CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2016
585.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00652 Bolognesi: Sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IV Commissione (Difesa),
   premesso che:
    le nostre Forze armate si devono misurare da un lato con la realizzazione di uno strumento moderno ed efficace, in grado di rispondere alle tensioni e ai pericoli a livello globale, dall'altro con l'uso nel miglior modo possibile dei fondi a disposizione, obbligatoriamente limitati dalle difficili condizioni della finanza pubblica;
    al momento, le risorse destinate all'esercizio sono molto al di sotto delle reali necessità delle Forze armate e dell'obiettivo del 25 per cento della spesa complessiva come previsto dalla legge n. 244 del 2012. La voce «esercizio» rimane, quindi, la più penalizzata. Con le risorse assegnate, che quest'anno assommano a 1.170,9 milioni di euro, con un decremento di 173,81 milioni di euro (-12,92 per cento) rispetto alla dotazione approvata per l'anno 2014, si devono coprire esigenze fondamentali per il buon funzionamento dello strumento militare: addestramento, manutenzione, carburante, adeguamento infrastrutture e, non ultimi, i costi energetici;
    nell'impossibilità di reperire nuovi fondi per l'esercizio devono essere prese in considerazione anche idee fortemente innovative come la riconversione a basso impatto energetico di edifici e/o complessi pubblici che fanno parte del patrimonio immobiliare della difesa. Un'occasione è rappresentata dalla possibilità di riconvertire l'apparato della difesa, ricorrendo alle più avanzate tecnologie quali, ad esempio, l'illuminazione a led;
    in tale ottica, il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenze e della collaborazione dell'ENEA, dovrebbe individuare le strutture con impianti vetusti e altamente energivori che dovrebbero esseri ammodernati e trasformati tramite le più avanzate tecnologie disponibili, al fine di garantire risparmi energetici sia per quanto riguarda le esigenze di illuminazione che quelle di riscaldamento;
    peraltro, siffatta iniziativa si inserirebbe coerentemente nel quadro delle norme contenute nel decreto legislativo n. 102 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio, ed entrato in vigore il 19 luglio) che recepisce la direttiva europea 27/2012, introducendo misure innovative finalizzate a promuovere interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica nelle grandi, piccole e medie imprese e nella pubblica amministrazione;
    nel corso della legislatura la Commissione difesa ha approvato, all'unanimità, in data 7 agosto 2014, la risoluzione n. 8-00077 Duranti che – con riferimento all'Arsenale di Taranto e al piano Brin relativo all'ammodernamento dello stabilimento – impegna il Governo, tra l'altro, «ad aprire un tavolo istituzionale nazionale con le parti interessate, comprese le rappresentanze sindacali dello stabilimento, volto ad accertare in maniera dettagliata lo stato attuale di avanzamento dei lavori e il cronoprogramma dei lavori programmati»,

impegna il Governo:

   a presentare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Pag. 67atto, una dettagliata valutazione sistematica e documentata dell'efficienza del sistema energetico infuso alle Forze armate;
   a sottoporre al Parlamento un piano di interventi di medio-lungo termine, da attuare attraverso un cronoprogramma sessennale rimodulabile nel tempo, finalizzato alla riqualificazione energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle infrastrutture in uso alla Difesa, con riguardo anche alle criticità degli Arsenali di Taranto e di La Spezia, con interventi sia sui sistemi di illuminazione che sugli impianti termici, considerata l'importanza che l'efficientamento energetico assume sulle condizioni del personale e sui conseguenti risparmi di spesa, valutando anche possibili forme di finanziamento pubblico-privato per la realizzazione del programma o forme di partenariato pubbico-privato, anche prevedendo l'intervento della società Difesa Servizi S.p.A., che permettano di effettuare investimenti per il risparmio energetico senza spesa pubblica.
(8-00171) «Bolognesi».

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06366 Frusone: Sul sorvolo della città di Roma da parte di un elicottero durante i funerali di un esponente del clan dei Casamonica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla vicenda richiamata dall'interrogante, si fa presente, in primo luogo, che gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica Militare, ai fini della fornitura dei servizi per la navigazione aerea, sono definiti dall'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Nello specifico, il volo in questione ha interessato una porzione di spazio aereo che non poteva essere individuato dall'Aeronautica Militare, rientrando nell'esclusiva competenza dell'Ente Nazionale di assistenza al volo (ENAV).
  Ciò, in applicazione del Memorandum d'intesa tra l'ENAV e l'Aeronautica Militare del 27 ottobre 2009, il cui scopo è proprio quello di regolamentare le procedure di coordinamento per l'identificazione di «atti anomali».
  Chiariti questi aspetti, si precisa che la Sala Operativa del Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare non è mai venuta a conoscenza di alcuna notizia riguardo a tale evento e, tra l'altro, dall'esame della documentazione in possesso della stessa Sala Operativa non è emerso alcun elemento ad esso riconducibile.
  Non sono stati ordinati, di conseguenza, Alpha Scramble reali (ovvero interventi d'intercettazione), da parte della Forza armata.
  Riguardo, poi, alla «effettiva rotta dell'elicottero», non risultano tracce scoperte e individuate dai radar di Poggio Renatico e Licola che possano essere in qualche modo correlate all'episodio.
  Anche dalla lettura dei quaderni di stazione dei controllori dell'Ente di Forza armata a ciò deputato e del 22o Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare di Licola non sono emerse comunicazioni pervenute dal Servizio Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare competente, quello di Ciampino, relativamente a un traffico lento nell'area d'interesse e, quindi, non è possibile fornire indicazioni circa le località sorvolate dall'elicottero.
  Tanto rappresentato, con riferimento agli aspetti tecnici relativi al sorvolo dell'elicottero sulla città di Roma, si riportano gli elementi così come trasmessi dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
  «Il giorno 20 agosto 2015 un elicottero marche l-HEFD, decollato dalla località Romanina, ha sorvolato la periferia est di Roma.
  In particolare l'elicottero ha sorvolato la Piazza Don Bosco in concomitanza con lo svolgimento di un funerale, effettuando un lancio floreale.
  L'attività di volo dell'elicottero in questione, Robinson tipo R22 (monomotore) è stata effettuata al di sotto della quota minima prevista dalle Regole dell'Aria e al di sopra di assembramenti di persone presenti sulla Piazza citata.
  La condotta del volo è avvenuta anche in violazione delle norme che vietano il lancio di oggetti dall'aeromobile in volo.
  Il mancato rispetto delle quote minime di altezza, il lancio di oggetti ed il sorvolo di assembramenti di persone con velivolo monomotore ha comportato pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità delle persone presenti sotto l'area sorvolata, Per l'evento, l'ENAC ha:Pag. 69
   acquisito da ENAV, una apposita relazione contenente anche le trascrizioni delle comunicazioni TBT (Terra Bordo Terra) tra l'elicottero e gli enti ATS (Air Traffic Service) interessati dal volo. In particolare le comunicazioni TBT si riferiscono alle tratte di volo Terzigno (NA), luogo di decollo e Romanina e al tratto Romanina-Frascati per il rientro a Terzigno. Inoltre sono state acquisite le comunicazioni telefoniche tra gli enti ATS interessati dal volo;
   visto le riprese televisive sul volo;
   verificato gli atti interni ENAC attestanti la titolarità della licenza di volo del pilota;
   acquisito informazioni dal proprietario dell'elicottero.

  Il giorno dopo l'evento l'ENAC ha sospeso, in via cautelativa, la licenza di pilota commerciale di elicottero del pilota che risultava al comando dell'elicottero.
  Successivamente è stato avviato un secondo procedimento sanzionatorio nei confronti di un altro pilota che è stato coinvolto nelle operazioni».

