CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 giugno 2016
657.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08748 Tinagli: Criticità emerse in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una lavoratrice in gravi condizioni di salute.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Tinagli concernente le criticità emerse in sede amministrativa in ordine all'accoglimento della domanda di pensione di una dipendente pubblica con problemi di salute, faccio presente quanto segue.
  Le disposizioni normative di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, (cosiddetta «quarta salvaguardia») individuavano tra i soggetti e salvaguardati i fruitori di permessi ai sensi legge n. 104 del 1992 nel corso dell'anno 2011, coloro che perfezionavano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015.
  L'Inps ha effettuato le operazioni di verifica e monitoraggio e, in considerazione del limite massimo di 2.500 unità da salvaguardare previste dalla norma, ha ammesso al trattamento pensionistico tutti i soggetti che avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 31 ottobre 2012.
  Successivamente l'INPS, in considerazione il nuovo limite massimo di 1.800 unità previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (cosiddetta «sesta salvaguardia») ha provveduto a riesaminare tutte quelle domande ripresentate per l'ammissione alla cosiddetta «sesta salvaguardia» inviando le relative comunicazioni a tutti coloro i quali avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 10 agosto 2013.
  Con riguardo al caso in esame, l'INPS ha precisato che l'interessata aveva maturato il requisito per il diritto alla pensione di anzianità in data 7 marzo 2015, con accesso, quindi, al relativo trattamento dal giorno 8 marzo 2016.
  Pertanto, avendo acquisito la decorrenza al trattamento pensionistico in data successiva al 6 gennaio 2015 (termine previsto dalla normativa che disciplina la «quarta salvaguardia»), e altresì successiva al 6 gennaio 2016 (termine previsto dalla normativa che disciplina la «sesta salvaguardia» – secondo quanto rappresentato dall'INPS – l'interessata non è rientrata tra i possibili beneficiari delle predette operazioni di salvaguardia.
  Di conseguenza l'INPS, ricevuta la domanda di pensione, ha accertato che l'interessata non aveva maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto alla pensione e, pertanto, ha contattato, tempestivamente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affinché provvedesse all'immediata riassunzione in servizio, al fine di evitare una soluzione di continuità tra trattamento stipendiale e pensionistico.
  Per quanto concerne la procedura di riconoscimento della pensione di inabilità, l'INPS ha precisato la sua estraneità alla stessa. Infatti, ricordo che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all'INPS, rientra nel potere-dovere del datore di lavoro, cui viene presentata la domanda per il riconoscimento dell'inabilità, l'avvio dell’iter procedurale e la definizione dello stesso, mentre alla commissione medica competente è riservata la valutazione sanitaria e la conseguente formulazione del giudizio medico legale dello stato di inabilità del dipendente.Pag. 11
  All'INPS, invece, compete solo la liquidazione della pensione di inabilità, ricorrendo le condizioni sanitarie e i requisiti di carattere contributivo prescritti dalla legge.
  Dalla documentazione disponibile agli atti dell'INPS, evince come l'interessata abbia presentato, nel corso dell'anno 2015, al proprio Istituto scolastico una domanda di riconoscimento dello stato di inabilità, ottenendo dalla competente commissione ASL il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro.
  Tale giudizio medico legale è stato successivamente sostituito da un nuovo giudizio medico legale emesso dalla commissione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze de L'Aquila, che ne ha previsto una rivedibilità proprio nel mese corrente.
  In virtù di tale riconoscimento l'interessata è stata collocata in aspettativa, in attesa della verifica della permanenza del requisito sanitario da parte della competente commissione del Ministero dell'economia e delle finanze che avverrà nel mese in corso.

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ALLEGATO 2

5-08841 Ciprini: Criteri adottati per l'elaborazione delle statistiche occupazionali con particolare riferimento al computo dei lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini ed altri – inerente ai criteri adottati dall'ISTAT per la rilevazione dei dati occupazionali – faccio presente quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che le principali caratteristiche della rilevazione – dagli aspetti metodologici alle definizioni delle variabili e degli indicatori – sono armonizzate a livello europeo sulla base di standard internazionali definiti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nonché sulla base di specifici regolamenti del Consiglio e della Commissione europea.
  La rilevazione, conformemente a quanto avviene nei 28 Paesi dell'Unione europea, definisce occupato una persona di 15 anni e più che, nella settimana di riferimento:
   ha svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
   ha svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nell'impresa di un familiare nella quale collabora abitualmente;
   è assente dal lavoro (per ferie, malattia o cassa integrazione) ma continua a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione.

  Tale metodologia è in vigore da diversi anni e la sua stabilità consente il monitoraggio costante dell'evoluzione del mercato del lavoro sia in chiave nazionale che internazionale.
  In considerazione della definizione di occupato adottata e delle specificità delle prestazioni lavorative accessorie, coloro che nella settimana di riferimento hanno avuto una retribuzione tramite voucher, a fronte di una prestazione lavorativa di almeno un'ora, vengono classificati come occupati; per contro, l'essere titolare di un voucher ricevuto per aver lavorato in una settimana diversa da quella di riferimento non classifica la persona stessa come occupato.
  Il Governo ha valutato positivamente i dati diffusi dall'ISTAT sull'evoluzione del mercato del lavoro in aprile, e citati dagli interroganti, in quanto essi dimostrano come la partecipazione al mercato del lavoro sia in aumento.
  Voglio aggiungere inoltre che, sulla base dei dati ISTAT, tra il primo trimestre del 2015 e il primo trimestre del 2016, il numero di occupati è cresciuto complessivamente di 242 mila unità. Il dato più rilevante riguarda la crescita del numero dei soggetti occupati stabilmente, ossia quelli con contratto a tempo indeterminato, che è stata pari a 341 mila unità, mentre rimane stabile il numero dei lavoratori a termine e si riduce quello dei collaboratori e dei lavoratori autonomi.
  Tali dati, dunque, portano ad escludere un ruolo preminente dei voucher nella dinamica del mercato del lavoro di quest'anno, evidenziando, come già detto, la crescita del numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. La preoccupazione degli onorevoli interroganti in ordine alle ore lavorate appare infondata anche alla luce della nota diffusa, lo Pag. 13scorso 1o giugno, dall'ISTAT che ha precisato che il numero di soggetti, occupati, che hanno lavorato meno di 10 ore a settimana, sia stato, nel 2015 pari al 2,7 per cento del totale, in calo rispetto al 2,8 per cento del 2014.
  Sempre con riferimento al lavoro accessorio, ricordo che, lo scorso 10 giugno, il Governo ha approvato uno schema di decreto correttivo che introduce la piena tracciabilità dei voucher, attraverso l'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione prevedendo sanzioni che vanno da 400 a 2.400 euro per lavoratore in caso di omessa la comunicazione. La predetta misura conferma l'impegno del Governo nel combattere ogni forma di illegalità e di abuso nel mercato del lavoro, contrastando i comportamenti irregolari che sfruttano il lavoro ed alterano la corretta concorrenza tra le imprese.
  Da ultimo, al fine di fornire un quadro informativo più approfondito sul mercato del lavoro, faccio presente che, nello scorso mese di dicembre, il Ministero del lavoro insieme all'INPS e all'INAIL ha stipulato un protocollo di intesa con l'ISTAT nell'ottica di promuovere iniziative di integrazione delle informazioni in possesso dei vari enti. I primi risultati di questo importante processo di collaborazione sono attesi entro la fine dell'anno.