CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d'azione per l'industria europea dell'acciaio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nonostante la domanda di acciaio abbia dato qualche segnale di crescita in Italia dopo un lungo periodo di decremento e stagnazione la produzione nazionale di acciaio continua a ridursi a causa di una tendenza alla sostituzione della produzione interna con l'importazione dai Paesi extra UE, in particolare dalla Cina.
  La situazione italiana è del tutto simile a quella dei principali paesi europei: la sovracapacità produttiva globale (assieme agli elevati costi dell'energia) sta producendo pressioni al forte ribasso nei prezzi e nei margini operativi, inducendo molte chiusure di impianti, con pesanti ripercussioni occupazionali.
  La crisi dell'acciaio è ormai una vera e propria emergenza.
  In diverse sedi europee abbiamo insistito e concordato su una serie di azioni su cui l'Unione europea deve concentrarsi per costruire una risposta decisa e convincente alla crisi.
  Tra queste ricordo:
   l'esigenza di sfruttare pienamente e tempestivamente l'intera gamma di strumenti di politica commerciale della UE, nel quadro delle regole WTO, per garantire parità di condizioni a livello mondiale, per velocizzare le investigazioni allineandole alle best practice internazionali e per dare attuazione alle misure antidumping, assicurando un commercio tanto libero quanto equo;
   la necessità di azioni concrete per migliorare l'accesso dell'industria siderurgica europea ai mercati terzi, per esempio attraverso gli appalti pubblici e intensificare le negoziazioni bilaterali e multilaterali, a partire dalla prossima riunione in sede di Comitato acciaio dell'OCSE (prevista per metà aprile) a cui parteciperà anche la Cina per trovare soluzioni volte a ridurre l'eccesso di capacità produttiva e i comportamenti contrari ai principi di economia di mercato.

  Circa lo stato di attuazione dello Steel Action Plan ricordo che erano state individuate 6 aree di azione. Su ognuna di esse si sono registrati purtroppo modestissimi risultati concreti.
  A mio giudizio dovrebbe essere migliorata l'investigazione antidumping estendendola anche ad altri casi oltre a quelli citati nell'atto in esame; andrebbe anche eliminata la regola del «dazio inferiore» («Lesser duty rule») (LDR) come è stato chiesto in sede europea all'interno del «pacchetto sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale».
  Anche il ripristino del sistema della «sorveglianza delle importazioni» ritengo sia uno strumento operativo che permette agli Stati membri di monitorare direttamente l'andamento dell'import di acciaio ed eventualmente sollecitare la Commissione per intervenire con gli strumenti disponibili.
  Per migliorare invece le prospettive di medio termine occorre favorire gli investimenti di modernizzazione degli impianti europei e garantire che il settore acciaio e più in generale l'industria ad alta intensità energetica non si trovino svantaggiate alla luce di evidenti fenomeni di carbon leakage a causa dell'introduzione della Pag. 216normativa ETS (Emission Trading Scheme) che necessita di alcuni aggiustamenti.
  Sul fronte ETS l'Italia sta lavorando sia sul lato del carbon leakage diretto che su quello dei costi indiretti (aumento del costo dell'energia).
  Sul primo aspetto stiamo mettendo a punto una proposta tesa a ridurre la scarsità di quote e a rivedere gli obiettivi in maniera più aderente ai reali bisogni delle imprese.
  Sul secondo aspetto abbiamo già presentato al gruppo di esperti del Consiglio che sta negoziando la proposta legislativa un'ipotesi di compensazione dei costi indiretti del carbonio che sia assicurata a livello europeo eliminando le distorsioni della concorrenza infra-comunitaria che si sono evidenziate nel passato.

