CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge C. 3606 di conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2016, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;
   rilevato per le parti di competenza della Commissione Giustizia che:
    il capo I è volto a riformare il settore bancario cooperativo al fine di sostenere con il sistema del credito cooperativo superando talune debolezze strutturali derivanti, come espressamente rilevato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, «sia dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento) sia dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta»;
    gli stessi tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa possono costituire in alcuni casi, tra i quali si segnalano la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio e il voto capitario, un ostacolo al raggiungimento della predetta finalità;
    appare, quindi, condivisibile sia il principio stabilito dal decreto-legge secondo cui l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo sia la scelta di prevedere che, al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, la società capogruppo sia una banca società per azioni;
    opportunamente il decreto legge modifica l'articolo 150-bis del Testo Unico bancario, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori nonché prevedendo l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.