CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADOZIONI ED AFFIDO

Oggetto dell'indagine.
  L'indagine conoscitiva è diretta a verificare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione ed affido, anche alla luce della recente legge 19 ottobre 2015, n. 173, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» nonché della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, presentata dal Governo il 16 dicembre 2013 (DOC. CV, n. 1).
  A distanza di ventitré anni dall'approvazione della legge fondamentale in materia di adozione ed affido (legge n. 184 del 1993) e di quindici anni dal primo ed unico rilevante intervento modificativo (legge n. 149 del 2001) appare non più rinviabile una attenta verifica da parte del Parlamento delle criticità concernenti l'applicazione concreta di tale normativa vigente, finalizzata ad individuare sia ipotesi di modifiche legislative sia correttivi in ordine alla fase applicativa.
  Occorre, in particolare, verificare se la normativa vigente in materia sia, in base alla sua concreta applicazione, effettivamente adeguata a quanto sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, occorre verificare se sia stata data piena attuazione agli articoli 20 e 21 della Convenzione, che definiscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affido. Si ricorda che il principio fondamentale sul quale si deve basare la normativa italiana in materia di adozione ed affido è sancito dal primo comma dell'articolo 21, secondo cui «gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia».
  Vi è, inoltre, il quadro normativo europeo di riferimento, al quale la normativa nazionale deve conformarsi. Si tratta, in primo luogo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, il cui articolo 24 riconosce il diritto dei bambini « alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere «, nonché il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente «. Si ricorda inoltre la Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357.
  Occorre anche esaminare la giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità ed, in particolare, quelle sentenze che hanno affrontato la materia delle adozioni risolvendo gravi dubbi interpretativi determinati dalla normativa vigente, facendo comunque emergere anche alcune incongruenze nella disciplina legislativa.
  L'indagine conoscitiva che si intende svolgere sarebbe finalizzata a verificare se la normativa vigente riesca a garantire effettivamente il predetto diritto, valutando se non sia necessario apportavi modifiche non solo nella parte relativa alla semplificazione del procedimento di adozione, ma anche nella parte in cui sono disciplinati i requisiti richiesti per adottare. A tale proposito, si ricorda che Pag. 37l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 prevede che possono adottare unicamente i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare e che. L'articolo 44 prevede i casi di adozione particolare, per i quali l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato. Si ricorda che proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni non solo al Senato ma anche nella società civile.
  L'indagine conoscitiva dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti che partecipano al procedimento di adozione, considerato che nell'applicazione concreta della normativa si rischia di riscontrare una notevole difformità di situazioni nelle varie realtà locali, con particolare riferimento al ruolo dei servizi per l'infanzia e alla connessa disponibilità di risorse.
  Un altro punto che merita una riflessione è la cosiddetta adozione mite, che la Commissione Giustizia ha già avuto modo di approfondire in occasione dell'audizione del professor Cesare Massimo Bianca relativamente alla proposta di legge C.2957 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Si ricorda, a tale proposito, che lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver dato luogo all'adozione piena di un minore al quale la madre era affettivamente legata senza cercare di preservare, per quanto possibile, il legame affettivo tra la madre e il figlio, violando in tal modo l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che, secondo la Corte, «mette a carico dello Stato gli obblighi positivi inerenti al rispetto affettivo della vita familiare» (sentenza del 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia). Non può essere l'affidamento l'istituto da applicare nel caso in cui la capacità genitoriale della famiglia di origine risulta irrecuperabile, ma la famiglia di origine ha mantenuto un significativo legame affettivo con il figlio, in quanto l'affidamento non può comunque proseguire a tempo indefinito e occorre che una nuova famiglia accolga definitivamente il minore come figlio proprio. Se la soluzione non può essere neanche quella dell'adozione piena, occorre verificare se sia opportuno introdurre per via legislativa un nuovo istituto, che potrebbe essere quello che la giurisprudenza di merito ha individuato come «adozione mite», la cui caratteristica è il mantenimento di un legame affettivo tra il minore e la famiglia di origine.

Programma dell'indagine conoscitiva.
  L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso una serie di audizioni dei soggetti interessati alla attuazione della legislazione in materia di adozione ed affido, quali:
   Ministro della Giustizia;
   Ministro del Lavoro e Politiche sociali;
   Ministro della salute;
   Ministro con la delega alle politiche della famiglia;
   Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   ANCI;
   Magistrati, avvocati e docenti universitari esperti della materia;
   Associazioni che operano nel settore delle adozioni e dell'affido;
   Operatori dei servizi sociali;
   Rappresentanti di comunità per i minori e rappresentanti delle Casa famiglia.

