ALLEGATO
Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 ed abb.)
PROPOSTA DI PARERE
La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
osservato che:
le condotte vietate dall'articolo 6, commi 2, 4, 5 e 6, in tema di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi, corrispondono alle condotte vietate dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659 del 1981, abrogate dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del testo unificato;
la sanzione stabilita per la violazione dei commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 è prevista dal comma 12 del medesimo articolo, che riproduce integralmente il comma 6 dell'articolo 4 della legge 659 del 1981, che peraltro non viene abrogato come, invece, è previsto per i commi terzo, quarto e quinto del medesimo articolo;
rilevato che sussiste un nesso di continuità ed omogeneità tra le abrogate fattispecie penali di cui all'articolo 4 della legge 659 del 1981 e le nuove fattispecie penali di cui commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato, per cui non si verifica una abolitio criminis delle fattispecie penali vigenti in tema di finanziamenti, contributi, beni o servizi a favore dei partiti politici,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.