CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Nuovo testo C. 3828).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   rilevato che all'articolo 1, comma 2, lettera c) del provvedimento si interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009, in materia di strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio prevedendo che il disegno di legge del bilancio dello Stato debba essere oggetto di deliberazione entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e debba essere presentato alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità che il provvedimento si limiti a disciplinare per legge il termine entro cui il disegno di legge debba essere presentato alle Camere – eventualmente anticipandolo di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre) – senza prevedere un termine per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, fermo restando che il Governo potrà stabilire le modalità concrete con cui rendere compatibili i contenuti della nuova legge di bilancio con i tempi del procedimento per l'adozione della deliberazione del relativo disegno di legge;
   rilevata, ai fini di una semplificazione dei termini per la presentazione degli strumenti per la programmazione finanziaria di bilancio e in considerazione dei tempi occorrenti per la completa redazione del disegno di legge di bilancio, l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-bis del comma 2 dell'articolo 1 che prevede la presentazione contestuale del predetto disegno di legge e della nota di aggiornamento al DEF;
   preso atto con favore che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto all'articolo 2, il comma 5-bis che reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 prevedendo l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare per legge esclusivamente il termine entro cui il disegno di legge di bilancio dello Stato debba essere Pag. 171presentato alle Camere per le ragioni richiamate in premessa, prevedendone eventualmente l'anticipazione di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre);
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-bis alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminati gli emendamenti Gianluca Pini 10. 1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 al testo del disegno di legge C. 3821 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, già approvato dal Senato;
   rilevato che essi si propongono di incidere sull'articolo 10 in materia di «Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri»;
  esprime

PARERE CONTRARIO