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ALLEGATO 2

5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries Spa e prospettive industriali della Società.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La vicenda della società Piaggio Aerospace è all'attenzione del Governo.
  In via preliminare, con riferimento a quanto richiesto dagli On.li Interroganti in merito al finanziamento concesso dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, informo che sulla base della positiva valutazione dello stesso, il MISE ha concesso alla Piaggio Aerospace un finanziamento di 49,3 milioni di euro in 15 anni, ai sensi della legge 808/85, per un progetto di ricerca e sviluppo riguardante le tecnologie per una piattaforma a pilotaggio remoto di classe MALE (Medium Altitude Long Endurance), denominata «PHH».
  Nel passato la società Piaggio ha ottenuto altri finanziamenti, così come noto agli Interroganti, in base alla legge 808/85 (recante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico») per altri progetti di ricerca e sviluppo (8 progetti), a partire dal 2004, per complessivi 91,4 milioni di euro di cui, finora, erogati circa 60 milioni.
  Riguardo alle condizioni dell'azienda, il 12 febbraio scorso, presso il MiSE, si è tenuto un incontro finalizzato ad un aggiornamento del piano industriale definito dall'Accordo del 10 giugno 2014.
   In tale sede, il rappresentante della Piaggio ha dichiarato che sono stati fatti grandi passi avanti negli ultimi anni per il completamento del raggruppamento industriale delle proprie attività produttive, presso la nuova realtà del Gruppo a Villanova.
  Lo stesso rappresentante ha altresì precisato che esistono ancora difficoltà di liquidità della Società e che sono in corso delle verifiche interne per risolvere tale problematica.
  Per il prossimo 23 marzo è previsto un ulteriore incontro tra le parti, a seguito del quale sarà possibile avere informazioni più precise sul piano industriale dell'azienda, di cui sarà cura del Governo informare il Parlamento, ferma restando la costante e massima attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 3

5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle polemiche di stampa, sollevate in primo luogo dall'associazione Confedilizia, su nuovi e maggiori adempimenti asseritamente ingiustificati, imposti per motivi di sicurezza degli ascensori già in servizio (adempimenti qualificati in modo suggestivo, ma non corretto, come una presunta «tassa» sugli ascensori) che sarebbero in arrivo in seguito all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico. Gli stessi interroganti, dopo aver riassunto le diverse considerazioni emerse in tale sede a supporto delle diverse posizioni, chiedono al Ministro se sia al corrente dei fatti esposti in premessa e se voglia effettuare una valutazione dell'impatto della norma sui «contribuenti», con particolare riferimento ai nuovi o maggiori oneri che potrebbero derivare dall'ottemperanza ai nuovi adempimenti.
  Al riguardo, occorre premettere che le polemiche di stampa relativamente ad un provvedimento in materia di sicurezza degli ascensori – che ovviamente non prevede alcuna nuova tassa o onere per i «contribuenti», ma solo ed eventualmente interventi di miglioramento della sicurezza – appaiono del tutto strumentali perché ignorano deliberatamente le finalità dell'iniziativa: quelle di valutare gli interventi strettamente necessari per mettere in sicurezza migliaia di impianti installati prima del 1999 che costituiscono potenzialmente un pericolo per la sicurezza soprattutto di bambini e anziani e persone con difficoltà motorie. Si precisa ancora che, seppur è vero che già oggi tutti gli ascensori, anche quelli più vecchi, vengono sottoposti a controlli, è nondimeno vero che tali verifiche sono basate su parametri di sicurezza non più in linea con le norme in vigore in tutti i maggiori Paesi industrializzati.
  Lo schema di decreto che il MISE sta mettendo a punto assieme alle altre amministrazioni competenti, che è ancora allo stadio di mera bozza e, come tale, non ancora esaminato dal Consiglio dei ministri, nasce dalla necessità di recepire una direttiva dell'Unione europea del 2014 in materia di sicurezza degli ascensori di nuova installazione nonché di valutare se e come, in tale sede, avviare anche l'attuazione di una raccomandazione europea sulla sicurezza degli ascensori già in servizio che risale al 1995, ma che è richiamata anche nelle premesse della nuova direttiva.
  Allo scopo, in occasione del detto recepimento, è stata svolta una prima analisi con l'obiettivo di verificare il numero e le condizioni degli ascensori potenzialmente più pericolosi, perché installati da più di 20 anni ed in base a precedenti disposizioni con minori garanzie di sicurezza.
  Un'ulteriore analisi è stata effettuata sull'impatto dei possibili interventi di adeguamento, tuttavia i costi degli stessi potranno essere definiti con precisione soltanto all'indomani dei risultati che si acquisiranno a seguito del primo ciclo di verifiche ordinarie, previsto tra un biennio.Pag. 219
  È del tutto evidente che ogni ulteriore accorgimento, teso a migliorare la bozza di decreto in questione che – si ribadisce – deve ancora essere sottoposta all'esame preliminare del Governo, sarà adeguatamente considerato, come già comunicato a mezzo stampa dal Ministero, proprio a seguito delle polemiche surriferite.

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ALLEGATO 4

5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione è volta a conoscere quali siano i tempi previsti per la piena operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 6 del decreto legge 145/2013; a questo proposito si specifica quanto segue.
  Come riportato dagli Interroganti, la norma istitutiva del contributo sotto forma di voucher (articolo 6, commi 1-3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), destinato a sostenere gli acquisti da parte delle piccole e medie imprese di software, hardware e servizi finalizzati alla digitalizzazione delle attività aziendali, individua la copertura finanziaria dell'intervento agevolativo nell'ambito di tre opzioni:
   1. proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea;
   2. collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   3. Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

  La stessa norma demanda a un decreto del MEF, di concerto con altre Amministrazioni competenti, da adottare successivamente all'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla competitività – quest'ultimo di diretta responsabilità del Ministero dello sviluppo economico –, la determinazione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro.
  Nelle more dell'approvazione del predetto Programma Operativo Nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, ha dato attuazione alla citata disposizione.
  Come noto e come peraltro richiamato dagli Interroganti, l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e competitività» del Ministero dello sviluppo economico, è intervenuta nel giugno 2015 e ha avuto un'appendice nel novembre dello stesso anno.
  Perfezionatosi così uno dei presupposti per l'adozione del sopra menzionato decreto interministeriale, nel mese di dicembre 2015 le Amministrazioni interessate hanno fatto il punto sul percorso successivo, verificando in particolare la disponibilità delle risorse nazionali, a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da affiancare a quelle recate dal PON e utilizzabili solo per le Regioni del Mezzogiorno.
  Per la destinazione all'intervento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è tuttavia necessaria un'apposita deliberazione del CIPE, in quanto è quest'ultimo ad avere il compito istituzionale di ripartire le stesse risorse e assegnarle alle altre Amministrazioni. Peraltro, anche per l'utilizzo delle risorse del PON la formulazione della norma richiede apposita deliberazione del CIPE.Pag. 221
  Una volta assunta da quest'ultimo la deliberazione necessaria, sarà possibile adottare da parte del MEF, di concerto con le Amministrazioni interessate, il decreto di individuazione puntuale delle risorse finanziarie destinate all'intervento. Immediatamente dopo potranno essere aperti i termini per la presentazione delle domande, essendo il Ministero dello sviluppo economico operativamente già pronto da tempo.

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ALLEGATO 5

5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo per la società Belleli Spa di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'ex Gruppo Belleli ha attuato una riorganizzazione interna concentrando il proprio prodotto nel segmento industriale dell'impiantistica, della componentistica e in quello della costruzione di piattaforme petrolifere. Questo processo di ristrutturazione ha coinvolto anche l'organizzazione delle singole società.
  In particolare la produzione di componenti per centrali termoelettriche e per impianti di processo è sviluppata nello stabilimento di Mantova attraverso la società Belleli Energy, controllata dalla multinazionale statunitense Exterran, mentre la costruzione di strutture per piattaforme offshore viene eseguita presso il polo produttivo di Taranto dalla controllata Belleli Offshore.
  La società sembra aver subito una profonda crisi a causa della crescente difficoltà ad acquisire commesse, seppure la stessa è all'avanguardia sul fronte tecnologico. Probabilmente, la crisi potrebbe essere causata anche dalle difficoltà del settore della raffinazione di petrolio in Europa e negli Stati Uniti. Le raffinerie sono i primi acquirenti di reattori, ma hanno tagliato gli investimenti a causa della forte riduzione dei margini. Il mercato si è quindi ridotto e la concorrenza è diventata massiva.
  La Belleli inoltre, come riferito dal Ministero del Lavoro, ha chiesto è ottenuto l'approvazione di un programma di crisi aziendale finalizzato all'intervento dell'integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1o marzo 2015 al 29 febbraio 2016, in favore di un numero massimo di 250 lavoratori dipendenti della società in questione.
  Il Ministero dello sviluppo economico per quanto di sua competenza, è a conoscenza della problematica rappresentata dall'Onorevole Ricciatti ed è già in contatto con le parti sociali e le Istituzioni territoriali.
  Il MiSE, pertanto, non appena sarà terminato il confronto a livello locale, su richiesta delle parti sociali convocherà un tavolo di consultazione in tempi brevi presso lo stesso Ministero al fine di valutare le possibili soluzioni per la salvaguardia dei lavoratori e per la verifica del piano industriale della Belleli di Mantova.

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ALLEGATO 6

5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto evidenziato nel presente atto di sindacato ispettivo, senza voler entrare nel merito della sentenza del Tribunale di Brescia, è necessario inquadrare il ruolo degli Organismi di Certificazione della conformità al sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, nonché di Accredia, l'Ente Unico Italiano di Accreditamento dal 22 dicembre 2009, che appunto accredita, tra gli altri, gli Organismi di Certificazione di Sistema e ne sorveglia l'attività.
  Le certificazioni di sistemi di gestione per la qualità vengono svolte su base volontaria, su esplicita richiesta dell'organizzazione interessata all'ottenimento della certificazione stessa; gli obiettivi degli audit, la loro durata, così come la competenza degli auditor che debbono svolgere la verifica, sono codificati sulla base di regole stabilite a livello internazionale.
  Per inquadrare inoltre quale sia il compito di un Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione operante in ambito volontario, è anche opportuno fare riferimento alle regole che disciplinano tali attività, ed in particolare ai Regolamenti dell'Ente Unico di Accreditamento.
  Il relativo regolamento prescrive che l'Organismo di Certificazione deve «verificare, nel corso degli audit presso le organizzazioni, che le stesse abbiano identificato e tengano sotto controllo i requisiti specificati per i relativi prodotti/servizi, ivi compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti (come ad esempio il possesso delle Autorizzazioni richieste per svolgere l'attività direttamente connesse all'oggetto di certificazione e il relativo mantenimento nel tempo delle stesse)», registrando le evidenze di tali verifiche, compreso il riferimento ad eventuali autorizzazioni possedute, nei documenti di audit.
  Pertanto l'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di verificare che il sistema di gestione dell'organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'organizzazione (responsabilità che rimane a carico esclusivo della medesima), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.
  Tutto ciò premesso si fa presente che:
   Italcert S.r.l. è un Organismo di Valutazione della Conformità, accreditato in data 14 marzo 1995 per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità dall'Ente di Accreditamento SINCERT (confluito con decreto del 22 dicembre 2009 nell'Ente Unico Italiano di Accreditamento ACCREDIA), che in data 24 maggio 1999 ha ottenuto l'estensione dell'accreditamento al settore di attività IAF 01 relativo all'Agricoltura e Allevamento, e che nel corso dell'accreditamento non è mai stato soggetto a provvedimenti sanzionatori di sospensione o riduzione dell'accreditamento, relativamente alle attività di certificazione di Sistemi di Gestione;
   ACCREDIA, che svolge, post accreditamento, il monitoraggio delle attività di Pag. 224certificazione di sistema, sia mediante verifiche presso la sede degli Organismi (con cadenza annuale), sia mediante verifiche in accompagnamento durante lo svolgimento degli audit (mediamente 3-4 ogni anno) effettuati dall'Organismo, ha dichiarato che nel corso della sua ventennale attività non risulta che Italcert sia mai stata soggetta a provvedimenti sanzionatori di sospensione o riduzione dell'accreditamento da parte di SINCERT prima e di ACCREDIA ora, relativamente alle attività di certificazione di Sistemi di Gestione.

  Nel caso dell'attività svolta da Green Hill la certificazione del Sistema di Gestione non è assolutamente necessaria al fine di ottenere i permessi a svolgere la specifica attività: tali permessi sono invece rilasciati dalle Autorità pubbliche competenti.
  Inoltre Italcert ha sempre verificato sia il mantenimento delle autorizzazioni cogenti di legge, rilasciate a Green Hill dalle pubbliche Autorità, sia la documentazione disponibile in azienda che attestava le verifiche periodiche svolte dagli Organi di controllo (ASL locale, Direzione generale Regione Lombardia, Corpo Forestale, Polizia Giudiziaria, Ministero della Salute, Istituti Zooprofilattici, eccetera).
  È anche stato segnalato che, nel periodo di vigenza della certificazione, non si è avuta evidenza di sanzioni o restrizioni delle attività comminate dai competenti Organi di controllo, e quindi di reati contestati poi alla Green Hill.
  Sembra infine fondamentale rilevare, per inquadrare anche temporalmente le attività, che nell'interrogazione si espone che «i reati nei confronti della società “Green Hill 2001 srl” sono stati denunciati nel giugno 2012». Il certificato emesso dalla Società Italcert è stato sospeso nel luglio del 2012, e, quindi, con tempestività rispetto al momento in cui è divenuta pubblica la denuncia dei fatti, e definitivamente ritirato nel dicembre dello stesso anno. Il fatto che, fino alla denuncia del giugno 2012, le numerose verifiche, effettuate dagli Enti di Controllo, non abbiano individuato illeciti, ovviamente fa discendere che le verifiche annuali di ITALCERT, l'ultima delle quali risalente al 1o febbraio 2012, non potevano rilevare elementi differenti da quelli attestati dall'Autorità di controllo, a maggior ragione in quanto limitate al sistema di gestione aziendale e non alla conformità legislativa dell'azienda.
  In conclusione, sulla base delle informazioni assunte, il Ministero dello Sviluppo Economico, confortato anche dalle dichiarazioni acquisite dall'Ente Unico Italiano di Accreditamento ACCREDIA, allo stato non ritiene di essere nelle condizioni di poter intraprendere alcuna azione nei confronti di Italcert S.r.l, fermo restando le ulteriori verifiche e approfondimenti da poter porre in essere al fine di evitare di minare, come detto dall'interrogante, l'autorevolezza degli organismi di certificazione.

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ALLEGATO 7

5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, no 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», agli articoli 57 e 57 bis sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate.
  A seguito dell'entrata in vigore di tale norma la Società COSTA BIOENERGIE S.r.l., subentrata alla Società COSTA PETROLI nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti della capacità di mc.1.350, da realizzarsi su terreno privato ricadente in area portuale del Comune di Chioggia, con istanza presentata in data 8 aprile 2014, ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito portando la capacità complessiva a mc.10.350 di oli minerali mediante l'installazione di n. 3 serbatoi tumulati da mc. 3.000 ciascuno per GPL.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico ha svolto pertanto la relativa istruttoria, ai sensi della predetta normativa e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, acquisendo tutti i pareri previsti, ivi compresi, ovviamente, quelli riguardanti gli aspetti connessi con la sicurezza, l'ambiente, la tutela del demanio e la compatibilità urbanistica.
  In particolare, in merito agli aspetti connessi con la sicurezza, la Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza Preliminare, ai sensi del già richiamato articolo 9 del D. Lgs. N. 334/99, normativa riguardante la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
  Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia, d'intesa con l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha comunicato, con nota del 23 giugno 2014, di avere incaricato un gruppo di lavoro per l'avvio dell'istruttoria propedeutica al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità, di cui al citato articolo 9 del D. Lgs n. 334/99.
  A seguito della positiva conclusione dei lavori del predetto gruppo, il Comitato competente del Ministero dell'Interno, del quale ha fatto parte anche il Comune di Chioggia, ha trasmesso il parere favorevole datato 2 settembre 2014 per il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.
   Per quanto attiene alla tutela ambientale, evidenzio che nell'ambito del procedimento di autorizzazione, è stata acquisita la nota del 15 maggio 2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di non rilevare aspetti di propria competenza (statale) in materia di V.I.A., comunicando altresì che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il progetto dovesse essere sottoposto ad una preventiva procedura di verifica di competenza regionale.
  A seguito di tale comunicazione, la Regione Veneto ha altresì comunicato che, ai sensi della normativa regionale vigente Pag. 226(L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 575/2013) la competenza in materia di V.I.A. risulta delegata alla Provincia ed ha invitato l'amministrazione provinciale di Venezia ad effettuare i necessari accertamenti.
  La Provincia di Venezia ha di conseguenza attivato la procedura di verifica emanando il provvedimento del 2 febbraio 2015, di non assoggettamento a V.I.A. (regionale). Con propria nota ministeriale del 2 marzo 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha preso atto che la Società Costa Bioenergie «ha adempiuto a quanto previsto dal D.lgs 152/2006. in materia di valutazione di impatto ambientale».
  In merito poi agli aspetti connessi con la tutela del demanio marittimo, della navigazione e del traffico portuale, con la nota del 16 giugno 2014 la Capitaneria di Porto di Chioggia, ha reso noto che: «il richiesto ampliamento del deposito costiero a suo tempo autorizzato, insiste su proprietà privata».
  Successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere favorevole all'iniziativa, come del resto anche l'Azienda speciale per il Porto di Chioggia.
  In merito agli aspetti riguardanti la compatibilità urbanistica, la Città di Chioggia, nel comunicare che: «l'intervento risulta conforme al vigente P.R.G ha tuttavia precisato che il parere favorevole espresso è condizionato al rispetto di quanto riportato nel parere precedentemente espresso e precisamente che: «l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nel Val da Rio, non deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni dell'Amministrazione comunale per la realizzazione dello nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito su cui sorge il deposito..».
  In data 22 agosto 2014 la Città di Chioggia, ha comunicato che è stato individuato un nuovo sito per l'ubicazione del Mercato ittico all'ingrosso e pertanto «non sussistono più le condizioni poste nel nostro precedente parere». Tale parere favorevole è stato poi successivamente confermato con la nota n. U.0008973 del 3 marzo 2015 della Città di Chioggia.
  A seguito dello svolgimento della predetta istruttoria e dell'acquisizione dell'Intesa espressa dalla Regione Veneto, in data 2o maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Società Costa Bioenergie S.r.l. a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio (Chioggia), aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi mc.10.350 di oli minerali e gpl, in conformità al progetto approvato e tenendo conto delle prescrizioni formulate in sede istruttoria.
  Si sottolinea pertanto in relazione alle obiezioni sollevate dall'On. le interrogante, come nel corso dell'istruttoria siano stati approfonditamente esaminati tutti gli aspetti potenzialmente critici connessi con l'ampliamento dell'impianto qui in esame, con particolare riferimento alle materie della sicurezza, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.

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ALLEGATO 8

5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, faccio presente che l'articolo 17, della legge no 580 del 1993, sia nel testo vigente che nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che il Ministro dello sviluppo economico designi un componente effettivo, in rappresentanza dello stesso Ministero, in seno al collegio dei revisori delle camere di commercio; il collegio, composto nella sua interezza da rappresentanti titolari e supplenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Regione competente, è poi nominato dal Consiglio camerale.
  Il medesimo articolo 17, nel testo vigente prima della modifica operata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, prevedeva che i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori delle Camere di commercio dovevano risiedere nella regione ove ha sede la relativa Camera.
  Successivamente il citato articolo 17, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 15 del 2010, è stato riformulato eliminando per i revisori l'obbligo di residenza nella Regione.
   Tale modifica è stata apportata anche nella considerazione che il Ministero dello sviluppo economico non è più dotato di una rete di uffici provinciali competenti in materia e non sempre può individuare professionisti locali con cui esista un consolidato rapporto fiduciario.
  Anche sul piano dell'interpretazione della nuova disposizione normativa, quest'ultima ha comunque l'effetto di privilegiare il rapporto di collegamento con l'amministrazione nominante. Un più efficace e diretto collegamento con i revisori di propria nomina consente infatti di rendere più efficace la vigilanza sul sistema camerale e di svolgere un adeguato controllo concomitante sulle attività camerali da parte delle tre predette amministrazioni chiamate, da un lato, a designare i componenti del collegio e dall'altro, per diversi profili, a svolgere la vigilanza sul sistema camerale.
  Ciò premesso, la designazione operata per il Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco non è condizionata dalla residenza del nominato e pertanto risulta legittima e coerente con il quadro normativo predetto.
  Evidenzio, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico, consapevole delle difficoltà del sistema camerale e delle esigenze di finanza pubblica, ha da tempo richiamato tutti i revisori di propria nomina ad adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle spese di missione, in specie quando siano funzionari e dirigenti ministeriali della sede centrale dell'amministrazione che svolgono i loro incarichi in sedi periferiche, ma anche quando, come nel caso di specie siano professionisti che risiedono in circoscrizione territoriale diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere gli incarichi conferiti.