CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche di liquidazione (C. 3892 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato «Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
  2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.
  3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.
  4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.
  5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  7. Le imprese di cui al comma 2 possono accedere una sola volta alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1.
1. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 22

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato «Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.
  2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.
  3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.
  4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.
  5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Garanzia pubblica per i crediti concessi alle micro, piccole e medie imprese).

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le micro, piccole e medie imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le norme procedurali per l'accesso alla garanzia pubblica di cui al precedente comma.
1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Garanzia pubblica per le imprese).

  1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.Pag. 23
  2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono chiedere allo Stato per il tramite dell'Agenzia delle entrate l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per prestiti di importo fino al 50 per cento del proprio fatturato identificato e pari alla media di quello degli ultimi tre anni.
1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definite le specifiche circostanze in base alle quali le imprese, a prescindere dalla dimensione, che non hanno avuto la possibilità di accedere ai più comuni sistemi legali di finanziamento e previa denuncia della propria situazione finanziaria e dei tentativi esperiti di accesso ai predetti canali di finanziamento presso la prefettura o suoi uffici di competenza possono accedere al Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese.
  2. La Prefettura territorialmente competente ha l'obbligo di monitorare la situazione finanziaria degli imprenditori richiedenti dopo aver verificato la possibilità di accesso ai Fondi destinati alle vittime d'usura.
1. 7. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro.
1. 8. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro.
1. 9. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore a 1 miliardo di euro.
1. 10. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo le parole: iscritti nel registro delle imprese inserire la seguente: non.
1. 11. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire le parole: concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, con le seguenti: futuri concessi a loro o a terzi,.
1. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: o a terzi.
1. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: presenti o.
1. 14. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: o futuri.
1. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

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  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, non destinati all'esercizio dell'impresa di proprietà dei soci e sui crediti stipulati dopo la data di pubblicazione del presente decreto derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.
1. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo le parole: Il pegno non possessorio, inserire la seguente: non e sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.
* 1. 17. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, dopo le parole: Il pegno non possessorio, inserire la seguente: non e sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.
* 1. 18. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: anche immateriali,.
1. 19. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, dopo le parole: anche immateriali, inserire le seguenti: ma limitatamente al valore già iscritto in bilancio,.
1. 20. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, sostituire le parole: destinati all'esercizio dell'impresa con le seguenti: e di quelli non destinati o strumentali all'esercizio d'impresa e aggiungere alla fine il seguente periodo: La non strumentalità di tali beni è dichiarata dal richiedente del credito.
1. 21. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: all'esercizio dell'impresa inserire le seguenti:, nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,;
   b) sopprimere le parole da: Ove non sia fino alla fine del comma.
1. 22. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2 dopo le parole: all'esercizio dell'impresa inserire le seguenti:, nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,.
1. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.
1. 24. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: e di quelli strumentali all'attività d'impresa o professione.
1. 25. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 25

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: esistenti o.
1. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, dopo le parole: dato in garanzia inserire le seguenti: ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto.
1. 27. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia.
1. 28. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: presso l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le modalità e le forme di cui all'articolo 3;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: successive alla data di iscrizione;
   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.
1. 29. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: presso l'Agenzia delle entrate con le seguenti: con le modalità e le forme di cui all'articolo 3.
1. 30. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: l'Agenzia delle entrate con le seguenti: la Banca d'Italia.
1. 31. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 4, sostituire le parole: dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali con le seguenti: dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali successive alla data di iscrizione.
1. 32. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, sostituire le parole: procedure esecutive e concorsuali con le seguenti: procedure concorsuali successive alla data di iscrizione.
1. 33. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.
1. 34. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il pegno non possessorio costituito su un finanziamento esistente deve determinare necessariamente una riduzione del costo per interessi a carico del debitore corrispondente al maggior valore del bene che va a costituire il pegno non possessorio.
1. 35. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 26

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: del decimo anno inserire le seguenti: In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.
1. 36. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: domandata giudizialmente inserire le seguenti: in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita.
1. 37. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.
1. 38. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 7, sostituire le parole: Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, con le seguenti: Il debitore, al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita dei bene oggetto dello stesso, scaduto il presente termine,.
1. 39. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: di un evento con le seguenti: dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4.
*1. 40. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, sostituire le parole: di un evento con le seguenti: dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4.
*1. 41. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: determina l'escussione del pegno, inserire le seguenti: il debitore ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto del pegno di cui al comma 1, scaduto il presente termine,.
1. 42. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: l'escussione del pegno, inserire le seguenti: fatto salvo il diritto soggettivo del debitore di interrompere i pagamenti per trentasei mesi anche non consecutivi,.
1. 43. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, dopo le parole: l'escussione del pegno, inserire le seguenti: previo soddisfacimento di crediti retributivi da lavoro dipendente e di crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi,.
1. 44. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «il creditore» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dall'evento, previa intimazione notificata, direttamente dal creditore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;
   b) dopo le parole: «oggetto del pegno» inserire le seguenti: «, a saldo del suo credito».
1. 45. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 27

  Al comma 7, lettera a), dopo le parole: non apprezzabile valore inserire le seguenti: ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: da parte di operatori esperti.
1. 46. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera d), dopo le parole: somma garantita inserire le seguenti: secondo il valore attribuito in occasione del contratto e sopprimere le seguenti: a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.
1. 47. Busin, Molteni, Guidesi.

  Sostituire il comma 7-bis, con il seguente:
  7-bis. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.
1. 48. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 49. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 7-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «il titolo», con le seguenti: «il contratto» e sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: «i crediti» con le seguenti: «il relativo credito»;
1. 50. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 7-ter, inserire il seguente:
  7-quater. Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.
1. 51. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.
*1. 52. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.
*1. 53. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 28

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.
**1. 54. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.
**1. 55. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.
*1. 56. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.
*1. 57. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 8, dopo la parola: prelazione inserire il seguente periodo: Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio.
1. 58. Busin, Molteni, Guidesi.

  Sostituire il comma 9, con il seguente: Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), b), c) e d), il debitore o il terzo datore di pegno, deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti.
1. 59. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 9, sostituire le parole: Entro tre mesi con le seguenti: Entro 180 giorni e sopprimere le parole:, il corrispettivo della vendita,.
1. 60. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 61. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 62. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sopprimere il comma 10.
**1. 63. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 10.
**1. 64. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. La banca e gli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico sono obbligati ad accettare, in alternativa al pegno non possessorio Pag. 29a garanzia del credito in erogazione, su domanda del richiedente il credito, la garanzia dello Stato ottenuta attraverso una procedura identificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui al precedente periodo è fornita dall'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri che verranno stabiliti con il decreto di cui al presente comma devono tener conto della solidità e della capacità tecnica amministrativa e produttiva dell'imprenditore richiedente. L'escussione da parte del creditore della garanzia pubblica di cui al presente comma può avvenire solo in seguito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali del debitore per almeno 6 mesi consecutivi, e solo dopo che l'ente creditore abbia provveduto ad esperire tutte le attività, nelle sue disponibilità, utili al recupero del credito. Prima dell'escussione della garanzia pubblica, l'Agenzia delle entrate provvede ad acquisire a titolo gratuito il credito non estinto, e provvede a stipulare con il debitore un piano di rientro con durata pari a 3, 5, 10, 15 o 20 anni a seconda delle disponibilità economiche del debitore. L'Agenzia delle entrate versa annualmente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in modo forfetario un contributo pari all'ottanta per cento delle rate pagate dai debitori.
1. 65. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 1. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimerlo.
* 2. 2. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
* 2. 3. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   1) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento», aggiungere le seguenti: «che preveda un piano di rimborso esclusivamente tramite rateizzazione,»;
   2) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il patto di cui al comma precedente deve contestualmente prevedere il diritto del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione della sua capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei.».
   3) Al comma 5, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1-bis, quando il mancato pagamento si protrae per oltre trentasei mesi anche non consecutivi».
   4) Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini della stima del bene immobile oggetto della garanzia di cui al precedente periodo, il perito prende a riferimento i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare».
2. 4. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata. 
* 2. 5. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 30

  Al comma 1 sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata.
* 2. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: o al medesimo collegata. 
** 2. 7. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: o al medesimo collegata. 
** 2. 8. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: e trasferire.
* 2. 9. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: e trasferire.
* 2. 10. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione.
2. 11. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.
* 2. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.
* 2. 13. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.
** 2. 14. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.
** 2. 15. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 31

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di sottoscrizione del patto di cui al comma 1, il creditore è obbligato a non revocare per almeno 180 giorni precedenti alla stipulazione del patto di cui al medesimo comma eventuali linee di credito in essere intestate al sottoscrittore del patto.
2. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.
* 2. 17. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.
* 2. 18. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 35 per cento del finanziamento originario e.
2. 19. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempiuto sia superiore al 30 per cento del finanziamento originario e.
2. 20. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento. con le seguenti:. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 48-bis», comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.
* 2. 21. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento con le seguenti:. Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 48-bis», comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.
* 2. 22. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
** 2. 23. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà Pag. 32dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
** 2. 24. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
* 2. 25. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
* 2. 26. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debito inadempiuto riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.
* 2. 27. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.
** 2. 28. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.
** 2. 29. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 33

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli standard valutativi definiti in sede di autoregolamentazione.
2. 30. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.
* 2. 31. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sopprimere il comma 4.
* 2. 32. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
** 2. 33. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
** 2. 34. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, dopo le parole: conclusione del contratto di finanziamento o sopprimere le parole: anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. 35. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti:. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.
* 2. 36. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, paragrafo «Art. 48-bis», comma 4, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti:. Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.
* 2. 37. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.

Pag. 34

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 38. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 39. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.
* 2. 40. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.
* 2. 41. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
** 2. 42. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
**2. 43. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre edizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.
** 2. 44. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 45. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 47. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, Pag. 35non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 46. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 48. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il patto di cui al comma 1 non può essere stipulato qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca e siano presenti trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.
2. 49. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le trascrizioni e iscrizioni precedenti alla stipula del patto di cui al comma 1.
2. 50. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 51. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 52. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza Pag. 36superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 53. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 54. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 55. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 56. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 57. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente Pag. 37articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 58. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
* 2. 59. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
* 2. 60. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
2. 61. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: si ha inadempimento quando inserire le parole: in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene;
   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 12 mesi.
2. 62. Sandra Savino.

Pag. 38

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.
2. 63. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: diciotto e: anche di una sola rata con: di almeno dieci rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 64. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: quindici e: anche di una sola rata con: di almeno sei rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 65. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: dodici e: anche di una sola rata con: di almeno quattro rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 66. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: dieci e: anche di una sola rata con: di almeno tre rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 67. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: nove e: anche di una sola rata con: di almeno due rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 68. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola:
tre con la seguente: sei e: anche di una sola rata con: di almeno due rate;
   b) sostituire le parole:, anche non consecutive, con la seguente: consecutive.
2. 69. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: diciotto e: anche di una sola rata con: di almeno dieci rate.
2. 70. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quindici e: anche di una sola rata con: di almeno sei rate.
2. 71. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dodici e: anche di una sola rata con: di almeno quattro rate.
2. 72. Busin, Guidesi, Molteni.

Pag. 39

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci e: anche di una sola rata con: di almeno tre rate.
2. 73. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: nove e: anche di una sola rata con: di almeno due rate.
2. 74. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei e: anche di una sola rata con: di almeno due rate.
2. 75. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: sei rate.
2. 76. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, anche non.
2. 77. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Al verificarsi dell'inadempimento con le seguenti: Entro dodici mesi dal verificarsi dell'inadempimento.
2. 78. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito, entro novanta giorni dalla nomina, comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
2. 79. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.
2. 80. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 40

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 6, con il seguente: Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
2. 81. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.»;
   b) al quinto periodo sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti: «Entro novanta giorni» e le parole: «ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata» con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata»;
   c) al sesto periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
2. 82. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.»;
   b) al quinto periodo, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni» con le seguenti: «Entro novanta giorni» e le parole: «ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata» con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata»;
   c) al sesto periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
2. 83. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.
2. 84. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 41

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
2. 85. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice.
2. 86. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Il perito aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dalla nomina,
2. 87. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Il perito, con dichiarazione di accettazione dell'incarico, dichiara di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'articolo 51 c.p.c. ed altresì la non sussistenza di rapporti professionali intercorsi o intercorrenti con una delle parti sottoscrittrici del patto di cui al comma 1 o altri motivi di opportunità che dovrebbero imporgli la non accettazione della nomina.
2. 88. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore o il titolare del diritto immobiliare possono comunque chiedere l'accertamento giudiziale del credito o contestare le risultanze definitive della relazione giurata di stima dell'immobile con ricorso al Presidente del tribunale che, sussistendo gravi motivi, può sospendere, con o senza cauzione, gli effetti del patto di cui al comma 1. Contro l'ordinanza del Presidente del tribunale è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
2. 89. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto sino alla presentazione di una nuova stima che, se contestata dalle parti, sarà rimessa al giudice dell'esecuzione per la decisione finale.
2. 90. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.
* 2. 91. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.
* 2. 92. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 42

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 8 con il seguente: La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
2. 93. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve accreditare inserire le seguenti: entro 3 mesi dalla comunicazione del valore di stima,
2. 94. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 9, dopo le parole: del comma 5 aggiungere le seguenti: e documenta tutti i successivi adempimenti inclusa la stima dell'immobile.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
2. 95. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «Art.48-bis» sopprimere i commi 10, 11 e 12.
* 2. 96. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art.48-bis» sopprimere i commi 10,11 e 12.
* 2. 97. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
** 2. 98. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», sostituire il comma 10 con il seguente:
  «10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
** 2. 99. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art 48-bis», dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
* 2. 100. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 43

  Al comma 1, capoverso «Art 48-bis», dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
* 2. 101. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 10, capoverso «Art. 48-bis», aggiungere il seguente:
  10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito resi o sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.
2. 102. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 103. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
* 2. 104. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
* 2. 105. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 48-bis», dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa.
2. 106. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per Pag. 44la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».
2. 107. Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese, linee guida per l'individuazione dei criteri per la definizione di clausole a vantaggio del cliente nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
2. 108. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente b-bis): alle procedure di pignoramento presso terzi, di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.
3. 1. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 6, dopo le parole: un creditore, inserire le seguenti: e/o del loro avvocato munito di procura.
3. 2. Busin, Molteni, Guidesi.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4. 1. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) sostituire la lettera l) con la seguente:
  l) all'articolo 624:
   1) al primo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.»;
   2) il quarto comma è sostituito con il seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.».
4. 2. Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 4. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 45

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 4. 4. Sandra Savino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 4. 5. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile;
   2) alla lettera l) sostituire il capoverso con il seguente: Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
4. 6. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: «A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche in via telematica, con possibilità per le parti di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate;».
4. 7. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 503, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  L'incanto può essere disposto solo ad istanza di parte quando il giudice ritiene probabile che la vendita a tali modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura penale nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.
4. 8. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 521-bis, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
  Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore procedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.
  Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
4. 9. Sandra Savino.

Pag. 46

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, non superiore a tre,.
4. 10. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: dell'articolo 540-bis inserire le seguenti: o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita,.
4. 11. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 01) e 1).
4. 12. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 01) e 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare.
4. 13. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
* 4. 14. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
* 4. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
* 4. 16. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.
* 4. 17. Cirielli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare».
4. 18. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «il provvedimento è attuato dal custode, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.
  Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito Pag. 47entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».
4. 19. Cirielli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro centoventi giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».
4. 20. Cirielli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione».
4. 21. Cirielli.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
  Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.
4. 22. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».
4. 23. Sandra Savino.

Pag. 48

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti».
4. 24. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: Il provvedimento è attuato dal custode sono sostituite dalle seguenti: Il provvedimento è attuato dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio.
4. 25. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.
*4. 26. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.
*4. 27. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.
**4. 28. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.
**4. 29. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*4. 30. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*4. 31. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: andato deserto aggiungere le seguenti: fino al limite di un terzo e dopo il quinto,.
4. 32. Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*4. 33. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
*4. 34. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 49

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 35. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 36. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
**4. 37. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera 1), con la seguente:
   l)
all'articolo 624:
  1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito»;
  2) il quarto comma è sostituito con il seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.».
4. 38. Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*4. 39. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*4. 40. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, alla lettera m), sostituire la parola: deve con la seguente: può.
4. 41. Busin, Molteni, Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
4. 42. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: liquidatore giudiziale inserire le seguenti: e l'avvocato del creditore munito di procura.
5. 1. Busin, Molteni, Guidesi.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.Pag. 50
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
6. 01. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro, Zaratti, Pellegrino.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Guidesi, Busin, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole: solo successivamente alla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.
7. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, inserire, in fine, le parole: previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli.
7. 4. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 51

  Al comma 2, sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: esclusivamente nelle aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208,.
7. 5. Pisano, Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, ultimo periodo, inserire, in fine, le parole: solo dopo che le competenti Commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante.
7. 6. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, la società S.G.A. S.p.A. successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non può assumere partecipazioni, in modo diretto o indiretto, in società o in fondi partecipati, in modo diretto o indiretto, dal gruppo bancario e dalle relative società, che formalmente detenevano le azioni della S.G.A. S.p.A. prima del trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 7. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 8.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.

  Conseguentemente, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 491-bis a 491-quinquies, sono sostituiti dai seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

Pag. 52

  Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  491-septiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
8. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può Pag. 53essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
8. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento». Pag. 54
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
8. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
8. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 55

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;.
8. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:

Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).

  2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
  2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
8. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 56

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Definizioni).

  1. Ai fini del presente capo si intendono per:
   a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»);
   b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
   c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
   d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;
   e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);
   f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati;
   g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato-MTS S.p.A.
8. 7. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «investitore» la persona fisica, imprenditore individuale anche agricolo e coltivatore diretto o il suo successore mortis causa che ha acquistato gli strumenti finanziari rilasciati da una delle banche di cui alla lettera b) ed emessi entro il 31 dicembre 2005;

  sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).

  1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8 comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività («bad bank») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.
8. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «investitore»: solo le persone fisiche, le imprese individuali, gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), Pag. 57nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;.
8. 9. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «investitore»: il soggetto che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;.
8. 10. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «investitore»: avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà;.
8. 11. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
: «investitore»: chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma.
8. 12. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo a parola «investitore» inserire la seguente: «obbligazionista»;
   b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
8. 13. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Alla lettera a), sostituire le parole da «la persona fisica» a «diretto» con le seguenti: «l'investitore non professionista».
8. 14. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: persona fisica inserire le seguenti: i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale.
8. 15. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha acquistato, con le seguenti: che ha percepito.
8. 16. Sandra Savino.

Pag. 58

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: gli con le seguenti: azioni ovvero.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
8. 17. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera
a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
   alla lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.
* 8. 18. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera
a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;
   alla lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.
* 8. 19. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.
** 8. 20. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.
** 8. 21. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negoziale diretto con la Banca con le seguenti: negoziale con la Banca.
8. 22. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negoziale diretto con la Banca con le seguenti: negoziale diretto ed indiretto con la Banca.
8. 23. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) «scenari probabilistici»: obbligo di indicazione nel prospetto informativo di poche, chiare e sintetiche informazioni, finalizzate a garantire al pubblico una adeguata e semplificata conoscenza sulla probabilità di ottenere un rendimento sperato dall'investimento. Le informazioni sono ottenute mediante elaborazioni destinate al pubblico, che devono contenere l'intervallo di confidenza, calcolate sulla base di modelli statistici e probabilistici utilizzando le serie storiche delle informazioni raccolte, al fine di indicare chiaramente il probabile futuro rendimento e il probabile futuro rischio associato ad ogni prodotto finanziario offerto al pubblico in modo tale che ognuno possa utilizzare strumenti conoscitivi sulle plurime opportunità di scelte di investimento, opportunamente ponderate con le plurime probabilità di rischio.

Pag. 59

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 94, comma 2, dopo le parole: «informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti» sono aggiunte le seguenti: «compresi gli scenari probabilistici».
8. 24. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) «investitori diversi da quelli di cui alla lettera a)»: quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente ad interventi nei settori del welfare, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis).
8. 25. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) «danneggiato»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell'articolo 1, lettera a) della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno.
8. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.
* 8. 27. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.
* 8. 28. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 60

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta).

  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.
9. 1. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).

  1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività («bad bank») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.
9. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3.
9. 3. Sandra Savino.

