CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 ed abbinate.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il testo unificato in oggetto,
   rilevato che:
    all'articolo 5, il comma 7-bis prevede che, nel caso in cui le dichiarazioni previste dal medesimo articolo non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, mentre il comma 7-ter prevede che, fuori dai casi di cui al comma 7-bis, alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
    i predetti commi 7-bis e 7-ter, pertanto, costituiscono disposizioni di natura penale, volte a punire, attraverso la tecnica del rinvio ad altre disposizioni legislative, l'omessa presentazione nei termini fissati dall'Autorità delle integrazioni o delle correzioni delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 nonché la presentazione di dichiarazioni non veritiere o incomplete;
    al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata delle due disposizioni, potrebbe essere opportuno riunirle in un unico comma, prevedendo espressamente che si applichi l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nel caso di violazione del termine entro il quale integrare o correggere le dichiarazioni e che, invece, si applichi l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete;
    il comma 13 dell'articolo 6 prevede che, nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli;
    tale disposizione prevede anche la pubblicazione della notizia del mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile nella Gazzetta Ufficiale, facendo derivare conseguenze giuridiche estremamente gravi, quali la nullità, per gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale; sarebbe, quindi, opportuno prevedere che l'Autorità attesti con un provvedimento il mancato esercizio dell'opzione e che tale provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;Pag. 41
    l'articolo 15, in materia di giurisdizione, stabilisce che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ed, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa;
    il richiamato articolo attribuisce alle suddette sezioni specializzate la competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma del processo civile (C. 2953) all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali provvedimenti attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche;
    in ragione di tale attinenza sarebbe opportuno prendere a modello di riferimento il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio;
    appare quindi opportuno modificare l'articolo 15 attribuendo la competenza alla Corte di appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, il comma 7-bis, sia sostituito dal seguente: «I titolari di cariche di governo nazionali che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, comma 2, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445» e conseguentemente sopprimere il comma 7-ter;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con il seguente: «13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità attesta, con proprio provvedimento, il mancato esercizio dell'opzione. Il provvedimento è trasmesso al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'interessato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli».
   b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 15 con il seguente:
  «Art. 15 (Giurisdizione). 1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità; il termine è elevato a trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero.Pag. 42
  4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
  5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
  6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»