CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esprime,

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Gagnarli 31.4

e NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «ordinamento civile e penale» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 6), come inserito dal Senato, stabilisce i presupposti in base ai quali la corte d'appello può concedere o negare l'estradizione prevedendo, in assenza di convenzione, che l'estradizione dovrà essere concessa se sussistono gravi indizi di colpevolezza, una sentenza irrevocabile di condanna e se, per i medesimi fatti, non è in corso un procedimento penale in Italia, né è già stata pronunciata sentenza irrevocabile;
   osservato, al riguardo, che l'articolo 26, primo comma, della Costituzione prevede che «L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali»;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), n. 6), alla luce di quanto disposto dall'articolo 26, primo comma, della Costituzione.

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ALLEGATO 3

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio (C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione»;
   preso atto che l'intervento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci ed abb., recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici»;
   sottolineato che l'articolo 9, comma 1, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio nei piccoli comuni, consente di utilizzare la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
   rilevato al riguardo che il riferimento alla «rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» non consente di individuare con precisione l'infrastruttura tramite la quale potranno essere effettuati i predetti flussi di pagamenti;
   preso atto che l'articolo 10, comma 3, stabilisce che l'utilizzo di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici costituisca un titolo preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva dei piccoli comuni, nel caso in cui tale utilizzo sia previsto in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;
   evidenziato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la predetta disposizione con gli articoli 34 e 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che riguardano rispettivamente i criteri ambientali minimi e i servizi di ristorazione;
   sottolineato che l'articolo 11 prevede, al comma 1, che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile e che il successivo comma 2 prevede che per la vendita dei medesimi prodotti le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere edotti gli acquirenti sugli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti in vendita;Pag. 77
   rilevato, al riguardo, che la disposizione sembra configurare un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;
   preso atto che l'articolo 12, intitolato alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, nel testo fa riferimento invece alla vendita nei mercati alimentari di vendita diretta, prevedendo che possano svolgere tale attività gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   rilevato, in proposito, che in tal caso non risulta specificata l'applicabilità della norma ai soli piccoli comuni e rilevato, altresì, che per la generalità vale quanto previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove si prevede, oltre ai due requisiti richiamati nell'articolo 12, anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   preso atto che l'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per i trasporti e il Piano per l'istruzione, entrambi destinati alle aree rurali e montane;
   rilevato, al riguardo, che occorrerebbe valutare se il Piano per i trasporti di cui al comma 1 lettera a), debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   preso atto che le disposizioni del provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie»;
   preso atto, altresì, che, relativamente a singole disposizioni possono essere richiamate una pluralità di materie, tra cui la tutela dell'ambiente, l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza, assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettere s), l) ed e) della Costituzione, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione e l'istruzione, demandate alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché turismo, agricoltura e commercio, ascritte alla competenza residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 4, comma 4, prevede la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 e rilevato, altresì, che la stessa disposizione definisce come alberghi diffusi le strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, che si trovano in borghi antichi o in centri storici abbandonati o parzialmente spopolati e che la struttura deve essere caratterizzata da un ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità Pag. 78in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico;
   ricordato, per quanto attiene la definizione di albergo diffuso, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 2011, in materia di classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, poiché la disposizione aveva accentrato in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002;
   ricordato, altresì, che nell'accordo succitato sono ricomprese, tra l'altro, le attività ricettive e le attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra i quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residence, case ed appartamenti per vacanze (anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali;
   evidenziato, al riguardo, che la Corte quindi ha specificato che la disposizione realizzava un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo e che tale spostamento aveva quindi alterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione configuri un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;
   b) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli piccoli comuni;
   c) all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Piano per i trasporti, di cui al comma 1 lettera a), debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) all'articolo 4, comma 4, valutino le Commissioni di merito la definizione di albergo diffuso, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa.

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ALLEGATO 5

5-05857 Sibilia: Sulle nomine degli scrutatori di seggio nel comune di Avellino alle elezioni regionali del 2015.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Sibilia, unitamente agli onorevoli De Lorenzis e Colonnese, traendo spunto dalla diversità di decisioni assunte dalle Commissioni elettorali comunali sul territorio nazionale in ordine alla nomina degli scrutatori, chiede se sia possibile interpretare la disposizione dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 nel senso che le Commissioni medesime possano attribuire priorità o precedenza a coloro che, iscritti all'apposito albo comunale, risultino vivere in uno stato di disoccupazione o inoccupazione.
  Osservo innanzitutto che, ai sensi della citata legge n. 95, il criterio fondamentale per la nomina degli scrutatori è quello dell'unanimità dei componenti della Commissione elettorale comunale, che – come noto – sono eletti dal Consiglio comunale nel proprio seno, in modo che sia assicurata una rappresentanza anche alla minoranza.
  Qualora non si raggiunga l'unanimità, si applica in subordine il criterio della nomina a maggioranza. In sostanza, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati scrutatori coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
  La legge null'altro dispone circa i criteri di nomina degli scrutatori.
  È evidente come il sistema di designazione che ho appena descritto sia stato concepito per tutelare la libertà di scelta di ciascuno dei componenti della Commissione, in particolare di quelli che costituiscono espressione della minoranza consiliare.
  Da ciò si evince che, tanto nel caso di nomina all'unanimità quanto nel caso di nomina a maggioranza, le motivazioni che spingono a scegliere un nominativo nell'albo non assumono alcun rilievo, ben potendo essere quelle indicate dagli interroganti – ossia lo stato di disoccupazione o inoccupazione – o qualunque altra.
  Tuttavia, e con questo rispondo alla specifica sollecitazione degli onorevoli interroganti, nulla vieta che la Commissione elettorale comunale possa individuare e approvare, in piena autonomia, dei criteri di preselezione degli iscritti nell'albo a cui ancorare le nomine successive.
  In ogni caso, occorre che l'adozione di tali criteri avvenga all'unanimità.
  Diversamente i componenti della Commissione che non li hanno votati vedrebbero lesa quella libertà di scelta posta dal legislatore a presidio della loro funzione.

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ALLEGATO 6

5-07774 Labriola: Sul potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Labriola chiede quali iniziative si intendano adottare per concretizzare un effettivo potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire un efficiente servizio di soccorso.
  Assicuro l'onorevole Labriola che al tema da lei evidenziato il Ministero dell'interno dedica da anni una particolare attenzione.
  Solo in questa legislatura l'organico del Corpo nazionale è stato incrementato di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.
  La stessa onorevole Labriola menziona nell'interrogazione un'altra misura significativa: l'autorizzazione, contenuta nel decreto legge n. 78 del 2015, ad assumere in via straordinaria 250 vigili del fuoco per le esigenze di soccorso pubblico connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario.
  Voglio ricordare anche che, poiché l'ultima proroga delle due graduatorie vigenti per l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale scadrà il prossimo 31 dicembre, l'Amministrazione dell'interno è stata autorizzata, a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco. Non sfuggirà come tale misura consentirà di incidere, attenuandolo, anche sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.
  Inoltre, proprio nella consapevolezza della prossima scadenza delle predette graduatorie, l'Amministrazione ha avviato un percorso legislativo che, attraverso la previsione di un ulteriore potenziamento di 400 unità di personale operativo, si auspica possa dare, entro la fine dell'anno, concrete risposte in termini di assunzione, alle legittime aspirazioni degli idonei utilmente collocati nelle medesime graduatorie.
  Soggiungo, peraltro, che l'anno corrente ha portato con sé una misura di estremo rilievo in tema di ripianamento delle vacanze di organico.
  Dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, il turn over è stato ripristinato nella sua totalità. In sostanza, mentre, ad esempio, ancora nell'anno 2015 il turn over era pari al 55 per cento delle cessazioni dal servizio intervenuto nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni.
  Ritengo utile richiamare l'attenzione su un'altra linea direttrice che l'Amministrazione sta seguendo per realizzare l'efficientamento del servizio di soccorso tecnico urgente auspicato dalla onorevole interrogante.
  Partendo dalla constatazione che in questa fase congiunturale il potenziamento delle dotazioni organiche è una leva fortemente condizionata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, si è intrapresa con decisione anche la strada dell'ottimizzazione delle risorse esistenti e della razionalizzazione del funzionamento delle strutture.Pag. 81
  In tal senso, è stato predisposto ed è in corso di attuazione, ad invarianza di spesa, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale che, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi, riclassificandole in base a indicatori oggettivi riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.
  Nell'ambito del progetto, si è provveduto a bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.
  Inoltre, è stato previsto, relativamente all'organico teorico, un incremento, da attuarsi nel tempo, di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco mediante la corrispondente riduzione di 262 unità appartenenti alla qualifica di vice ispettore antincendi. Ulteriori incrementi, per poco più di 80 unità, sono stati previsti relativamente alla dotazione organica dei funzionari amministrativo-contabili e tecnico informatici, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori. Il tutto – ripeto – ad invarianza degli oneri di bilancio.
  Da quanto sinteticamente esposto emerge come il Governo abbia intrapreso più di una iniziativa finalizzata al miglioramento del dispositivo nazionale di soccorso dei Vigili del fuoco e assicuro che in tale direzione esso intende proseguire con rinnovato impegno.
  Resta fermo, tuttavia, che ogni ulteriore iniziativa di potenziamento della dotazione organica dei vigili del fuoco non può che essere rimessa alla decisione dell'organo legislativo, che dovrà farsi carico di reperire la necessaria copertura finanziaria.

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ALLEGATO 7

5-03431 Fregolent: Sulla situazione di pericolo delle palazzine «ex Moi» di Torino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fregolent, richiamando alcune aggressioni ed episodi di violenza che hanno avuto come teatro le palazzine ex MOI di Torino occupate abusivamente da immigrati, chiede al Ministro dell'interno quali provvedimenti, d'intesa con gli enti territoriali, intenda adottare per risolvere la grave situazione di pericolo e di degrado sociale che si è venuta a creare nell'area, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti dei rifugiati, la tutela della sicurezza pubblica e, più in generale, la tenuta del tessuto socio-economico.
  Effettivamente, nel periodo da marzo ad agosto del 2013, tre delle palazzine ex MOI sono state occupate abusivamente da circa 300 cittadini stranieri di origine nord e centro-africana – perlopiù uomini, ma anche nuclei familiari, donne e bambini – facenti parte in prevalenza del gruppo di «rifugiati» e «richiedenti asilo» del progetto «Emergenza Nord Africa» terminato il 28 febbraio di quello stesso anno.
  L'iniziativa è stata sostenuta e guidata sin dalle prime fasi da militanti dell'area antagonista dei centri sociali che hanno fornito anche successivamente un costante appoggio agli occupanti, il cui numero si è andato ad incrementare nel tempo, anche a seguito dell'occupazione abusiva di un'ulteriore palazzina dello stesso complesso, ed è attualmente stimabile in circa un migliaio di unità.
  L'eterogenea composizione sociale ed etnico-religiosa degli occupanti ha generato diversi episodi di tensione, nonostante gli sforzi operati da enti e associazioni assistenziali, aggravando la complessità di un contesto coabitativo già di per sé oggettivamente problematico non solo per motivi di sovraffollamento ma anche per le attività micro-criminali che si svolgono nell'area, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e la ricettazione.
  La società proprietaria del plesso residenziale ha sollecitato a più riprese lo sgombero delle palazzine, assoggettate peraltro a sequestro penale preventivo disposto dal GIP di Torino su richiesta della Procura della Repubblica.
  Le problematiche relative alla perdurante occupazione delle palazzine in questione e alla necessità di dare esecuzione al loro sgombero sono da tempo alla costante attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e hanno formato oggetto di varie riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocate dal Prefetto con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale.
  In tale ambito, anche al fine di evitare ulteriori occupazioni abusive, è stata disposta l'attivazione in loco di intensi e continuativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, comprendenti sia la vigilanza dinamica dedicata e la presenza di un camper fisso nelle ore diurne a cura delle Forze dell'ordine, sia la vigilanza nell'arco delle 24 ore a cura di una pattuglia di militari dell'Esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.
  Quanto allo sgombero, il Comitato ha ravvisato che l'operazione presentasse rilevanti rischi sotto il profilo dell'ordine Pag. 83pubblico, a causa del concorso di almeno tre criticità:
   l'elevato numero e la condizione degli occupanti;
   le probabili reazioni ed iniziative di opposizione alla procedura esecutiva da parte dei gruppi antagonisti;
   gli aspetti di carattere sociale e umanitario sottesi alla questione, che rendono necessari adeguati progetti di ricollocazione ed assistenza degli occupanti aventi titolo, da realizzarsi da parte dell'Amministrazione comunale con risorse straordinarie da reperire.

