CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata).

  1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
  2. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies-01. Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata.
01. 05. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
01. 04. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  «69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge Pag. 32costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente:
  Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
01. 03. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
01. 02. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimerlo.
1. 255. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituirlo col seguente:
  1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio»;
   b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione»;
   c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti» sono sostituite dalle seguenti: «Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti»;
   d) l'articolo 143-bis è abrogato.
1. 217. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 107, primo comma, le parole; «riceve da ciascuna delle parti Pag. 33personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio»;
   b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione»;
   c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti» sono sostituite dalle seguenti: «Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti»;
   d) l'articolo 143-bis è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall'attuazione della legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione scritta in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3. Pag. 34
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancia.
1. 221. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sostituire i commi da 1 a 36 con il seguente:
  1. – (Della disciplina della convivenza). – Il contratto tra due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, con il quale essi regolano la propria convivenza è istituito personalmente tramite atto notarile.
  2. La validità del contratto ha inizio con il deposito presso l'ufficiale di stato civile del luogo di residenza di una copia dell'atto notarile, che deve essere registrato in un libro speciale del Registro di stato civile,
  3. Il contratto di convivenza produce gli effetti di cui ai successivi commi 38, 39, 42, 44, 45, salvo che nel medesimo non sia diversamente disposto.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante apposita convenzione ai sensi dei commi da 50 a 56.
1. 257. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere i commi da 1 a 35.
1. 357. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire i commi da 1 a 35 con i seguenti:
  l. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

  «Art. 90-bis. — (Matrimonio egualitario). — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».
  2. All'articolo 107, primo comma dei codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi».
  3. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».
  4. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti; «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».
  5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 4, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di matrimonio egualitario nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento di tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge alle previsioni della presente legge sostituendo, dovunque ricorrano, le parole marito e moglie, affinché si intendano riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna;
   b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione;
   c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti nelle specifiche materie di competenza gli altri Ministri.
  7. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 5, a seguito della Pag. 35deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 5, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  8. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, ciascuno per le proprie competenze, uno o più provvedimenti con i quali provvedono ad adeguare alle previsioni della presente legge le disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nei decreti, nei regolamenti e in tutte le fonti secondarie.
  9. Le Amministrazioni pubbliche, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o «coniugi» dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle norme dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 5, le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, dove non diversamente stabilito.

  Conseguentemente al comma 36 comma sostituire le parole: da matrimonio o da un'unione civile, con le seguente: o da matrimonio, ai commi 43 e 57 sopprimere le parole: , di unione civile, al comma 59 e 62, dovunque ricorrano, sopprimere le parole: o unione civile.

  Conseguentemente alla rubrica del disegno di legge sostituire le parole: delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con le seguenti: del matrimonio egualitario.
1. 1. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, Pag. 36comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
    2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera e) del presente comma;
   c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera h), numero 2), del presente comma;
    2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
    4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
   d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

  3. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 2 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  5. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti Pag. 37dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.

  Conseguentemente:
   sostituire il Titolo con il seguente:
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

  Conseguentemente:
   al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
    2) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    3) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 494. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce Pag. 38il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
  4. Il contributo di cui al comma 3 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  5. Il contributo di cui al comma 3 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  6. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia”, con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.
  7. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni,
  8. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
  9. L'importo di cui al comma 5 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 5.
  11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi; a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare; b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

  Conseguentemente:
   al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro, fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
    2) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, Pag. 39comma 5, lettera della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    3) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b)
quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
    4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.
1. 490. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
  3. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.
  4. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.
  5. Nei rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.Pag. 40
  6. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
  7. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:
   a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
   b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
   c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
   d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 6;
   e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
   g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

  8. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie, L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 9.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

  Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per Vanno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per Pag. 41l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 500. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.
  2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.
  3. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.
  4. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
  5. Il piano straordinario di cui al comma 4 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in Pag. 42condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.
  6. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

  Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.
1. 492. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 43

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.
  3 Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tale fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.
  5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
  6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.
  7. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  8. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  9. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1,000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.
  10. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
  11. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
  12. L'importo di cui al comma 9 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 9.

  Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;Pag. 44
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 497. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.
  3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: ”le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila” sono inserite le seguenti: ”, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia”»;
   «b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  “1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun Pag. 45figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno ”».

  4. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.
  5. La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

  Conseguentemente:
   sostituire il Titolo con il seguente:
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

  Conseguentemente:
   al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non Pag. 46munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 498. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.
  6. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
  7. Il contributo di cui al comma precedente spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  8. Il contributo di cui al comma 6 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  9. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone Fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare».

Pag. 47

  Conseguentemente:
   sostituire il Titolo con il seguente:
Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze»;

  Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fina a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».;
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».
1. 489. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più Pag. 48decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.

  Conseguentemente, al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 491. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale Pag. 49politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
  5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
  6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 496. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.
  3. E vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 493. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:
  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  3 Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti Pag. 50pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  8. La dichiarazione di cui al comma 7 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 501. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 1 e da 11 a 20.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 487. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».
  2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

  Conseguentemente, all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.
1. 158. Sisto, Sarro.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».
  2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: anche dello stesso sesso;Pag. 51
   sopprimere i commi da 36 a 65.
1. 159. Sarro, Sisto.

  Sopprimere il comma 1.
1. 396. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 2 a 34;
   dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  68-ter. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  68-quater. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 512. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.
1. 511. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nella presente legge sono trattate società economiche volte alla gestione domestica non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

  Dopo il comma 34 inserire i seguenti:
  34-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  34-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di Pag. 52natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  34-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  34-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  34-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-opties. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  34-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente articolo:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 515. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nella presente legge sono trattate Società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

  Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire i seguenti:
  34-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  34-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  34-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  34-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.Pag. 53
  34-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-opties. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  34-novies. La dichiarazione di cui al comma 34-bis può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 507. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione, ai sensi della lettera m), secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 2 a 34;
   dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:
  68-bis. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  68-ter. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  68-quater. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 514. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

  Conseguentemente dopo il comma 34 inserire i seguenti:
  34-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  34-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  34-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere Pag. 54i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  34-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  34-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  34-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  34-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 516. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nel presente capo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  69-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 517. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.
1. 503. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 55

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.
1. 502. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 504. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
1. 488. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.Pag. 56
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 505. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
1. 509. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, educativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
1. 508. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La Repubblica, in conformità all'articolo 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
1. 506. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che Pag. 57possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 518. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.

  Conseguentemente dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 519. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.
1. 520. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 e ovunque ricorrano sostituire le parole: unione civile con le seguenti: unione solidale.
1. 335. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente:
   al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 524. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 Pag. 58della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si terrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 521. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente:
   al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo;
   dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 523. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

  Conseguentemente al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 522. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 Pag. 59della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre».

  Conseguentemente al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 525. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: dello stesso sesso;

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  « c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».
1. 529. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».
1. 526. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.
1. 527. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere nell'articolo le parole: dello stesso sesso.
*1. 256. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1 e ovunque ricorrano sopprimere nell'articolo le parole: dello stesso sesso.
*1. 495. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: tra persone dello stesso sesso con le seguenti: distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  « c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al Pag. 60fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».
1. 537. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: persone dello stesso sesso, con le parole: due persone, anche dello stesso sesso.

  Conseguentemente, all'articolo 1, ai commi da 1 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.
1. 157. Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: tra persone dello stesso sesso con le seguenti: distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
1. 536. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: delle stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno cinque anni ovunque ricorrano.
1. 260. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno quattro anni ovunque ricorrano.
1. 261. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni ovunque ricorrano.
1. 262. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno due anni ovunque ricorrano.
1. 263. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno un anno ovunque ricorrano.
1. 264. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: che intendono convivere stabilmente e coabitare ovunque ricorrano.
1. 259. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti.
1. 265. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti.
1. 266. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti:, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte.
1. 268. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 61

  Al comma 1, sostituire le parole: specifica formazione sociale con le seguenti: formazione sociale alla quale la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare.

1. 2. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la parola: sociale.
1. 528. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: quale specifica formazione sociale aggiungere il seguente: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso.
1. 269. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: formazione sociale, aggiungere le seguenti: nella quale vengono garantiti i diritti inviolabili dei singoli componenti della stessa.
1. 267. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
1. 258. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, le parole: degli articoli 2 e 3 della Costituzione, sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 2 della Costituzione.
1. 3. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: differente dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  « c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».
1. 550. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  « c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».
1. 548. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio Pag. 62e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 547. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: differente dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione.
1. 551. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti parole: distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 29 della Costituzione.
1. 549. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: distinguendo comunque le unioni civili e le convivenze di fatto dalle unioni basate sui matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  «c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini».
1. 546. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: che non ha diritto a qualunque tipo di agevolazione riservata alle unioni matrimoniali.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 562. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 563. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 63

  Al comma 1, aggiungere le parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 532. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 530. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 558. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: non riconoscendo alle unioni civili i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 560. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio Pag. 64e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 552. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29, della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 534. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, inserire il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 540. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al Pag. 65fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 541. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 542. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere le parole: specificando che i diritti riservati alle unioni civili non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 545. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere le parole: riconoscendo al contempo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso e le agevolazioni per la formazione della famiglia.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 557. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere le parole: riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 556. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere le parole: che non ha diritto alle agevolazioni economiche o altre provvidenze riservate alle unioni matrimoniali.

Pag. 66

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 561. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: con specifici diritti e doveri che si differenziano da quelli delle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.
1. 565. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere le parole: che si differenzia per diritti e doveri dalle unioni di persone di sesso diverso unite in matrimonio.
1. 564. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
1. 559. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.
1. 555. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: distinguendole dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 31 della Costituzione.
1. 553. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
1. 535. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: specificando comunque che i diritti riservati alle unioni civili e alle convivenze di fatto non sono equiparati ai diritti delle unioni familiari basate sul matrimonio.
1. 499. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: distinguendole entrambe dalle unioni basate sul matrimonio.
1. 554. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le parole: specificando che non sono equiparabili in diritti e doveri alle unioni familiari basate sul matrimonio.
1. 539. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 67

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 533. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere le seguenti parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.
1. 538. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione.
1. 531. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna.
1. 271. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso, è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo gli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.
1. 272. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.
1. 273. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio.
1. 270. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.
1. 274. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni.
1. 275. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

Pag. 68

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni.
1. 276. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni e sei mesi.
1. 277. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni.
1. 278. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno due anni.
1. 279. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e, di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno un anno.
1. 280. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 291. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 296. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

Pag. 69

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 297. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 298. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 299. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 282. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 283. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 284. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti al sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 285. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 70

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno.
1. 300. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 286. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 287. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 288. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 289. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni.
1. 292. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni.
1. 293. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni.
1. 295. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni.
1. 294. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere i commi da 2 a 10.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 566. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 71

  Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
  3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
  3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
  4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita fa potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.
  5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.
  6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

  Conseguentemente dopo il comma 35 inserire i seguenti:
  35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.Pag. 72
  35-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 569. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
  3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
  4. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
  5. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.
  6. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; c) cambiamento di abitazione.
  7. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

  Conseguentemente, dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento Pag. 73ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 570. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 2 a 10 con i seguenti:
  2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
  3. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
  4. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
  5. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.
  6. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti:
   a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
   b) costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;
   c) cambiamento di abitazione.

  7. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero Pag. 74dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 571. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguente:
  2. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 567. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 2 a 10 con il seguenti:
  2. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia.
1. 568. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 572. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

  Conseguentemente dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 574. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 75

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 573. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  I commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
  2. Due o più persone maggiorenni costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al notaio o all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
  3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 viene resa davanti all'ufficiale di stato civile, la registrazione degli atti di unione civile viene effettuata nell'archivio dello stato civile, se è resa davanti notaio, la registrazione avviene ai sensi della vigente normativa in materia, nell'apposito repertorio generale degli atti tra vivi, di cui all'articolo 62 delle legge 16 febbraio 1913, n. 89 e seguenti modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera c).
1. 4. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 2.
1. 397. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 35 con i seguenti:
  35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale;
  35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-sexies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.Pag. 76
  35-septies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 576. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata unione civile.

  Conseguentemente sostituire il comma 35 con i seguenti:
  35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-ter. Ai sensi della presente legge e vietato) qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-sexies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-septies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-octies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 577. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 77

  Al comma 2, le parole: Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, sono sostituite dalle seguenti: Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-quater. Ai sensi della presente legge e vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-novies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 586. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 35 con i seguenti:
  35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia Pag. 78deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-sexies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-septies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-octies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporla, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 581. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.

  Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 648. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale»;

Pag. 79

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologica volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».
1. 647. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  1. Al comma 2, le parole: Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni sono sostituite dalle seguenti: Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Pag. 80

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 2.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 4.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 5.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».
1. 588. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata «sezione relativa Pag. 81alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare».

  Conseguentemente prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
1. 650. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
1. 651. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, le parole: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni sono sostituite dalle seguenti: Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 587. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

Pag. 82

  Conseguentemente, dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone della stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 580. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 582. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 575. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata “unione civile”.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  69-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero Pag. 83dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».
1. 578. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da un uomo e una donna legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».
1. 579. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione.
1. 649. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.
1. 473. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi.
1. 653. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale.
1. 652. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 302. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legata affettivamente all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia.
1. 301. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 310. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 84

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 309. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone della stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 308. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 307. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 313. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 312. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 311. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 303. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 304. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 305. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 85

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 306. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio».

  Conseguentemente sostituire il comma 35 con i seguenti:

  35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-sexies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-septies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-octies. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 583. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato Pag. 86sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 584. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al patrimonio,.
1. 585. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso e sostituire le parole: un'unione civile, con le seguenti: un'unione solidale.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 589. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso e sostituire le parole: un'unione civile, con le seguenti: un'unione solidale.
1. 590. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno Pag. 87della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 591. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 592. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: dello stesso sesso.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma I può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero Pag. 88dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 593. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile, con le seguenti: un'associazione con scopi mutualistici.

  Conseguentemente, dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 598. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.
1. 597. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.
1. 615. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.
1. 596. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: un'unione civile con le seguenti: un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.
1. 595. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: costituiscono un'unione civile con le seguenti: un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici.
1. 594. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: civile al termine del comma.
1. 613. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra le persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente ai commi 4 lettera b), 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 36, 43, 57 Pag. 89lettera a), 59 lettera c), e 62 dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra le persone dello stesso sesso.
1. 222. Binetti, Pagano, Buttiglione.

  Al comma 2, dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
1. 87. Pagano, Chiarelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 599. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
1. 600. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, con le seguenti: quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili.
1. 602. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni con le seguenti: rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.
*1. 170. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni con le seguenti: rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.
*1. 601. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con le seguenti: senza.

  Conseguentemente, dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:
  68-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  68-ter. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, Pag. 90l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 603. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la parola: mediante con le seguenti: senza.
1. 604. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: dichiarazione, inserire le seguenti: di avvenuta costituzione di società economica.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure volte a garantire l'intangibilità della società naturale fondata sul matrimonio nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  8. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 605. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: dichiarazione aggiungere la parola: contestuale.
1. 606. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2 dell'articolo unico le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni sono sostituite dalle seguenti: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 254. Pagano.

Pag. 91

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni con le parole: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 130. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni con le parole: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 49. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni con le parole: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 47. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni con le seguenti: anagrafica contestuale al comune di residenza.
1. 171. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza.
1. 607. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di fronte all'ufficiale di stato civile ed.
1. 608. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2 e ovunque ricorrono sostituire le parole: all'ufficiale di stato civile con le seguenti: al vicesindaco che abbia superato un apposito corso.

  Conseguentemente, al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 544. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2 e ovunque ricorrano sostituire le parole: all'ufficiale di stato civile, con le seguenti: al Sindaco che abbia superato un apposito corso.
1. 543. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'ufficiale di stato civile con le seguenti: al Sindaco che abbia superato un apposito corso.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al Pag. 92fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 609. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di stato.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini;
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art.1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 610. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 93

  Al comma 2, sopprimere le parole: di stato.
1. 611. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: stato inserire le seguenti: improntato alla supremazia della legge e che sia.
1. 612. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la parola: civile con la seguente: estero.
1. 614. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: stato civile inserire le seguenti parole: e presentazione di un documento in cui i genitori attestino di non avere nulla da opporre.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 620. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: all'ufficiale di stato civile inserire le seguenti: che abbia superato un apposito corso.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 617. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: civile, inserire le seguenti: di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici.
1. 616. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: stato civile, aggiungere le seguenti: e presentazione di un documento in cui si spieghino le ragioni della scelta.
1. 618. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: stato civile, aggiungere le seguenti: e presentazione di Pag. 94un documento in cui, in presenza di figli, questi attestino di non opporsi.
1. 619. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 621. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 131. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 48. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 50. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

  Al comma 2, sostituire la parola: ed, con le seguenti:, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 622. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: ed inserire le seguenti: un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica.
1. 623. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: alla inserire le seguenti: sola ragione di gestire una abitazione, ciò dichiarando alla.  
1. 624. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire la parola: presenza con le seguenti: condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio.
1. 625. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la parola: presenza inserire le seguenti: di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale Pag. 95o familiare e senza oneri per lo Stato il cui numero deve essere almeno.
1. 626. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: presentando un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti la residenza italiana;.

  Conseguentemente all'articolo 8, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 636. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che abbiano un età non inferiore ai 25 anni.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che
possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 629. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorenni.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
    c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 630. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
     c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al Pag. 96fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 633. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che siano legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
   69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Sostituire il titolo con il seguente: In attesa dell'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 632. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: previa presentazione di un certificato che attesti l'assenza di interdizione di questi ultimi per infermità mentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
   69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 635. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: legati ai contraenti da vincoli di parentela di primo grado.
1. 634. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che siano uniti fra loro in matrimonio.
1. 631. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, al termine, aggiungere le seguenti parole: che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione.
1. 627. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che abbiano un età non inferiore ai 25 anni.
1. 628. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 97

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia)

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 643. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale;

Pag. 98

  Conseguentemente dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 642. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, aggiungere il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa Pag. 99diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 638. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, aggiungere il seguente periodo: L'unione civile fra Pag. 100persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione.
1. 640. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: di due testimoni, aggiungere il seguente di periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione.
1. 639. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: presenza di due testimoni aggiungere il seguente periodo: L'unione fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso.
1. 641. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

  Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-ter. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 644. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.
1. 645. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
1. 637. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 101

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico.

Art. 1-ter.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quater.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 1-quinquies.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 646. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza Pag. 102delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
  2-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

  Conseguentemente dopo il comma 20, inserire i seguenti:
  20-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
  20-ter. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies 01). Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».
1. 486. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
  2-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

  Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione.
1. 485. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'ufficiale di stato civile ha il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza rispetto alle unioni civili, e in tal caso discende il diritto a rifiutarsi di costituire e registrare l'unione civile.

  Conseguentemente al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente: d-bis. la mancata dichiarazione di entrambe le parti con l'impegno di non ricorrere alla pratica della maternità surrogata.
1. 654. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la Pag. 103professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione.
1. 478. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
1. 484. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
  La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione.
1. 477. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile in cui si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 479. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile di un atto dove si indica il nome, il cognome, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 480. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
1. 481. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 104

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della, casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 482. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 483. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza, L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 476. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile dei comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
  L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi, L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 475. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza Pag. 105delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
  L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 474. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.

  Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Si intende nulla l'unione civile qualora i figli maggiorenni di uno e entrambi i contraenti si oppongano formalmente all'unione.

  Conseguentemente dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
  35-bis. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 472. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Qualora entrambe i testimoni siano non udenti, alla costituzione dell'unione civile deve essere presente un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione con la Lingua dei Segni (LdS).

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 471. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l'ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà tradurre la dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 470. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 106

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
  2-ter. L'ufficiale di stato civile può rifiutarsi di costituire l'unione civile rilasciando un certificato coi motivi del rifiuto.
1. 469. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
1. 467. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
   2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
  La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza delle persone che intendono costituire l'unione, il luogo dove intendono costituire l'unione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis)
modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 468. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:
  35-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 466. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente Pag. 107che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.
1. 465. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale.

  Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-ter. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 464. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 172. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 3.
* 1. 398. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di «comune» e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l'espressione: «ufficiale di stato civile» nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni.
1. 317. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
1. 316. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
1. 148. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 112 del codice civile.
1. 367. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 108

  Sopprimere il comma 4.
1. 399. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
   a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   b) la sussistenza del legame derivante da unione civile in atto;
   c) la minore età anche di una sola delle parti;
   d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale o per la quale sia stato promossa istanza di interdizione;
   e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, commi 1, 2 e 3 del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
   f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
1. 149. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 4 sopprimere la lettera a).
1. 656. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: stesso sesso aggiungere le parole: o di persone definite conviventi di fatto ai sensi del comma 36.
1. 197. La Russa.

  Al comma 4 sopprimere la lettera b).
1. 657. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, lettera b) sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 88. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 4, la lettera c) è soppressa.
* 1. 5. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 4, la lettera c) è soppressa.
* 1. 658. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio.
1. 660. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).
1. 659. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, alla lettera d), dopo le parole: omicidio consumato o tentato inserire le seguenti: o per lesione personale grave o gravissima.

  Conseguentemente, all'articolo 88 del codice civile dopo le parole: omicidio consumato Pag. 109o tentato inserire le seguenti: o per lesione personale grave o gravissima.
1. 116. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) non essere cittadini italiani.
1. 655. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) la minore età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile.
1. 6. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) la minore età.
1. 318. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 5.
1. 400. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile.
1. 150. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 151. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, sopprimere le parole: gli articoli 65 e 68 nonché.
1. 152. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
1. 153. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, inserire, in fine, il seguente: La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse.
1. 319. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 6.
1. 401. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 6, dopo le parole: unione civile inserire le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
1. 89. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 6, dopo le parole: delle parti dell'unione civile, inserire le seguenti: ovvero dal coniuge di una di esse.
1. 368. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6, dopo le parole: ascendenti prossimi, aggiungere le parole: dai discendenti,.
1. 198. La Russa.

Pag. 110

  Al comma 6, all'ultimo periodo, dopo le parole: durante l'assenza dell'altra inserire le seguenti:, dichiarata ai sensi dell'articolo 49 del codice civile,.
1. 117. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 7.
1. 402. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 7, dopo le parole: unione civile inserire le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
1. 90. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile.
1. 8. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 7, la lettera a) è soppressa.

  Conseguentemente alla lettera b), le parole: «numeri 2), 3) e 4), del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile».
1. 7. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 7, lettera b), dopo le parole: numeri 2), 3), e 4) aggiungere la seguente: 5).
1. 156. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 8.
1. 403. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 8 sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione unione civile.
1. 91. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 404. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 154. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 9 sopprimere le parole: l'indicazione del loro regime patrimoniale e le seguenti: oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
1. 155. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 9 sopprimere le parole: oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
1. 160. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 111

  Sopprimere il comma 10.
*1. 405. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 199. La Russa.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 132. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 51. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 9. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 10 dal seguente: le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.
**1. 52. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.
**1. 53. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.
**1. 133. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Il comma 10, è sostituito dal seguente:
  10. Le parti dell'unione civile mantengono ognuna il proprio cognome.
1. 10. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: La parte che scelga di posporre al cognome proprio il cognome comune, deve fare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile.
1. 663. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: o posporre.
1. 661. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La parte perde il cognome comune in caso di scioglimento dell'unione civile.
1. 662. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: Il cognome comune è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 11. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

Pag. 112

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. – (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). – Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al Capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe della popolazione residente. Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;
   b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «alle unioni civili»;
   c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;
   d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: «Art. 5-bis. – (Unione civile).1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale»;
   e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le partì»;
   f) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole «nuova famiglia» sono inserite le seguenti «o di nuova unione civile» e dopo le parole «della famiglia» sono inserite le seguenti «o dell'unione civile».
1. 161. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.
1. 162. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi da 11 a 20.
1. 320. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:
  11-bis. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia.
1. 322. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente: Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio.
1. 321. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:
  11. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
  12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo comma 13-bis.
  13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della Pag. 113convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.
  13-ter Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
  13-quater. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
   a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
   b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
   c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

  13-quinquies. La delega di cui al comma 13-quater avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al periodo precedente.
  13-sexies. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: «un familiare» aggiungere «la parte dell'unione civile».
  13-septies. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «del coniuge» aggiungere: «o della parte dell'unione civile».
1. 163. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:
  11. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
  12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 13-bis.
  13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
  13-ter. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.Pag. 114
  13-quater. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989 n. 223.
  13-quinquies. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.
1. 175. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 11.
1. 406. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: reciproco inserire le seguenti: alla fedeltà.
1. 666. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, dopo la parola: doveri inserire le seguenti: distinti e differenti dai diritti e dai doveri della famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.
1. 668. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, dopo la parola: doveri inserire le seguenti: distinti e non equiparabili ai diritti e doveri delle unioni familiari basate sul matrimonio.
1. 669. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse dell'unione ed.
1. 370. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.
*1. 371. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 11, dopo le parole: l'obbligo reciproco aggiungere le parole: alla fedeltà.
*1. 14. Marzano.

  Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.
*1. 223. Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco, inserire le seguenti: alla fedeltà.
*1. 127. Sisto.

  Al comma 11, primo periodo dopo le parole: e materiale aggiungere le parole: alla fedeltà.
1. 200. La Russa.

  Al comma 11, dopo le parole: all'assistenza morale e materiale aggiungere le parole: alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
1. 15. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

Pag. 115

  Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà.
1. 664. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.
*1. 54. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.
*1. 134. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.
*1. 55. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo,.
1. 665. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: alle proprie sostanze e.
1. 671. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo,.
1. 673. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: e casalingo,.
1. 674. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: e casalingo con le seguenti: o casalingo.
1. 174. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: comuni con la seguente: della famiglia.
*1. 12. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 11, sostituire la parola: comuni con le parole: della famiglia.
*1. 13. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni.
1. 330. Piso, Roccella, Chiarelli, Pagano.

Pag. 116

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11-bis. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
1. 325. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:
  11-bis. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
1. 323. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. La convivenza cessa con la dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente.
1. 331. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 407. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 135. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 56. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 57. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
  12-bis. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
   a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
   b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
   c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

  12-ter. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
  12-quater. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 12-ter.
  12-quinquies. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: «all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: “un familiare” aggiungere: “la parte dell'unione civile”.
  12-sexies. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “dei coniuge” aggiungere: “o della parte dell'unione civile”».
1. 176. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 12 col seguente:
  12, Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita comune fissando la comune residenza; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 224. Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

Pag. 117

  Il comma 12 è sostituito dal seguente:
  12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita dell'unione civile e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 17. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 12, sopprimere le parole: concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e e le seguenti: a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 177. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12, sopprimere le parole: concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e.
1. 681. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 12, sostituire le parole: l'indirizzo della vita familiare con le seguenti: il regime patrimoniale dell'unione.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 178. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12 sopprimere le parole: familiare e fissano la residenza.
*1. 59. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 12 sopprimere le parole: familiare e fissano la residenza.
*1. 58. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 12 sopprimere le parole: familiare e fissano la residenza.
*1. 136. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12, sostituire la parola: familiare con la seguente: comune.
1. 682. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 12, sostituire la parola: comune con le seguenti: della famiglia secondo le esigenze di entrambi;.
1. 16. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 12, sopprimere le parole da: a ciascuna delle parti fino alla fine del comma.
1. 685. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 12, dopo la parola: concordato aggiungere le seguenti: ai sensi degli articoli 144 e 145 del codice civile in quanto compatibili. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dal comma 11 è sospeso nei confronti della parte che allontanatasi senza giusta causa dalla residenza concordata, rifiuta di tornarvi. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni della parte allontanatasi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 143, terzo comma.
1. 369. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: La dichiarazione della residenza Pag. 118comune deve essere comunicata almeno dieci giorni precedenti alla costituzione dell'unione civile dalle persone che intendono costituire l'unione nei comuni di residenza. L'unione civile non può essere costituita prima del sesto giorno dopo compiuta comunicazione di residenza comune.
1. 680. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: La dichiarazione della residenza comune deve essere comunicata almeno cinque giorni precedenti alla costituzione dell'unione civile dalle persone che intendono costituire l'unione nei comuni di residenza.
1. 670. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: La dichiarazione della residenza comune deve essere comunicata negli uffici dei comuni in cui i contraenti hanno la residenza.
1. 672. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «2-bis. Le parti si impegnano, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere alla pratica della maternità surrogata.
1. 667. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  2-bis. Le parti si impegnano, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere a viaggi finalizzati alla pratica della maternità surrogata.
1. 683. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  2-bis. Le parti si impegnano, contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere a viaggi finalizzati alla pratica della maternità surrogata al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 684. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 13.
1. 408. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. le disposizioni contenenti le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 333. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 119

  Il comma 13, è sostituito dal seguente:
  13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni.
1. 18. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 13, dopo le parole: regime patrimoniale aggiungere la seguente: legale.
1. 20. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

  Al comma 13, sopprimere le parole: in mancanza di diversa convenzione patrimoniale,.
1. 675. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.
* 1. 61. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.
* 1. 686. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.
* 1. 137. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la parola: separazione.
* 1. 60. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 13, sostituire le parole: dei beni con la seguente: legale.
1. 372. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, dopo la parola: comunione inserire la seguente: legale.
1. 19. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 13, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 332. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 687. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 180. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: forma.
1. 677. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 120

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: modifica,.
1. 676. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: simulazione.
1. 678. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: e capacità.
1. 679. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
1. 688. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 13, sopprimere le parole: II, III, IV.
1. 179. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, articolo 4.
1. 334. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 14.
1. 409. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 14 sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 93. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 410. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Il comma 15 è soppresso.
*1. 21. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Il comma 15 è sostituito dal seguente:
  15. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
1. 23. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Il comma 15 è sostituito dal seguente:
  15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 22. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 15, al primo periodo, dopo le parole: amministratore di sostegno, inserire le seguenti:, del tutore o del curatore.

  Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: l'interdizione o l'inabilitazione, Pag. 121con le seguenti: l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.
1. 373. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 16.
1. 411. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 16, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 94. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 16, sostituire la parola: da con la seguente: di.
1. 118. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 412. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Il comma 17 è soppresso.
*1. 24. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 17, dopo le parole: 2118 e 2120, inserire le seguenti: alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2122.
1. 374. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 95. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 17, aggiungere alla fine della disposizione le parole: secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del codice civile.
1. 347. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 17, aggiungere, in fine al periodo, le parole: registrata da almeno due anni.
1. 201. La Russa.

  Sopprimere il comma 18.
1. 413. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 18, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 96. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 18, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine si applicano all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni di cui all'articolo 2947, primo comma, n. 1, del codice civile.
1. 218. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 414. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 138. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 122

  Sopprimere il comma 19.
*1. 62. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 63. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile. Lo straniero che vuole unirsi civilmente ai sensi del comma 1, deve presentare all'ufficiale dello stato civile, un certificato debitamente legalizzato ovvero munito di apostille, al fine di accertare lo stato libero.
1. 375. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.
*1. 391. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.
*1. 139. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.
*1. 64. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro II del codice civile, nonché.
*1. 65. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 19 sopprimere le parole: 116 primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4.
1. 186. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 19, sopprimere le parole: 116, primo comma,.
1. 25. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: L'articolo 116, primo comma, non si applica ai cittadini di quei paesi che criminalizzano l'omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano l'unione tra due persone dello stesso sesso.
1. 26. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.
1. 173. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 123

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: «del genitore o» aggiungere: «della parte dell'unione civile o del».
  19-ter. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: «del coniuge» aggiungere: «, della parte dell'unione civile».
  19-quater. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: «al coniuge» aggiungere: «o alla parte dell'unione civile» e nella quinta alinea dopo le parole: «del coniuge» aggiungere: «della parte dell'unione civile».
1. 185. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: «il coniuge» aggiungere: «la parte dell'unione civile»;
   b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;
   c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: «di coniuge» aggiungere: «o di parte dell'unione civile»;
   d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile»;
   e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: «non legalmente separato» aggiungere: «o della parte dell'unione civile».
1. 188. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione civile»;
   b) nel testo dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti dell'unione civile».
  19-ter. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei figli» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
   c) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «di coniuge» sono inserite le seguenti: «di unione civile».
1. 189. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 124

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: «con i familiari» aggiungere: «o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione»;
   b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «un familiare» aggiungere: «o della parte dell'unione civile»;
   c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: «eventi familiari» aggiungere: «o relativi alla parte dell'unione civile».
1. 184. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, inserire il seguente:
  19-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

  Conseguentemente, al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: alla, con le seguenti: al Titolo II della.
1. 376. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimienti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere: «o dalla parte dell'unione civile».
1. 187. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «del coniuge,» inserire: «della parte dell'unione civile,».
  19-ter. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «che risultino» aggiungere: «parti delle unioni civili,».
  19-quater. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di «convivente more uxorio» inserire le parole: «parte dell'unione civile,».
1. 190. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
1. 183. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.
1. 182. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove Pag. 125anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefìci connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
1. 181. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 20.
* 1. 66. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

  Sopprimere il comma 20.
* 1. 191. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 20.
* 1. 415. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 20.
* 1. 27. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 20, sopprimere il primo e il secondo periodo.
1. 192. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 20, sostituire le parole: Al solo fine, con le seguenti: Al fine.

  Conseguentemente eliminare gli ultimi due periodi, ossia le parole: la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti.
1. 30. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

  Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: solo.
1. 29. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: non riconosciuta dalla Costituzione.
1. 693. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: legate affettivamente fra loro ma non equiparate ed equiparabili ai coniugi legati in matrimonio.
1. 695. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: riconoscendo la diversità fra l'unione civile e la famiglia fondata sul matrimonio riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
1. 694. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso inserire le seguenti: riconoscendo al contempo la specificità della Pag. 126famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.
1. 692. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, dopo le parole: persone dello stesso sesso aggiungere le seguenti: il regime dei coniugi si estende ai contraenti l'unione civile anche per le prestazioni assicurate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti.
1. 356. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 20 sopprimere il secondo periodo.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, sostituire le parole: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, con le seguenti: All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 228. Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 20, sostituire le parole da: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 fino alla fine del periodo con le seguenti: La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983 n. 184.
1. 193. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 20, al secondo periodo, sostituire la parola: alla, con le seguenti: al Titolo II della.
1. 377. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimienti.

  Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono inserite le seguenti: ed alla normativa vigente in materia di pensioni ai superstiti.

