CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2016
625.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07761 Gnecchi: Attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali ed erogazione da parte di tali fondi degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare di cui è prima firmataria l'onorevole Gnecchi, presente quanto segue.
  Preliminarmente voglio ricordare che la costituzione dei fondi di solidarietà settoriali è stata promossa per fronteggiare le situazioni di crisi di enti e aziende pubblici e privati di pubblica utilità nonché per sostenere quelle categorie e quei settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali.
  La legge n. 92 del 2012 ribadisce la funzione dei fondi di solidarietà prevedendo la costituzione da parte della contrattazione collettiva di fondi per i settori non coperti dall'istituto dell'integrazione salariale e l'adeguamento dei fondi già istituiti sulla scorta della previgente normativa (articolo 3, comma 4 della legge n. 92 del 2012).
  La rivisitazione della disciplina dei fondi di solidarietà contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015 si colloca in chiara continuità con l'obiettivo già manifestato dal legislatore del 2012 di riscrivere in maniera organica la normativa in materia di ammortizzatori sociali.
  Ciò posto, faccio presente che per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali sono stati istituiti i seguenti fondi:
   Fondo per il settore Assicurazioni istituito decreto interministeriale del 17 gennaio 2014;
   Fondo per il gruppo Poste Italiane istituito con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014;
   Fondo per il settore del credito cooperativo istituito con decreto interministeriale del 20 giugno 2014;
   Fondo per il settore del credito istituito con decreto interministeriale del 28 luglio 2014;
   Fondo per il gruppo Ferrovie dello Stato istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015.
   Tali Fondi erano già stati istituiti ai sensi della legge n. 662 del 1996 e sono stati poi adeguati alla legge n. 92 del 2012.

  Segnalo inoltre i seguenti fondi di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012. In particolare:
   per il settore trasporto pubblico locale, il fondo istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti;
   per il settore marittimo, il fondo istituito con decreto interministeriale dell'8 giugno 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti.

  Per questi ultimi (settore trasporto pubblico locale e settore/marittimo) segnalo che ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a seguito di accordo sottoscritto dalle parti sociali, sono stati predisposti gli Pag. 60schemi di decreto interministeriale che ampliano la platea dei destinatari dei trattamenti ai dipendenti di datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
  Con riferimento ai fondi di solidarietà per i settori già coperti da ammortizzatori sociali (trasporto aereo e sistema aeroportuale) evidenzio che il decreto interministeriale di adeguamento del Fondo ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato firmato dai Ministri competenti e l'iter di emanazione dovrà perfezionarsi con il passaggio innanzi agli organi di controllo.
  Inoltre per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti a settori non coperti da integrazione salariale, che non abbiano costituito un Fondo di solidarietà di settore, è assicurata tutela dal Fondo di integrazione salariale di cui al decreto interministeriale del 3 febbraio scorso adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  Voglio sottolineare, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono stati predisposti i seguenti schemi di decreti interministeriali:
   lo schema di decreto interministeriale per il settore ormeggiatori e barcaioli dei porti Italiani e lo schema di decreto interministeriale per il settore riscossione tributi erariali già firmati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi per la firma del Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 16 marzo. Entrambi i Fondi assicureranno tutela a tutti i lavoratori dipendenti del settore a prescindere dalla consistenza dell'organico;
   lo schema di decreto interministeriale per l'istituzione del Fondo territoriale intersettoriale Trento attualmente alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto interministeriale dovrà essere adottato previa acquisizione dell'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Trento. Il Fondo assicurerà tutela a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia, a prescindere dal numero di lavoratori occupati in azienda.

  In conclusione segnalo che il numero complessivo di lavoratori ammessi a fruire dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all'esodo – entro massimo cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro – successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, è pari a 5.556 soggetti di cui 3.882 uomini e 1.674 donne, suddivisi per Fondo di solidarietà di riferimento come illustrato nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione.

Decreto di adeguamento Fondo Uomini Donne
83486 del 24-07-2014 F. solidarietà credito ordinario 3.280 1.315
82761 del 20-06-2014 F. solidarietà credito cooperativo  218   40
78459 del 17-01-2014 F. solidarietà assicurativi  384  319
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ALLEGATO 2

5-07959 Ciprini: Iniziative in materia di politiche attive e servizi pubblici per il lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  l'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo il tema delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
  Preliminarmente voglio precisare che il Governo ed in particolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno dato assoluta centralità al tema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive attraverso l'adozione nell'ambito del Jobs Act del decreto legislativo n. 150 del 2015. Tale decreto istituisce la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e la pone sotto il coordinamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L'ANPAL ha, inoltre, il compito di migliorare la capacità di organizzazione e coordinamento delle istituzioni del mercato del lavoro e di predisporre politiche per l'adeguamento del lavoro in grado di agevolare la collocazione, o ricollocazione, dei disoccupati.
  Ricordo, inoltre, che il 30 luglio 2015, il Governo e le Regioni hanno sottoscritto un accordo quadro sulle politiche attive del lavoro attraverso il quale si sono impegnati a garantire la continuità funzionamento dei centri per l'impiego, riconoscendo ad essi il ruolo di infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive. I centri per l'impiego costituiscono, difatti, un attore importante nel mercato del lavoro, in grado di offrire servizi e misure di politica attiva a tutti gli utenti, sull'intero territorio nazionale.
  A tale proposito, il Ministero che rappresento, in raccordo con il coordinamento delle regioni e con la Commissione europea, sta lavorando alla definizione del piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale piano è volto a promuovere azioni di supporto alle riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, anche in linea con quanto richiede l'Unione europea – relativamente alla programmazione FSE 2014-2020 – in termini di investimento sulla modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Piano ha come obiettivo principale quello di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, aumentandone l'efficienza e l'efficacia, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali delle prestazioni, fissati dal decreto legislativo n. 150 del 2015, e operando attraverso una governance multilivello. Nel precisare che a sostegno di tale piano sono previsti ingenti investimenti, ricordo che esso precede un focus sui centri per l'impiego e, in particolare, sul loro rafforzamento sia in termini qualitativi – e quindi di formazione – che quantitativi.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già sottoscritto con le regioni Veneto, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Liguria, le convenzioni – previste dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015 – finalizzate a regolare i rapporti e gli obblighi relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; sono, invece, in via di definizione le convenzionali con le regioni Abruzzo e Puglia.
  Con specifico riferimento alle regioni a statuto ordinario, ricordo che il Ministero del lavoro partecipa agli oneri di funzionamento Pag. 62dei servizi per l'impiego, nei limiti di 140 milioni annui per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero dei dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. A tale proposito, con decreto del 18 novembre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito tra le regioni a statuto ordinario le risorse relative all'annualità 2015, mentre sono in corso le procedure di liquidazioni dei relativi importi.