CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
   considerata la disposizione di cui all'articolo 8-quater che, vista la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, determina le misure del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del citato decreto legislativo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti (oli di oliva vergini e olio di oliva; olio vegetale diverso dal precedente; grassi animali e vegetali; oli extra vergini di oliva) e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti;
   ritenuto che la previsione di cui al citato articolo 8-quater andrebbe più attentamente valutata prendendo in considerazione l'intero ciclo integrato dei rifiuti, previo coinvolgimento del Ministero dell'ambiente;
   considerato che:
    la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come modificato all'articolo 29, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, reca il divieto, tra l'altro, di navigare, in aree marine protette soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
    le aree marine protette di cui alla richiamata disposizione dell'articolo 10, comma 1, lettera m), afferiscono a tratti di mare soggetti alla protezione di carattere ambientale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, istituite con disciplina speciale e per le quali è già previsto un autonomo sistema sanzionatorio;
    le aree marine protette non coincidono con le tipologie di aree marine in cui l'attività di pesca è ristretta o vietata; pertanto la disposizione richiamata non consentirebbe di perseguire quelle condotte illecite commesse nelle zone di mare soggette a restrizione della pesca che però Pag. 135non sono identificate come aree marine protette, con il risultato di vanificare la finalità della proposta normativa;
    l'articolo 30-bis che, modificando l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi;
    tale disposizione andrebbe valutata sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea rispetto alla quale essa: richiama le classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera a) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 codice civile); specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies) del decreto-legge 91/2014 ; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la disposizione di cui all'articolo 8-quater per le ragioni di cui in premessa;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire – all'articolo 10, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come modificato all'articolo 29 – il riferimento alle «aree marine protette» con quello alle «aree marine», al fine di non restringere eccessivamente l'ambito di applicazione della disposizione, chiarendo che resta comunque ferma la specifica disciplina in tema di aree marine protette;
   c) valuti la Commissione di merito la portata della disposizione di cui all'articolo 30-bis, per un verso, in relazione alla compatibilità con la disciplina sull'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE e, per l'altro, in relazione al riferimento alle «normali pratiche agricole e zootecniche», al fine di assicurare il rispetto delle politiche ambientali, in linea con quanto previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015) 610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,
   esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della commissione europea per il 2016 (COM (2015) 610); la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15);
   apprezzata la determinazione della Commissione a concentrare la propria attività sulle dieci priorità già individuate negli orientamenti politici presentati dal Presidente Juncker, in occasione del suo insediamento nel luglio 2014;
   considerate:
    l'assoluta necessità di far uscire l'Unione europea nel suo complesso, senza distinzioni tra i diversi Paesi membri, dalla crisi economico-finanziaria che si trascina da troppi anni e che si è rilevata la più grave dal dopoguerra per le conseguenze determinate sul piano produttivo, sociale e sotto il profilo dell'accentuazione dei divari all'interno dell'UE;
    l'esigenza di cogliere l'opportunità che si offre, nell'ambito del processo di aggiornamento della Strategia UE 2020, per adeguare alcune linee di indirizzo macroeconomiche e i modelli produttivi allo scopo di perseguire risultati concreti sul piano dello sviluppo che consideri i profili qualitativi oltre quantitativi e che si fondi sulla sostenibilità sociale e ambientale;
    apprezzata la centralità accordata all'attuazione dell'Unione dell'energia, articolata intorno ad un'ambiziosa politica per la lotta ai cambiamenti climatici; alla evoluzione da un modello di economia lineare ad uno di economia circolare per promuovere il riutilizzo di materiali e risorse e ridurre i rifiuti e il lavoro svolto dalla Commissione europea per il buon esito della Conferenza COP 21;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si intervenga allo scopo di assicurare la definizione e l'attuazione di misure concrete di decarbonizzazione adeguate agli obiettivi definiti nell'accordo di Parigi e quindi al contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di Pag. 137sotto di 2 gradi rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e di puntare a rimanere entro 1,5 gradi di aumento, anche con l'opportuno adeguamento degli obiettivi definiti nel Pacchetto clima energia 2030 e verificando con tutti i 195 Paesi aderenti all'accordo di Parigi l'efficacia del sistema di monitoraggio e di costante revisione periodica degli obiettivi in termini di riduzione dei gas a effetto serra;
   b) si proceda in tempi rapidi alla riforma del sistema UE delle quote di emissioni (ETS), in modo da correggere i limiti fin qui emersi e avere un prezzo del carbonio tale da promuovere le attività e le tecnologie a bassissimo impatto di carbonio;
   c) relativamente al pacchetto sull'economia circolare, si promuova, nella definizione complessiva della proposta, una maggiore enfasi nella riduzione dei rifiuti prodotti, una maggiore uniformità nei criteri adottati dai singoli Stati membri, la più ampia e rapida convergenza di tutti i Paesi membri verso sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, un rafforzamento delle misure a sostegno del mercato delle materie prime seconde in modo da definire un quadro coerente e organico di regole che consentano di ancorare le nuove politiche industriali all'economia circolare così come alla decarbonizzazione;
   d) si valutino le proposte volte ad introdurre una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali, come prospettato anche dal Governo italiano nella relazione programmatica;
   e) si rafforzi l'azione della Commissione nella promozione di investimenti per rilanciare la crescita e, in particolare, per sostenere la trasformazione verso una economia a bassissimo impatto di carbonio;
   f) si rafforzi l'azione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030 adottati lo scorso settembre nell'Assemblea generale dell'Onu;
   g) si proceda nei termini prospettati nella relazione del Governo affinché la Commissione europea provveda a presentare le iniziative preannunciate in materia di protezione del suolo e della biodiversità.