  Conseguentemente, al comma 66, le parole: 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, sono sostituite dalle seguenti: 3,6 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, in 11,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 15,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente alle lettere a) e b) gli importi sono ridotti in proporzione.
1. 28. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

Pag. 127

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.
  Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», titolo VI, commi 72 e 72-bis.
  Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita vanno riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione.
1. 336. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 20 sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 244. Pagano, Roccella, Piso, Chiarelli.

  Al comma 20 sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 225. Buttiglione, Binetti.

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 689. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 67. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: è in ogni caso esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 203. La Russa.

  Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 33. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È fatto divieto di viaggiare con lo scopo di ricorrere alla pratica della maternità surrogata.
1. 690. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 691. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La costituzione delle Pag. 128unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.
1. 697. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È fatto divieto di pubblicizzare viaggi finalizzati al ricorso della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 711. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati al ricorso della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 709. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire le parole: Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti con il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» in materia di maternità surrogata.
1. 326. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 20 aggiungere, in fine al periodo, le parole: e, in particolare, resta esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 202. La Russa.

  Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: facendo comunque prevalere su tutto l'interesse del minore a vedere riconosciuto il diritto ad avere un padre e una madre.
1. 702. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: tutelando in primo luogo il diritto del minore ad avere un padre e una madre.
1. 703. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: garantendo il rispetto dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità.
1. 706. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: assicurandosi che il minore non sia stato sottratto, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito.
1. 705. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di propagandare, con qualunque mezzo, la pratica della maternità surrogata, prevedendo Pag. 129per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni e la multa da quindicimila a centocinquantamila euro.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della propaganda della maternità surrogata.
1. 723. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di propagandare, con qualunque mezzo, la pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni e la multa da quindicimila a centocinquantamila euro.
1. 722. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori la reclusione da sei a dodici anni.
1. 720. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di organizzare viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata, prevedendo per i trasgressori una multa da ventimila a centottantamila euro.
1. 721. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di organizzare, anche a mezzo internet, viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata.
1. 719. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: e il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata ed è fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.
1. 717. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: ed è fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.
1. 716. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: e il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata ed è fatto divieto di propagandare, in qualunque modo, la pratica della maternità surrogata.
1. 718. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 130

  Al comma 20 aggiungere in fine le seguenti parole: e resta fermo il divieto di ricorrere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa con figurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 715. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di adottare il minore, figlio biologico o adottato di uno dei due, nato o adottato successivamente alla costituzione dell'unione civile.
1. 704. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo: È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.
1. 707. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20-bis, aggiungere il seguente comma:
  20-ter. All'articolo 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «o dal coniuge di uno dei due genitori» sono inserite le parole: «o dalla persona che ha contratto un'unione civile tra persone dello stesso sesso con uno dei due genitori».
1. 35. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Al medesimo articolo, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con l'adozione di cui alla lettera b) del comma 1, l'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottato e la parentela con la sua famiglia.».
1. 34. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge 4 maggio 1983. n. 184, e successive modificazioni, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

  Conseguentemente, dopo le parole: dell'altro coniuge sono aggiunte le seguenti: o dell'altra parte dell'unione civile tra persone delle stesso sesso.
1. 31. Marzano, Andrea Maestri, Brignone.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente: È vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata.
1. 724. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 131

  Dopo il comma 20 inserire i seguenti:
  20-bis. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.
  20-ter. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983 n. 184.
1. 194. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
  20-bis: È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.
  20-ter. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.
1. 713. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 20 con i seguenti:
  20: È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.
  20-bis. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.
1. 714. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 20 con i seguenti:
  20. È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.
  20-bis. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con le multe da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.
1. 710. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
  20-bis: È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
  20-ter. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque propaganda con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la Pag. 132multa da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della propaganda della maternità surrogata.
1. 712. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis: Chiunque ricorra, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomatico consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.
1. 708. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Chiunque organizza, pubblicizza o utilizza la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 699. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:
  20-bis. I fatti previsti dal comma 6 dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, sono puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano.
  20-ter. La disposizione di cui al comma 20-bis costituisce disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del codice penale.
1. 36. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni è punito con la multa da euro 20.000 a 180.000.
1. 698. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Il cittadino italiano che utilizza la pratica della maternità surrogata, anche all'estero, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 700. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Il cittadino italiano che si avvale della pratica della maternità surrogata, anche in Paesi in cui tale pratica è legalmente riconosciuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 701. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 69. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

Pag. 133

  Sopprimere il comma 21.
*1. 140. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 70. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 416. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 21 con i seguenti:
  21. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.
  21-bis. Nel caso di concorso con i figli:
   a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;
   b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quinto dell'eredità.

  21-ter. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.
  21-quater. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.
1. 195. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni del libro II del codice civile, con esclusione delle disposizioni del Capo X del Titolo I, del Titolo II, e del Capo V-bis del Titolo IV.
1. 196. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.
1. 725. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 21, dopo le parole: persone dello stesso sesso inserire le seguenti: e conviventi di fatto.
1. 346. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 21, sopprimere le parole: e dal capo X, e le seguenti: dal titolo II e dal capo II e capo V-bis del titolo VI.
1. 166. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, sopprimere le parole: e dal capo X e le parole: dal titolo II.
1. 165. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, sopprimere le parole: e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV.
1. 164. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 134

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   a) a persone legate da rapporto coniugale mediante matrimonio, civile o concordatario, da almeno tre anni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
   b) a persone, dello stesso sesso ovvero di sesso diverso, legate da un'unione non coniugale o da rapporto di convivenza, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità dell'unione o del rapporto di convivenza da almeno tre anni;
   c) a persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del/la minore, accertato ai sensi del titolo IV.
1. 72. Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera h), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 71. Locatelli, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 37. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 417. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 22, 23, 24, 25 con i seguenti:
  «22. L'unione civile cessa a seguito di:
   a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
   b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
   c) matrimonio tra le parti dell'unione;
   d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
   e) morte di una delle parti dell'unione.

  23. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  24. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui al comma 22, lettere a), b) e d) la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Pag. 135Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 261.
  25. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.
  25-bis. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.
  25-ter. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.
  25-quater. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni.
  25-quinquies. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.
  25-sexies. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.
  25-septies. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 19.
1. 167. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 22, dopo le parole: unione civile sono aggiunte le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
1. 98. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Sopprimere il comma 23.
*1. 418. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Il comma 23 è soppresso.
*1. 38. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 23, con il seguente:
  1. L'unione solidale si scioglie:
   a) per accordo tra le parti;
   b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
   c) per matrimonio di una delle parti.
1. 337. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 23, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 99. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 23, aggiungere in fine il seguente periodo: Quando lo scioglimento dell'unione civile è domandata da una parte in seguito a condanna a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando Pag. 136ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio, l'ufficiale di stato civile competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dell'unione civile accerta la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire un'unione civile».
1. 726. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 24.
1. 419. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 24, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 100. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.
1. 727. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 24, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 728. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 24, sostituire le parole: della manifestazione con le seguenti: dell'ultima manifestazione. 
1. 119. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 420. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 39. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 26.
1. 421. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico del matrimonio.
1. 41. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove le parti dell'unione civile abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione del matrimonio, che l'ufficiale di stato civile provvede a registrare nel relativo archivio.
1. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  I commi da 27 a 34, sono soppressi.
1. 42. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

Pag. 137

  Sopprimere il comma 27.
*1. 422. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 27.
*1. 141. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 27.
*1. 73. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di proseguire il rapporto, conseguono l'automatico scioglimento del matrimonio e l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 101. Pagano, Binetti, Buttiglione, Chiarelli, Roccella.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  Alla rettificazione anagrafica di sesso consegue l'automatico scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili.
1. 731. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  Alla rettificazione anagrafica di sesso, anche laddove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatico scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili. I coniugi possono recarsi di fronte all'ufficiale di stato civile per la costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 732. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 27 con il seguente: Alla rettificazione anagrafica di sesso non consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 733. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui al comma 2 della presente legge. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.
1. 168. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 27 sostituire le parole da: consegue fino alla fine del periodo con le seguenti: consegue l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso laddove i coniugi abbiano espresso una dichiarazione di volontà in tal senso con la medesima forma già prevista per la costituzione dell'unione civile ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
1. 204. La Russa.

