CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 1. Di Lello.

  Sopprimerlo.
* 1. 2. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  I manufatti abusivi siti in aree non vincolate vengono assorbiti dal patrimonio comunale e adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità.
1. 3. Di Lello.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
   d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali è attribuita in ogni caso la priorità:
   agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
   agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
   agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
1. 4. Verini, Ermini, Braga.

Pag. 36

  Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, limitatamente ai casi in cui vi sia impossibilità a farvi ricorso, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto tino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori lo segnala senza indugio alla Polizia Municipale per consentire l'immediata esecuzione del sequestro.»;
   b) all'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis.1. In caso di condanna che ordina la demolizione, l'eventuale dissequestro deve essere effettuato in favore della amministrazione comunale per procedere alla demolizione, con oneri a carico del proprietario, salva la possibilità del condannato di procedere autonomamente».

Art. 2.
(Modifiche decreto-legge n. 269 del 2003).

  1. All'articolo 32, comma 12, primo periodo, dopo le parole: «per la concessione», sono inserite le seguenti: «all'autorità giudiziaria procedente e».
1. 5. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «
01. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, limitatamente ai casi in cui vi sia impossibilità a farvi ricorso, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 11 dirigente o il responsabile dell'ufficio qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori lo segnala senza indugio alla Polizia Municipale per consentire l'immediata esecuzione del sequestro.
1. 6. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. 1. In caso di condanna che ordina la demolizione, l'eventuale dissequestro deve essere effettuato in favore della amministrazione comunale per procedere alla demolizione, con oneri a carico del proprietario, salva la possibilità del condannato di procedere autonomamente».
1. 7. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «Procura della Pag. 37Repubblica competente» aggiungere le seguenti: «nonché la procura generale,».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: il pubblico ministero con le seguenti: l'autorità giudiziaria.
1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso: «Art. 44-bis.» sostituire le parole: «di condanna» con le seguenti: «o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;
   b) al comma 2 sopprimere le parole: «di condanna».

  Conseguentemente all'articolo 31, comma 9, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 0. 380, sostituire le parole: o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
1. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 44 aggiungere le seguenti: nonché con una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
1. 10. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire la parola: osserva con le seguenti: adotta in via preferenziale.
1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo la parola: osserva inserire le seguenti: , tenuto conto dei princìpi del giusto processo e di celerità del processo,.
1. 13. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo la parola: «osserva» inserire la seguente: «preferenzialmente».
1. 14. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: criteri di priorità:, inserire la seguente lettera:
   0a)
immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
1. 15. Mannino.

  Al comma 1, capoverso: «Art. 44-bis», lettera a), dopo le parole: «già accertato» inserire le seguenti: «o comunque evidente».
1. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, dopo la lettera a), inserire le seguenti: a-bis) immobili anche non ultimati in evidente stato di abbandono.
1. 17. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso in cui siano utilizzati.
1. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

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  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, alla lettera e), sostituire le parole: o a vincolo archeologico con le seguenti: oppure a vincolo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche indiretto.
1. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso in cui gli immobili siano utilizzati.
1. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche caso in cui gli immobili siano utilizzati.
1. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera m);
   b) dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 1-bis. qualora l'immobile sia riconducibile alla titolarità di soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa ovvero in stato di indigenza, il procedimento di cui al comma 1 può essere sospeso fino ad un massimo di sei mesi».

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e m).
1. 22. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, comma 1, lettera m), dopo le parole: immobili abitati, la cui titolarità, inserire le seguenti: al momento dell'accertamento del reato.
1. 23. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, (L), lettera m) dopo le parole: soggetti in stato di indigenza aggiungere il seguente periodo: In tal caso, se i manufatti abusivi sono siti in aree non vincolate essi vengono assorbiti dal patrimonio comunale e adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità.
1. 24. De Lello.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, comma 2, sostituire le parole: della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna con le seguenti: dell'entità dell'abuso.
1. 25. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: ad eccezione di quelli fino alla fine del comma.
*1. 26. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, comma 3, sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine del comma.
*1. 27. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, comma 3, sopprimere le parole:, e motivandone specificamente le ragioni.
*1. 28. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  4. Il comma 12 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito, Pag. 39con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.
1. 29. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  4. All'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comma 12, primo periodo, dopo le parole: per la concessione, sono inserite le seguenti: all'autorità giudiziaria procedete e.
1. 30. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Al comma 1, capoverso: Art. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  4. I criteri di priorità di cui alla presente legge possono essere applicati a condizione che l'immobile sia stato inserito nella «banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio» ovvero inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298.
1. 31. Mannino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

  «Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive. – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31.
  2. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
  3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
  4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma che precede potranno essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».
1. 01. Guerini.

Pag. 40

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I criteri di priorità per l'esecuzione di cui all'articolo 1 sono da intendersi di ordine orientativo rispetto al lavoro della autorità giudiziaria, ed in nessun caso possono essere addotti quali motivi di opposizione alle procedure di abbattimento che restano nella prerogativa unica ed insindacabile della stessa autorità.
1. 02. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).

  1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.
  3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello. stanziamento del fendo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Mannino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

  1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della «Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio» costituita presso il Ministero delle infrastrutture.
  2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente.
  3. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 Pag. 41comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Mannino.