Termine per la conclusione dell'indagine.
  L'indagine dovrebbe concludersi entro il 15 aprile 2016.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.  C. 2892 Molteni.

EMENDAMENTI E  SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

Subemendamento all'emendamento 1.100

Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«Art. 1.

  All'articolo 52 del codice penale, la lettera b) del comma 2 è soppressa».
0. 1. 100. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo il comma 1 è soppresso.
0. 1. 100. 2. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e difesa legittima domiciliare.
0. 1. 100. 3. Di Lello.

  All'articolo 1 il comma 2 è soppresso.
0. 1. 100. 4. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  All'emendamento 1.100 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa è arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o quando l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo 614 sia stato posto in essere da persona travisata o armata o, comunque sia avvenuta con effrazione o violenza o minaccia».
0. 1. 100. 5. Marotta.

  Al comma 2, dopo le parole: colui che aggiungere: dall'interno dell'immobile o del domicilio inteso ai sensi dell'articolo 614.
0. 1. 100. 6. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:
  «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma.
  La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai soggetti che intervengono in soccorso, purché la difesa sia proporzionata all'offesa».
0. 1. 100. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 39

  Al comma 2, capoverso Art. 52 del codice penale, sostituire le parole: un atto con le seguenti: uno o più atti.
0. 1. 100. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
0. 1. 100. 9. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, dopo le parole: compie un atto inserire le seguenti: che non sia sproporzionato all'offesa.
0. 1. 100. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, dopo la parola: atto inserire le seguenti parole: proporzionato in relazione ai mezzi utilizzati e all'offesa subita.
0. 1. 100. 11. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: l'ingresso o.
0. 1. 100. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 1, capoverso comma 2, sostituire le parole da: mediante effrazione fino alla fine del comma con le seguenti: mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.
0. 1. 100. 13. Longo.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: violenza o minaccia di.
0. 1. 100. 14. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: violenza o e dopo la parola: minaccia aggiungere la seguente: concreta.
0. 1. 100. 15. Di Lello.

  All'emendamento 1.100 al comma secondo, sostituire le parole da: con violenza sino alla fine del periodo con le parole: con violenza, minaccia di uso di armi o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa da parte di una o più persone, ovvero in ore notturne, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma e dopo il medesimo comma aggiungere il seguente: «La presunzione di cui al precedente comma opera anche se il fatto avviene nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo».
0. 1. 100. 16. La Russa.

  Al comma 2, sostituire le parole: violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: uso di violenza alle persone e di armi.
0. 1. 100. 17. Sannicandro, Daniela Farina.

  Al comma 2, sostituire le parole: con violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: con uso o minaccia diretta e attuale di armi.
0. 1. 100. 18. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Pag. 40

  Al comma 2, dopo la parola: persone inserire la seguente: travisate.
0. 1. 100. 18. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: approfittando di condizioni di minorata difesa.
0. 1. 100. 20. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona.
0. 1. 100. 21. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

   Al comma 2, dopo le parole: da parte di una o più persone aggiungere le seguenti parole: rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona ovvero approfittando di condizioni di minorata difesa.
0. 1. 100. 22. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non vi sia desistenza.
0. 1. 100. 23. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
0. 1. 100. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso usi un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.
0. 1. 100. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che la difesa sia proporzionata ai sensi comma 1.
0. 1. 100. 26. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora sussista il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo.
0. 1. 100. 27. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
0. 1. 100. 28. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso sussista il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.
0. 1. 100. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine al comma secondo, le parole: ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa.
0. 1. 100. 30. La Russa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso dell'arma da parte Pag. 41della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati.
0. 1. 100. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 52 del codice penale al terzo comma, sostituire le parole: «un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale» con le seguenti: «un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima».
0. 1. 100. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Difesa legittima e difesa legittima domiciliare».
  2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma».
1. 100. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore riferito alla situazione di pericolo ed ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto».
1. 101. Ermini.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) in fine al terzo comma, dopo la parola: «imprenditoriale» sono aggiunte le parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».
1. 102. La Russa.