CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo. S. 2298 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2298, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost.);
   preso atto dell'articolo 1, comma 5, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, ed in particolare: a) della disposizione che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; b) della disposizione che demanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione – fra l'altro – delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Competitività settore agricolo. S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1328-B, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;
   richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura al Senato ed alla Camera, rispettivamente, in data 9 luglio 2014 e 11 febbraio 2016;
   rilevato che:
    il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e «agricoltura», ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
    secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 Cost.); allo stesso modo occorre richiamare la materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;
    la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all’«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;
    rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di «agricoltura», prevedendo – in alcuni casi – il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa;
    rilevato, infine, che è stata parzialmente recepita la condizione formulata da questa Commissione nel parere espresso alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera in data 11 febbraio 2016, di prevedere – nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi in relazione ai quali si conferisce delega al Governo all'articolo 21 (articolo 15 nel testo oggetto del parere) e all'articolo 31 (articolo 25 nel testo oggetto del parere) – l'intesa in sede Pag. 120di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi, come peraltro era già previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato;
   all'articolo 15, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti.