CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. C. 2721 Tullo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.2721,
   rilevato che il nuovo regime di responsabilità civile dei piloti di cui all'articolo 93 del codice della navigazione, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, appare conforme ai principi dell'ordinamento, in quanto la limitazione di responsabilità del pilota, che opera comunque sulla base di determinati presupposti oggettivi e soggettivi, non esclude, secondo i principi del diritto della navigazione, la responsabilità dell'armatore per i danni causati a persone o a cose durante il periodo in cui il pilota ha il comando della nave, poiché in tale periodo il pilota, in rapporto all'armatore, riveste la stessa posizione del capitano, dei cui danni l'armatore risponde;
   considerato che per evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare comunque opportuno esplicitare nell'articolo 93 che rimane ferma la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
  All'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 93», secondo comma, dopo le parole: «dai tipi di sinistri occorsi» siano aggiunte le seguenti: «, ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento».

Pag. 111

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e storico-artistico.
1. 100. Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, sostituire le parole: fascia oraria con la seguente: tipologia.
1. 101. Il relatore.

ART. 1-quater.

  Al comma 3 sopprimere le parole da: l'obbligo a: n. 380, ed.
1-quater.100. Il relatore.