CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2016
639.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08105 Mariani: Sull'applicazione dell'obbligo di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ai comuni che adottino la tariffa puntuale sui rifiuti in luogo della TARI.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08105 l'onorevole Raffaella Mariani ed altri – premesso che il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbono assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare, nell'ambito della propria autonomia e rivolte a specifici settori di intervento, tra cui la riduzione dell'incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, come previsto dalla lettera a), e che il comma 557-ter prevede che il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 557 comporta il divieto per detti enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo – evidenziano che alcune amministrazioni comunali, in un'ottica di buona gestione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali, hanno organizzato la raccolta dei rifiuti estendendo la modalità «porta a porta» e hanno abbandonato l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per passare alla «tariffa corrispettiva» (articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014). Viene, quindi, segnalato, che il passaggio da un sistema all'altro ha comportato il venir meno dell'entrata pari alla precedente tassa sui rifiuti e, conseguentemente, una riduzione delle spese correnti. Ciò ha determinato, per tali amministrazioni comunali, il mancato raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti e la conseguente impossibilità di procedere ad assunzioni di personale per ragioni indipendenti dalle dinamiche concernenti la spesa di personale. In relazione alla citata situazione gli onorevoli interroganti chiedono se il Governo intenda assumere iniziative al fine di chiarire il corretto significato della norma, interpretandola nel senso che essa non si applichi nel casi in cui i comuni adottino la tariffa puntuale sui rifiuti in luogo della TARI.
  Al riguardo, si fa presente, che sulla norma in questione, è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha stabilito che le disposizioni contenute nel comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, devono considerarsi immediatamente cogenti (n. 27/SEZAUT/2015/QMIG).
  Di recente, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia (nn. 78,82 a 97/2016/QMIG) ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei Conti per valutare la possibilità di deferire alla Sezione delle Autonomie l'adozione di una pronuncia di orientamento generale sul predetto comma 557, lettera a).
  In ogni caso, l'eventuale ipotesi volta ad escludere espressamente i comuni che adottino la tariffa puntuale sui rifiuti in luogo della TARI dal rispetto disposizione di cui alla lettera a) del predetto comma 557 e dal conseguente divieto di cui al comma 557-ter può concretizzarsi soltanto attraverso un apposito intervento normativo.

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ALLEGATO 2

5-08495 Misiani: Sul riversamento ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08495 l'onorevole Antonio Misiani ed altri pongono quesiti in ordine all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.
  Al riguardo, occorre premettere che le modifiche normative intervenute nel corso degli anni sulla disciplina dei diritti d'imbarco, introdotta con l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pur variando le modalità di assegnazione ed eliminando alcuni passaggi di bilancio, non hanno rettificato la natura dell'entrata (tributo comunale).
  In particolare, il citato articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 ha previsto l'istituzione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, pari a 1,00 euro, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'importo di 30 milioni di euro e, per la quota eccedente, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, nella misura del 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale e nella misura del 60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
  Tali disposizioni, fino a tutto l'esercizio finanziario 2007, risultano essere state pienamente applicate, in quanto le citate risorse, per la parte eccedente la predetta quota di 30 milioni di euro, sono state riassegnate su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e, successivamente, con idonea variazione compensativa, iscritte, su richiesta dell'amministrazione competente, sul capitolo di pertinenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (capitolo n. 1330) e su taluni capitoli di pertinenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  A seguito dell'emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008), con i commi 615-617, è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2008, non si sarebbe dato luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi, di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente», prevedendo, altresì, che negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
  La citata disciplina prevede che a decorrere dall'anno 2008, la dotazione del fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, stabilendo, altresì, che per gli esercizi finanziari successivi la dotazione dei fondi medesimi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in Pag. 31modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
  La normativa fissata dalla predetta legge n. 244 del 2007 prevede, peraltro, che l'utilizzazione dei fondi in argomento è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in considerazione dell'andamento della entrate versate.
  Con riferimento, poi, alla richiesta di iniziative finalizzate a «modificare i criteri di determinazione dell'ammontare complessivo spettante ai Comuni destinatari dell'addizionale», di cui è cenno nell'interrogazione, premesso che eventuali modifiche alla disciplina normativa non potranno che conseguire a specifica iniziativa legislativa, che dovrà recare ai sensi della vigente normativa contabile, una puntuale quantificazione degli oneri e la conseguente idonea copertura finanziaria, il Ministero dell'Interno ha comunicato che la problematica è all'attenzione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che ha già avviato degli incontri tecnici, ai fini di una eventuale possibile revisione del procedimento di assegnazione dei proventi in questione.
  Infine, per quanto riguarda la pubblicazione dei decreti ministeriali di ripartizione del gettito, il citato Ministero ha precisato che, per l'anno 2015, l'elenco degli enti locali beneficiari dell'addizionale in questione e delle singole quote attribuite sono visualizzabili sul sito istituzionale all'indirizzo: (http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070116.html) unitamente a un comunicato esplicativo.