CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che:
    la direttiva 2014/62/UE è diretta a prevedere una normativa di base comune tra i Paesi dell'Unione in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute, al fine di introdurre disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea;
    dal 2002 la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria;
    l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea, per cui l'attuazione alla Direttiva richiede limitate modifiche alla legislazione penale vigente;
    nel corso del dibattito in Commissione sono emerse da parte di alcuni deputati delle perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, che è diretto a modificare l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, al fine di dare attuazione all'articolo 3 della Direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche «dati informatici»;
    le predette perplessità, che hanno per oggetto l'eliminazione dall'articolo 461 dell'avverbio «esclusivamente» riferito a programmi informatici e quindi il rischio di una eccessiva e generalizzata applicabilità della nuova normativa, non appaiono condivisibili;
    come espressamente indicato nella relazione del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame, al fine di prevedere la punibilità della fabbricazione fraudolenta, ricettazione, del procacciamento o del possesso anche di dati informatici, nonché di ogni altro mezzo, che per natura si manifesta «peculiarly adapted» alla contraffazione o alla alterazione di monete, l'articolo 461 del codice penale viene modificato includendo nella norma il nuovo oggetto del dato informatico, prima assente, ed espungendo l'avverbio «esclusivamente», che «appare troppo restrittivo (e poco finalistico) nella indicazione del rapporto che deve esistere tra gli oggetti materiali e la loro funzione. Se infatti la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione sarebbe ben difficile individuare Pag. 43condotte punibili, giacché è rarissimo che tali strumenti tecnici possano esser destinati in esclusiva alla contraffazione; mentre, senza scivolare verso forme troppo generiche di perimetrazione della fattispecie, l'eliminazione dell'avverbio consente di individuare strumenti non esclusivi, ma funzionali alla realizzazione delle operazioni di contraffazione»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO LA RUSSA 1.102.

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. 1. All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) in fine al terzo comma, dopo la parola: «imprenditoriale» sono aggiunte le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione, l'assenza di desistenza e la proporzionalità di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa».
1. 102. La Russa. (nuova formulazione).

Pag. 45

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto».
1. 101. Ermini.