CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08282 Terrosi: Questioni inerenti i progetti per la realizzazione di impianti geotermici pilota nella Piana dell'Alfina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Relativamente alla zonazione del territorio italiano per le varie tipologie di impianti geotermici, si rappresenta che è stato possibile avviare i relativi lavori solo dopo una complessa consultazione con gli Enti scientifici competenti in materia. L'individuazione di tali Enti è stata effettuata in base alle informazioni disponibili presso la Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche.
  Il tavolo tecnico per i lavori di zonazione è stato istituito tenendo conto anche del criterio dell'ottimizzazione delle risorse già disponibili presso il MISE ed è composto da rappresentanti della DGSUNMIG-MISE, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Università di Roma «La Sapienza», dell'ISPRA e dell'Università di Bologna.
  Le linee guida sono invece in corso di ultimazione, essendo giunte ormai alla terza versione riveduta e corretta, frutto di successivi contributi da parte di Amministrazioni, Enti scientifici ed operatori. A seguito dell'incontro tenutosi presso il MISE nello scorso mercoledì 25 maggio, sono state discusse alcune modifiche migliorative che porteranno, entro il mese di giugno, alla stesura definitiva del documento. È prevista la pubblicazione del documento sul sito della DGS-UNMIG, per consultazione.
  Si precisa altresì che, come riportato dallo stesso interrogante, la risoluzione n. 8-00103, impegnava il Governo, tra l'altro, «a rilasciare, a seguito dell'emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste». L'impegno non prevede pertanto che nelle more dell'adozione delle linee guida non possano essere sviluppate e concluse istruttorie: l'ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata in sede di discussione della citata risoluzione, non ha trovato infatti accoglimento.
  In ultimo, con riferimento alla richiesta dell'interrogante su «come i Ministeri interrogati intendano raccordare le proprie prossime attività relative agli impianti geotermici pilota con particolare riferimento a quelli di Cartel Giorgio (TR) e Torre Affina (VT) alla luce degli eventuali approfondimenti ricevuti dalle Regioni Lazio e Umbria in merito al possibile impatto degli stessi sulle falde acquifere», si rappresenta che tali approfondimenti delle regioni sono stati richiesti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposita nota, nella quale questa Amministrazione non compare tra i destinatari in conoscenza. La nota è stata infatti ricevuta, diversamente, solo per il tramite del Coordinamento associazioni orvietano, tuscia e lago di Bolsena.
  Per quello che riguarda il Ministero per la tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, i suoi Uffici comunicano che i progetti di che trattasi risultano assoggettati alla procedura integrata VIA-VINCA presso lo stesso Ministero dell'ambiente e pertanto, nell'ambito della procedura medesima, così come previsto dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE «Habitat», saranno valutate le interferenze dirette ed indirette sui siti Natura 2000 presenti nella zona, come il SIC IT6010007 «Lago Pag. 218di Bolsena» citato dall'Interrogante, nonché gli impatti cumulativi con altri piani o progetti che insistono sulla medesima area.
  Ulteriori riscontri che sono stati forniti dalle competenti DG del MATTM.
  La nota prot. n. 0002371/STA dell'11 febbraio 2016 della Direzione generale, per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque citata dall'interrogazione parlamentare ed indirizzata alle regioni Lazio ed Umbria, in quanto direttamente coinvolte dalla realizzazione degli impianti di cui trattasi, era stata predisposta per tener conto dei timori espressi dall'associazione «Bolsena forum-Amici del lago di Bolsena», secondo cui la realizzazione di tali impianti, considerate le particolari caratteristiche idrogeologiche del lago e della falda profonda non confinata, avrebbe con il tempo potuto determinare una possibile contaminazione da arsenico delle acque del lago di Bolsena, nonché della falda utilizzata a scopo idropotabile in diversi territori del Viterbese e parte dell'Orvietano. È stato chiesto pertanto alle regioni direttamente interessate, per quanto di propria competenza, di informare la scrivente Direzione in merito alla caratterizzazione chimica delle acque dell'acquifero vulcanico in relazione alla presenza di arsenico, allo stato di avanzamento dell’iter progettuale e alle misure preventive che si sarebbero dovute adottare al fine di scongiurare il rischio di inquinamento delle acque interessate, tenuto conto altresì dei costi sopportati al fine di dearsenificare l'acqua estratta dall'acquifero superficiale per alimentare la rete potabile.
