CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08138 Anzaldi: Sull'accesso al borgo fortificato di Ripa d'Orcia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'Onorevole è volta ad ottenere chiarimenti in merito alla situazione del borgo fortificato di Ripa d'Orcia e più in generale a sapere cosa il Ministero intenda fare per promuovere la fruibilità di beni, quale il borgo, di indiscusso valore.
  In via generale, ricordo – circa i beni culturali di proprietà privata, quale è il borgo in questione – che gli obblighi e le responsabilità dei privati proprietari di beni culturali – così come i poteri esercitabili dagli organi del Ministero – sono puntualmente previsti dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone, all'articolo 1, comma 5, che «I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, (...) sono tenuti a garantirne la conservazione». Inoltre, ai sensi degli articoli 33 e seguenti, il Ministero può imporre ai privati l'effettuazione di interventi conservativi ed anche assegnare a tal fine contributi, ma in questo caso il bene deve essere reso accessibile al pubblico mediante apposita convenzione. Lo stesso Codice regola altresì l'assetto delle competenze tra il Ministero e gli altri enti territoriali, in ordine alla vigilanza e alla tutela del sito.
  Quanto al quesito specifico, segnalo che l'interesse monumentale del Borgo veniva riconosciuto con decreto ministeriale del 3 agosto 1983, ai sensi della legge 1089/39 allora vigente (poi trasfusa nel Codice). La perimetrazione del vincolo includeva la pubblica strada ed il cancello di cui all'interrogazione.
  Non risulta agli atti della competente Soprintendenza la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei beni culturali, quindi non si sono potute imporre condizioni di fruibilità pubblica.
  Dai documenti conservati in atti della Soprintendenza risulta che i primi Nulla Osta monumentali vengono rilasciati a partire dal 1987 per interventi di restauro sul camminamento di ronda, autorizzazione per interventi di trasformazione degli alloggi per utilizzo turistico e realizzazione di servizi primari e secondari; autorizzazione all'adeguamento igienico sanitario ed alla manutenzione straordinaria dei vari fabbricati del complesso.
  Circa il cancello menzionato dall'Onorevole interrogante, posto all'ingresso del complesso monumentale, su pubblica strada, che impedisce il libero accesso sul belvedere delle gole del fiume d'Orcia, esso risulta autorizzato dal Comune fin dal 1979. Nella autorizzazione era posta la condizione di apertura del cancello nelle ore diurne per consentire il libero utilizzo della strada pubblica, mentre nelle ore notturne ne era concessa la chiusura per ragioni di sicurezza dell'insediamento.
  L'associazione «Italia Nostra», con nota del giugno dello scorso anno, trasmessa alla Soprintendenza ed al Comune di Castiglione d'Orcia, segnalava abusi, riguardanti la realizzazione di un solarium, piscina, recinzioni e cancello posto a chiusura della strada demaniale che conduce alla piazzetta del Borgo. Il Comune, a seguito di richiesta, espletava un primo sopralluogo ai primi di luglio, accertando la presenza di cartelli e recinzioni posti in opera senza titoli autorizzativi. Riguardo Pag. 81alla presenza del cancello sulla pubblica via, al momento del sopralluogo ne veniva constata l'apertura.
  La Soprintendenza nel marzo di quest'anno, dopo aver ricevuto ulteriori segnalazioni da parte di «Italia Nostra» circa gli abusi, richiedeva ulteriori elementi istruttori e accertamenti al Comune, da verificare mediante un sopralluogo congiunto.
  A seguito delle segnalazioni ricevute, la Soprintendenza in data 12 aprile 2016 ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Comune, alla presenza dei proprietari del Castello di Ripa d'Orcia, per constatare il rispetto delle disposizioni di tutela e cercare con le parti una possibile soluzione alla problematica costituita dalla chiusura del cancello.
  A seguito del sopralluogo venivano accertate le seguenti opere abusive:
   realizzazione di una area destinata a parcheggio;
   affissione di cartelli sul cancello posto sulla strada comunale;
   nei locali accessori alla piscina utilizzati come spogliatoio e bagno le tramezzature interne risultano difformi al progetto approvato;
   la piscina risulta difforme da quanto autorizzato.

  Allo stato attuale delle tutele, la piscina risulta ricadere nella cartografìa dei vincoli del Piano d'indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT), nell'ambito del vincolo ex articolo 142, comma 1, lettera g). A tal riguardo si ricorda che il PIT è stato oggetto di accordo di copianificazione tra il Mibact e la Regione ed è entrato in vigore a fine giugno 2015.
  A seguito di ulteriore segnalazione pervenuta in data 20 aprile 2016, via e-mail, da «Italia Nostra» sulla permanenza dei cartelli abusivi e sulla chiusura del cancello posto sulla pubblica strada, la Soprintendenza invitava il Comune e la proprietà al rispetto di quanto prescritto nella autorizzazione del Comune del 1979 circa l'apertura del cancello di ingresso al Borgo nelle ore diurne, evidenziando che il mancato adempimento l'avrebbe costretta a procedere, congiuntamente con il Comune, alla rimozione del cancello.
  Per quanto riguarda le opere difformi e gli abusi, già in data 23 aprile 1990 con nota prot. 3840 la Soprintendenza, denunciava alcune opere difformi rispetto a quanto autorizzato, nell'uso di materiali e abusi riguardanti la realizzazione di uno scavo, con variazione dell'assetto morfologico e vegetazionale per la realizzazione di un parcheggio. Tale abuso è quello accertato anche nel sopralluogo del 12 aprile scorso.
  Per tutti gli abusi e le difformità riscontrate sul Bene monumentale la Soprintendenza ha già provveduto il 27 aprile scorso a relazionare alla Procura della Repubblica, denunciando l'infrazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio, a carico della proprietà, avviando il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 160 del Codice stesso.
  Il Comune ha emanato ordinanza di sospensione n. 25 del 19 aprile 2016 e Ordinanza n. 20 del 30 marzo 2016 di rimozione dei cartelli abusivi.
  Per quanto attiene al mancato rispetto dell'apertura diurna del cancello, se tale condizione permarrà, la Soprintendenza autorizzerà il Comune alla sua rimozione e alla sua successiva collocazione all'ingresso della strada privata.
  Infine, si comunica che sono stati programmati, nei prossimi giorni, una serie d'incontri con il Comune e la proprietà al fine di trovare soluzioni che garantiscano la fruibilità della strada pubblica, nonché di rendere pubblico l'affaccio alle «gole dell'Orda», percorrendo un sentiero, collocato nell'ambito della stessa proprietà privata, situato però al di fuori dell'antico Borgo.

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ALLEGATO 2

5-06774 Pannarale: Sull'iniziativa assunta dalla scuola «V. Sofo» a Monopoli (BA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre preliminarmente premettere che il MIUR – esercitando il proprio ruolo di vigilanza sul sistema educativo – sostiene i processi di inclusione e integrazione posti in essere dalle istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia. Ciò in linea con la propria missione istituzionale e con le indicazioni nazionali ed europee.
  In tale quadro, con nota del 6 luglio 2015, citata dall'onorevole interrogante, e soprattutto con la successiva nota del 15 settembre 2015, è stata chiarita da parte di questa amministrazione la portata dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 che non è quella di promuovere ideologie di qualsivoglia natura, bensì di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e il rispetto della persona, contro ogni forma di discriminazione.
  In particolare, la nota del 15 settembre richiama il ruolo svolto dalle famiglie alle quali spetta il diritto e il dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta formativa e, per la scuola secondaria, di sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità, valutando così il POF che i docenti affronteranno durante l'anno che dovrà, comunque, risultare coerente con le indicazioni per il curricolo, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal Ministero.
  Sul caso specifico sollevato nell'interrogazione, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha acquisito una dettagliata relazione dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo «Via Dieta – Sofo» di Monopoli, tesa a chiarire i termini della vicenda.
  All'inizio del corrente anno scolastico, sulla scia delle interpretazioni non corrette diffusesi circa il citato comma 16, un gruppo di genitori di alunni frequentanti la suddetta scuola chiedeva alla dirigente scolastica di poter promuovere un incontro informativo con il Presidente dell'associazione «Giuristi per la vita» al fine di sensibilizzare le famiglie sull'argomento. Conseguentemente, la dirigente scolastica informava della richiesta il consiglio d'istituto che l'approvava, con apposito verbale, ritenendo opportuno lo svolgimento della riunione in considerazione del fatto che il tema trattato fosse poco conosciuto e che il dibattito avrebbe assunto, pertanto, un significativo valore informativo.
  Da quanto esposto emerge, dunque, che l'incontro è stato promosso non dalla scuola, ma da alcuni genitori riuniti in associazione, per realizzare un pubblico dibattito aperto alla cittadinanza, e che la presenza della dirigente avrebbe avuto in realtà lo scopo sia di stemperare i timori e gli allarmismi, sia di ribadire la posizione del Ministero e della scuola, come espressa nelle citate note ministeriali.
  Preso atto delle sopravvenute polemiche, dopo un breve confronto avvenuto nella scuola alla presenza di alcuni componenti del consiglio d'istituto e di alcuni dei genitori richiedenti l'incontro, si è Pag. 83convenuto di svolgere lo stesso nel giorno fissato non nei locali della scuola, ma presso il salone della parrocchia «S. Anna», individuato dagli stessi organizzatori. La dirigente scolastica ha partecipato all'iniziativa come semplice cittadina senza intervenire minimamente e declinando altresì il ruolo di moderatrice, proprio per assumere una funzione di garante di tutte le posizioni espresse.

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ALLEGATO 3

5-07709 Carocci: Sulle facoltà di ingegneria navale a Genova e di ingegneria nautica alla Spezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto evidenziato dagli On.li interroganti, si rappresenta che il Ministero è a conoscenza della situazione del corpo docente afferente al Dipartimento di ingegneria navale dell'Università degli studi di Genova e del Polo universitario di La Spezia. La stessa è stata descritta sia dalle tre Università interessate, ovvero Genova, Trieste e Napoli, sia da primarie società che operano nel settore dell'ingegneria navale in Italia.
  Al riguardo, corre l'obbligo precisare che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale, ciascun Ateneo, ai sensi della legge n. 240 del 2010, può bandire procedure di chiamata per professori ordinari e associati, alle quali sono ammessi:
   studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
   professori già in servizio presso altri atenei italiani;
   studiosi stabilmente impegnati all'estero in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando;
   idonei ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 117 del 2000.

  Le Università, inoltre, secondo quanto dispone l'articolo 24, comma 5, della citata legge n. 240, valutano nel terzo anno di attività i titolari dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo b), in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge.
  Con la suindicata procedura le Università, fino al 31 dicembre del 2017, possono altresì chiamare nel ruolo di professore ordinario e di professore associato, rispettivamente, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Università che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
  E, altresì, utilizzabile l'istituto della chiamata diretta o per chiara fama di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che prevede che le proposte delle Università siano sottoposte al nulla-osta del Ministero, previo parere di una commissione designata dal Consiglio universitario nazionale. In particolare, sia con riferimento alla chiamata diretta, sia alle procedure di reclutamento dall'esterno, il Ministero stanzia annualmente risorse per cofinanziare tali assunzioni fino al 50 per cento del relativo costo.
  Si rappresenta, inoltre, che a seguito delle procedure bandite per l'abilitazione scientifica nazionale, per il settore concorsuale 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale sono stati abilitati complessivamente circa 140 tra professori di I e di II fascia.
  Venendo alla questione specifica sollevata dall'onorevole interrogante, nell'anno 2015 l'Università degli Studi di Genova è risultata assegnataria di 18,51 punti organico che l'Ateneo, sulla base delle proprie necessità e in ragione della programmazione del piano di reclutamento, ben può destinare per la copertura dei posti di Pag. 85ricercatore, professore associato e professore ordinario nell'ambito dei Dipartimento in questione.
  A quanto sopra si aggiungono le risorse che saranno a breve assegnate all'Università, non solo sui punti organico 2016, ma anche a valere sul piano straordinario per la chiamata di professori ordinari previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016.
  Alla luce di quanto precisato, emerge un ventaglio molto ampio di modalità e di risorse a disposizione per poter procedere con il reclutamento in un settore così strategico come l'ingegneria navale. Ed infatti il Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova in data 20 aprile scorso ha deliberato l'attribuzione di due posti per ricercatore di tipo b) nei settori Architettura navale (ING-IND/01) e Costruzioni e impianti navali e marini (ING – IND/02) al Dipartimento responsabile dei corsi di studio di ingegneria navale e nautica.

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ALLEGATO 4

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*Dis. 1. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*Dis. 1. 2. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla lettera b), numero 5), sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro» sono sostituite dalle seguenti: «per il reclutamento dei docenti»;
    b) è inserito, in fine, il seguente periodo «La disciplina transitoria di cui al precedente periodo trova applicazione sino all'immissione in ruolo, da garantirsi anche mediante concorsi per titoli e servizio, di tutti i soggetti in possesso di abilitazione conseguita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera».
Dis. 1. 3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla lettera b), numero 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui alla presente lettera possono essere attivati percorsi abilitanti per le sole classi di concorso in cui i docenti, titolari di contratti di supplenza, già in possesso di abilitazione all'insegnamento non risultino sufficienti al soddisfacimento del fabbisogno.».
Dis. 1. 4. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) alla lettera b), numero 3.3), dopo le parole: “dei concorsi nazionali,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione dei docenti che abbiano avuto contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, i quali sono assegnati ad un'istituzione scolastica ovvero ad una rete di scuole dopo il conseguimento del diploma di specializzazione”».
Dis. 1. 5. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

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ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.».
1. 1. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse, sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater, e 8-quinquies, articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dal comma 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.;
   alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro aggiungere le seguenti: gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza.
1. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.
  1-ter. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazionale Pag. 88di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.;
   alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni per il decoro aggiungere le seguenti: e gli interventi di bonifica da amianto.
1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Sopprimere il comma 2.
1. 4. Borghesi, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una normativa volta a disciplinare definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario.
1. 5. Borghesi, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 3.2), la parola: «apprendistato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».
1. 6. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e a-bis).
1. 7. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1. 8. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 9. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 10. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a-bis).
1. 11. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la lettera a-bis), con la seguente:
   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza delle convenzioni, Pag. 89la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole».
1. 12. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere le seguenti:
   «a-bis.1) al comma 2-bis.1 sostituire le parole: “di cui al comma 2-bis” con le seguenti: “di cui al comma 2” e dopo le parole: “alla citata convenzione Consip.” aggiungere le seguenti: “La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole”.
   a-bis.2) dopo il comma 2-bis.1 aggiungere il seguente:
  “2-bis.2. È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni-quadro Consip”.».
1. 13. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-bis.1) al comma 2-bis.1 sostituire le parole: «di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «di cui al comma 2» e dopo le parole: «alla citata convenzione Consip.» aggiungere le seguenti: «La Consip è tenuta ad indire immediatamente nuove gare per l'assegnazione delle convenzioni scadute ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per quelle non ancora attive o che siano state sospese. 90 giorni prima della scadenza delle convenzioni, la Consip è tenuta ad indire nuove gare per la pulizia e il decoro delle scuole».
1. 14. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-bis.1) dopo il comma 2-bis.1 aggiungere il seguente:
  «2-bis.2. È vietata qualunque forma di proroga delle convenzioni quadro-Consip».
1. 15. Baldassarre, Civati, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 16. Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.Pag. 90
  2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 918 le parole: “17,5 per cento” sostituite dalle seguenti: “18,5 per cento”;
   b) al comma 919 le parole: “5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “6,5 per cento”».
1. 17. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 95, quinto periodo dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «posti per il potenziamento» aggiungere le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.
1. 18. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili” sono soppresse».
1. 19. Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, D'Uva.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria).

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016”».
1. 01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Dall'anno scolastico 2017/2018”».
1. 02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il numero 8) inserire i seguenti:
   “8-bis) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, Pag. 91mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire, dai tre anni di età;
   8-ter) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza è gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297. Ai sensi dell'articolo 104 del medesimo decreto legislativo l'orario di funzionamento è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore. L'attività didattica della scuola dell'infanzia è definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012. La scuola dell'infanzia viene altresì normata attraverso la legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009”».

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1. 03. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
  2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.
  3. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 Pag. 92e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
   b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti, e quella prevista in ambito provinciale, può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis.1. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola).

  1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
  2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastica 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.
  3. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis.2. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

ART. 1-ter.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 15 settembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
1-ter.1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Pag. 93

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;
   b) al comma 81 il primo e il secondo periodo sono soppressi;
   c) al comma 81, terzo periodo, le parole da: “che non abbiano ricevuto” fino alla fine del comma sono soppresse;
   d) al comma 109, le parole: “ai commi da 79 a”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “al comma”.».
1-ter.2. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: “2015/2016” inserire le seguenti: “nonché nell'anno scolastico 2016/2017”;
   b) le parole: “2016/2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2017/2018”.».
1-ter.3. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «2-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2016/2017” sono sostituite dalle seguenti: “2017/18”».
1-ter.4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
1-ter.5. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-ter-1.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 95 a 101, sono sostituiti dai seguenti:
  «95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e Pag. 94sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
  96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.
  97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.
  98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.»;
   b) i commi da 102 a 108 sono soppressi;

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-ter-bis pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1-ter.01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter-1.
(Graduatorie di circolo e di istituto).

  All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2016/2017” sono sostituite dalle seguenti: “2020/2021”».
1-ter.02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-quater.

  Sopprimerlo.
1-quater.1. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regioni fino alla fine dell'alinea.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1 sopprimere le lettere a) e b);
   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1-quater.2. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Pag. 95

  Sopprimere il comma 3.
1-quater.3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento con le seguenti: sono assunti sui posti per il potenziamento di cui al comma 95, articolo 1, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quater.4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti.
1-quater.5. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle scuole dell'infanzia.
1-quater.6. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/17, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
1-quater.7. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di garantire l'ampliamento del tempo scuola e delle compresenze nella scuola dell'infanzia, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo.
1-quater.8. Marzana, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

Art. 1-quater-1.

  1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, Pag. 96n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge.
1-quater.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater-1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e) dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:
   «9) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;
   10) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-quater-bis, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017».
1-quater.02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater-1.
(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative).

  1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento Pag. 97degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.
  3. Presso il ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione delle apparecchiature di video-sorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, per le spese di manutenzione.
  4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni.
  5. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte».

  Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater.1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
1-quater.03. Simonetti, Borghesi.

  Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Art. 1-quater-1.
(Introduzione per i docenti della scuola dell'infanzia di test psico-attitudinali per la valutazione dell'idoneità all'insegnamento).

  1. Si istituiscono test di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia.
  2. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi a partire dall'anno 2017, quale requisito indispensabile per l'ingresso all'insegnamento.
  3. Per il personale docente già inserito, supplente o di ruolo, nella scuola dell'infanzia, sono previsti test di valutazione psico-emotiva ogni sei mesi a partire dall'anno 2017.
  4. In attuazione di quanto disposto dai precedenti commi e al maggior onere derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante apposito decreto del Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Scientifica».
1-quater.04. Labriola.

  Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.1.
(Valutazione dei docenti).

  All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 127 e 130 sono abrogati;
   b) al comma 126, le parole: “del merito” sono soppresse;
   c) al comma 128, le parole: “di cui al comma 127, definita bonus, è”, nonché le parole: “merito del”, nonché le parole: “di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e” sono soppresse;
   d) al comma 129, alinea comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse;
   e) al comma 129, l'alinea comma 3 è soppressa;
   f) al comma 129, alinea comma 4, la parola: “altresì” è soppressa».
1-quater.05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 98

ART. 1-quinquies.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.
(Istituzione del fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità).

  1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato “Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che indicano le strategie e metodologie “favorenti” che si intenda adottare, quali l'apprendimento cooperativo; il lavoro di gruppo o a coppie; il tutoring; l'apprendimento per scoperta; la suddivisione del tempo in tempi; l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
  3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1-quinquies.1. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.
(Istituzione del fondo per l'inclusione).

  1. Al fine di garantire la massima inclusività nelle scuole e la proficua relazione educativa con alunni con disabilità, basata su una corresponsabilità educativa diffusa, con priorità nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo, denominato “Fondo per l'inclusione”, con una dotazione iniziale di 12,2 milioni di euro.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per progetti di didattica inclusiva. L'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base di una selezione di progetti, presentati dalle singole istituzioni scolastiche statali, che prevedano l'istituzione di sezioni e classi sperimentali in cui si adottano metodi didattici non tradizionali in ambienti strutturalmente idonei. Il progetto può prevedere la collaborazione di enti locali, di educatori professionali, di associazioni senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino lo studio e la sperimentazione di metodologie didattiche non tradizionali.
  3. La selezione di cui al comma precedente è avviata con successivo bando, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1-quinquies.2. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 99

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1-quinquies.
(Contribuzione alle scuole statali e paritarie che accolgono alunni con disabilità).

  1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole statali e alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui.
  2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
1-quinquies.3. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è corrisposto sino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione di quelle non statali degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1-quinquies.4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 1, dopo la parola: paritarie aggiungere le seguenti: degli enti locali.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal contributo le scuole paritarie private.
1-quinquies.5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 20167/2017, le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie degli enti locali possono procedere al reclutamento di personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni di cui al patto di stabilità.

  Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 1-bis valutato in 250 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
1-quinquies.6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-quinquies.7. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.1.
(Finanziamenti privati in favore del sistema nazionale d'istruzione).

  All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, le parole: “destinate agli investimenti” nonché le parole: “di tutti gli istituti”; nonché le parole: “per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento Pag. 100di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti,” sono soppresse;
   b) al comma 148, le parole da: “beneficiarie” fino alla del comma sono soppresse».
1-quinquies.01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 1-sexies.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: «A decorrere dal 1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2».
01-sexies.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al lavoratore è dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante.».
1-sexies.1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
  1-ter. Il personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo, oltre il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, ha diritto ad un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1-sexies.2. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi supplenza breve e saltuaria.
1-sexies.3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
  2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
  2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, è altresì costituito l'organico di rete, che prevede l'inserimento del profilo di Assistente Tecnico nella scuola del primo ciclo.

Pag. 101

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-sexies, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-sexies.4. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, di assicurare la coerenza degli standard valutativi e di garantire uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto dall'anno 2016, i test Invalsi dagli esami di licenza media.
  2-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo sono destinati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2016, n. 107.
1-sexies.5. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1-sexies inserire il seguente:

«Art. 1-sexies-1.
(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza).

  1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “A decorrere dal 1o settembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2”.
  2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente:
  “131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);
   b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:
    i. una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
    ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;
    iii. relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;
   c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di Pag. 102specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b) sub iii., del titolo di studio;
   d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), sub iii;
   e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);
   f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;
   g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;
   h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub iii, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub ii e sub iii una volta acquisiti i relativi titoli”».
1-sexies.01. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-sexies-bis.
(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato).

  1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «A decorrere dal 1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o settembre 2018».
1-sexies.02. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 1-septies.

  Sopprimerlo.
*1-septies.1. Borghesi, Simonetti.

  Sopprimerlo.
*1-septies.2. Bechis, Civati, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sopprimerlo.
*1-septies.3. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Sopprimerlo.
*1-septies.4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti,Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-septies-1.
(Costituzione di graduatorie nazionali per la copertura dei posti vacanti del concorso per docenti).

  1. Limitatamente al periodo di validità della graduatoria del concorso per titoli ed esami, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite graduatorie nazionali per la copertura dei posti risultanti vacanti per mancata assegnazione di vincitori.
  2. Le graduatorio nazionali di cui al precedente comma 1 sono relative esclusivamente alle procedure concorsuali per le quali, dopo le nomine di tutti i candidati vincitori, residuano vacanze di posti e cattedre tra quelli previsti dai rispettivi bandi.
  3. Possono iscriversi a domanda a dette graduatorie tutti i candidati delle medesime classi di concorso o posti che in altre regioni hanno superato positivamente la prova del concorso, inclusi anche i candidati inseriti nel limite del 20 per cento di cui all'articolo 1 comma 113 lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  4. Le iscrizioni alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria di merito regionale cui il candidato è iscritto e non ne pregiudica l'eventuale assegnazione di posto o cattedra come vincitore.
1-septies.01. Santerini.

ART. 2.

  Premettere il seguente:

Art. 02.
(Finanziamento dell'Istituto superiore per le industrie artistiche – ISIA – di Pescara).

  1. Al fine di consentire una compiuta realizzazione del processo di autonomia dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 610.000,00 euro annui a decorrere dall'anno accademico 2016-2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016.
  2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
02. 01. Melilla, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 2-bis.

  Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia).

  1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è così sostituito:
  «2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine Pag. 104alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca;».
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno 8 anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.
  3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.
  5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.
2-bis.01. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

  1. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter e per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal successivo comma 2-quater.
  2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.
  2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
2-bis.02. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 1 del DPCM 31 dicembre 2014, in materia di assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia).

  1. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 Pag. 105miliardi annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-ter.
  2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
2-bis.03. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

  1. Il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
2-bis.04. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali).

  1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 918 le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18,5 per cento»;
   b) al comma 919 le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 per cento».

  2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
2-bis.05. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Norme in materia di ricercatori a tempo determinato).

  1. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto Pag. 106l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».
2-bis.06. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

  1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Conseguentemente all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
2-bis.07. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica).

  1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove e necessario previo loro adattamento.
  2. Al bando di cui al precedente comma possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).
2-bis.08. Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis-1.
(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di Astrofisica).

  1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale Pag. 107di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il Large Binocular Telescope in Arizona (LBT), il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste facility, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT – European Extremely Large Telescope è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 12 milioni di euro a partire dall'anno 2016.
2-bis.09. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis-1.
(Incremento della dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

  1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
2-bis.010. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 2-ter.

  Sopprimerlo.
2-ter.1. Centemero, Palmieri, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter-1.
(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di Pag. 108dette istituzioni. Conseguentemente, vive soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
  3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione.

2-ter.01. Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.1.
(Modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

  All'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,” sono soppresse;
   b) le parole: “sono attuati,” sono soppresse;
   c) le parole: “, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore” sono soppresse;
   d) le parole da: “, per una durata complessiva” sino a: “I percorsi di alternanza” sono soppresse.».
2-ter.02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 2-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: ulteriori 8 con le seguenti: ulteriori 24.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater.1. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater.2. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 1, comma 202 sino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater.3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Pag. 109

ART. 2-quinquies.

  Sopprimerlo.
2-quinquies.1. Borghesi, Simonetti.

  Sostituire l'articolo 2-quinquies con il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 1, commi 979 e 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 979, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità,».
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: «iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento», sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento»;
   b) al primo periodo le parole: «nel limite complessivo di 15 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 30 milioni di euro»;
   c) al secondo periodo le parole: «codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto.», sono sostituite dalle seguenti: «codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quinquies.2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: «le parole: “cittadini italiani” fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima delle parole: “, a tutti i cittadini italiani”, è inserita la seguente: “italiano”».
2-quinquies.3. Palmieri, Occhiuto.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 T.U delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
2-quinquies.4. Borghesi, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dell’«attestato di estinzione per adempimento» dell'Accordo di integrazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 settembre 2011, n. 179, rilasciato dallo sportello unico della Prefettura competente.
2-quinquies.5. Borghesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies-1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione per l'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 181, lettera e) dopo il numero 8) della legge 13 luglio 2015, n. 107, inserire i seguenti:
   9) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, mediante un piano quinquennale che preveda l'istituzione di cinquecento nuove sezioni Pag. 110all'anno di scuole dell'infanzia statali, dai tre ai sei anni introducendo gradualmente l'obbligo scolastico a partire dai tre anni di età;
   10) l'identificazione della scuola dell'infanzia statale, come normata dalla legge n. 444 del 1968, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1989, dalla legge n. 53 del 2003, dal decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, quale diritto di tutte le bambine e i bambini, la cui frequenza sia gratuita ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, il cui orario di funzionamento sia pari a otto ore, potendo raggiungere un massimo di dieci ore, la cui attività didattica sia definita dagli Orientamenti e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'articolo 2-quinquies-1, valutato in 1,5 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede, per l'importo di 1,5 miliardi a decorrere dal 2016 mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e per l'importo di 1 miliardo a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 2-ter.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 918, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 19,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017;
   b) al comma 919, primo periodo, sono aggiunte le parole: «e in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
2-quinquies.01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

ART. 2-sexies.

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a: del 2016, con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011,.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;
   al comma 5:
    a) sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
    b) sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
    c) sostituire le parole: complessivi 1 milione di euro annui con le seguenti: complessivi 2 milioni di euro annui;
    d) dopo le parole: a cui si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;Pag. 111
    e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-sexies.1. Grillo, Di Vita, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a n. 159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari»;
   al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;
   al comma 5:
    a) sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
    b) sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
    c) sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
    d) dopo le parole: a cui si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
    e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexies.2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: delle modifiche a n. 159, volte con le seguenti: di un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, volto;.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali; 2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui al comma 1, lettera b), con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei casi di disabilità grave o non auto sufficienza; 3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei caregiver familiari»; Pag. 1124) introduzione di forme di detrazione delle spese assistenziali anche agli incapienti;
   al comma 4, sostituire le parole da: delle modifiche, fino alla fine del comma, con le seguenti: del nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al medesimo comma 1;
   al comma 5:
    a) sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
    b) sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
    c) sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
    d) dopo le parole: a cui si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
    e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexies.3. Baroni, Di Vita, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo le parole: Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inserire le seguenti: da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
2-sexies.4. Mantero, Di Vita, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo le parole: 00842 e 00838 del 2016, aggiungere le seguenti: e da apportare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,.
2-sexies.5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: in ragione della condizione di disabilità.
2-sexies.6. Lorefice, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2-sexies.7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2-sexies.8. Colonnese, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: dello 0,5 per cento sino alla fine della lettera con le seguenti: dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

  Conseguentemente, al comma 5:
   sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
   sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
   sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;Pag. 113
   dopo le parole: a cui si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**2-sexies.9. Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: dello 0,5 per cento sino alla fine della lettera con le seguenti: dello 0,5 per cento per ogni componente con disabilità media, dello 0,75 per cento per ogni componente con disabilità grave e dell'1 per cento per ogni componente in condizioni di non autosufficienza.

  Conseguentemente, al comma 5:
   sostituire le parole: 300 mila euro annui con le seguenti: 600 mila euro annui;
   sostituire le parole: 700 mila euro annui con le seguenti: 1,4 milioni di euro annui;
   sostituire le parole: 1 milione di euro annui con le seguenti: 2 milioni di euro annui;
   dopo le parole: a cui si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**2-sexies.10. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da maggiorazione dello 0,5 fino alla fine con le seguenti: maggiorazione dello 0,5, dello 0,75 e dell'1 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 rispettivamente per ogni componente con disabilità media, grave e non autosufficiente.
2-sexies.11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:, anche minorenne.
2-sexies.12. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Gregori.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: programmati, con le seguenti: , fermo restando il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
2-sexies.13. Silvia Giordano, Di Vita, Grillo, Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.1.
(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato).

  1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:
  «13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole Università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento Pag. 114dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
   a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230; ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
   b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

  13-quater. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.
  13-quinquies. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.
  13-sexies. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-quinquies, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.
  13-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 13-ter a 13-sexies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2-sexies.01. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.1.
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1o giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.
2-sexies.02. Centemero, Occhiuto, Palmieri.

Pag. 115

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 2-sexies.1.
(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

  All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:
  “172-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.”».
2-sexies.03. Brescia, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva.

  Dopo l'articolo 2-sexies, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.1.
(Modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dell'otto per mille).

  All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 172, è inserito il seguente:
  “172-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione. Le risorse destinate allo Stato, per le quali non sia stata indicata alcuna sottocategoria, sono destinate all'edilizia scolastica.”».
2-sexies.04. Di Benedetto, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva.

  Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.1.
(Conservatorio di musica di Lecce – sezione staccata di Ceglie Messapica).

  1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la spesa prevista dal comma 2 è incrementata di 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
  2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies.05. Ciracì, Altieri.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per il funzionamento sino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2015 n. 190.
3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.