.
8. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 8 luglio.
8. 33. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 9 luglio.
8. 36. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 10 luglio.
8. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 16 luglio.
8. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio.
8. 35. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 agosto.
8. 31. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 agosto.
8. 40. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 settembre.
8. 24. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 16 settembre.
8. 42. Binetti, Calabrò.

Pag. 95

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre.
8. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 1o ottobre.
8. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 6 ottobre.
8. 22. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 10 ottobre.
8. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 ottobre.
8. 23. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 23 ottobre.
8. 57. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 24 ottobre.
8. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 25 ottobre.
8. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 26 ottobre.
8. 52. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 27 ottobre.
8. 51. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 28 ottobre.
8. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 29 ottobre.
8. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 30 ottobre.
8. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 5 novembre.
8. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 7 novembre.
8. 21. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: entro il 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 novembre.
8. 26. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti:  25 dicembre.
8. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti:  27 dicembre.
8. 47. Binetti, Calabrò.

Pag. 96

  Al comma 1, alinea, le parole: entro il 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre.
8. 25. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alinea, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti:  1o gennaio.
8. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo le parole: una relazione alle Camere aggiungere le seguenti: predisposta da un comitato scientifico interdisciplinare, composto da esperti in ambito clinico, epidemiologico, statistico, sociologico e psichiatrico.
8. 438. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
8. 445. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
8. 446. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
8. 447. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a).
*8. 451. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a).
*8. 2. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a) alinea, le parole: sullo stato di attuazione sono sostitute dalle seguenti: sull'attuazione.
8. 105. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
8. 452. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).
8. 453. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 4).
8. 454. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 5).
8. 455. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 6).
8. 456. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*8. 6. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
*8. 467. Roccella, Piso.

  Al comma 1 alla lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:
  1. All'andamento della coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e in relazione al regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis, ad esclusivo uso terapeutico.
8. 1. Palmieri.

Pag. 97

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.
8. 8. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: piantagione.
8. 9. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: campo.
8. 10. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: allevamento.
8. 11. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: area coltivata.
8. 12. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: coltura.
8. 13. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) la parola: coltivazione è sostituita dalla seguente: prato.
8. 14. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: in forma associata sono sostituite dalle seguenti: in comune.
8. 106. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
8. 457. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).
8. 458. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 5).
8. 459. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 6).
8. 460. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2.
*8. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 2).
* 8. 468. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:
  «2-bis. All'eventuale incremento tra la popolazione, e in particolare tra i minorenni, dell'utilizzo della cannabis e dei suoi derivati».
8. 439. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
8. 461. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 5).
8. 462. Roccella, Piso.

Pag. 98

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 6).
8. 463. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.
* 8. 71. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
* 8. 469. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 4) e 5).
8. 464. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 4) e 6).
8. 465. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4.
* 8. 70. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
* 8. 470. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola: agli con le seguenti: ai gravi.
8. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 4, la parola: e è sostituita dalla seguente: nonché.
8. 107. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola: del con le seguenti: dell'uso e dei.
8. 108. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 5) e 6).
8. 466. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 5.
* 8. 69. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
* 8. 471. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
** 8. 472. Roccella, Piso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 6.
** 8. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
8. 448. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
8. 449. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
8. 67. Binetti, Calabrò.

Pag. 99

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
8. 450. Roccella, Piso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
8. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
8. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: sugli indirizzi aggiungere le seguenti:, sentite le comunità terapeutiche,.
8. 60. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno.».
8. 119. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 120. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni».
8. 121. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle competenti Commissioni di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni».
8. 122. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle competenti Commissioni di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio delle Regioni del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno delle droghe, e le strategie finalizzate ad eliminare tale fenomeno nelle stesse Regioni con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno».
8. 123. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze».
8. 124. Binetti, Calabrò.

Pag. 100

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse».
8. 125. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse».
8. 126. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento delle stesse concentrando l'attenzione su quelle che operano nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 127. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Camere, una relazione contenente i dati relativi al funzionamento alle associazioni e agli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto delle droghe, nonché ai soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, e le strategie da adottarsi per l'eventuale miglioramento del funzionamento delle stesse concentrando l'attenzione su quelle che operano nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e sulle Regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 128. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente dei consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute, sentite le comunità terapeutiche, promuove programmi diretti al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti».
8. 103. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno. Pag. 101
  1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 130. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 131. Binetti, Calabrò.

  All'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 132. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-quater. La relazione, inoltre, deve contenere l'elaborazione di metodologie comuni in tutte le Regioni del Paese destinate a contrastare l'uso delle droghe».
8. 133. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e le Regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia, con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno ed alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione contiene, inoltre, le strategie finalizzate al contrasto dell'uso delle droghe, in particolare nelle zone dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-quater. La relazione, inoltre, deve contenere l'elaborazione di metodologie comuni in tutte le Regioni del Paese destinate a contrastare l'uso delle droghe con particolare riguardo a quelle del Mezzogiorno d'Italia».
8. 134. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute ed i soggetti pubblici e privati che sono direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le Pag. 102strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza».
8. 135. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza».
8. 136. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute, e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto dei consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare attenzione alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 137. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 138. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte a sostenere le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 139. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 140. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e Pag. 103le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e soprattutto al Mezzogiorno d'Italia».
8. 141. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza e con particolare riferimento alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, nonché sulle strategie adottate per le attività di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 142. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 143. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 144. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente le strategie predisposte per sostenere ed aiutare le famiglie con figli minori che abbiano problemi di tossicodipendenza, nonché sulle strategie da adottare per le attività di prevenzione e di recupero degli stessi soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 145. Binetti, Calabrò.

Pag. 104

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nei settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sugli indirizzi che si intendono perseguire al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe».
8. 146. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis, Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sogli indirizzi che si intendono perseguire, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe, al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe».
8. 147. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di droghe, sugli indirizzi che si intendono perseguire, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe, al fine di prevenire e recuperare i minori che fanno uso di droghe».
8. 148. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto dei consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, soprattutto tra i minori».
8. 149. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privarti direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, Pag. 105soprattutto tra i minori, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe».
8. 150. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Ogni anno l'Istituto Superiore della sanità ha il compito di effettuare un'indagine epidemiologica sull'applicazione della presente legge».
8. 63. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e dei contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, nonché con la divulgazione di materiale informativo, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe».
8. 151. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio del ministri, sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica, nonché con la preparazione e divulgazione di materiale informativo, dirette ad eliminare l'uso delle droghe, nonché a divulgare gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso di droghe soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno».
8. 152. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e dei contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con campagne di informazione presso l'opinione pubblica per sensibilizzare le famiglie italiane sugli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe».
8. 153. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro della salute e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta una relazione entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Camere, contenente i dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, formulando idonee strategie, anche con l'istituzione di esperti, che preparino e divulghino presso Pag. 106l'opinione pubblica materiale informativo diretto a far conoscere gli effetti nocivi sulla salute derivanti dall'uso delle droghe».
8. 154. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 155. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare riguardo a quelle Regioni situate nel Mezzogiorno d'Italia».
8. 156. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse scuole l'eventuale uso di droghe».
8. 157. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, predispongono dati e analisi sullo stato dell'uso delle droghe presso i propri atenei.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse Università, l'eventuale uso di droghe».
8. 158. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare 1’ eventuale uso delle droghe tra gli studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie da adottarsi per eliminare nelle stesse Università, l'eventuale uso di droghe».
8. 159. Binetti, Calabrò.

Pag. 107

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 160. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei.
  1-quater La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 161. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.
  1-quater La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 162. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli Pag. 108stessi studenti, soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-quinquies. La relazione deve contenere, altresì, le strategie dirette alle attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico».
8. 163. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente le strategie da adottarsi presso le scuole di ogni ordine e grado per eliminare l'eventuale uso delle droghe tra gli studenti, coinvolgendo, inoltre, le famiglie degli stessi studenti, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-ter. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, possono divulgare materiale informativo idoneo a far conoscere agli studenti gli effetti nocivi derivanti dall'uso delle droghe, nonché a costituire comitati di esperti che predispongono studi ed analisi sullo stato delle tossicodipendenze nei propri atenei, soprattutto nelle Università delle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso e del commercio delle droghe.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, le strategie dirette ad eliminare l'uso delle droghe nelle Università di cui al comma 1-ter, soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno.
  1-quinquies. La relazione deve contenere, altresì, le strategie dirette alle attività di prevenzione, alle attività di recupero, di riabilitazione e di reinserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico».
8. 164. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro della salute presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alle Camere una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia».
8. 165. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro della salute presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 166. Binetti, Calabrò.

