CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti De Rosa 8.13 e 8.14
  e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 16

ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e abb. recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
   rilevato che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia «agricoltura» rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni;
   fatto notare, tuttavia, che la potestà legislativa statale trova il suo fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla tutela della concorrenza (lettera e) ed all'ordinamento civile e penale (lettera l), che include la disciplina del sistema sanzionatorio;
   osservato poi che nelle materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, vige la competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
   considerato, in ogni caso, che, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
   preso atto che le disposizioni recate agli articoli 5, 19, 31, comma 2, 36, 42 e 65, comma 5, nel rinviare a provvedimenti ministeriali la disciplina di diversi aspetti del settore, prevedono correttamente il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   sottolineata la necessità di prevedere un coinvolgimento delle regioni mediante l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano anche con riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 16 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità da rispettare per detenere i mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento per la preparazione di succhi di uve; articolo 22 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la disciplina dell'uso di pezzi di legno di quercia come pratica enologica; articolo 23, comma 7 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle modalità per la denaturazione del vino la cui acidità ha superato i limiti stabiliti a livello europeo; 24, comma 3 che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di denaturazione dei prodotti che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto nel medesimo articolo; articolo 40 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Pag. 17definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative ai compiti espletati dai Consorzi di tutela; articolo 48, 51, comma 3 e 52, comma 3 in materia di aceti di vino; 60, comma 1 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità con le quali istituire il registro dematerializzato in ambito SIAN per i produttori, gli importatori ed i grossisti di talune sostanze zuccherine; 64, comma 20, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità di attuazione del sistema di controllo;
   osservato che all'articolo 57, in materia di definizione delle modalità applicative della normativa europea in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo e all'articolo 61, in materia di controlli e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, si rinvia a decreti ministeriali adottati «se del caso» previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   evidenziata, al riguardo, la necessità di prevedere in ogni caso un coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) agli articoli 16, 22, 23 comma 7, 24 comma 3, 40, 48, 51 comma 3 e 52, comma 3, 60 comma 1 e 64 comma 20, si preveda un coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni;
   2) agli articoli 57 e 61, sia prevista necessariamente l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni.