CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 febbraio 2016
599.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05909 Basilio: Sulla riduzione degli alloggi di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'argomento affrontato con l'atto in discussione, faccio preliminarmente osservare che al fine di contenere quanto più possibile le spese non strettamente correlate con l'operatività dello Strumento militare, il Ministro fin da subito ha orientato la propria azione a razionalizzare il parco infrastrutturale della Difesa e con particolare riferimento agli alloggi Asir ha disposto affinché fosse ridotto il numero e i costi di gestione, decidendo essa stessa di non fruire di alcun alloggio.
  Infatti, in linea con quando disposto dal Ministro, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 citata dall'interrogante, che ha ridotto le 55 cariche con obbligo di rappresentanza al numero di 6, le Forze Armate hanno adottato diverse soluzioni tese al riordino del settore nel senso indicato dal nuovo dettato normativo.
  L'Esercito ha suddiviso e riclassificato i suoi 19 «ex-ASIR» in altre categorie alloggiative, ricavandone complessivamente 24 alloggi. Inoltre il Ministero della difesa ha un protocollo d'intesa sia per la cessione di un alloggio «ex-ASIR», sia della Caserma nella quale è ubicato, con il comune di Vittorio Veneto e l'Agenzia del Demanio. Infine, la stessa Forza Armata ha dichiarato l'alienabilità di un altro alloggio di pregio, ubicato nel quartiere Flaminio della città di Roma.
  Marina ed Aeronautica hanno avviato il frazionamento/reimpiego degli «ex-ASIR» più grandi, così da ricavare un numero maggiore di abitazioni e poter quindi soddisfare al meglio le esigenze istituzionali delle Forze Armate, aumentando le possibilità alloggiative dei militari.
  Inoltre, con riferimento all'alloggio sito in Roma denominato «Villino Campus», già destinato ad essere utilizzato come alloggio di servizio all'incarico di Ministro della difesa, sono state avviate le procedure di alienazione e dismissione mediante asta pubblica che orientativamente verrà espletata nel corso dei prossimi mesi.
  Si tratta di attività complesse nelle quali il Dicastero è determinato a perseguire la migliore soluzione, anche coinvolgendo gli Enti preposti alla tutela dei beni architettonici, storici e culturali, con l'auspicio di pervenire all'ottimale ricollocazione degli immobili dismessi.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07209 Bolognesi: Sulla valutazione delle percentuali di invalidità delle vittime di attentati terroristici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le problematiche riguardanti i casi di vittime del terrorismo, richiamate dall'interrogante, si sarebbero verificate prima del dicembre 2013, allorquando la Sanità Militare ha avviato un'attenta disamina per favorire l'applicazione univoca della normativa in materia di valutazioni medico-legali effettuate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.).
  A conclusione di tale studio, svolto in collaborazione con le Amministrazioni interessate, l'Ispettorato Generale della Sanità Militare ha emanato, in data 9 dicembre 2013, una specifica direttiva (n. 14308) che delinea le competenze medico-legali e i criteri applicativi degli istituti normativi riguardanti le vittime, alfine di uniformare le valutazioni delle C.M.O.
  Nello specifico, la direttiva prevede la possibilità di rivalutare le percentuali di invalidità, già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente anteriormente al 26 agosto 2004, procedendo alla determinazione di una percentuale unica di invalidità (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009).
  Per tutti gli altri casi di riconoscimento di invalidità delle vittime del terrorismo successive al 26 agosto 2004 o non indennizzate a quella data, è stato ritenuto applicabile solo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, per il quale le C.M.O. devono procedere tenendo conto esclusivamente della percentuale di invalidità permanente, riferita alla capacità lavorativa.
  Sulla problematica è stato richiesto, a cura del Ministero dell'interno, un parere al Consiglio di Stato che si è pronunciato nell'Adunanza di Sezione del 4 marzo 2015.
  In quella sede è stato evidenziato come l'allargamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 comporterebbe un considerevole ampliamento dei destinatari dei benefici, non previsto dalla legislazione sulle vittime e una dilatazione della spesa pubblica priva di copertura finanziaria.
  La Sezione ha ritenuto, altresì, che i benefici introdotti dall'articolo 6 della legge n. 206 del 2004 in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda, non possono essere attribuiti in via interpretativa alle vittime della criminalità organizzata, del racket e dell'usura.
  A conclusione del parere espresso, il Consiglio di Stato ha quindi affermato che: «non può astenersi dal ribadire che le incertezze applicative, alla base dei quesiti esaminati, discendono dalla stratificazione delle norme che regolano la specifica materia, le quali risultano nel complesso confuse e imperfette. Avuto riguardo, pertanto, alle aspettative dei destinatari dei benefici e considerata la complessità del quadro normativo di riferimento, che necessita di un intervento volto a coordinare, semplificare e rendere verificabili a chiunque i parametri da prendere in considerazione per i diversi trattamenti previsti, la Sezione ritiene che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 58 del Regio decreto 21 aprile 1944 n. 444 (“quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in parte oscura, imperfetta od incompleta, il Consiglio di Stato ne fa rapporto al Capo del Pag. 42Governo”), sicché va disposta la trasmissione del presente parere al Presidente del Consiglio dei ministri».
  Pertanto, stante il parere reso dal Consiglio di Stato, non è stato necessario apportare modifiche e/o integrazioni alla citata direttiva.
  In relazione a quanto finora esposto, si assicura che l'Ispettorato ha già provveduto ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di:
   uniformare le valutazioni in stretta e letterale aderenza alle disposizioni previste per ciascuno istituto nominativo in questione, in conformità a quanto stabilito anche dal Consiglio di Stato;
   rendere conforme a legge i tempi e le fasi dell’iter procedurale presso le competenti C.M.O.;
   verificare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti attraverso incontri dedicati con i Presidenti di tutte le C.M.O. e con i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte; gli incontri già tenutisi sono stati, infatti, occasione di analisi, di discussione e di proposte risolutive delle problematiche tecnico-amministrative individuate.

  Tali criticità, per quanto noto al competente Ispettorato Generale della Sanità Militare, si avviano ad essere in via di quasi completa risoluzione.
  Riguardo, invece, alle richieste di aggravamento per invalidi vittime di terrorismo, per i quali sia già intervenuta una precedente valutazione del danno con il riconoscimento della invalidità complessiva da parte delle C.M.O., il Ministero dell'interno, cui è rivolto lo specifico quesito, ha comunicato che le stesse sono in corso di valutazione alla luce del menzionato parere del Consiglio di Stato.