Pag. 61

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni, con le seguenti: Gli investitori che detenevano gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:;

  Al comma 3, sopprimere le parole: , acquistati entro il 12 giugno 2014.
9. 4. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

    «a) sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
   “a) alternativamente:
    1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;
    2) i moduli di sottoscrizione;
    3) i moduli d'ordine di acquisto;
    4) attestazione degli ordini eseguiti;”.
   b) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: “e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore”».

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
9. 5. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    
1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;»;
    2) alla lettera e), sopprimere le parole da «resa ai sensi» fino alla fine;
    3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.».

Pag. 62

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
9. 6. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8-
bis) aggiungere in fine le seguenti parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
9. 7. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 10 sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
9. 8. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014, e sopprimere in fine le parole da: al ricorrere di una delle seguenti condizioni fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;
   c) al comma 7, sopprimere la lettera e);
   d) al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 9. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;
   b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 10. Busin, Guidesi, Molteni.

Pag. 63

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015»;
    2) sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino alla fine con le seguenti: «pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro»;
   b) sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;Pag. 64
   c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.»;
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    a)
sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    b) sopprimere i periodi secondo e terzo;
    c) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole «in relazione a» fino a fine.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
9. 11. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;
   c) al comma 3 sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino a fine con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.;
   d) sopprimere i commi 4 e 5;
   e) sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Pag. 65Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo»;
   f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;
   g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo;
    3) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 12. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015»;
   b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;
   c) al comma 3 sostituire le parole da:
pari all'80 per cento fino a fine con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
   d) sopprimere i commi 4 e 5;
   e) sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina Pag. 66di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
   f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;
   g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo;
    3) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 13. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;
   c) al comma 3 sostituire le parole da: pari all'80 per cento fino alla fine con le seguenti: pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;
   d) sopprimere i commi 4 e 5;
   e) sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore Pag. 67non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
   f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere le parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico medesimo investitore»;
   g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo;
    3) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 14. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore».

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza Pag. 68di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo;
   c) al quarto periodo sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) alla lettera e), sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino alla fine;
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo;
   c) al quarto periodo sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 16. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 8-
bis) aggiungere in fine le seguenti parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo;
   c) al quarto periodo sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 17. Busin, Guidesi, Molteni.

Pag. 69

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 18. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole:
12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 19. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «23 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 20. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015.

  Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 21. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;Pag. 70
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a: «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) al quarto periodo sostituire le parole: «12 giugno 2014» con le seguenti: «16 novembre 2015» e sopprimere dalle parole: «in relazione a» fino a fine.
9. 22. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b)
ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione.;
   c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso;
   d) al comma 3, sostituire le parole da: l'importo fino alla parola: liquidazione con le seguenti: l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;.
  3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;.
9. 23. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015; e, alla lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per Pag. 71cento come terzo scaglione; nonché, al medesimo comma 3, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;
   b) al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.
9. 24. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti parole: 16 novembre 2015;
   b) al comma 3, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.

  Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.
9. 25. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 15 novembre 2015.
9. 26. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 22 novembre 2015.
9. 27. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015.
9. 28. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:
   pari:
  a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
  b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
  c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
  d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.
   b) sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza Pag. 72nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti;
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
   c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
  2) sopprimere le lettere b) e c);
  3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
   d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
  2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
9. 29. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:
   pari:
  a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
  b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
  c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera Pag. 73a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
  d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.
   b) sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;
   c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) aggiungere in fine le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
  2) sopprimere le lettere b) e c);
  3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
9. 30. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «determinato ai sensi» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari:
   a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo Pag. 74dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;
   b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;
   c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;
   d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro».

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
9. 31. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: al ricorrere di una fino alla fine del comma.
9. 32. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: L'importo dell'indennizzo forfetario fino a: Banche in liquidazione con le seguenti: L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro.
9. 33. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro;».
9. 34. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: patrimonio mobiliare inserire le seguenti: e immobiliare con esclusione della prima casa.
9. 35. Sandra Savino.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000;
   b) alla lettera b), sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 70.000.
9. 36. Sandra Savino.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000;Pag. 75
   b) alla lettera a) sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 50.000.
9. 37. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 150.000;
   b) alla lettera a) sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 45.000.
9. 38. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: «100.000 e 35.000» con le seguenti: «120.000 e 60.000»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.

  2) al comma 2 dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto,».
  3) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
   2-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
   2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
   2-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 39. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: 100.000 e 35.000 con le seguenti: 120.000 e 60.000;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.
   c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello Pag. 76in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 40. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100.000 e 35.000 con le seguenti: 120.000 e 60.000.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
9. 41. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro, ed al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. In caso di cointestazione del dossier titoli o di sottoscrizione congiunta dell'ordine di acquisto degli stessi, i limiti di consistenza del patrimonio mobiliare e di reddito complessivo di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono riferiti a ciascun cointestatario.
9. 42. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: inferiore a 35.000 euro, con le seguenti: inferiore a 50.000 euro.
9. 43. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Pag. 77Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; con le seguenti: «risultante da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'investitore certifica, sotto la propria responsabilità, l'ammontare del suo patrimonio mobiliare».
9. 44. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: calcolato fino alla fine della lettera con le seguenti: certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore.
9. 45. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del de cuius al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire i seguenti:
   2-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
   2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
   2-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 46. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 47. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso.
9. 48. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un Pag. 78modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;
   f) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 49. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino a fine con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;Pag. 79
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore».
9. 50. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda Pag. 80dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;
   f) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 51. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;Pag. 81
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore».
9. 52. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena Pag. 82di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;
   f) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;
    2) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 53. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;
   c) sopprimere i commi 4 e 5;
   d) sostituire il comma 6 con i seguenti:Pag. 83
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b) e c);
    3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore».
9. 54. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, sostituire le parole: «
80 per cento» con le seguenti «100 per cento»;
    2) sopprimere la lettera a).
9. 55. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera a).
9. 56. Busin, Guidesi, Molteni.