Pag. 109

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro della salute presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 167. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 168. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sui dati relativi alle tossicodipendenze in Italia e sugli effetti nocivi per la salute che può avere l'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve, inoltre, contenere i dati relativi alla diffusione del fenomeno dell'uso delle droghe in Italia ed alle fasce di età dei consumatori, indicando le regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 169. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, presenta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 170. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 171. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 172. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro della salute e d'intesa con le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso Pag. 110delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 173. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro della salute e d'intesa con le regioni, presenta, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Camere, una relazione sulle strategie da adottarsi per prevenire il fenomeno dell'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno e con particolare riguardo alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 174. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camera, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei datori di lavoro, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».
8. 175. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».
8. 176. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma. ».
8. 177. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle Pag. 111regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, i dati sui numero delle persone tossicodipendenti in stato di disoccupazione che abbiano completato il loro programma terapeutico e devono inserirsi nel mondo del lavoro».
8. 178. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentite le regioni, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le organizzazioni dei datori di lavoro, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma.
  1-quater. La relazione deve contenere, inoltre, i dati sul numero delle persone tossicodipendenti in stato di disoccupazione che abbiano completato il loro programma terapeutico e devono inserirsi nel mondo del lavoro».
8. 179. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, presenta alle Camere, entro il 30 novembre ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei datori di lavoro, una relazione sulle strategie da adottarsi per il reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione, inoltre, deve contenere i dati sulle risorse economiche che si intendono impegnare per le finalità di cui al precedente comma».
8. 180. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo dei lavoro».
8. 181. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe».
8. 182. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e Pag. 112sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 183. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma».
8. 184. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe».
8. 185. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe e nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 186. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.Pag. 113
  1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe».
8. 187. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe e nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  1-ter. La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 188. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe ed alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 189. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulle strategie che possono essere adottate per la formazione lavorativa dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro percorso terapeutico e per il loro reinserimento nel mondo del lavoro soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter La relazione deve inoltre contenere le eventuali risorse che si vogliono stanziare per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe».
8. 190. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.
  1-ter La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare Pag. 114l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 191. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.
  1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 192. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori.
  1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 193. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori individuando le zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 194. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e sentite le regioni, nonché le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, entro il 30 novembre di ciascun anno, presenta alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente dati e statistiche sull'uso delle droghe in Italia con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori individuando le zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno dell'uso delle droghe.
  1-ter. La relazione deve, inoltre, contenere, le strategie da adottarsi per contrastare l'uso delle droghe, con particolare riferimento alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 195. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti».
8. 196. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una Pag. 115relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività».
8. 197. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività».
8. 198. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività».
8. 199. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività».
8. 200. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge».
8. 201. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge con particolare riguardo a quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo 7».
8. 202. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sulle attività relative al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e sui contributi finalizzati a queste attività e sulla destinazione delle risorse di cui all'articolo 7 della presente legge con particolare riguardo a quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 7».
8. 203. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze Pag. 116in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe».
8. 204. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori».
8. 206. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le regioni, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso questo fenomeno».
8. 207. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 settembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno d'Italia».
8. 208. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese con particolare riguardo alle regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 209. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nel nostro Paese con particolare riguardo alle Regioni dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 210. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi Pag. 117effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado».
8. 211. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Commissioni competenti di Camera e Senato, una relazione contenente il monitoraggio e l'analisi effettuate sull'uso delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado».
8. 212. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro il 30 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio e l'analisi effettuate sull'uso delle droghe nelle scuole di ogni ordine e grado».
8. 213. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge».
8. 214. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge».
8. 215. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia, sentite le regioni e sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori di quelle previste dalla presente legge».
8. 216. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale di altre sostanze stupefacenti al di fuori da quelle previste dalla presente legge».
8. 217. Binetti, Calabrò.

Pag. 118

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare il mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge».
8. 218. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e dove persiste il mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge».
8. 219. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, sentito il Ministro della giustizia e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse».
8. 220. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e nelle regioni Sardegna e Sicilia».
8. 221. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse e nelle Regioni del mezzogiorno d'Italia».
8. 222. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse».
8. 223. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e sentite le Regioni, presenta entro 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e sugli eventuali rimedi attivati per contrastare l'uso delle droghe soprattutto nelle Regioni dove è maggiormente diffuso l'uso delle stesse».
8. 224. Binetti, Calabrò.

Pag. 119

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è maggiormente diffuso tale fenomeno».
8. 225. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori con particolare riferimento alle zone del mezzogiorno del nostro Paese».
8. 226. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori».
8. 227. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori ed agli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso delle droghe».
8. 228. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate e gli eventuali rimedi predisposti per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle fasce di età dei consumatori».
8. 229. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate, e le strategie predisposte per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno».
8. 230. Binetti, Calabrò.

Pag. 120

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente il monitoraggio, l'analisi effettuate, e le strategie predisposte per eliminare il consumo delle droghe con particolare riferimento all'uso delle stesse da parte dei minori e con particolare riferimento alle zone del Mezzogiorno del nostro Paese».
8. 231. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti per la salute determinati dai consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno».
8. 232. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno».
8. 233. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno».
8. 234. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e le Regioni, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno con particolare riferimento ai minori».
8. 235. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, le Regioni e le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo delle droghe, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno alle Camere, una relazione contenente i dati relativi agli effetti nocivi per la salute determinati dal consumo delle droghe con particolare riferimento alle zone del nostro Paese dove è diffuso tale fenomeno e sulle strategie da predisporre per eliminare tale fenomeno con particolare riferimento ai minori».
8. 236. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.».
*8. 64. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.».
*8. 443. Roccella, Piso.

Pag. 121

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma 2, dell'articolo 7, presentando una relazione alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno».
8. 97. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma 2, dell'articolo, presentando una relazione alle Camere entro il 30 ottobre di ciascun anno».
8. 98. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi di cui al comma 1, dell'articolo 7, e di cui al comma 2, dell'articolo 7, presentando una relazione dettagliata alle Camere entro il 30 novembre di ciascun anno».
8. 99. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, dell'articolo 7 e di cui al comma 2, dell'articolo 7, presentando una relazione dettagliata alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno».
8. 100. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, effettua il controllo sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7, comma 1, e delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'articolo 7, presentando una relazione alle Camere».
8. 101. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove programmi diretti al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti».
8. 102. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 settembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 76. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti Pag. 122dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 77. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta entro 30 novembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 78. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e le comunità terapeutiche, presenta il 31 dicembre di ciascun anno una relazione alle Camere, sugli effetti per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo della cannabis, nonché sulle attività di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti».
8. 79. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 80. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 81. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 82. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute promuove, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, programmi educativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti sugli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 83. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della giustizia presenta entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi».
8. 84. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della Giustizia presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi».
8. 85. Binetti, Calabrò.

Pag. 123

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della giustizia, presenta entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi».
8. 86. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro della giustizia, presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere sull'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e propone gli eventuali rimedi».
8. 87. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove campagne di sensibilizzazione dirette, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 88. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 89. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 90. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove programmi di sensibilizzazione finalizzati, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 91. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove programmi educativi finalizzati, soprattutto per i minorenni, a far conoscere gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 92. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a far conoscere alla popolazione gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 93. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute promuove campagne di sensibilizzazione dirette a far conoscere alla popolazione gli effetti nocivi derivanti dall'utilizzo della cannabis».
8. 94. Binetti, Calabrò.

Pag. 124

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, promuove una campagna informativa finalizzata a chiarire gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo di cannabis».
8. 95. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, promuove campagne di comunicazione finalizzate a chiarire gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo della cannabis».
8. 96. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove programmi educativi diretti a tutelare i cittadini dal consumo della cannabis».
8. 61. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della salute promuove programmi sanitari con l'ausilio delle comunità terapeutiche per il recupero delle persone dipendenti dalla cannabis».
8. 62. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 01. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative Pag. 125attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per 1’ occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie focali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 02. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 03. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Pag. 126Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative.
  5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna,
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
8. 04. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.
  5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
8. 05. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare Pag. 127contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.
  6. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  7. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 06. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.
  6. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  7. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano nei territori del Mezzogiorno del nostro Paese con priorità per la Sicilia e la Sardegna.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro Pag. 128dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 07. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione per l'esame della concessione dei contributi di cui al comma 1.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 45 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I tossicodipendenti possono svolgere un programma di formazione professionale presso imprese private o cooperative. La durata della formazione di cui al periodo precedente non deve essere superiore a sei mesi.
  5. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  6. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 25 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 08. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 09. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare Pag. 129le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 010. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dai consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 011. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 012. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare Se stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe, Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 013. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli Pag. 130con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 014. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie, soprattutto quelle con figli minori a carico, gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 015. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 016. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che Pag. 131occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 017. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 018. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 019. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 020. Binetti, Calabrò.

Pag. 132

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dai fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 021. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e dei contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di dodici mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 022. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di nove mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.Pag. 133
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 023. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  3. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove e maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 024. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1.
  3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 025. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1.
  3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 026. Binetti, Calabrò.

Pag. 134

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 027. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale.
  3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 028. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica. Pag. 135
  3. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  4. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 029. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 030. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 031. Binetti, Calabrò.

Pag. 136

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro,
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 032. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 033. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi Pag. 137per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 034. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 035. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti Pag. 138di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alte esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 036. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 037. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti Pag. 139di bilancio, può prevedere contributi per progetti elaborati da comunità terapeutiche e da cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce una Commissione che esprime un parere di fattibilità e di congruità economico-finanziaria sui progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1, nonché sulla validità dei progetti con riferimento alle esigenze del marcato del lavoro.
  3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può autorizzare la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei contribuiti di cui al comma 1.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, controlla che i contributi di cui al comma 1, siano effettivamente assegnati per le finalità di inserimento lavorativo dei giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e può revocarli in caso di utilizzo non finalizzato all'inserimento dei tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, nel mondo del lavoro.
  5. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per la formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico e possono essere inseriti nel mondo del lavoro.
  6. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità applicative di cui al comma 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 038. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 039. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.
  2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 040. Binetti, Calabrò.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.
  2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1 che esprime un parere entro tre mesi dalla presentazione dei progetti.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 041. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può prevedere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, l'assegnazione di contributi per progetti elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo di tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico, in collaborazione con imprese private e con cooperative.
  2. Il Ministro del lavoro istituisce una Commissione per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 1 che esprime un parere entro tre mesi dalla presentazione dei progetti. La Commissione esprime il parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria e sulla validità del progetto.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.
  4. I progetti di reinserimento lavorativo di cui al comma 1, sono indirizzati prioritariamente alle Regioni in cui è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe e delle tossicodipendenze.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 042. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati prioritariamente ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.Pag. 141
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 043. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 10 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 044. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 35 per cento, al finanziamento di progetti per Y occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 15 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 045. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.Pag. 142
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 046. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 047. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti,
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 048. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.Pag. 143
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 049. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro dei lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 050. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti,
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.Pag. 144
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 051. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 052. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.Pag. 145
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 053. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, può destinare contributi ai comuni ed alle unità sanitarie locali, per attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma 1, vengono erogati, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione e delle iniziative attivate e possono essere revocati dal Ministro del lavoro in caso di mancato utilizzo per le finalità di attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il proprio programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a presentare i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.
  5. I contributi di cui al comma 1, sono destinati, nella misura del 20 per cento, ai comuni ed alle unità sanitarie locali che operano in territori dove è maggiormente diffuso il consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
  6. IL Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 054. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 055. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire Pag. 146l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 056. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 057. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 058. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla effettuazione di studi e ricerche, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga,
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 059. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla effettuazione di studi e ricerche, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, finalizzate a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 060. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, al fine di diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e ridurre i danni alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
8. 061. Binetti, Calabrò.

Pag. 147

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze anche al fine di sostenere ed aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.
8. 062. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 063. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 064. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di uno psicologo al fine di sostenere e aiutare gli studenti con problemi di tossicodipendenza e le loro famiglie e di diminuire l'eventuale diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 065. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere, alla realizzazione di seminari e di conferenze, nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 066. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere, alla Pag. 148diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole e di ridurre i danni sociali alla salute provocati dallo stesso consumo.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 067. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, può provvedere, alla diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere e aiutare gli studenti e le loro famiglie contro la possibile diffusione del consumo di droga nelle stesse scuole, nonché a prevenire tale fenomeno.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 068. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla diffusione di materiale informativo nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 069. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 070. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico. Pag. 149
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 071. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 072. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere contributi per le imprese che occupano giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 073. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 074. Binetti, Calabrò.

Pag. 150

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di dodici mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 075. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza, direttamente interessati dal fenomeno delle droga e della tossicodipendenza, possono prevedere programmi di formazione di giovani tossicodipendenti che abbiano completato il loro programma terapeutico per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. La durata del programma di formazione è di nove mesi, durante i quali i soggetti di cui al periodo precedente, possono svolgere attività lavorativa all'interno di aziende operanti nella Regione.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 076. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 077. Binetti, Calabrò.

Pag. 151

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 078. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 079. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché soggetti pubblici e privati direttamente interessati al fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza.
8. 080. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, può istituire comitati di esperti, che elaborino un Piano sui rischi connessi al consumo della droga.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 081. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe Pag. 152e della tossicodipendenza, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 082. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire Y informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 083. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, può provvedere alla realizzazione di seminari e di conferenze, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e contrasto al consumo delle droghe, finalizzati a garantire l'informazione sui rischi connessi al consumo della droga, nonché a prevenire e diminuire le eventuale diffusione del consumo delle droghe. In particolare modo i seminari e le conferenze sono rivolti a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 084. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, può provvedere ad istituire un comitato di esperti che sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, predispone un Piano finalizzato a rilevare gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 085. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, può provvedere alla istituzione di un comitato di esperti che, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, predispongano un Piano sui rischi connessi al consumo della droga. In particolare modo il Piano è rivolto a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.Pag. 153
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 086. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere alla istituzione di un comitato di esperti che, sentiti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, predispongano, attraverso un'opera di monitoraggio e di analisi, un Piano finalizzato alla prevenzione di rischi connessi alla diffusione delle droghe. In particolare modo il Piano è rivolto a contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani ed a aiutare le famiglie dei giovani con problemi di tossicodipendenza.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 087. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 088. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 089. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 090. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 091. Binetti, Calabrò.

Pag. 154

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 092. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie d cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 093. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie dei tossicodipendenti.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 094. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentiti i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie dei tossicodipendenti, con particolare riguardo a quelle con figli minori.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 095. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe. Le strategie Pag. 155di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe tra i giovani ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 096. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dai commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 097. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e eli analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la preparazione e la diffusione di materiale informativo che contrasti il consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 098. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute provvede alfa realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dai commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 099. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 156e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con tigli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e dei commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 100. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante Sa realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato afta prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 101. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle ione del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe,
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla Pag. 157divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 102. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 103. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sodali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse. Pag. 158
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 104. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe,
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.
  4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 105. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alfa diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio Pag. 159delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.
  4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università, nonché a contrastare le tossicodipendenze ed a diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe nell'ambito delle stesse Università.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 106. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, nonché i soggetti pubblici e privati, direttamente interessati dal fenomeno delle droghe è della tossicodipendenza, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani, Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a diminuire la diffusione delle stesse ed a supportare le attività di promozione della salute.
  4. Le Università, inoltre, nell'ambito della propria autonomia e dei propri stanziamenti di bilancio, possono costituire comitati di esperti, con la partecipazione di studenti, che elaborano piani diretti a prevenire e ridurre l'eventuale consumo delle droghe nelle stesse Università, nonché a contrastare le tossicodipendenze ed a diminuire l'eventuale diffusione del consumo delle droghe nell'ambito delle stesse Università.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 107. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze.
8. 108. Binetti, Calabrò.