  Con riguardo a tali ultimi aspetti, il MIT ha fornito i seguenti aggiornamenti: «il primo pilota, cui era stata sospesa in via cautelativa la licenza di volo, ha proposto ricorso al TAR Lazio (con istanza di sospensiva) avverso il provvedimento di sospensione della licenza adottato dall'ENAC.
  In corso di causa, prima della discussione nella camera di consiglio, l'Ente ha adottato il provvedimento definitivo di sospensione della licenza di pilota commerciale di elicottero, per il periodo di mesi 12 (dodici). Di conseguenza, all'udienza dell'11 dicembre 2015, il TAR ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse Il ricorrente non ha intrapreso altre iniziative.
  In relazione all'ulteriore procedimento sanzionatorio, è emerso dalle indagini che il volo su Roma è stato effettuato dal secondo pilota, nei confronti del quale l'Ente ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di pilota privato di elicottero, per mesi 33 (trentatré). Ad oggi, non è stato notificato all'Ente alcun ricorso avverso detta sanzione».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07014 Ricciatti: Sul transito di un convoglio di carri armati presso alcune stazioni ferroviarie delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In esito a quanto chiesto con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, si rappresenta che il convoglio ferroviario di carri armati «Ariete» segnalato da alcuni cittadini il 16 novembre 2015 era stato predisposto per le esigenze addestrative della Brigata «Ariete» svoltesi presso il poligono di Capo Teulada in Sardegna, dal 30 novembre al 18 dicembre 2015.
  Il convoglio dei mezzi cingolati è stato «instradato», con autorizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato «TES» (Trasporto Eccezionale Speciale), sulla tratta adriatica Ravenna-Cervia-Falconara Marittima-Orte in quanto «trasporto eccezionale» eccedente la sagoma limite per il quale, quindi, non è consentito il transito sulla dorsale appenninica.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07322 Rizzetto: Sulle iniziative per risolvere la questione dei due marò.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La tematica oggetto dell'atto in discussione non investe profili di sola competenza del Dicastero della Difesa e, pertanto, si riferisce anche a nome del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Si sottolinea, inoltre, che le specifiche questioni poste, tra cui la scadenza del 16 gennaio per il rientro in India del Fucifiere Latorre, sono per la maggior parte superate dagli sviluppi intervenuti all'esito delle determinazioni della Corte Suprema indiana Io scorso 13 gennaio e del Tribunale Arbitrale de L'Aja il successivo 18 gennaio, che riassumo brevemente.
  Come noto, il 26 giugno 2015, l'Italia ha avviato una procedura arbitrale internazionale nei confronti dell'India, ai sensi dell'Annesso VII della Convenzione delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare. Nell'Agosto 2015, il Tribunale per il Diritto del Mare di Amburgo, in qualità di giudice cautelare, ha ordinato la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari a carico dei Fucilieri di Marina Latorre e Girone, riconoscendo che sarà un Tribunale Arbitrale a decidere a chi spetti, fra Italia e India, l'esercizio della giurisdizione sulla vicenda della Enrica Lexie.
  L'India si è immediatamente adeguata alla decisione del Tribunale di Amburgo, sospendendo il procedimento penale a carico dei Fucilieri e tutti i procedimenti a esso collegati; parimenti, l'Italia ha sospeso tutte le procedure pendenti relative all'incidente che ha coinvolto la Enrica Lexie.
  Nel mentre, il Tribunale Arbitrale competente sul merito della controversia è stato costituito presso la Corte Permanente d'Arbitrato de L'Aja ed è pienamente operativo, avendo già approvato le regole di procedura che sovrintendono al suo funzionamento e alla conduzione della procedura arbitrale.
  In tale contesto, il 13 gennaio 2016, l'Italia ha informato la Corte Suprema indiana degli sviluppi intervenuti nel contesto dell'arbitrato internazionale e ha portato all'attenzione della stessa Corte Suprema la propria posizione sulle conseguenze della decisione del Tribunale di Amburgo rispetto alla situazione del Fuciliere Latorre.
  L'Italia ha argomentato che la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari in India e in Italia e il divieto di aggravio della disputa ordinati dai giudici di Amburgo costituiscono la base giuridica per la permanenza in Italia di Massimiliano Latorre fino alla fine della procedura arbitrale che dovrà decidere la questione del riparto di giurisdizione fra i due Paesi.
  La Corte Suprema indiana ha aggiornato le sue udienze ad aprile, per consentire al Governo indiano di esprimere un parere sulla questione della durata prevista dell'arbitrato internazionale.
  Nel frattempo, l'Italia ha depositato lo scorso 11 dicembre una richiesta di misure provvisorie al Tribunale Arbitrale de L'Aja, per chiedere il rientro in Patria del fuciliere Girone nelle more della procedura arbitrale. Con questa istanza, l'Italia ha chiesto al Tribunale Arbitrale di autorizzare il Fuciliere Girone ad attendere in Italia la fine della procedura arbitrale, anche in considerazione della prevedibile durata della stessa. Il Tribunale Arbitrale Pag. 72ha preso in carico la richiesta italiana e ha fissato per il 30 e 31 marzo 2016 le date per la discussione orale della richiesta: la decisione del Tribunale è attesa per la metà di aprile 2016.
  Il Governo persegue con determinazione la via della giustizia internazionale per ottenere la tutela dei diritti dell'Italia e dei Fucilieri di Marina Latorre e Girone, inclusi i diritti all'esercizio esclusivo della giurisdizione sulla Enrica Lexie e all'immunità funzionale che il diritto internazionale riconosce ai militari impegnati in missioni ufficiali per conto dello Stato.
  In particolare, sono stati attivati prontamente, su istanza dell'Italia, gli strumenti cautelari che la Convenzione per il Diritto del Mare mette a disposizione delle Parti per la tutela dei rispettivi diritti nelle more della procedura arbitrale e, segnatamente, le richieste di misure provvisorie, ai sensi dell'articolo 290, commi 1 e 5, della Convenzione.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07495 Vito: Sui procedimenti disciplinari a carico di alcuni militari impiegati nei compiti di sorveglianza presso l'Expò.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Circa la situazione alloggiativa di parte dei militari impiegati nell'ambito dell'evento EXPO 2015 dovuta al verificarsi il 14 maggio 2015 di fenomeni meteorologici di carattere eccezionale, il Governo come citato dall'interrogante, ha già riferito in Commissione lo scorso giugno.
  L'Onorevole interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in esame, fa riferimento al caso di alcuni militari sottoposti a procedimento disciplinare per avere «denunciato» la situazione di disagio del citato personale alloggiato in tenda.
  Secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, un primo procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione di 1 giorno di consegna, nei confronti di un sottufficiale dell'Esercito, per violazione dell'articolo 1472, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare che, nel riconoscere ai militari libertà nella manifestazione del pensiero, impone loro il divieto di trattare pubblicamente argomenti di servizio, in assenza di specifica autorizzazione.
  Il procedimento, per quanto comunicato dalle competenti autorità militari, risulta avviato nel rispetto della normativa, e dei diritti di difesa, accuratamente istruito in quanto è stata accertata e documentata la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal militare.
  È stato avviato, inoltre, un secondo procedimento disciplinare, nei confronti di un altro militare che, allo stato, risulta essere al vaglio delle autorità militari preposte.