Pag. 84

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis
. In caso di morte dell'investitore gli eredi potranno accedere al rimborso portando come riferimento il patrimonio mobiliare o il reddito complessivo detenuto dal de cuius al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
9. 57. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire i seguenti:
   3-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
   3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
   3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
9. 58. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.
9. 59. Sandra Savino.

  Al comma 3 sostituire le parole da: «L'importo» fino a: «liquidazione» con le seguenti: L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire i seguenti:
   3-bis Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
   3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
   3-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello Pag. 85in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
9. 60. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, dopo le parole: L'importo dell'indennizzo forfetario inserire le seguenti: è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed.
9. 61. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
   b) sostituire il comma 6 con i seguenti:
    «6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
    6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
    6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
    6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza Pag. 86di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;
   c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) sopprimere le lettere b), c) e d).
9. 62. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;
   b) sopprimere i commi 4 e 5.
9. 63. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 3, sostituire le parole «80 per cento» con le seguenti «100 per cento;
   b) sopprimere i commi 4 e 5.
9. 64. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;
   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
    «5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».
9. 65. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sostituire le parole: pari all'80 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
*9. 66. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, sostituire le parole: pari all'80 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
*9. 67. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 95 per cento.
9. 68. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati Pag. 87entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;
   b) sopprimere i commi 4 e 5.
9. 69. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.
9. 70. Busin, Guidesi, Molteni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;
   b) sopprimere i commi 4 e 5.
9. 71. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.
9. 72. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazione delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti.
9. 73. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
9. 74. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti inserire la seguente: netti.

  Conseguentemente dopo il comma 5 inserire i seguenti:
   5-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
   5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
   5-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;Pag. 88
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
9. 75. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti inserire la seguente: netti.
9. 76. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
9. 77. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  5-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
9. 78. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
9. 79. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 89del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui al l'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 80. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche Pag. 90in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 81. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.Pag. 91
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 82. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.
  6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 83. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, Pag. 92di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 84. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con Pag. 93le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 85. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 86. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
  6-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB Pag. 94provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 87. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, dopo la parola: presentata inserire le seguenti: anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
9. 88. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6, dopo la parola: presentata inserire le seguenti: anche se incompleta.
9. 89. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 18 mesi.
9. 90. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro il 31 dicembre 2017.
9. 91. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
* 9. 92. Sandra Savino.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
* 9. 93. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
* 9. 94. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro otto mesi.
9. 95. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;
   b) sopprimere i periodi secondo e terzo.
9. 96. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a Pag. 95100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro.
9. 97. Sandra Savino.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
   a) alternativamente:
    1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;
    2) i moduli di sottoscrizione;
    3) i moduli d'ordine di acquisto;
    4) attestazione degli ordini eseguiti;
   b) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 98. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
   b) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

  Conseguentemente, al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da: resa ai sensi fino alla fine della lettera.
9. 99. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere in fine le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
   b) sopprimere le lettere b) e c).
9. 100. Busin, Guidesi, Molteni.

  Alla lettera a) del comma 8 aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.
9. 101. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).
9. 102. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.
9. 103. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
  8-ter. Nel caso in cui la Banca, trascorsi i termini di cui al comma precedente, si rifiuti di consegnare copia dei documenti all'investitore, è sufficiente che quest'ultimo, ai fini della presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo, presenti una dichiarazione di insussistenza della documentazione.
9. 104. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 9 inserire, in fine, il seguente periodo: Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti.

Pag. 96

  Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  9-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
9. 105. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 9, inserire, in fine, il seguente periodo: Trascorso tale termine, oltre alle somme dovute il Fondo dovrà corrispondere gli interessi legali per ogni giorno successivo al sessantesimo.
9. 106. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Qualora dalle verifiche del Fondo dovesse risultare l'incompletezza, per mancanza di documentazione, dell'istanza di erogazione dell'indennizzo presentata entro il termine di decadenza previsto dal precedente comma 6, quest'ultimo, anche ai fini di un'integrazione della documentazione, s'intende comunque rispettato.
9. 107. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10, dopo le parole: Gli investitori inserire le seguenti: , azionisti ed obbligazionisti,.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo la parola: investitore inserire la seguente: obbligazionista: gli con le seguenti: azioni ovvero;
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»);
   2) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte Pag. 97sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 108. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 10, dopo le parole: Gli investitori inserire le seguenti:, azionisti ed obbligazionisti,.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo la parola: investitore inserire la seguente: obbligazionista: gli con le seguenti: azioni ovvero;
   b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»);
   2) dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: «detenevano» aggiungere le seguenti: «azioni e».
9. 109. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi da 1 a 9, inserire le seguenti: o che, nonostante l'abbiano presentata è stata loro respinta per insussistenza delle condizioni di cui al comma 1,.
9. 110. Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: della procedura arbitrale, inserire le seguenti: che ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovrà accertare la responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari.
9. 111. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 10 inserire, in fine, il seguente periodo: Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal presente Pag. 98articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale.
9. 112. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del capital gain in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
9. 113. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10 inserire il seguente:
  10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto è riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;Pag. 99
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
9. 114. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. L'accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo o alla procedura arbitrale non inibiscono la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta, ovvero l'azione risarcitoria nei confronti di tutti i responsabili della crisi delle Banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
9. 115. Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9. 116. Sandra Savino.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
* 9. 117. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.
* 9. 118. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione).

  1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti Pag. 100bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
  5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo.
9. 01. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione).

  1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo.
9. 02. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

Pag. 101

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Destinazione di parte utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati).

  1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo «REV – Gestione Crediti Società per Azioni», appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali Istituti alla data di risoluzione delle Banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.
  2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della Banca posta in liquidazione.
9. 03. Sandra Savino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il comma 491 con il seguente:
  491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro-quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
* 9. 04. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il comma 491 con il seguente:
  491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, pro-quota, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.
* 9. 05. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato «Fondo di ristoro», con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio Pag. 102conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.
  2. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati al «Fondo di ristoro» istituito dall'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016».
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di ristoro di cui all'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.
9. 06. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile limitatamente
all'ultimo periodo del primo comma)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione titoli warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto.
*9. 07. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione titoli warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto.
*9. 08. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da Pag. 103azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorare dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 09. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, Pag. 104comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 percento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 010. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito Fondo). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo le parole: «nei limiti del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 percento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 011. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 105

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).
  2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015. n. 208 è abrogato.
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 percento».
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 percento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
9. 012. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).

  1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

Art. 17-bis-1.
(Tutela dei risparmiatori).

  1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.
  2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
9. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 106

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).

  1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.
  2. In alternativa all'indennizzo forfettario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.
  3. Ai fini del comma 2, si intende per «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio».
9. 014. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

  2. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
   5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
   5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
9. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

Pag. 107

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata «Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia» di seguito «Commissione di vigilanza».
  2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
  5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia.
9. 016. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile del 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
   b) al comma 7 le parole: «sei anni» fino a: «mandato» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato»;
   c) al comma 7 le parole: «durano in carica sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica cinque anni»;Pag. 108
   d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea».

  2. L'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.
  3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.
  4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.
  5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.
  6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazionare semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia.
9. 017. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza» istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente: 3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Pag. 109istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. 018. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il corrispondente valore nominale stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.
  2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio.
  3. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.
  4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
  5. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.

  2. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è abrogato.
9. 019. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «indica l'impresa autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate».
  2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «del credito» sono inserite le seguenti: «sono funzioni di interesse pubblico e».
9. 020. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking).

  1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.Pag. 110
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
9. 021. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
  4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a quattro punti percentuali».
9. 022. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:
  «4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
  4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a tre punti percentuali».
9. 023. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia bancaria).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e Pag. 111finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. All'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dall'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma 2-quater.
9. 024. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Alla lettera a) del comma 1, premettere la seguente:
  0.a) il comma 855 è sostituito con il seguente:
   «855. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato “Fondo”, per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti».
10. 1. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
10. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis) dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente:
   «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
10. 3. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:
   «858-bis. È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli Pag. 112amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».
10. 4. Busin, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:
   «858-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».
10. 5. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

  Art. 10-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
10. 01. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di tassi di interesse) – 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:
  «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente Pag. 113alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali».
10. 02. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
10. 03. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
   «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto».
10. 04. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
   «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
10. 05. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
   «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio Pag. 114telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente».
10. 06. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  «Art. 10-bis. (Disposizioni in materia pagamenti elettronici). – 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».
10. 07. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  «Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di ordini di pagamento). – 1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».
10. 08. Guidesi, Busin, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche per enti bancari e creditizi che svolgono attività ad alto rischio).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente.

  491-sex-decies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di Pag. 115servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.
  491-septies-decies. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
10. 09. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).

  1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015, siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a un 1 milione di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) quanto a 174 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori Pag. 116entrate di cui alla presente lettera confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 010. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nelle risoluzioni bancarie).

  1. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori non professionisti, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
10. 011. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di divieto di titoli tossici agli investitori non professionisti).

  1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, emana uno o più decreti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
10. 012. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Testo unico bancario).

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.
10. 013. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
((Modifiche al Testo unico bancario).

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 54-bis.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli Pag. 117organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.
10. 014. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al Testo unico bancario).

  1. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
10. 015. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo;
   b) al comma 6, sopprimere le parole: che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
   c) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.
11. 2. Alberto Giorgetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione Pag. 118della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo;
   b) al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;
   c) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.
11. 3. Fregolent.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.
11. 4. Abrignani.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è irrevocabile con le seguenti: è revocabile annualmente.
11. 5. Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2029 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
11. 6. Sandra Savino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.
11. 7. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazione:
   a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
11. 8. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.
11. 9. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
11. 10. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 119

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire seguente:
  A tali fini, per i periodi di imposta dal 2015 al 2018, rilevano anche le imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante.

  Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*11. 11. Abrignani.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  A tali fini, per i periodi di imposta dal 2015 al 2018, rilevano anche le imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante.

  Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
*11. 12. Alberto Giorgetti.

  Al comma 6, sopprimere le parole: che rientrano tra le imprese di cui al comma 1.
11. 13. Abrignani.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.
11. 14. Abrignani.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine della lettera con le seguenti: per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 15. Busin, Guidesi, Molteni.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. È vietata la vendita di Titoli junior e senior di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.
11. 01. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

Pag. 120

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

Art. 111-bis.
(Finanza etica).

  1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati, a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo;
   e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni non profit o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
11. 02. Marcon, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con riferimento, inserire la seguente: sia e dopo le parole: del credito, inserire le seguenti: sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: del regolamento, con le seguenti: dei rispettivi regolamenti e le parole: del Fondi con le seguenti parole: dei menzionati Fondi.
   alla rubrica, dopo le parole: del credito, aggiungere le seguenti: e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
12. 1. Sottanelli.

Pag. 121

  Al comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari.
12. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
12. 3. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il Capo II inserire il seguente:

Capo II-bis.

SEPARAZIONE TRA BANCHE COMMERCIALI E BANCHE D'AFFARI

Art. 12-bis.
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

  1. Al fine di stabilire la separazione tra quelle banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con l'obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito, dette anche commerciali, e quelle banche che investono nel mercato finanziario, dette anche banche d'affari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e all'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal successivo comma 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere attività legate all'intermediazione dei valori mobiliari nonché di svolgere attività proprie delle banche d'affari e delle società di intermediazione mobiliare;
   b) definire le attività e i servizi svolti dalle banche che operano con persone fisiche e giuridiche con esigenze di base, nonché quelli svolti dalle banche con attività e servizi complessi non rivolti a tale clientela, definendo i distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d'affari;
   c) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o stabilire accordi di collaborazione con banche d'affari, banche d'investimento, società d'investimento mobiliare (SIM) e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché il divieto di partecipazioni incrociate tra banche che svolgono attività diverse da quelle proprie;
   d) prevedere per le banche commerciali il divieto di operare in condizioni di squilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie, nonché l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra tali scadenze, ovvero di ridefinire i requisiti prudenziali e di sana gestione, nonché i coefficienti di adeguatezza patrimoniale per le banche per lo svolgimento delle proprie attività;
   e) prevedere il divieto di trasferire rischi e perdite derivanti dall'attività di trading sulla liquidità e sulla insolvibilità delle banche commerciali, nonché sul portafoglio e sui depositi della loro clientela;
   f) prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali da parte di rappresentanti, direttori, soci di Pag. 122riferimento e impiegati di banche d'affari, SIM e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché definire i requisiti di indipendenza per il management delle banche e prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano;
   g) prevedere la concessione di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi, per risolvere le situazioni di incompatibilità venutesi a creare;
   h) prevedere una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale;
   i) prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei principi previsti dal presente articolo e dai decreti legislativi di cui al comma 1;
   l) prevedere un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello per le banche d'affari.

  3. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 01. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Separazione dei modelli bancari).

  1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano Pag. 123la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al titolo del CAPO III, aggiungere in fine le seguenti parole: E IN MATERIA BANCARIA.
12. 02. Busin, Guidesi, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo III, inserire il seguente:

Capo III-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 12-ter.
(Attività bancaria).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «indica l'impresa autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate.
  2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la parola: «del credito» sono inserite le seguenti: «sono funzioni di interesse pubblico e».

Art. 12-quater.
(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia).

  1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto Pag. 124legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.
  13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
  14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

Art. 12-quinquies.
(Assetto proprietario della Banca d'Italia).

  1. I commi 4, 4-bis, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:
  4. A decorrere dal 1° maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.
  4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.
  6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 12-sexies.
(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia).

  1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: «Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza» istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente: 3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12-septies.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:Pag. 125
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
   b) al comma 7 le parole: «sei anni» fino a: «mandato» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato»;
   c) al comma 7 le parole: «durano in carica sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica cinque anni»;
   d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'assemblea».

  2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Organi della Banca d'Italia).

  1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.
  3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.
  4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento «Operazioni con parti correlate» n. 17721 del 2010.
  5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.
  6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazionare semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

Art. 12-octies.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma Pag. 1261, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).

  1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata «Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia» di seguito «Commissione di vigilanza».
  2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
  5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia.

Art. 12-novies.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità).

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

Art. 54-ter.
(Cauzione).

  1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.
  2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.Pag. 127
  2. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca, A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
  5-ter. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-bis, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

Art. 12-decies.
(Modifiche dello statuto e disposizioni finali).

  1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.
  2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
12. 03. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.
(Inammissibile)

TITOLO

  Sostituire il titolo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 con il seguente:
  Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione.
Tit. 1. Busin, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il titolo del Capo I con il seguente:
  «Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti».
Tit. 2. Busin, Guidesi, Molteni.