CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07445 Fragomeli: Chiarimenti in merito all'applicazione della riduzione della base imponibile IMU con riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle recenti agevolazioni in materia di IMU, introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) nell'ambito di una complessiva riforma della tassazione immobiliare volta a ridurre il carico fiscale gravante sui contribuenti.
  In particolare, gli Onorevoli chiedono al Governo «al fine di dare maggiore certezza ai contribuenti e ai comuni, per la presentazione del bilancio di previsione, se non ritenga opportuno emanare uno o più decreti attuativi volti a codificare la procedura per l'applicazione delle citate agevolazioni fiscali in materia di tassazioni immobiliare, con particolare riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori, fornendo i necessari chiarimenti anche in relazione alle situazioni di dubbia interpretazione normativa indicate in premessa, riguardanti la natura degli immobili e la decorrenza dell'agevolazione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  È allo studio la predisposizione di un documento di prassi amministrativa da parte del Dipartimento delle finanze che chiarirà le problematiche applicative concernenti le norme introdotte dalla Legge di stabilità 2016, anche ai fini evidenziati nell'interrogazione in argomento.
  In merito alla richiesta di emanazione di decreti attuativi volti a codificare la procedura di applicazione delle nuove agevolazioni declinate dalla legge n. 208 del 2015 occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, «i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».
  Pertanto, per l'anno 2016, annualità a cui si riferisce il nuovo adempimento tributario connesso all'agevolazione relativa agli immobili in argomento, il contribuente dovrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2017 attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  I competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno l'opportunità tecnica di predisporre un nuovo modello di dichiarazione IMU/TASI, tenuto conto che l'attuale modello di «Dichiarazione IMU» approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 2012, già prevede la possibilità di barrare il campo 15 relativo alla «Esenzione» e di riportare, nello spazio dedicato alle «Annotazioni» la seguente frase «l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011. La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI».

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ALLEGATO 2

5-07446 Ruocco: Elementi informativi in merito ai due Interest Rate Swap decennali sottoscritti dalla Repubblica italiana scaduti nel 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Ruocco ed altri chiedono quale sia il valore di mercato complessivo del portafoglio derivati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiornato alla data del 31 dicembre 2015.
  Al riguardo, occorre premettere che i due interest rate swap per un valore nozionale totale di 2 miliardi di euro, scaduti nel 2015, non sono stati oggetto di ristrutturazione. I relativi contratti vennero stipulati nel 2004 con decorrenza posticipata al 2005.
  Non risulta, invece, fondato il riferimento contenuto nell'interrogazione secondo cui il tasso fisso che ci si è impegnato a corrispondere alla controparte fosse superiore ad un tasso equo di mercato, anche alla luce dell'aspetto della decorrenza visto sopra.
  Ricordando che gli importi da corrispondere avevano cadenza annuale, mentre quelli da ricevere cadenza semestrale, i due swap hanno generato flussi netti annuali come da dettaglio che segue:

anno  Introito/Pagamento
2005  Introito 21,9 mln euro
2006  Pagamento 38,6 mln euro
2007  Pagamento 13,8 mln euro
2008  Introito 3,8 mln euro
2009  Pagamento 28,9 mln euro
2010  Pagamento 73 mln euro
2011  Pagamento 63,2 mln euro
2012  Pagamento 64,8 mln euro
2013  Pagamento 86 mln euro
2014  Pagamento 85,1 mln euro
2015  Pagamento 91,8 mln euro

  Si soggiunge, infine, che il dato del valore di mercato del portafoglio derivati alla fine del 2015 sarà riportato nel Rapporto Annuale per il medesimo anno, che sarà pubblicato nel corso del 2016.

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ALLEGATO 3

5-07447 Sandra Savino: Iniziative per ripristinare gli obblighi informativi in merito alla notizia relativa all'avvio della procedura di risoluzione di una banca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Savino ed altri chiedono al Governo «quali urgenti iniziative ... intenda intraprendere per ripristinare gli obblighi informativi di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria» che sarebbero stati vanificati dal decreto n. 180 del 2015 di recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). In particolare, l'articolo 99, comma 5, del citato decreto prevede l'obbligo di differire la diffusione al pubblico della notizia dell'avvio della procedura di risoluzione di una banca sino al momento della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'obbligo per l'emittente di differire la diffusione della notizia discende dalle norme della BRRD; quest'ultima, infatti, prevede che le informazioni relative alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione siano soggette a un rigoroso regime di riservatezza. Questa previsione è dovuto alla necessità di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione ed evitare reazioni ingiustificate che potrebbero minare la stabilità del sistema finanziario, coinvolgendo banche sane. Prevedere obblighi di disclosure prima del write-down o in fase di pre-resolution – quando ancora verosimilmente non sono state adottate misure per fronteggiare la situazione – potrebbe avere ripercussioni negative sulla banca interessata, sull'esito delle misure assunte e sulla stabilità sistemica.
  Per quanto concerne il richiamo alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato, si precisa che – diversamente da quanto riportato nell'interrogazione – essa prevede la possibilità per l'emittente di ritardare la comunicazione al pubblico quando la notizia potrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità sistemica.

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ALLEGATO 4

5-07448 Paglia: Informazioni circa la proposta di nomina del dottor Fabio Arpe a Direttore generale della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze di «confermare la notizia secondo la quale nell'estate del 2014 all'autorità di vigilanza bancaria, Banca d'Italia, sia stata proposta la nomina del dott. Fabio Arpe a Direttore generale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed, in caso affermativo, ...sulla base di quali ragioni e valutazioni la stessa sia stata rigettata».
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che l'Organo di Vigilanza non indica né propone candidati alle cariche sociali di intermediari vigilati, ma si limita – ove richiesto e/o necessario per fini di sana e prudente gestione – a rappresentare gli ambiti entro i quali gli organi competenti devono esercitare le proprie autonome scelte, nonché a segnalare eventuali situazioni oggettive rilevanti, che possano essere di ostacolo a una adeguata conduzione dell'azienda da parte di potenziali candidati.
  Tali precisazioni sono state rappresentate anche in occasione della circostanza richiamata nell'atto parlamentare in esame. In particolare, l'Istituto ha fatto presente che – nel corso di un incontro tenutosi il primo agosto 2014 con esponenti della Vigilanza della Banca d'Italia – i vertici della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio indicarono un candidato, diverso dal dr. Fabio Arpe, per la carica di Direttore Generale della banca e resero noto che la ricerca sarebbe proseguita con l'ausilio di una società di consulenza.
  La ricerca si è conclusa con la nomina a Direttore generale del dott. Daniele Cabiati.

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ALLEGATO 5

5-07449 Busin: Informazioni circa i criteri utilizzati per la valutazione dei crediti in sofferenza della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Banca delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Busin chiede la motivazione di una differenza rilevante tra la valutazione delle sofferenze effettuata dai commissari di Banca Etruria e Banca Marche e la successiva notevolmente inferiore, stimata invece dalla Banca d'Italia in sede di procedura di risoluzione.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia si fa presente innanzi tutto che, in caso di avvio di una procedura di risoluzione, l'entità della riduzione e l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca non costituiscono scelte discrezionali dell'Autorità di Risoluzione (ossia della Banca d'Italia) bensì dipendono dalla situazione patrimoniale della banca in crisi e dall'entità delle perdite, determinata in base a precise modalità e criteri di valutazione stabiliti dalla direttiva europea sulla risoluzione delle banche. Secondo quanto previsto dalla normativa, infatti:
   (1) la Banca d'Italia deve, innanzitutto, ridurre il valore delle azioni e poi delle obbligazioni subordinate finché ci sono perdite della banca da coprire; ne consegue che se le perdite superano questo valore, esso dovrà essere azzerato;
   (2) solo quando le perdite sono inferiori al valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate, la Banca d'Italia prima riduce il valore delle azioni e poi delle obbligazioni subordinate nella misura necessaria a coprire le perdite e, a seguire, dispone la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca, nei limiti necessari per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali.

