CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 giugno 2016
658.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEI RELATORI

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante).

  1. All'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informati o telematici».

  Conseguentemente, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».
  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 612-bis.
6. 0100. I Relatori.