  Al comma 27, sostituire le parole: consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con le seguenti: consegue l'obbligo di recarsi Pag. 138di fronte all'ufficiale di stato civile per dichiarare la volontà di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 730. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 27, sostituire le parole: consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con le seguenti: deve seguire una dichiarazione dei coniugi di fronte all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 729. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 27, dopo la parola: consegue inserire le seguenti: previa esplicita richiesta delle parti.
1. 169. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 27 inserire il seguente:
  27-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, i sindaci ed i loro sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni atto ad esse antecedente, conseguente o comunque connesso. La dichiarazione, da presentarsi per iscritto al Sindaco ed al Prefetto, produce effetto immediato e va eseguita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero all'atto dell'assunzione della carica pubblica o dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Se obiettore è il Sindaco, la dichiarazione va presentata solamente al Prefetto, Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere dichiarato la propria obiezione di coscienza. I comuni hanno l'obbligo di rendere noto il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza, nonché di predisporre la modulistica per la dichiarazione di obiezione di coscienza e di trasmettere al Prefetto, per conto dell'obiettore, la dichiarazione ricevuta. L'obiettore è esonerato dalle attività antecedenti, conseguenti o comunque connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, all'annotazione delle convenzioni patrimoniali c delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
1. 361. Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi 28 e 29.
1. 338. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 28.
1. 423. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere le parole: Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge.
1. 761. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 139

  Al comma 28, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 742. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
1. 740. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.
1. 741. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sostituire le parole: persone dello stesso sesso con le seguenti: uomo e donna.
1. 760. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sostituire le parole: dello stesso sesso con le seguenti: di sesso diverso.
1. 759. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28 sopprimere le lettere a) e b).
1. 737. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28 sopprimere le lettere a) e c).
1. 738. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28 sopprimere la lettera a).
*1. 734. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28 sopprimere la lettera a).
*1. 206. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 28 apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni»; sopprimere la lettera b);
   sopprimere la lettera c).
1. 339. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole:, trascrizioni e annotazioni.
1. 744. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole: trascrizioni.
1. 757. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 140

  Al comma 28, lettera a), sopprimere le parole: e annotazioni.
1. 758. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, aggiungere, in fine alla lettera a) le parole:, fermo restando il divieto assoluto di adozione da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 205. La Russa.

  Al comma 28, sopprimere le lettere b) e c).
1. 739. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere la lettera b).
1. 735. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.
*1. 74. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.
*1. 75. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.
*1. 393. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;.
*1. 142. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: modifica e.
1. 743. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), sopprimere la parola: privato.
1. 753. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 29, lettera b), sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso e le parole: formate da persone dello stesso sesso ovunque ricorrano.
1. 340. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 141

  Al comma 28, lettera b), sostituire le parole: dello stesso sesso con le parole: di sesso diverso, ovunque ricorrano.
1. 745. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), sostituire le parole: persone dello stesso sesso con le parole: uomo e donna ovunque ricorrano.
1. 752. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: regolata dalle leggi italiane.
1. 751. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), dopo le parole: che abbiano contratto, inserire le seguenti:, da almeno 5 anni.
1. 750. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), dopo le parole: che abbiano contratto, inserire le seguenti:, da almeno 10 anni.
1. 749. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), dopo le parole: abbiano contratto all'estero inserire le seguenti: un istituto simile.
1. 746. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera b), sopprimere le parole: matrimonio, unione civile o.
1. 747. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28 lettera b) è eliminata la parola: matrimonio.
*1. 102. Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 28, lettera b), sopprimere la parola: matrimonio.
*1. 748. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere la lettera c).
**1. 736. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere la lettera c).
**1. 341. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 142

  Al comma 28, lettera c), sopprimere le parole: modificazioni ed.
1. 754. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera c), sopprimere le parole: ed integrazioni.
1. 755. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, lettera c), sopprimere la parola: necessario.
1. 756. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 29.
1. 424. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 762. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 30.
1. 425. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
1. 763. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30 sopprimere il secondo periodo.
*1. 77. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 30 sopprimere il secondo periodo.
*1. 76. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.
*1. 143. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.
*1. 394. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.
*1. 764. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 143

  Al comma 30, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'espressione dei pareri è vincolante ai fini dell'approvazione del decreto.
1. 765. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, secondo periodo, sostituire le parole: anche in mancanza dei pareri, con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 766. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, sopprimere il terzo periodo.
1. 768. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, terzo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le parole: sei mesi.
1. 767. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, sopprimere il quarto periodo.
1. 769. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, sopprimere il quinto periodo.
1. 771. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, quinto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 770. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 772. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 31.
* 1. 207. La Russa.

  Sopprimere il comma 31.
* 1. 426. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 31, sostituire le parole: due anni con le parole: un anno.
1. 773. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 144

  Al comma 31, aggiungere in fine le seguenti parole: e previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
1. 774. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 32.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
1. 776. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 32.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 775. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 32.
* 1. 427. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere comma 32.
* 1. 342. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 32.
* 1. 208. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 33.
** 1. 428. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere comma 33.
** 1. 343. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sostituire il comma 33 col seguente:
  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «Vincolo di precedente matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di unione civile tra persone dello stesso sesso».
* 1. 229. Buttiglione, Binetti, Pagano.

  Sostituire il comma 33 col seguente:
  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «Vincolo di precedente matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di unione civile tra persone dello stesso sesso».
* 1. 103. Pagano, Chiarelli, Roccella.

Pag. 145

  Sopprimere il comma 34.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei contraenti ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza delle persone che intendono costituire l'unione. L'unione civile non può essere costituita prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se l'unione non è costituita nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
1. 777. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 34.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 778. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 34.
1. 429. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 34 inserire i seguenti:
  34-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma  precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi Pag. 146dall'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di qui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1, n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  34-septies. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.
  34-opties. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  34-novies. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-decies. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-undecies. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
1. 395. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:
  34-bis. Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione Pag. 147per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. Modalità di esercizio dei diritto. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutiva che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116. comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1, n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  34-septies. Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.
  34-opties. Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  34-novies. Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti Pag. 148in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-decies. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-undecies. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
* 1. 79. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:
  34-bis. Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. Modalità di esercizio del diritto. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dai cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutiva che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1. n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.Pag. 149
  34-septies. Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.
  34-opties. Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  34-novies. Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-decies. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-undecies. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
* 1. 144. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 34, sono inseriti i seguenti:
  34-bis. Diritto di obiezione di coscienza. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Divieto di discriminazione. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. Modalità di esercizio dei diritto. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dai cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Esercizio dell'obiezione di coscienza nel procedimento di costituzione delle unioni civili dello stesso sesso. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche Pag. 150esercenti mansioni esecutiva che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. Esercizio del diritto di obiezione di coscienza del Conservatore dei Registri Immobiliari. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1. n. 4 cod. civ. quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  34-septies. Esercizio dell'obiezione di coscienza dei notai. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.
  34-opties. Esercizio dell'obiezione di coscienza da parte degli imprenditori e dei commercianti. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  34-novies. Libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-decies. Diritto all'educazione dei genitori. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-undecies. Delega al Governo. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
* 1. 78. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 35.
1. 430. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Il comma 35 è sostituito dal seguente:
  35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 26 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 43. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Il comma 35 è sostituito dal seguente: la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 348. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

Pag. 151

  Al comma 35, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dei decreti legislativi di cui al comma 28.
1. 209. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. All'articolo 143, comma 2, del codice civile sono soppresse le seguenti parole «alla fedeltà».
1. 44. Nicchi, Paglia, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sopprimere i commi da 36 a 65.

  Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole da: Costituzione sino alla fine del periodo.
1. 215. Rampelli.

  Sopprimere i commi dal 36 al 65.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
1. 780. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere i commi da 36 a 65.
* 1. 210. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi da 36 a 65.
* 1. 378. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 36.
1. 431. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 36, dopo le parole: due persone maggiorenni inserire le seguenti: di diverso sesso.
1. 779. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 36, dopo la parola: maggiorenni inserire le seguenti: conviventi e.
1. 781. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 36, al primo comma, sostituire la parola: unite con le parole: e capaci e aggiungere dopo la parola: stabilmente le parole: conviventi e unite.
1. 211. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 36, dopo la parola: adozione, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 87 dei codice civile, nonché.
1. 380. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 36, dopo la parola: adozione inserire la frase: nei limiti di quanto previsto dall'articolo 87 del codice civile.
1. 349. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 36, sopprimere le parole: da matrimonio o da un'unione civile.
1. 379. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Pag. 152

  Al comma 36, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 104. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 36 aggiungere il seguente periodo: La convivenza di fatto si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 37.
1. 216. La Russa.

  Sopprimere il comma 37.
1. 900. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 37, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti.
1. 782. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 38.
1. 432. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 39.
1. 433. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 39, le parole: previste per i coniugi e i famigliari sono sostituite dalle seguenti: previste per i coniugi, i familiari e le persone dello stesso sesso unite civilmente.
1. 105. Pagano, Binetti, Buttiglione, Chiarelli, Roccella.

  Sopprimere i commi 40 e 41.
1. 381. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 40.
* 1. 81. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 40.
* 1. 80. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso, Piso.

  Sopprimere il comma 40.
* 1. 145. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 40.
*1. 434. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 83. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

Pag. 153

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 82. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 783. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 146. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 40, alla lettera a), dopo: salute aggiungere le parole: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.
*1. 85. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 40, alla lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le parole: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.
*1. 84. Pagano, Chiarelli, Roccella, Fucci, Distaso.

  Al comma 40, alla lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.
*1. 147. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 40, sopprimere la lettera b).
1. 784. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 41.
1. 435. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 42.
1. 436. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Il comma 42, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa, alle medesime condizioni economiche operanti durante la convivenza, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo diritto si protrae per un periodo non inferiore a tre anni. In ogni caso, qualora il convivente defunto non fosse stato l'unico proprietario dell'immobile, il convivente superstite, dovrà corrispondere ai proprietari superstiti, una indennità pari al 50 per cento del canone locatizio di mercato.
1. 106. Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

  Il comma 42 è sostituito dal seguente:
  42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite Pag. 154ha diritto di continuare ad abitare nella stessa indipendentemente dal fatto che ivi coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.
1. 86. Di Lello.

  Al comma 42, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso di cessazione della convivenza, in presenza di figli minori o figli disabili nati all'interno della convivenza stessa, il godimento della casa di comune residenza, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e si applica, laddove compatibile, l'articolo 337-sexies del codice civile.
1. 382. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 42, ultimo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: quattro anni.
*1. 785. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 42, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le parole: quattro anni.
*1. 212. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il diritto dei figli del contraente deceduto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza.
1. 786. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 43.
1. 437. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: debitamente registrata.
1. 787. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 44.
1. 438. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 45.
1. 439. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 45, aggiungere alla fine del periodo: se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre.
1. 213. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 45 inserire il seguente:
  45-bis. In caso di morte di uno dei conviventi di fatto, il convivente superstite ha gli stessi diritti spettanti al coniuge con riferimento alla pensione di reversibilità ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, a condizione che la convivenza di fatto abbia i presupposti di cui ai commi 36 e 37 e che non sia cessata precedentemente.

Pag. 155

  Conseguentemente, dopo il comma 66 inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» con le seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
1. 115. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 46.
1. 440. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, all'articolo 230-bis, terzo comma, dopo la parola: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente ovvero il convivente».

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole:, V e VI, con le seguenti: e V.
1. 383. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
1. 363. Sarro, Sisto.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora la convivenza di fatto abbia avuto una durata non inferiore ad anni cinque.
1. 126. Sarro, Sisto.

  Al comma 46, aggiungere dopo le parole: la propria opera, le seguenti: all'interno della convivenza o.
1. 350. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 46, capoverso: «Art. 230-ter» sopprimere la parola: familiare.
1. 120. Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 46, le parole: agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati sono sostituite dalle seguenti: agli utili d'impresa ed ai beni acquistati.
1. 108. Pagano, Binetti, Chiarelli, Roccella, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 47.
1. 441. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 48.
1. 442. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 156

  Dopo il comma 48 inserire il seguente:
  49. Ai fini del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, il convivente superstite è equiparato al coniuge superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.
1. 128. Centemero, Ravetto, Bergamini.

  Sopprimere il comma 49.
*1. 443. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 49.
*1. 384. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 49 con il seguente:
  49. Ai fini del risarcimento del danno conseguente da fatto illecito altrui la posizione del convivente equiparata a quella del coniuge.
1. 385. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 49, dopo il termine: decesso inserire il seguente: o di lesioni personali.
1. 351. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente comma:
  49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione, laddove vi siano figli minorenni.
1. 46. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione.
1. 45. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sopprimere il comma 50.
1. 444. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 50 a 56 con i seguenti:
  50. I conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 52.
  51. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  52. I conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
  53. I patti di convivenza e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
  54. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne, Pag. 157entro i successivi dieci giorni, copia al comune di residenza dei conviventi per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  55. I patti di convivenza perdono efficacia nei casi di risoluzione del patto, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci successivi alla risoluzione.

  Conseguentemente sostituire, nei commi da 57 a 64, le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza, e la parola contratto con la seguente: patto.
1. 125. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 51.
1. 445. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 51, con il seguente:
  51. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di conclusione, modifica o scioglimento del contratto di cui al primo periodo con scrittura privata autenticata, gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

  Conseguentemente, dopo il comma 51, aggiungere, il seguente:
  51-bis. Se con il contratto di convivenza le parti compiono atti soggetti a trascrizione, per procedervi la sottoscrizione del contratto deve essere altresì autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
1. 788. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 52.
1. 446. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 52, sostituire le parole: all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, con le seguenti: nei registri dello stato civile.
1. 352. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 52 sostituire le parole: ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 con le seguenti: per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 362. Sarro, Sisto.

  Sopprimere il comma 53.
1. 447. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, sopprimere le lettere a) e b).
1. 792. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 158

  Al comma 53, sopprimere le lettere a) e c).
1. 793. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, sopprimere la lettera a).
1. 789. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, sopprimere le lettere b) e c).
1. 794. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, sopprimere la lettera b).
1. 790. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, sopprimere la lettera c).
1. 791. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 53, lettera c), tra le parole: comunione dei beni e, di cui alla sezione III aggiungere le seguenti: o della comunione convenzionale o del fondo patrimoniale.
1. 354. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Dopo il comma 53, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) 1. All'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorse di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970».
  2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni le parole: «esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3, legge n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)».
  3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: «tentando di conciliarli» sono aggiunte le seguenti: «sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale».
  4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: «se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore famigliare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.».
  5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1990 dopo le parole: «Se la Pag. 159conciliazione non riesce» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo».
1. 360. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Al comma 53, aggiungere in fine la seguente lettera:
   c-bis) le modalità di esercizio del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il convivente superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.
1. 129. Centemero, Ravetto, Bergamini.

  Al comma 53, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   d) le eventuali altre pattuizioni, anche riguardanti i rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza.
1. 386. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 54.
1. 448. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 55.
1. 449. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 56.
1. 450. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 57.
1. 451. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 57 e 58 con i seguenti:
  57. Il patto di convivenza è nullo: 1) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela; 2) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato; 3) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza; 4) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente unione civile o patto di convivenza; 5) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona; 6) se non risulta stipulato nella forma prevista dall'articolo 19, secondo comma.
  58. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.
1. 364. Sisto, Sarro.

  Al comma 57, sopprimere le lettere a), b) c) e d).
1. 801. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 160

  Al comma 57, sopprimere le lettere a), b) e c).
1. 802. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere a) e b).
1. 803. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere a) e c).
1. 804. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere a) e d).
1. 805. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 806. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere la lettera a).
1. 796. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, alla lettera a), sopprimere le parole: di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o.

  Conseguentemente sopprimere la lettera c).
1. 121. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 57, lettera a), dopo le parole: unione civile aggiungere le seguenti: tra persone dello stesso sesso.
1. 109. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 57, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).
1. 795. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere b), c), d).
1. 808. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere b) e c).
1. 809. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere b) e d).
1. 810. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 161

  Al comma 57, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 811. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere la lettera b).
1. 797. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere c), d) ed e).
1. 812. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere c) e d).
1. 813. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere c) ed e).
1. 814. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere la lettera c).
1. 798. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 815. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere la lettera d).
1. 799. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, sopprimere la lettera e).
1. 800. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 57, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona.
1. 344. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 58.
1. 452. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 59.
1. 453. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere a), b).
1. 820. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 162

  Al comma 59, sopprimere le lettere a), c).
1. 822. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere a), d).
1. 823. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere la lettera a).
1. 816. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere b), c) e d).
1. 824. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere b) e c).
1. 825. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere b) e d).
1. 826. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere la lettera b).
1. 817. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere le lettere c) e d).
1. 827. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59, sopprimere la lettera c).
1. 818. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 59 lettera c) sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 111. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 59, sopprimere la lettera d).
1. 819. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 60.
1. 454. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 61.
1. 455. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 163

  Al comma 61 sostituire le parole: Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità, sono sostituite dalle seguenti: Nel caso in cui la casa di residenza comune sia nella disponibilità.
1. 232. Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 61, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio.
1. 345. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 62.
1. 456. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 62 con il seguente:
  62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve darne prontamente avviso al Sindaco del comune di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989, n. 223.
1. 365. Sarro, Sisto.

  Al comma 62, sono aggiunte le parole: tra persone dello stesso sesso, subito dopo l'espressione: unione civile.
1. 113. Pagano, Chiarelli, Roccella.

  Sopprimere il comma 63.
1. 457. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 63, si aggiunge il seguente:
  63-bis. Ai conviventi di fatto di cui al comma 36 si intende esteso il regime dei coniugi per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti.
1. 359. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 458. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 387. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 64 con il seguente:
  Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

Art. 30-bis.
(Contratti di convivenza).

