CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304.

PARERE APPROVATO

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   sottolineata l'esigenza che il decreto legislativo entri in vigore prima del 31 maggio 2016, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità per l'anno 2016, costituisce il termine finale della proroga della durata dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari;
   rilevato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dello schema di decreto, i magistrati onorari, che lo richiedano, possono essere confermati nell'incarico a seguito della positiva valutazione della domanda di conferma straordinaria nell'incarico, che deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo al Presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario per la quale è richiesta la conferma;
   ritenuto che sia opportuno ridurre da tre mesi ad un mese il termine per la presentazione della domanda di conferma al fine di evitare che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l'incarico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, comma 1, primo periodo, il Governo valuti l'opportunità di sostituire le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro un mese».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

PROPOSTA DI PARERE

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto in discussione reca disposizioni correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
    il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, persegue da un lato, la finalità di introdurre specifiche regole per prevenire possibili abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurandone al contempo l'effettività; dall'altro, quella di alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto;
    le norme introdotte realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto di difesa e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale;
   osservato che:
    l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 51 bis, stabilisce che, quando ricorrano particolari ragioni d'urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'imputato possa rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, in tal caso venendo il contenuto degli atti tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva;
    in entrambe le ipotesi appare opportuno prevedere la possibilità che venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;
   evidenziato che:
    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento, nell'introdurre il nuovo articolo 67 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;
    la previsione introdotta mira ad assicurare un giusto contemperamento fra Pag. 25l'esigenza di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato attraverso una procedura trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;
    la direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico, richiedendo, peraltro, agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati «la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento»;
    la normativa vigente non contempla espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere, almeno prioritariamente, il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, diversamente da quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, che dall'autorità giudiziaria venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;
   2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 3 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), del provvedimento, che sia effettuata anche la registrazione della traduzione orale;
   3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, l'obbligo dell'autorità giudiziaria di scegliere, almeno in via prioritaria, l'interprete od il traduttore tra quelli iscritti all'albo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame reca integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 (adottato sulla base della delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96) con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
    la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo e disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3);
    la direttiva contempla poi due significativi temperamenti con riguardo al diritto alla traduzione. Il primo è rappresentato dalla specificazione secondo la quale non è indispensabile garantire la traduzione integrale dei documenti fondamentali, potendosi omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico»;
    il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto;
    in relazione a tutte e due le facoltà la direttiva statuisce espressamente la natura gratuita del servizio (articolo 4) e la necessità di rispettare standard minimi di qualità nell'interpretazione e nella traduzione. A tal fine, da un lato, si prescrive agli Stati membri di istituire un unico registro oppure più registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (articolo 5, paragrafo 2), e, dall'altro di prevedere il riconoscimento del diritto di contestare la qualità della traduzione (articolo 3, paragrafo 5);
    le norme stabilite dalla direttiva sono indicate come norme minime, e gli Stati membri sono invitati ad ampliare i diritti previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il termine di recepimento della direttiva è spirato il 27 ottobre 2013;
    il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 attua la direttiva intervenendo su tre versanti: la modifica del codice di procedura penale (articolo 1), attraverso la riscrittura dell'articolo 143 e l'inserimento Pag. 27di un comma all'articolo 104, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza linguistica nei colloqui con il difensore all'imputato in vinculis; l'introduzione di due norme nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, al fine di inserire gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale; la modifica del testo unico spese di giustizia, al fine di escludere le spese per l'interprete tra quelle ripetibili;
   rilevato che:
    l'Atto del Governo n. 288 apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 e persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori e alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;
    l'articolo 2 introduce (intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli (articoli 51-bis e 67-bis) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
    il nuovo articolo 67-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;
    la direttiva, come rilevato, impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico. La previsione introdotta mira, come si afferma nella relazione illustrativa, ad assicurare un giusto contemperamento fra l'esigenza da un lato di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e, dall'altro, quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nella stesura dell'albo o degli albi in oggetto, si tenga prioritariamente conto dell'inserimento di soggetti traduttori e interpreti in possesso di titolo di laurea debitamente qualificata;
   2) al comma 2 del nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dall'autorità giudiziaria, venga disposta oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;
   3) al comma 3 del nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche la registrazione della traduzione orale;
   4) al comma 4 del nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice debba disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza;
   5) valuti il Governo l'opportunità di modificare la retribuzione di interpreti e traduttori prima disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 319 del 1980, modificato dal decreto del Presidente della RepubPag. 28
blica n. 115 del 2012, raddoppiando quanto previsto per ciascuna vacazione;
   6) valuti il Governo l'opportunità di stabilire il termine e le modalità entro cui ciascun tribunale debba aggiornare l'elenco degli interpreti e dei traduttori e fissare il termine periodico entro il quale debba avvenire la trasmissione al Ministero della Giustizia.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 288.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto in discussione reca disposizioni correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
    il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, persegue da un lato, la finalità di introdurre specifiche regole per prevenire possibili abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurandone al contempo l'effettività; dall'altro, quella di alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente, con particolare rifermento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto;
    le norme introdotte realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto di difesa e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale;
   osservato che:
    l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 51 bis, stabilisce che, quando ricorrano particolari ragioni d'urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale. Il comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'imputato possa rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, in tal caso venendo il contenuto degli atti tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva;
    in entrambe le ipotesi appare opportuno prevedere la possibilità che venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;
   evidenziato che:
    l'articolo 2, comma 2, del provvedimento, nell'introdurre il nuovo articolo 67 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che sono tenuti a trasmetterli al Ministero della giustizia;
    la previsione introdotta mira ad assicurare un giusto contemperamento fra Pag. 30l'esigenza di assicurare il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata e quella di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato attraverso una procedura trasparente di nomina di un ausiliario qualificato;
    la direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico, richiedendo, peraltro, agli Stati membri di assicurare agli indagati o agli imputati «la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento»;
    la normativa vigente non contempla espressamente un obbligo per l'autorità giudiziaria di scegliere, almeno prioritariamente, il traduttore o l'interprete tra quelli iscritti all'albo, diversamente da quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), dello schema di decreto, che dall'autorità giudiziaria venga disposta, oltre la redazione del verbale, anche la registrazione della traduzione orale;
   2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 3 del nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 0a), del provvedimento, che sia effettuata anche la registrazione della traduzione orale;
   3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, l'obbligo dell'autorità giudiziaria di scegliere, almeno in via prioritaria, l'interprete od il traduttore tra quelli iscritti all'albo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 221 del codice di procedura penale per la nomina del perito;
   4) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al nuovo articolo 67-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 2, comma 2, capoverso a-bis), dello schema di decreto, che l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori abbia luogo con i tempi previsti dall'articolo 68, comma 4, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.