Pag. 160

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze.
8. 109. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze e coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga.
8. 110. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze e coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga.
8. 111. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove azioni di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe e della tossicodipendenza.
8. 112. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro della salute, promuove aziona di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze, incentivando la partecipazione dei giovani nella fase decisionale e nella fase attuativa delle politiche di prevenzione e di contrasto delle tossicodipendenze coinvolgendo la società civile nell'attuazione e nello sviluppo di una strategia antidroga nonché soggetti pubblici e privati direttamente interessati al fenomeno delle droghe e della tossicodipendenza.
8. 113. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite le associazioni e gli enti Pag. 161operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
8. 114. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla realizzazione di attività di monitoraggio e di analisi sullo stato delle tossicodipendenze nel nostro Paese, sentite Se associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto al consumo delle droghe, avviando strategie dirette a contrastare l'uso delle droghe tra i giovani. Le strategie di cui al periodo precedente sono finalizzate alla diminuzione dell'uso delle droghe ed a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe, nonché a sostenere le famiglie, soprattutto quelle con figli minorenni.
  2. Le strategie di cui al comma 1, possono essere attivante anche mediante la realizzazione di seminari e di conferenze diretti a contrastare il consumo delle droghe, nonché alla divulgazione di materiale nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla prevenzione del consumo e del commercio delle droghe tra i minori con particolare riguardo alle zone del territorio del nostro Paese dove è maggiormente diffuso il fenomeno del consumo di droghe.
  3. Le Università, nell'ambito della propria autonomia, possono provvedere alla divulgazione di materiale di cui al comma 2 e ad attivare conferenze e seminari diretti a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 115. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 116. Binetti, Calabrò.

Pag. 162

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso Sa preparazione e la diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per Sa finanza pubblica.
8. 0117. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi di tossicodipendenza, attraverso la preparazione e Sa diffusione di materiale informativo finalizzato ad educare le stesse famiglie sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe. Le azioni di cui al periodo precedente sono diffuse soprattutto alle famiglie con figli minori e nelle Regioni del nostro Paese dove è più diffuso il fenomeno del consumo delle droghe.
  2. Il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, inoltre, organizza campagne informative dirette a divulgare alle famiglie, soprattutto quelle con figli minori a carico, gli effetti nocivi per la salute derivanti dal consumo delle droghe al fine di prevenire il fenomeno dello stesso consumo, nonché a ridurre i danni sociali alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per Sa finanza pubblica.
8. 0118. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari regionali e per la famiglia, può predispone azioni dirette a sostenere ed aiutare le famiglie con figli con problemi da tossicodipendenza. Le azioni di cui al periodo precedente sono dirette a divulgare alle famiglie dei giovani ed agli stessi giovani, che abbiano completato il proprio programma terapeutico, informazioni utili al loro reinserimento sociale nel mondo del lavoro.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0119. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di Pag. 163recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.
  2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.
  3. L'uso degli edifici è disciplinato con la convenzione di cui al comma 1, che stabilisce Se modalità dello stesso, nonché la sua risoluzione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0120. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno quindicennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale di tossicodipendenti.
  2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0121. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma i, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, stabilisce i tempi e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0122. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, di natura non regolamentare, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2. Pag. 164
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 123. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sodali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0124. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze; d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0125. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato si programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per fa finanza pubblica.
8. 0126. Binetti, Calabrò.

Pag. 165

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sodali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0127. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alle prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione del progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0128. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. I Comuni destinatari dei finanziamenti possono avviare la realizzazione dei progetti entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0129. Binetti, Calabrò.

Pag. 166

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno da cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0130. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e Se modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 131. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. IL finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 12 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0132. Binetti, Calabrò.

Pag. 167

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 11 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato si programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0133. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 10 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0134. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Pag. 168Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 9 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0135. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 8 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 136. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto dei consumo di droghe e della tossicodipendenza, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.
8. 0137. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione dei consumo delle droghe tra i Pag. 169giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dai consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.
8. 0138. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate; inoltre, a diminuire Sa diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sodale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe,
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
8. 0139. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
8. 0140. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di consultori scolastici per il contrasto alla tossicodipendenza con la finalità di prevenire e ridurre il consumo delle droghe e le tossicodipendenze, nonché di sostenere e aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.
  2. I consultori di cui al comma 1, sono composti da uno psicologo e da un'assistente sociale.
8. 0141. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuovono, sentite le Regioni, azioni di prevenzione e di contrasto alle tossicodipendenze con particolare riguardo ai giovani.
  2. Le azioni di cui al comma 1, sono effettuate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, operanti nel settore della tossicodipendenza.
8. 0142. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono finanziare programmi di prevenzione e di intervento Pag. 170contro l'uso di sostanze stupefacenti.
  2. Tali programmi sono svolti tramite i Servizi per le tossicodipendenze, i quali si avvalgono della collaborazione degli enti ausiliari che gestiscono le strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. 0143. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni possono destinare, una quota del proprio bilancio, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni destinano, inoltre, una quota del proprio bilancio alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
8. 0144. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni e le province autonome possono concedere in uso gratuito ad associazioni di volontariato e cooperative che operano senza scopo di lucro, edifici e strutture appartenenti al loro demanio, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.
8. 0145. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno ventennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.
  2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.
  3. L'uso degli edifici è disciplinato con la convenzione di cui al comma 1, che stabilisce le modalità dello stesso, nonché la sua risoluzione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0146. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Ai comuni, possono essere dati in uso, con una convenzione non onerosa, per una durata almeno quindicennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale di tossicodipendenti.
  2. I comuni, di cui al comma 1, possono effettuare opere di restauro, ricostruzione e manutenzione degli edifici, delle strutture e delle aree di cui al comma 1, con proprie risorse economiche.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0147. Binetti, Calabrò.

Pag. 171

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, stabilisce i tempi e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0148. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, di natura non regolamentare, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0149. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0150. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia Pag. 172e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0151. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0152. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0153. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi Pag. 173finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0154. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. I Comuni destinatari dei finanziamenti possono avviare la realizzazione dei progetti entro quattro mesi dalla erogazione dei finanziamento.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0155. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0156. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, può approvare programmi finanziari finalizzati alla prevenzione ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico.Pag. 174
  2. I programmi di cui al comma 1, sono destinati, prioritariamente ai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno di cui al comma 1, previa presentazione di progetti di fattibilità.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi, e le modalità della presentazione dei progetti di fattibilità di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0157. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni e gli enti operanti nel settore della prevenzione e del contrasto del consumo di droghe e della tossicodipendenza, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0158. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.
  4. Le campagne di sensibilizzazione sono, altresì, volte a sostenere misure volte a prevenire il consumo delle droghe tra i giovani.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0159. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Le campagne di sensibilizzazione, inoltre, hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini sui problemi sanitari e sociali provocati dal consumo delle droghe.Pag. 175
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0160. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, promuove campagne di sensibilizzazione dirette a garantire un'informazione corretta sui rischi connessi al consumo della droga e alla prevenzione della tossicodipendenza.
  2. Le campagne di sensibilizzazione sono finalizzate, inoltre, a diminuire la diffusione del consumo delle droghe tra i giovani e a ridurre i danni sociale alla salute provocati dal consumo e dal commercio delle droghe.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0161. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può provvedere all'istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di consultori scolastici per il contrasto alla tossicodipendenza con la finalità di prevenire e ridurre il consumo delle droghe e le tossicodipendenze, nonché di sostenere e aiutare le famiglie degli studenti con problemi di tossicodipendenza.
  2. I consultori di cui al comma 1, sono composti da uno psicologo e da un'assistente sociale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0162. Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuovono, sentite le Regioni, azioni di prevenzione e di contrasto alle tossicodipendenze con particolare riguardo ai giovani.
  Le azioni di cui al comma 1, sono effettuate con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, operanti nel settore della tossicodipendenza.
  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0163. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, possono finanziare programmi di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti.
  2. Tali programmi sono svolti tramite i Servizi per le tossicodipendenze, i quali si avvalgono della collaborazione degli enti ausiliari che gestiscono le strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0164. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni possono destinare, una quota del proprio bilancio, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  2. Le Regioni destinano, inoltre, una quota del proprio bilancio alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici Pag. 176e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0165. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni e le province autonome possono concedere in uso gratuito ad associazioni di volontariato e cooperative che operano senza scopo di lucro, edifici e strutture appartenenti al loro demanio, al fine di destinarli a centri di recupero e di reinserimento sociale, anche lavorativo, di tossicodipendenti.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0166. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 5 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire ai tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico di inserirsi nel mondo del lavoro.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0167. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota del contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire la formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.Pag. 177
  6. In caso di mancata destinazione dei contributi alle finalità di cui al comma 5, il Ministro della salute può revocare gli stessi.
  7. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0168. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Una quota dei contributi, di cui al comma 1, pari al 7 per cento, può essere destinato alle Regioni per garantire la formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.
  5. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0169. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0170. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli Pag. 178stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è disposto con decreto del Ministro della salute.
  4. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  5. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0171. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro un anno e tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0172. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro dodici mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0173. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro dieci mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.Pag. 179
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0174. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro otto mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0175. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro sei mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0176. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro cinque mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0177. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Pag. 180può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi, in particolare per le parti del territorio del nostro Paese maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0178. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0179. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro della salute può finanziare progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da associazioni di volontariato, cooperative e privati, previa presentazione di progetti di fattibilità presentati dagli stessi.
  2. I soggetti titolari dei progetti di cui al comma 1, avviano la realizzazione degli stessi entro quattro mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione al Ministro della salute.
  3. Il Ministro della salute effettua i controlli necessari alla effettiva destinazione dei contributi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0180. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura dei 14 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia. Pag. 181
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0181. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 12 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0182. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 16 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0183. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 18 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0184. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, Pag. 182può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 25 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0185. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 15 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo dei lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0186. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura dei 5 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0187. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.Pag. 183
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0188. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0189. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0190. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0191. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.Pag. 184
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0192. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0193. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0194. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 10 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0195. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.Pag. 185
  2. I contributi, di cui al precedente comma, sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fini di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per 1'occupazione dei tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0196. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fine di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 30 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0197. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, può erogare contributi finalizzati a sostenere attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati ad enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza fine di lucro.
  3. I contributi, di cui al comma 1, sono destinati nella misura del 20 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi nel mondo del lavoro.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 0198. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Lo Stato promuove progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tos- sicodipendenze, nonché, d'intesa con la Conferenza Unificata, promuove progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze.
  2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0199. Binetti, Calabrò.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Le Regioni potenziano le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, stanziando adeguate risorse economiche per le comunità terapeutiche.
  2. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 0200. Binetti, Calabrò.

Pag. 186

ART. 9.

  Sopprimerlo.
* 9. 1. Palmieri.

  Sopprimerlo.
* 9. 64. Molteni, Rondini.

  Sopprimerlo.
* 9. 53. Roccella, Piso.

  Sopprimerlo.
* 9. 52. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
9. 55. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
9. 56. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
9. 57. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 5.
9. 58. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
* 9. 59. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
* 9. 4. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto anni a tre mesi a ventisei e tre mesi e con la multa da euro 70.000 a euro 350.000.
9. 36. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sette anni e sei mesi a venticinque anni e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000.
9. 35. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto anni a ventiquattro anni e con la multa da euro 50.000 a euro 290.000.
9. 34. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, Pag. 187trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sette anni e nove mesi a ventidue anni e nove mesi e con la multa da euro 40.000 a euro 280.000.
9. 33. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei anni e nove mesi a venti anni e nove mesi e con la multa da euro 35.000 a euro 275.000.
9. 32. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mete in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella I, prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e sei mesi e con la multa da euro 30.000 a euro 270.000.
9. 31. Binetti, Calabrò.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ricalcolate in base alle previsioni della presente legge.
9. 51. La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di un terzo.
9. 30. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di quattro quinti.
9. 7. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di due terzi.
9. 2. Binetti, Calabrò.

Pag. 188

  Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di tre quinti.
9. 3. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono aumentate di un terzo.
9. 8. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: sono ridotte di due terzi con: sono ridotte in misura proporzionale ai due terzi.
9. 9. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
* 9. 60. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 2.
* 9. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2 sostituire la parola: ridotte con: aumentate.
9. 5. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
* 9. 61. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 3.
* 9. 27. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 4.
** 9. 62. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 4.
** 9. 39. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 5.
* 9. 63. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 5.
* 9. 15. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per il reato.
9. 43. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per i crimini.
9. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per la truffa.
9. 47. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per i misfatti.
9. 48. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per gli illeciti.
9. 49. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per l'illecito.
9. 19. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le trasgressioni.
9. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per la trasgressione.
9. 21. Binetti, Calabrò.

Pag. 189

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le infrazioni.
9. 16. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per l'infrazione.
9. 20. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: per i reati con le seguenti: per le violazioni.
9. 18. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: sette ottavi.
9. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: nove undicesimi.
9. 22. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: nove dodicesimi.
9. 24. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: cinque ottavi.
9. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: sei quattordicesimi.
9. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un quarto.
9. 65. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: un quinto.
9. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: due ventesimi.
9. 37. Binetti, Calabrò.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 1. Palmieri.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*10. 76. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
10. 77. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 3.
10. 78. Roccella, Piso.

  Sopprimere i commi 1 e 4.
10. 79. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 80. Roccella, Piso.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 27. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: trecento.
10. 15. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentocinquanta.
10. 14. Binetti, Calabrò.

Pag. 190

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentoquaranta.
10. 13. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentotrenta.
10. 12. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecentodieci.
10. 11. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: duecento.
10. 10. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centonovanta.
10. 9. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centottanta.
10. 8. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centosessanta.
10. 7. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquantatre giorni.
10. 41. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
10. 44. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquarantacinque giorni.
10. 45. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquarantadue giorni.
10. 46. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.
10. 40. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centotrenta giorni.
10. 39. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventicinque giorni.
10. 42. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
10. 38. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire la parola: novanta con: centodieci.
10. 2. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinque giorni.
10. 48. Binetti, Calabrò.

Pag. 191

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: cento giorni.
10. 75. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: novantotto giorni.
10. 50. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: novantacinque giorni.
10. 49. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 28. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 2.
*10. 81. Roccella, Piso.

  Al comma, 2 sostituire le parole: entrano in vigore il giorno successivo con: entrano in vigore dopo 10 anni.
10. 26. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: venticinque giorni successivi.
10. 54. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: venti giorni successivi.
10. 53. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: dieci giorni successivi.
10. 52. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 29. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 82. Roccella, Piso.

  Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.
10. 61. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.
10. 59. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentocinque giorni.
10. 58. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotre giorni.
10. 60. Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.
10. 57. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 4.
*10. 30. Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 4.
*10. 83. Roccella, Piso.

Pag. 192

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quaranta mesi.
10. 37. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
10. 36. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta mesi.
10. 35. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventotto mesi.
10. 34. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventisei mesi.
10. 72. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
10. 70. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventidue mesi.
10. 69. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: venti mesi.
10. 68. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciannove mesi.
10. 67. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
10. 66. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.
10. 32. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.
10. 62. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.
10. 63. Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.
10. 64. Binetti, Calabrò.