CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2016
617.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Atto n. 271);
   osservato che all'articolo 7-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, al comma 5 elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sugli apparecchi immessi sul mercato di «un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione», mentre la versione inglese della nuova direttiva all'articolo 7, comma 5, recita «Manufacturers shall ensure that apparatus which they have placed on the market bear a type, batch or serial number or other element allowing their identification»;
   ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 7-bis, comma 5, nei seguenti termini: «I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,...».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Atto n. 272);
   rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con la normativa europea;
   osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;
   auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (Atto n. 273);
   rilevato che il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento nell'ordinamento nazionale, scade il 19 aprile 2016 e che è opportuno che il provvedimento di recepimento in esame entri in vigore prima possibile per consentire a tutti gli operatori interessati di avviare in tempo utile i relativi adempimenti in un quadro di certezza giuridica;
   considerato che la direttiva MID sugli strumenti di misura (2004/22/CE) consente, fino al 30 ottobre 2016, l'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati (terminali self-service e sistemi gestionali), immessi sul mercato nel rispetto delle norme nazionali di metrologia legale, e consente che tali dispositivi possano continuare ad essere utilizzati, dopo tale data, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione;
   considerato che gli allegati del testo del decreto legislativo vigente sono stati in precedenza aggiornati in sede amministrativa con il decreto ministeriale 12 maggio 2010, in attuazione della direttiva 2009/137/CE riguardo allo sfruttamento dell'errore massimo tollerato, ed è opportuno tener conto anche di tale aggiornamento;
   rilevata la corrispondenza sostanziale delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti delle direttive 2014/32/UE e 2015/13/UE in recepimento,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, che fissa al 20 aprile la data di entrata in vigore delle disposizioni, valuti il Governo di prevedere un termine immediato evitando l'ordinaria vacatio legis;
   b) con riferimento all'installazione sulla rete carburanti di erogatori ed apparecchiature ad essi associati, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, dal 1o novembre 2016, pur immettendo sul mercato solo dispositivi self service conformi alla normativa UE, resta confermata la possibilità di associarli a sistemi di misura installati anteriormente con approvazione nazionale;
   c) con riferimento al testo normativo, valuti il Governo l'esigenza di coordinare nel testo normativo anche le modifiche apportate in precedenza agli allegati del decreto legislativo vigente con il decreto ministeriale 12 maggio 2010;Pag. 106
   d) con riferimento all'articolo 1, lettera ff), dello Schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema sanzionatorio che tenga conto anche del potenziale danno arrecato ai consumatori dalle funzioni di misura di cui all'articolo 1;
   e) con riferimento all'articolo 1, lettera gg), dello Schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di disporre che la disciplina transitoria prevista dal provvedimento non abbia alcun effetto sui termini previsti dall'originario articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 di commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura secondo le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Atto n. 274);
   rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione si limita alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva con il quadro normativo europeo;
   osservato che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/34/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione;
   auspicando che, per il futuro, il Governo, preveda che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Atto n. 275);
   osservato che l'articolo 3, comma 5 dello Schema di decreto in esame elenca tra gli obblighi dei fabbricanti l'apposizione sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato di «un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione», mentre la versione inglese della nuova direttiva, all'articolo 6, comma 5, recita «Manufacturers shall ensure that electrical equipment which they have placed on the market bears a type, batch or serial number or other element allowing its identification»;
   ritenuto che il corretto recepimento della direttiva imponga l'apposizione del numero di lotto o di serie, ma non di entrambi,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
    valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 5, nei seguenti termini: «I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,...».