CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento C. 2212.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;
   osservato che all'articolo 7 si prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
   rilevato che l'articolo 8 prevede che l'AEEGSI individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale;
   sottolineato positivamente che l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone l'obbligo di assicurare a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori; rilevato altresì che, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il riferimento normativo al «quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge» il quale non appare pertinente in quanto l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 concerne la misurazione e fatturazione dei consumi energetici, mentre è l'articolo 7 della proposta di legge in esame che disciplina il diritto fondamentale di ciascun individuo, all'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali.