CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).

PROPOSTA MODIFICATIVA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
(vedi seduta del 5 aprile 2016)

  Alle osservazioni del parere dei relatori aggiungere, in fine, la seguente:
   d) individui il Governo gli strumenti più efficaci affinché siano effettivamente aggiornati i valori catastali, al fine di allinearli agli effettivi valori di mercato già dalla prossima annualità, in modo da fare venire meno la penalizzazione ai danni dei comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite.
1. Rubinato.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);
   valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa IMU/TASI apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015);
   osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini IMU, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;
   valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produrrebbe un'alterazione indebita del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un gap fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;
   considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;
   considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;
   considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile «presenza di seconde case»);Pag. 234
   valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni standard, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;
   valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;
   valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'IMU e della TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;
   rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;
   valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del tax gap, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;
   evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;
   evidenziato inoltre che l'inclusione della TARI nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   valuti il Governo la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;
   b) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori standard;
   c) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.