  1. Ai contratti di convivenza si applica la legge italiana.
1. 388. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 65.
*1. 459. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 164

  Sopprimere il comma 65.
*1. 389. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 65 con il seguente:
  65. In caso di cessazione della convivenza di fatto della durata superiore a cinque anni ovvero in presenza di figli nati all'interno della coppia, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a condizione che la cessazione della convivenza di fatto non sia dovuta a colpa grave del richiedente. Gli alimenti sono assegnati nella misura e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ove riconosciuto, il diritto agli alimenti si estingue in caso di cessazione dello stato di bisogno, ovvero se il beneficiario passa a nuove nozze, se si unisce civilmente o instaura una nuova convivenza di fatto.
  Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
1. 390. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 65, le parole: In caso di cessazione della convivenza di fatto, giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno sono sostituite dalle seguenti: In caso di cessazione della convivenza di fatto che si sia perpetrata per almeno un anno consecutivo, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno.
1. 240. Pagano, Buttiglione, Binetti, Chiarelli, Roccella.

  Al comma 65, primo periodo, dopo le parole: della convivenza di fatto aggiungere le seguenti: se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni cinque.
1. 214. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 65, al primo periodo, dopo le parole: dall'altro convivente sopprimere la parola: e.
*1. 122. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 65, al primo periodo, dopo le parole: dall'altro convivente sopprimere la parola: e.
*1. 355. Roccella, Piso, Chiarelli, Pagano.

  Sopprimere il comma 66.
1. 460. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per Pag. 165l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   « b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 1-ter.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;Pag. 166
    2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;
   c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 3) modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
    4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
   d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

  2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 833. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: Pag. 167in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Princìpi e finalità).

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 1-ter.
(Quoziente familiare).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione Pag. 168dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare;

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 834. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449.7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Principi e finalità).

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le Pag. 169risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 1-ter.
(Assegno di base).

  1. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.
1. 835. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale Pag. 170istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Principi e finalità).

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

Art. 1-ter.
(Abitazione).

  1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, sentita la Consulta nazionale:
   a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;
   b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;
   c) pianifica interventi volti alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri burocratici e tributari del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;
   d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili a uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per i redditi derivanti dalle predette locazioni, in caso di adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro o Sottosegretario di Stato, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

  2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione dell'unità immobiliare da adibire a prima abitazione.
  3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma i è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 40, di seguito denominato «Fondo di solidarietà».

Art. 1-quater.
(Destinatari degli interventi).

  1. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dal presente Capo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 837. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 171

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  « a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente;
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Princìpi e Finalità).

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 1-ter.
(Assegno di base).

  1. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile» sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni tiglio di età inferiore a tre anni.Pag. 172
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.

Art. 1-quater.
(Carta buono famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

  1. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.
  2. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
  3. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
  4. L'importo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 1.
1. 838. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a; «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  « a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 3 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  « b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015- 2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia Pag. 173e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 1-ter.
(Detrazioni fiscali).

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno».

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 828. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per Pag. 174l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  « a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  « b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  « b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 1-ter.
(Detrazioni fiscali).

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente;
   «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio Pag. 175adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno».

Art. 1-quater.
(Indennità per i minori di tre anni e per i familiari non autosufficienti a carico).

  1. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.
  2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

  Conseguentemente: sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 829. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro, per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;Pag. 176
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  «b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 1-ter.
(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia).

  1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
  2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.
  3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.
  4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
  5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
  6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:
   a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
   b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
   c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché Pag. 177alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
   d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
   e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
   g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

  Conseguentemente sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 830. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro, per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  «b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente Pag. 178lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario dei servizi socio-educativi).

  1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

Art. 1-ter.
(Bonus baby-sitting).

  1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Il gettito dell'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2.
1. 831. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a)
sostituire le parole da: «in 3,7 milioni di euro» fino a: «2025,» con le seguenti: «in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per Pag. 179l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,§ milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,»;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per fanno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Finalità).

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 1-ter.
(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia).

  1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
  2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.
  3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.Pag. 180
  4. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
  5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
  6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:
   a) gradita dei servizi e delle prestazioni;
   b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
   c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
   d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
   e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
   g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

Art. 1-quater.
(Piano straordinario dei servizi socio-educativi).

  1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità in base ai quali le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne l'utilizzo in convenzione a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della inedia delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nel relativo ambito territoriale e ad assumere personale attingendo agli elenchi dei lavoratori socialmente utili.

Pag. 181

Art. 1-quinquies.
(Bonus baby-sitting).

  1. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'unione europea. Il gettito dell'imposta è interamente utilizzato per le finalità di cui al comma l.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 2.

Art. 1-sexies.
(Semplificazione dei rapporti tra le famiglie e la pubblica amministrazione).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i concessionari e i fornitori di servizi pubblici, le domande, le dichiarazioni e ogni altro atto agli stessi rivolto da una famiglia può essere sottoscritto indifferentemente e senza formalità, per conto della famiglia stessa o di suoi componenti, da uno dei due coniugi.
  2. Per le pratiche caratterizzate dalla insostituibilità della persona dell'interessato, per quelle che comportano obbligazioni a carico dell'interessato e per quelle che comportano la comunicazione o la diffusione di dati sensibili dell'interessato stesso, si applica la normativa generale vigente sul mandato e sulla delega o quella sul carattere assolutamente personale della dichiarazione.
  3. Qualora una famiglia includa un minore di tre anni o un familiare convivente non autosufficiente, le amministrazioni pubbliche e i concessionari e fornitori di pubblici servizi svolgono pratiche nell'interesse della famiglia presso il domicilio della stessa, su richiesta e ove le stesse non possano essere evase per via telefonica. Per le pratiche evase presso il domicilio della famiglia e che sarebbe stato possibile evadere in via telematica, gli enti precedenti possono richiedere alla famiglia stessa il rimborso delle spese.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le pratiche e le procedure per le quali, ai sensi di quanto disposto al comma 2 o di insuperabili ragioni tecniche od organizzative, le semplificazioni di cui ai commi 1 e 3 non sono applicabili. Con il medesimo decreto sono altresì fissati i tetti massimi del rimborso spese previsto dal citato comma 3.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 832. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 67.
1. 461. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 67, dopo le parole: «sulla base dei dati comunicati dall'INPS» aggiungere le seguenti: «nonché dalle Casse Pag. 182di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dagli, enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

  Conseguentemente è aggiunto in fine il seguente periodo: «In considerazione dei maggiori, oneri a carico della Casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dagli enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è soppresso il comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e i relativi oneri sono posti a carico della riduzione delle dotazioni di cui al precedente periodo».
1. 234. Pagano.

  Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
  67-bis. Al fine di assicurare ulteriori risparmi nella spesa pensionistica, da destinare anche alle finalità della presente legge, con effetto sulle pensioni decorrenti dai 1o gennaio 2017, al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio» sono sostituite dalle parole: «nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, del 15 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio.
1. 219. Binetti, Pagano.

  Dopo il comma 67, aggiungete il seguente:
  67-bis. Al fine di assicurare ulteriori risparmi nella spesa pensionistica, da destinare anche alle finalità della presente legge, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1o gennaio 2017, al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le parole: «nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio» sono sostituite dalle parole: «nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, del 15 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio.
1. 233. Binetti.

  Sopprimere il comma 68.
1. 462. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 68, dopo e parole: apposita relazione inserire la seguente: scritta.
1. 220. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 69
1. 463. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 69 inserire il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la Pag. 183suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 839. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis: La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti e che si riterrà valido se alla votazione referendaria ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
1. 842. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 138 della Costituzione, la suddetta legge costituzionale contiene un'apposita disciplina del ricorso al referendum che si dovrà svolgere anche qualora la legge costituzionale, nella seconda votazione, sia stata approvata da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei sui componenti.
1. 841. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  69-bis. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 840. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per Pag. 184l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall'attuazione della legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione scritta in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 1.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
1. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti Pag. 185interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

Art. 2.
(Riconoscimento giuridico).

  1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefìci attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
  4. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
  5. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 08. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;Pag. 186
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 02. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 05. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 07. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, Pag. 187riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 06. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 04. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 03. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.Pag. 188
  2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria, esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefìci previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefìci il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 09. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità all'articolo 29, della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  4 Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per fa famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 012. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
1. 010. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  2. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  3. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.
1. 011. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 189

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 013. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti.

Art. 1-ter.

  1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.
  2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:
   a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;
   b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;
   c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

  3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 014. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella di origine, adottiva o affidataria.Pag. 190
  2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:
   a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;
   b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, congenito o sopravvenuto;
   c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

  3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente per le politiche della famiglia, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
1. 015. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

Art. 1-ter.

  1. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 016. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Tit. 2. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al titolo, aggiungere in fine le seguenti parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.
Tit. 1. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.