  Ciò ha condotto a ritenere che fino ad oggi non siano ricorse le condizioni per effettuare lo sgombero in una cornice di sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone a vario titolo coinvolte.
  Tale valutazione è stata portata a formale conoscenza della Società proprietaria del complesso nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta il 26 maggio scorso.
  Si è quindi stabilito di procedere ad un aggiornamento congiunto della situazione, in un incontro da svolgersi nel prossimo mese di settembre.

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ALLEGATO 8

5-08928 Valiante: Sulla regolarità delle procedure elettorali con particolare riferimento a un episodio accaduto a Vallo della Lucania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Al tema è stato dedicato una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, nel corso della quale sono state programmate specifiche misure di rafforzamento dell'attività info-investigativa, nonché mirati servizi di vigilanza diurna e notturna alle sezioni elettorali integrati con servizi di pattugliamento, al fine di prevenire qualsiasi azione delittuosa o comunque improntata all'illegalità e di contrastare eventuali turbative dell'ordine pubblico.
  Con riferimento alle operazioni all'interno dei seggi elettorali, i presidenti di seggio sono stati richiamati a vigilare affinché non venissero portate fuori dal seggio schede timbrate e vistate e fosse del tutto inibita all'elettore l'acquisizione e la documentazione filmata o fotografica a terzi della prova tangibile del voto espresso.
  Quanto all'introduzione di forme di voto o di scrutinio elettronico, rappresento che il tema non costituisce una novità per questa Amministrazione.
  Ricordo che già a partire dal 2001, il Ministero dell'interno aderì a un programma di innovazione e ricerca dell'Unione europea per la realizzazione di un progetto di voto elettronico denominato «e-poll». In tale ambito furono effettuate varie simulazioni sperimentali che permisero di testare il cosiddetto «voto delocalizzato», per mezzo del quale ogni elettore poteva votare per le liste e i candidati del proprio comune di iscrizione elettorale pur non essendovi fisicamente presente.
  Una seconda sperimentazione, che riguardò esclusivamente le modalità di scrutinio ma non quelle di espressione del voto, previamente autorizzate con una disposizione legislativa ad hoc, si svolse in collaborazione con l'allora Ministero per l'innovazione e le tecnologie durante le elezioni politiche dell'aprile 2006. Nell'occasione, in alcune sezioni delle regioni Lazio, Sardegna, Puglia e Liguria, accanto allo scrutinio con il metodo tradizionale, fu effettuata una rilevazione informatizzata del voto, attraverso una tabella di scrutinio elettronico aggiuntiva alle due tradizionali tabelle cartacee.
  A conclusione di questo esperimento un'inchiesta giornalistica ventilò il sospetto di brogli elettronici e avanzò l'ipotesi che i dati trasmessi fossero stati manipolati. La tesi fu poi totalmente smentita dalle indagini della Procura della Repubblica di Roma, che dimostrarono la correttezza delle operazioni compiute. Lo scrutinio informatizzato, tra l'altro, conteneva risultati non ufficiali, in quanto la proclamazione degli eletti era avvenuta sempre sulla base dei dati dei verbali cartacei.
  L'episodio dimostrò, comunque, la scarsa affidabilità, allo stato dell'arte, dei sistemi elettronici applicati all'esercizio del voto.
  Anche all'estero, in Europa e negli Stati Uniti, l'introduzione di sistemi di voto e Pag. 85scrutinio elettronico ha suscitato numerosi dubbi e polemiche. In sostanza, anche i risultati ottenuti dagli altri Paesi sono tali da fare nutrire più di una remora sull'introduzione in Italia del voto elettronico.
  Per non parlare, poi, degli aspetti finanziari, poiché la riforma del sistema di voto, nel senso ipotizzato dall'onorevole Valiante, richiederebbe rilevanti stanziamenti, sia per la realizzazione della sperimentazione su larga scala, sia per la successiva applicazione a regime sul territorio nazionale.
  Ciò non toglie che ogni approfondimento ulteriore sarà compiuto, anche in una logica comparata con gli altri Paesi, per verificare se, con il trascorrere del tempo, si dovesse addivenire ad una soluzione altamente affidabile.