CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)
   premesso che:
    il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e ha ad oggetto il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi;
    evidenziata l'opportunità all'articolo 1 di prevedere espressamente la facoltà di partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi, come peraltro già previsto relativamente al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;
    evidenziata, altresì, l'opportunità di precisare sempre all'articolo 1, la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;
    rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, primo e secondo periodo, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, andrebbe valutata l'opportunità di verificare quale sia l'effettivo tratto distintivo fra le due ipotesi di conferenza di servizi decisoria (ossia quella indetta dall'amministrazione procedente di cui al primo periodo e quella convocata da una delle amministrazioni competenti di cui al secondo periodo) che hanno lo stesso presupposto per l'attivazione rappresentato dalla necessità di acquisire, tra gli altri, atti di assenso comunque denominati;
    rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, secondo periodo, come sottolineato dal Consiglio di Stato, andrebbe valutata l'opportunità di raccordare meglio la nozione di «amministrazione competente» con quella di «amministrazione procedente»;
    evidenziato che l'articolo 1, capoverso «Art. 14», comma 3, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza preliminare ossia quella che ha ad oggetto, tra l'altro, istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;
    rilevato, al riguardo, che, come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato nel prescritto parere, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca il nuovo Codice dei contratti pubblici, ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;
    rilevato che, al medesimo articolo 1, capoverso «Art. 14», comma 3, primo e secondo periodo, sarebbe opportuno valutare la congruità della previsione secondo cui il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorre dalla data della richiesta dell'interessato, al fine di garantire la certezza dei tempi del procedimento;Pag. 26
    osservato al riguardo che sarebbe opportuno introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione da parte dell'amministrazione competente sull'attivazione della conferenza preliminare, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;
    sottolineato che al medesimo articolo 1, capoverso «Art. 14», comma 3, appare opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
    sottolineato che l'articolo 1, capoverso «Art. 14», comma 4, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale mantenendo ferme le disposizioni vigenti per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le infrastrutture strategiche;
    osservato, al riguardo, che il Consiglio di Stato, ha evidenziato che la clausola secondo cui «restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale» va letta nel senso di limitare l'ambito di applicazione del comma 4 in esame alle sole procedure di VIA di competenza regionale e, di conseguenza, invita il Governo a valutare la possibilità di estendere l'applicabilità del comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali;
    rilevato che il medesimo Consiglio di Stato giudica opportuno un intervento sulla norma anche alla luce del fatto che «non si comprende bene quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, in quanto parte di esse è contenuta proprio nell'attuale articolo 14-ter, che si va a sostituire integralmente»;
    evidenziato che appare, pertanto, opportuno chiarire la portata della clausola che lascia «ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale»;
    rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato ha osservato che il richiamo alla speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche non appare corretto, essendo «in via di superamento normativo», poiché «lo schema del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda la procedura di VIA (conformemente, del resto alla legge di delega n. 11 del 2016, articolo 1, comma 1, lettera sss)»;
    osservato che andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di renderla compatibile con la nuova disciplina sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
    ricordato che tra i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 124 del 2015 (articolo 2, comma 1, lettera o)) figura il coordinamento delle disposizioni generali dettate in materia di conferenza di servizi dalla legge n. 241 del 1990 (articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies) con la normativa di settore che preveda lo svolgimento della conferenza;
    osservato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine ivi stabilito si riferisce a cinque giorni «lavorativi»;
    osservato, altresì, che, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b) andrebbe valutata l'opportunità di derogare alla regola generale dell'insensibilità del termine ivi previsto fino all'assolvimento dell'onere di allegazione probatoria o documentale previsto da disposizioni di legge in capo all'interessato;
    rilevato all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere Pag. 27b) e c), che occorrerebbe precisare che il termine ivi previsto decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;
    rilevato, altresì, all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 7, che pare opportuno prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata;
    fatto presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, prevede che i lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
    osservato al riguardo che all'articolo 1, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio nei casi di conferenza simultanea e in modalità sincrona, di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;
    evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il provvedimento di autotutela ivi previsto sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;
    preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame pone specifiche previsioni di raccordo con la normativa di settore, per alcune materie;
    rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), modificando l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi con la conseguente soppressione di quella parte del comma 3 dell'articolo 5 del T.U. edilizia che consentiva allo sportello unico per l'edilizia, in alternativa all'espletamento di una conferenza di servizi, di provvedere all'acquisizione diretta;
    evidenziato, in proposito, che il Consiglio di Stato chiede di valutare se le modifiche apportate dall'articolo in esame risultino pienamente coerenti «con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 (come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2015) verificando se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato articolo 17-bis in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;
    preso atto che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella parte in cui su di essa incide il meccanismo della conferenza di servizi novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;
    rilevato, al riguardo, che in tal modo si determina una intersecazione di disposizioni regolamentari e modificazioni di rango legislativo in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che «non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi»;
    sottolineato che l'articolo 4 dello schema in esame reca modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) Pag. 28dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
    evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, parzialmente abrogato dall'articolo 4 del provvedimento in esame contiene, nella parte non abrogata, riferimenti ai commi 6-bis e 8 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame e che appare pertanto opportuno valutare l'esigenza di un intervento di coordinamento;
    preso atto che l'articolo 6 contiene alcune norme atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, introdotti dallo schema in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
    rilevato che il comma 3 del citato articolo 6, finalizzato a garantire il rispetto del termine, stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere da parte del sovrintendente, stabilisce che, nell'ambito della conferenza di servizi, come disciplinata dalle nuove norme previste dallo schema in esame, il sovrintendente esprime comunque il proprio parere (previsto dall'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004) entro il termine fissato dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990, che in questo caso non può essere inferiore a 45 giorni tranne l'ipotesi in cui tra amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sia anche una preposta alla tutela paesaggistica-territoriale che porta a novanta giorni il termine per l'espressione del predetto parere;
    richiamata, al riguardo, l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la norma in esame dovrebbe «essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, laddove si prevede che il soprintendente renda il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (comma 8) e che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 9)»,
    evidenziato che l'articolo 7 detta una disposizione transitoria nelle more del recepimento della direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE) e che, successivamente alla trasmissione del presente schema di decreto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citato, di recepimento;
    sottolineata al riguardo l'opportunità di modificare tale disciplina transitoria al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnalato, altresì, che il disposto della norma in esame e la sua applicazione in via transitoria andrebbero valutati in considerazione del fatto che tale decreto non sembra dettare disposizioni specifiche riguardanti la conferenza di servizi nella parte III che disciplina i contratti di concessione;
    preso atto che l'articolo 8 reca una previsione di coordinamento, circa i rinvii contenuti nello schema alla legge n. 241 del 1990 come novellata dal medesimo schema di decreto legislativo senza contenere previsioni specifiche relative alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte,
    rilevata l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, Pag. 29ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di prevedere la partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi evidenziata nonché la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;
   b) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, sia valutata l'opportunità di rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;
   c) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, al secondo periodo, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole: «amministrazioni competenti» con le seguenti: «amministrazioni procedenti»;
   d) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, si valuti l'opportunità di verificare il contenuto della disposizione alla luce della disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei termini indicati in premessa;
   e) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia valutata l'opportunità di introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;
   f) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia valutata l'opportunità di adeguare la disciplina della conferenza di servizi preliminare in modo da assicurare la certezza dei tempi di svolgimento;
   g) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia valutata l'opportunità di prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
   h) all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata della clausola che lascia «ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale» alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   i) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
   j) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, sia valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «cinque giorni», la seguente: «lavorativi»;
   k) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettera b), sia valutata l'opportunità di prevedere che il termine resti sospeso fino alla presentazione dei chiarimenti o dell'integrazione documentale, conformemente alle previsioni dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;
   l) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), sia valutata l'opportunità di precisare nel testo o nella relazione illustrativa che il termine decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;
   m) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 7, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione procedente Pag. 30di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere;
   n) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, sia valutata l'opportunità di inserire le seguenti parole: «nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.»;
   o) all'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;
   p) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1), si valuti l'opportunità di verificare se le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 verificando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi;
   q) all'articolo 4 che abroga parzialmente l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con la parte non abrogata del medesimo articolo 4, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
   r) all'articolo 6 si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, di coordinare, eventualmente anche attraverso la soppressione dei commi 2 e 3, le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   s) all'articolo 7 si valuti l'opportunità di modificare la disciplina transitoria ivi prevista al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   t) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria riguardo l'incidenza sui procedimenti pendenti;
   u) si valuti l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

Pag. 31

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI ARTINI, BIANCONI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, MAESTRI, MATARRELLI E PASTORINO

   La I Commissione,
   considerato che il provvedimento, nel suo impianto generale, prevede una diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per operatori pubblici e privati descrivendo le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) e le due modalità in cui possono svolgersi le stesse: conferenza (in forma) semplificata e simultanea;
   considerato che non è chiaro se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato (in tal modo comprendendo nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare) rischiando in tal modo, non essendo predeterminato il termine concesso all'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza, di provocare una sostanziale incertezza circa il termine che residuerà per le altre amministrazioni per concluderla, una volta indetta e rischiando che l'amministrazione, in assenza di un termine predeterminato per l'amministrazione competente, lasci trascorrere i trenta giorni senza fornire alcuna risposta, in tal modo trasformando tale istituto da un beneficio per il privato (che può identificare le condizioni per ottenere l'assenso definitivo) a una controproducente perdita di tempo per il medesimo;
   rilevato che non è espressamente prevista nell'atto in esame la possibilità per il soggetto proponente di partecipare ai lavori della conferenza, nonostante sia già prevista dall'articolo 14-ter comma 2-bis della legge 241 del 1990, e che non sono chiare le ragioni dell'eliminazione della possibilità per il privato di partecipazione e di accesso agli atti, che può rivelarsi utile anche per l'amministrazione che può basarsi sui contributi dei privati per la decisione finale;
   considerato che il riferimento al «progetto preliminare», in relazione alle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, non appare del tutto esatto dal momento che lo schema di decreto legislativo approvato dal governo lo scorso 3 marzo (nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione) all'articolo 23 mira a sostituire la vecchia figura del «progetto preliminare» con quella del «progetto di fattibilità tecnica ed economica» e dal momento che il nuovo Codice entrerà in vigore prima dell'atto in esame, sarebbe opportuno non creare discrasie facendo riferimento a disposizioni che non saranno più operative una volta entrato in vigore;
   considerato che di rilievo è il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS e, ritenuto che per Pag. 32quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 14 e 14-bis, si prevede la Via in una conferenza dei servizi a carattere decisorio disponendo che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituirà tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, lasciando fermi i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale e la disciplina delle conferenze dei servizi in materie di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse nazionale e insediamenti produttivi;
   considerato che sarebbe opportuno estendere le previsioni secondo cui in caso di progetti sottoposti a VIA regionale, tutti i necessari atti di assenso sono acquisiti nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 25, comma 3 del TU ambientale, anche alle ipotesi di progetti sottoposti a VIA statale, mentre l'attuale formulazione, come specificato al punto precedente, esclude tale possibilità;
   considerato che il meccanismo attualmente previsto dalla disciplina oggi vigente contenuta nell'articolo 14-ter commi 4, 4-bis e 5, non riprodotto dall'atto in esame è tuttavia chiaro ed efficace, non appare motivata la ragione del superamento di tali previsioni specie in presenza di una delega che impone di ridurre i tempi o semplificare i lavori della conferenza; non è evidente per quale motivo deve venir meno la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta o perché dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;
   considerato inoltre che non è chiaro perché si debba rinunciare al principio secondo cui la procedura di VIA, scaduto il termine confluisca in quella «onnicomprensiva» della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal meccanismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-ter dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente e ritenuto quindi che sarebbe opportuno riconsiderare la disposizione in questione non riducendo il tasso di semplificazione rispetto al sistema vigente;
   ritenuto che il richiamo ex-articolo 14 comma 4 terzo periodo dell'atto in oggetto alla speciale disciplina della conferenza dei servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi non appare del tutto corretto alla luce di quanto previsto dall'articolo 200 e seguenti del nuovo codice appalti che mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda le procedure di VIA;
   considerato che non è chiara la differenza tra le nuove figure di conferenza simultanea e di conferenza sincrona e che l'introduzione di un meccanismo di conferenza sincrona e quindi semplificata non significa che sia sempre più semplice farvi ricorso;
   ritenuto che la nuova figura del rappresentante unico andrebbe disciplinata in maniera più precisa non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del «Presidente del Consiglio dei ministri» in caso di amministrazioni centrali e da parte del «dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato» se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche chiedendone la nomina non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali;
   considerato che andrebbe risolta la questione della coesistenza tra il principio Pag. 33delle «posizioni prevalenti» espressa in conferenza e la riduzione a un solo partecipante per lo Stato dal momento che potrebbe trovarsi in una situazione di soccombenza dal momento che sarà sempre in minoranza numerica pur rappresentando più amministrazioni statali;
    considerato che la disciplina prevista dall'articolo 14-quater comma 2 secondo la quale le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e che, in caso di determinazione unanime della Conferenza, è invece immediatamente efficace, mentre in caso di determinazione su «posizioni prevalenti» l'efficacia è sospesa per il periodo di opposizione che si può presentare al Presidente del Consiglio e considerato che, se qualora non si raggiunga l'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che, se non accoglie l'opposizione, permette alla decisione di acquistare efficacia;
    considerato che andrebbe inoltre specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia «definitivamente» ma non chiarisce se in modo retroattivo o ex nunc;
    considerato che il meccanismo del «dissenso qualificato», previsto dall'articolo 14-quinquies, necessita di una specificazione dei requisiti del dissenso a prescindere dalla qualificazione dello stesso dal momento che la disciplina prevista nella legge n. 241 del 1990 all'articolo 14-quater prevede l'inammissibilità del dissenso che non si sia «manifestato nella conferenza dei servizi» e «congruamente motivato», che non si riferisca «a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza» e non contenga «le specifiche indicazioni necessarie ad ottenere l'assenso»;
    considerato che, per quanto riguarda il titolo II dell'atto in esame, contenente le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale della conferenza dei servizi con le varie discipline settoriali e, in particolare, l'articolo 2 dell'atto in oggetto apporta alcune modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) rendendo obbligatoria l'indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire, permettendo di allineare la disciplina urbanistica alla nuova disciplina impedendo a qualunque interesse (anche quelli a tutela dei beni culturali e del paesaggio) di bloccare la conclusione del procedimento in contrasto con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;
    considerato che è opportuno valutare se sia sempre indispensabile indire una conferenza dei servizi laddove in materia edilizia si potrebbe fare applicazione dell'articolo 17-bis della legge 241/1990 in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;
    ritenuto che l'articolo 7 dell'atto in oggetto prevede una disciplina transitoria facendo riferimento alla direttiva 23/2014 già contenuta nel decreto di attuazione contenente il nuovo Codice degli appalti il cui termine di recepimento scadrà il 18 aprile 2016 e quindi sarà adottato prima del recepimento del decreto legislativo in oggetto, sarebbe opportuno trasfondere la disposizione transitoria nell'ambito del nuovo Codice appalti e dei contratti di concessione;Pag. 34
    ritenuto infine che l'atto del Governo in esame nulla prevede per quanto concerne l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole, sarebbe opportuno specificare se la nuova disciplina si applichi ai soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e introdurre modalità univoche e semplificate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) venga chiarito se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato, comprendendo così nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare;
   b) sia data la possibilità, già prevista dall'articolo 14-ter comma 2-bis della legge 241 del 1990, per il soggetto proponente, di partecipare ai lavori della conferenza;
   c) venga eliminata la previsione che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituisca tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, essendo di rilievo il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS;
   d) sia ripristinata la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta e che dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;
   e) si ripristini il principio secondo il quale la procedura di VIA, scaduto il termine confluisca in quella «onnicomprensiva» della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal meccanismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-ter dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente;
   f) si disciplini con più precisione la nuova figura del rappresentante unico non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del «Presidente del Consiglio dei ministri» in caso di amministrazioni centrali e da parte del «dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato» se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche, chiedendone la nomina, non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata, bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali;
   g) venga specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia «definitivamente» ma non chiarisce se in modo retroattivo o ex nunc;
   h) vengano specificati i requisiti del «dissenso» a prescindere dalla qualificazione dello stesso;
   i) venga ripristinato il potere dell'interesse a tutela dei beni culturali e del paesaggio di bloccare la conclusione del procedimento, per ovviare all'incongruenza tra l'obbligatoria indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire a prescindere dall'interesse sotteso, con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede Pag. 35le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;
   j) sia specificato se l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole comprenda i soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e vengano introdotte modalità univoche e semplificate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi.
«Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli, Pastorino».

Pag. 36

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (C. 3462 Governo)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3462 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE