CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATA COME TESTO BASE

ART. 1.
(Istituzione e funzioni).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:
   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti, in relazione a:
    1) la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;
    2) la composizione sociale dei quartieri periferici;
    3) le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario;
    4) le forme di marginalità e di esclusione sociali;
    5) i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;
    6) la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;
    7) la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;
    8) la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti;
    9) la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza;
   b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;
   c) accertare il ruolo delle istituzioni locali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, Pag. 43nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;
   d) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali, dalle associazioni locali di cittadini, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, nonché dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
   e) rilevare le condizioni di rischio e le connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la relativa adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione;
   f) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono state affrontate con efficaci interventi pubblici e privati;
   g) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

ART. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

ART. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto. Pag. 44
  5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.
(Organizzazione dei lavori).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale. La Commissione si può altresì avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017.