  In data 18 febbraio 2016 la regione Umbria ha risposto che, in merito a quanto richiesto e, più in generale, per la tutela delle acque dell'acquifero vulcanico Vulsino, si rimandava ai pareri espressi dall'amministrazione nell'ambito della procedura di VIA nazionale per entrambi gli impianti ed al provvedimento di compatibilità ambientale emesso per l'impianto di Cartel Giorgio.
  La regione Lazio, anche se a tutt'oggi non ha fornito riscontro alla nota di cui trattasi e tanto meno al sollecito inviato in data 5 maggio 2016 (nota prot. 0008293), è stata contattata telefonicamente al fine di ottenere gli elementi richiesti.
  Tuttavia dall'analisi della documentazione di procedura VIA risulta che in data 3 aprile 2015 è stato emesso il Decreto di Compatibilità Ambientale per l'impianto pilota di «Cartel Giorgio».
  Successivamente quindi si è provveduto ad informare l'Associazione Lago di Bolsena che eventuali ulteriori notizie relative all'argomento di cui trattasi potevano essere richieste alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM.
  Per quello che riguarda il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l’«Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio in comune di Castel Giorgio (TR)» è stato avviato, su istanza della Società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A. nel novembre 2013. La procedura di valutazione di impatto ambientale si è conclusa, a seguito di un'approfondita istruttoria tecnica nel corso della quale sono stati tenuti in debita considerazione tutti gli aspetti ambientali interessati e tutte le osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.m.ii., con il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 59 del 3 aprile 2015. Detta pronuncia di compatibilità ambientale, seppur positiva, è condizionata al rispetto di numerose prescrizioni.
  Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per l’«Impianto pilota geotermico denominato Torre Alfina in Comune di Acquapendente (VT)» è stato avviato, su istanza della Società ITW & LKW Geotermia Italia S.p.A. nel settembre 2015. La procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente ad oggi risulta essere in corso; nel corrente mese di maggio 2016 sono state richieste al Proponente integrazioni alla documentazione progettuale presentata a corredo dell'istanza. Le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono pubblicate sul portale delle Valutazioni Pag. 219Ambientali del MATTM, alla pagina web http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1566/2544.
  Come da normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, si ricorda, inoltre, che nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sono coinvolti tutti gli Enti e le Amministrazioni locali il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione (articolo 23, comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii). Tali soggetti sono informati dell'avvio della procedura e dispongono altresì della documentazione tecnica a corredo dell'istanza. La normativa vigente prevede, infine, che qualunque soggetto, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del progetto sottoposto a VIA, possa fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo.

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ALLEGATO 2

5-08550 Tentori: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Konig Spa di Molteno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente riferisco che l'8 giugno scorso, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro per discutere del piano di dismissione dello stabilimento di Molteno (Lecco) del gruppo austriaco Pewag che ha acquisito lo storico marchio KÖNIG.
  A tale riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del MISE quelli dell'Azienda, della regione Lombardia, delle Istituzioni locali e delle Organizzazioni Sindacali.
  In tale occasione, in primo luogo, si è preso atto che il prodotto della KÖNIG «catene da neve per autoveicoli» attualmente non ha le stesse opportunità che aveva in passato, a causa della forte contrazione del mercato dovuta anche a fattori climatici ed alla presenza di numerosi concorrenti.
  Ma al di là delle valutazioni di mercato, il rappresentante del MISE, nel manifestare l'assoluta contrarietà ai licenziamenti, ha contestualmente sollevato numerose perplessità sull'operazione finanziaria effettuata sul sito in parola, dato che la stessa, anche per i tempi brevi in cui si è svolta, sembra essere stata condotta per arrivare esclusivamente ad una chiusura del sito medesimo.
  Si è fatto presente, inoltre, della necessaria massima attenzione al contesto normativo della procedura di mobilità in corso.
  Il Mise in tale sede ha evidenziato che in queste circostanze ci devono essere momenti di confronto tra le parti su ogni aspetto rilevante della mobilità e in particolare sia sulle attività da mantenere che sulla eventuale possibilità di consentire ai lavoratori di accedere ad ammortizzatori o ad altre provvidenze consentite dalla legislazione vigente.
  Inoltre in data 23 giugno scorso presso Confindustria Lecco e Sondrio si sono incontrati la Società KÖNIG SPA di Molteno e la RSU aziendale, assistita dalle Organizzazioni Sindacali territoriali e hanno sottoscritto una ipotesi di accordo che prevede la mobilità, previa risoluzione del rapporto di lavoro per 103 dipendenti su 127 complessivi.
  L'ipotesi di accordo prevede che ai lavoratori che formalizzeranno l'accettazione irrevocabile della risoluzione dei rapporto di lavoro verrà corrisposta a titolo di esodo incentivato una somma secondo quanto definito a livello aziendale nel piano sociale di gestione degli esuberi. Il suddetto piano sociale di gestione degli esuberi prevede anche per i lavoratori la possibilità di aderire volontariamente a un programma di outplacement.
  Infine il 27 giugno 2016 è stato sottoscritto ufficialmente l'accordo a conclusione della procedura di licenziamento collettivo, confermando integralmente l'ipotesi di cui sopra.
  Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a monitorare la vicenda informando sugli eventuali ulteriori sviluppi della vertenza.

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ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)52),
   considerato che:
    sono trascorsi sei anni dall'adozione del Regolamento UE 994/2010 per la sicurezza dell'approvvigionamento che rimane comunque un tema centrale per l'Unione europea, anche alla luce nel frattempo delle molteplici tensioni geo-politiche manifestatesi che hanno coinvolto i rapporti con alcuni fornitori e la sicurezza delle rotte di approvvigionamento;
    la Commissione ha chiesto agli Stati membri di effettuare uno Stress Test (nell'estate 2014) sui propri sistemi nazionali cercando di valutare l'impatto che avrebbe avuto una interruzione prolungata delle forniture di gas russo;
    la proposta di nuovo regolamento trova quindi origine dalla valutazione dei rischi che può comportare l'indisponibilità di un sistema integrato a livello europeo, ancor più sulla base di recenti vicende che hanno drammaticamente messo in evidenza la condizione di precarietà di alcuni Stati membri che dipendono quasi esclusivamente da un singolo fornitore;
    il nuovo regolamento ambisce a costituire un elemento importante nell'ambito del complesso delle misure adottate a livello europeo in materia di sicurezza energetica in quanto mira a rafforzare la resilienza complessiva del mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;
    per garantire che il mercato interno del gas funzioni efficacemente, la proposta di regolamento afferma il principio della solidarietà, per cui i Paesi confinanti sono tenuti a contribuire ad assicurarsi reciprocamente la continuità nelle forniture di gas in presenza di situazioni di crisi;
    il principio di solidarietà risulta pienamente coerente con gli obiettivi dell'Unione dell'energia e appare ampiamente condivisibile. Il principio va tuttavia declinato in termini tali per cui le misure adottabili in attuazione dello stesso debbono essere considerate come misure ultime, cui ricorrere soltanto dopo che gli Stati membri abbiano già attivato tutti gli strumenti a disposizione e posto in essere gli interventi previsti nei piani di emergenza definiti a livello nazionale;
    nelle previsioni della proposta di regolamento il principio di solidarietà si realizza, sul piano concreto, attraverso il rafforzamento della cooperazione tra Pag. 335Paesi vicini geograficamente chiamati a collaborare strettamente nella prevenzione e nella gestione delle crisi che dovessero presentarsi sui mercati energetici;
    a tal fine, la Commissione europea ha ritenuto di ricorrere alla soluzione di suddividere il territorio dell'Unione europea in diverse regioni ritenute omogenee entro le quali si dovrebbe realizzare, in via prioritaria, il principio di solidarietà in presenza di situazioni di crisi, sia per quanto concerne la valutazione dei rischi sia per quanto concerne l'adozione dei piani preventivi e di emergenza;
    la definizione delle regioni, come configurate nella proposta della Commissione, appare più riconducibile a meri schemi geografici che a una reale coerenza tecnica con il sistema di interconnessioni già esistenti tra i diversi Stati membri e delle infrastrutture realizzate o in via di realizzazione, in particolare in attuazione della disciplina sulle reti TEN-E, nonché dei flussi di transito del gas;
    tale regionalizzazione, sempre come proposta, appare inutilmente rigida e confina in maniera errata i singoli Stati membri all'interno di gruppi predefiniti ed esclusivi rischiando di limitarne la capacità di reagire nei termini più efficaci ai possibili scenari di interruzione delle forniture;
    insufficienti appaiono nella proposta di regolamento le riflessioni su possibili fornitori di ultima istanza, che intervengano in caso di emergenza mediante contratti di forniture via tubo o GNL, sull'uso degli stoccaggi di mercato e quelli strategici e sull'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL oggi sottoutilizzati;
    la proposta individua talune categorie di clienti protetti ai quali deve essere prioritariamente garantita la disponibilità del gas. Tale priorità può comportare l'eventualità che possa essere interrotto l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria ad assicurare comunque la fornitura ai clienti protetti. Ferma restando la facoltà, riconosciuta agli Stati membri, di includere anche le piccole e medie imprese tra i clienti protetti, va comunque considerato che le tipologie di clienti protetti individuate nella proposta di regolamento appaiono troppo limitate, per cui occorre introdurre maggiore flessibilità per tenere conto delle specificità dei sistemi e delle preferenze degli Stati membri. In particolare, può provocare seri pregiudizi l'esclusione dalla categoria dei clienti protetti delle imprese del settore termoelettrico, la cui attività potrebbe subire gravi danni, a scapito della collettività, in presenza di discontinuità delle forniture;
    alla medesima finalità di rafforzare la resilienza del sistema europeo risponde la previsione della necessità di dotare le reti infrastrutturali di una capacità fisica permanente di trasporto del gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) su tutti gli interconnettori tra Stati membri, in modo da garantire sul piano tecnico la reciproca fornitura e un'adeguata liquidità a tutti i mercati;
    appare opportuno che la Commissione europea disciplini in termini più dettagliati il principio di solidarietà soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di eventuali misure di compensazione finanziaria, nel caso di interventi a favore di altri Stati membri;
    la proposta prevede un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti di fornitura, che dovranno essere notificati dagli operatori alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche. Occorre peraltro valutare appieno se il livello di trasparenza previsto non sia in taluni casi eccessivo in quanto suscettibile di pregiudicare il margine di cautela e riservatezza che sulla base delle prassi contrattuali consolidate e degli interessi strategici sembra opportuno preservare;
    preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);Pag. 336
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA,

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di stabilire esplicitamente che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente nell'ambito di specifici ambiti regionali;
   b) nella definizione delle regioni si tenga conto sia della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione, ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, sia delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. Svizzera);
   c) nel periodo transitorio, si definisca in termini più realistici l'articolazione in regioni introducendo un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri, per i quali risulti opportuno, di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà;
   d) si valuti, sempre al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del gas e di essere realmente efficaci in termini di solidarietà, di non limitare rigidamente la cooperazione tra regioni così come l'istituzione di fornitori di ultima istanza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici e l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL, mentre potrebbero essere individuati «corridoi di fornitura di emergenza» interregionali;
   e) in ogni caso, il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere corretto attraverso la previsione di un approccio a due livelli, uno nazionale e uno regionale: pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare propri piani di azione, preventivi e di emergenza, includendo anche l'analisi dei rischi regionali che lo coinvolgono, mentre a livello regionale si dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità tra i piani predisposti dagli Stati membri;
   f) i contenuti degli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, dovranno comprendere anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie;
   g) in merito alla composizione della regione di cui fa parte l'Italia, comprendente Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia, pur risultando evidente l'interesse strategico per il nostro Paese di una stretta cooperazione con questi partner, occorre in ogni caso estendere il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo; è questo il caso della Svizzera attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas;
   h) occorre riconoscere agli Stati membri la facoltà di includere nella categoria dei clienti protetti anche gli impianti di generazione termoelettrica alimentati a gas naturale, posto che un eventuale blocco della loro attività in relazione alla discontinuità della fornitura potrebbe comportare danni molto gravi per la collettività;
   i) in materia di garanzia della capacità bidirezionale, è necessario assicurare la coerenza tra le procedure previste dalla proposta in esame e quelle di cui alla disciplina relativa alle reti TEN-E, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese interessate, le quali potrebbero essere indotte a scegliere Pag. 337la procedura più aderente ai propri interessi;
   j) al fine di evitare il rischio di aggravare le imprese di eccessivi obblighi di informazione, è necessario escludere dalle comunicazioni le informazioni contrattuali che le imprese hanno già fornito, a livello nazionale o europeo, ai sensi di altre disposizioni normative e, in ogni caso, preservare da un eccesso di trasparenza informazioni che potrebbero risultare strategicamente decisive per la sicurezza e gli interessi prioritari degli Stati membri;
   k) con riferimento al rafforzamento dei poteri della Commissione europea, in particolare in merito alla dichiarazione delle emergenze regionali, occorre trovare un punto di equilibrio che lasci maggiori margini di autonomia ai singoli Stati nel porre in essere, in prima battuta, le misure di contrasto ritenute più opportune, anche al fine di garantire risposte più rapide e direttamente operative.