CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-09070 Chiarelli: Sull'obbligo di deposito telematico di atti giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione punta l'attenzione sulle criticità che possono derivare, nel processo civile telematico, dal ritardo da parte delle cancellerie nell'accettare gli atti telematicamente depositati, atteso che solo a partire da tale accettazione gli stessi divengono visibili alla controparte e al giudice.
  Va preliminarmente rilevato che il quadro normativo primario e secondario – quest'ultimo di competenza del Ministero della giustizia – appare chiaro e non necessita di aggiustamenti.
  Le eventuali criticità rappresentate dall'interrogante attengono, pertanto, agli adempimenti di cancelleria finalizzati alla visibilità degli atti in favore delle parti, del giudice e dei terzi.
  Proprio al fine di regolare e razionalizzare questi adempimenti, la competente articolazione ministeriale ha emanato una circolare nella quale ha impartito agli uffici precise disposizioni di condotta.
  In virtù della circolare emanata dal ministero in data 23 ottobre 2015 infatti si è provveduto a dettare specifiche linee di indirizzo finalizzate a puntualizzare, nel dettaglio, i diversi adempimenti connessi al processo civile telematico nella consapevolezza che l'avvio della nuova modalità di svolgimento del processo avrebbe potuto inizialmente creare – in linea astratta – talune difficoltà agli operatori.
  Da qui l'esigenza per il Ministero di anticipare il concretizzarsi del rischio di possibili errori dovuti ai nuovi applicativi fornendo, con la predetta circolare, un ancoraggio sicuro agli uffici e in particolare al personale di cancelleria.
  L'attenzione del Ministero si è dunque rivolta, sin da subito, al tema dei tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie nel solco della esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti.
  L'urgenza di provvedere a detto incombente è pertanto definita «massima» poiché solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte, dal giudice e dai terzi.
  A norma della circolare ministeriale è dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.
  La circolare ritiene infatti consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita «entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia».
  Per quanto riguarda la tutela dei terzi, rimane fermo il principio generale secondo il quale, ai fini degli effetti sostanziali e processuali, fa fede solo ed esclusivamente la data di registrazione dell'atto nel sistema telematico e visibile dal relativo portale.