CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. (Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3317, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria;
   apprezzate le finalità complessive del provvedimento che intende riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editoriali al fine di rendere la gestione più trasparente ed efficiente, indirizzando in modo più mirato il sostegno pubblico anche al fine di sostenere l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale e di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali;
   osservato che, in questa ottica, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un unico Fondo, in cui confluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche;
   osservato che l'articolo 2, comma 1, reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;
   apprezzato che, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, il comma 2, lettera d), numero 2), subordina l'accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e Pag. 162delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
   rilevata l'opportunità di riconsiderare la formulazione di tale disposizione in modo da renderla più omogenea alla normativa di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell'applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
   valutato favorevolmente il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), che, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico alle imprese editrici di quotidiani e periodici, prevede l'introduzione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
   osservato che il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
   rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, la lettera a) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
   valutata con favore la previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente, che, ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, introduce per l'impresa editrice il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico;
   ritenuto opportuno precisare univocamente che tale criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di ravvicinarli a quelli previsti in via generale per l'accesso al pensionamento;
   considerato che la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione l'opportunità di rivedere la formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), al fine di precisare che i contratti collettivi, nazionali o territoriali, da rispettare devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in Pag. 163linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), valuti la Commissione l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata dell'inciso che prevede la ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, in modo da chiarire che il criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento al fine di ravvicinarli a quelli applicati in via ordinaria per l'accesso al pensionamento;
   al fine di salvaguardare l'occupazione nella rete di vendita dei prodotti editoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera l), numero 1), prevedendo che possano essere previsti parametri qualitativi per l'esercizio delle attività di vendita, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, nonché una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture da parte dei punti di vendita, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntivi.