CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (C. 3634, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento attiene alle materie «ordinamento civile» e «stato civile e anagrafi», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed i), Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché «tutela della salute» ed «alimentazione», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);
   considerato che, nel caso di intersezione tra competenze statali e competenze regionali, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
   rilevato che l'articolo 7, comma 9, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo, gestito dalla Regioni, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime ai fini dell'emanazione del decreto;
   considerato che l'articolo 64, comma 20, rimette ad un ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, senza assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, comma 9, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;
   2) all'articolo 64, comma 20, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto.

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ALLEGATO 3

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché «tutela della salute» ed «alimentazione», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);
   considerato che, nel caso di intersezione tra competenze statali e competenze regionali, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
   rilevato che l'articolo 7, comma 9, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo, gestito dalla Regioni, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime ai fini dell'emanazione del decreto;
   considerato che l'articolo 64, comma 20, rimette ad un ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, senza assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni;
   rilevato infine che le disposizioni della legge possono applicarsi nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo ove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 7, comma 9, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Pag. 157Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;
   2) all'articolo 64, comma 20, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;

e con la seguente osservazione:
   a) si valuti l'opportunità di precisare che le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.