  Nel caso delle quattro banche messe in risoluzione in novembre, le perdite di ciascuna banca erano superiori al valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate; per questa ragione le azioni e le obbligazioni subordinate sono state sacrificate per l'intero ammontare del loro valore. Le perdite ulteriori, non coperte dal burden sharing, sono state coperte dal Fondo di Risoluzione.
  La perdita subita dagli azionisti e dai titolari di obbligazioni subordinate non è stata superiore a quella che gli stessi soggetti avrebbero subito in caso di liquidazione coatta amministrativa delle banche.
  Con riguardo alla possibilità di destinare ai vecchi soci e obbligazionisti subordinati delle quattro banche in risoluzione i proventi che deriveranno dalla vendita dei crediti in sofferenza da parte della società veicolo per la gestione delle attività (c.d. bad bank) e dalla vendita delle quattro banche-ponte, va fatto presente che in base alla Direttiva BRRD le eventuali plusvalenze finali entrerebbero nella disponibilità del Fondo di Risoluzione.
  Tuttavia nel caso in cui dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente disciplina nazionale e comunitaria, ad intraprendere Pag. 39ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate.
  Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la determinazione dei criteri utilizzati per valutare le sofferenze della quattro banche poste in risoluzione, la Banca d'Italia ha rappresentato che la valutazione delle sofferenze ai fini della risoluzione è stata effettuata sulla base dei principi degli RTS Regulatory Technical Standard dell'EBA, previsti dalla Direttiva BRRD. Per la valutazione delle sofferenze destinate a essere cedute, si deve tenere conto anche di quanto indicato, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (Comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario - 2009/C 72/01). Per questo motivo, tali valori si discostano da quelli determinati dalle ordinarie prassi contabili.
  Coerentemente con tali principi, in occasione della risoluzione della quattro banche, la valutazione effettuata del portafoglio dei crediti in sofferenza ha stimato un prezzo di trasferimento che riflette il valore economico di mercato, determinato con metodologia semplificata. La Commissione Europea nel comunicato stampa del 22 novembre ha fatto esplicito riferimento a questo elemento.
  Per le regole sugli aiuti di Stato e della BRRD, in caso di risoluzione tutte le prime perdite sono a carico degli azionisti e, subito dopo, dei portatori di titoli subordinati. Se la valutazione delle sofferenze avesse potuto essere meno severa, ne avrebbe tratto vantaggio il Fondo di Risoluzione che avrebbe dovuto coprire un minore importo di perdite.

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ALLEGATO 6

5-07367 Pesco: Controlli a fini di contrasto del riciclaggio su operazioni poste in essere presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca delle Marche, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e la Cassa di Risparmio di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Daniele Pesco ed altri pongono quesiti in ordine all'attività di vigilanza svolta sulle banche e, in particolare, su quelle sottoposte recentemente a risoluzione.
  Al riguardo, occorre premettere che, nell'ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come delineato dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è responsabile della elaborazione delle politiche e strategie di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo disponendo di poteri di indirizzo e coordinamento e, solo marginalmente, di poteri sanzionatori, circoscritti all'adozione di decreti sanzionatori, resi all'esito di procedimenti avviati dalla UIF, dalle Autorità di vigilanza di settore e dagli Organi di polizia (DIA e Guardia di Finanza).
  Esula, pertanto, dalla competenza istituzionale del MEF in materia un potere di intervento diretto sulle Autorità di vigilanza di settore (CONSOB, IVASS e Banca d'Italia) e, in particolar modo sulla UIF, che espleta le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, senza obbligo di rendicontazione al MEF degli esiti dei singoli procedimenti avviati.
  Nel quinquennio 2010-2015 il MEF ha emesso a carico dei quattro istituiti di credito 10 decreti sanzionatori per un totale di 3.708.872 euro, per inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
  Rientrano, invece, nella specifica competenza del Ministero della Giustizia le informazioni sui procedimenti penali che hanno preso avvio, o si sono giovati di informazioni derivanti da segnalazioni di operazioni sospette.
  Si precisa, altresì, che la UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono al Parlamento, nell'ambito delle comunicazioni trasmesse, ogni anno, al Comitato di sicurezza finanziaria per la predisposizione della relazione annuale contenente la valutazione dell'attività di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione di rispettiva competenza, nonché sull'esito delle segnalazioni di operazioni sospette ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
  La relazione annuale contiene, pertanto, tutti i dati e le informazioni attinenti l'attività di prevenzione svolta dalle Autorità competenti nell'anno solare di riferimento.
  Per quanto riguarda il riferimento contenuto nell'interrogazione in merito alle anomalie riscontrate nei rapporti bancari di alcune delle banche commissariate e, in particolare, all'apertura di rapporti bancari senza adeguate verifiche, si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 57889 del 30 luglio 2013 nella quale si Pag. 41ribadisce e specifica in concreto l'obbligo, per i destinatari delle disposizioni dettate dal d.lgs. 231 del 2007 di effettuare l'adeguata verifica del cliente e di astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire l'operazione richiesta dal cliente nei caso di definitiva impossibilità ad effettuare o completare l'adeguata verifica, giungendosi, in tal caso, al blocco assoluto della movimentabilità del conto.
  Per quanto attiene alle operazioni in oro e alle obbligatorie dichiarazioni, si rappresenta che la disciplina di settore è di competenza della Banca d'Italia, che autorizza tali operazioni da parte delle banche e di altri soggetti in possesso di specifici requisiti e previa dichiarazione.
  Con riferimento all'Unità di Informazione Finanziaria, si fa presente che in attuazione della normativa internazionale e comunitaria, l'articolo 6 del d.lgs. n. 231 del 2007 ha previsto l'istituzione dell'UIF per l'Italia presso la Banca d'Italia, precisando che la medesima UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Dell'attività svolta la UIF rende conto con un proprio rapporto, trasmesso dal Direttore dell'Unità al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento entro il 30 maggio di ogni anno.
  Per quanto riguarda il riferimento contenuto nell'interrogazione in base al quale «non si conosce molto delle azioni» della Banca d'Italia (segnatamente nello svolgimento dei compiti di vigilanza e nella divulgazione degli esiti delle ispezioni) nonché dei rapporti della stessa con l'Autorità giudiziaria, la Banca d'Italia ha fatto presente che, in base all'articolo 7 del Testo Unico Bancario, tutte le notizie, i dati e le informazioni in suo possesso in ragione della sua attività di vigilanza (ivi compresi i rapporti ispettivi) sono coperte dal segreto d'ufficio. Fanno eccezione i casi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Peraltro, nelle relazioni redatte a seguito degli accertamenti ispettivi, la parte relativa a «Rilievi e osservazioni», è esclusivamente rivolta agli esponenti aziendali ed è finalizzata a comunicare l'esito complessivo dell'indagine e le criticità accertate.
  Per quanto riguarda i rapporti con la Magistratura, la Banca d'Italia ha comunicato di prestare costantemente la propria collaborazione all'Autorità giudiziaria e agli organi investigativi sia attraverso l'inoltro di proprie segnalazioni, che corrispondendo alle specifiche richieste formulate nell'ambito di procedimenti in corso, nonché mettendo a disposizione proprio personale per l'espletamento di appositi incarichi peritali. Sull'argomento, dettagliati riferimenti sono contenuti nella «Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia», annualmente pubblicata dall'Istituto e consultabile sul sito internet www.bancaditalia.it.
  Anche in esito all'ispezione condotta presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – richiamata nel testo dell'atto parlamentare in esame, l'Istituto ha precisato di aver prestato ampia collaborazione alla competente Autorità giudiziaria. Nei confronti della citata banca è stato altresì avviato un procedimento sanzionatorio, attualmente in fase istruttoria.
  Con riferimento all'Unità di Informazione Finanziaria, il D. Lgs. n. 231 del 2007 attribuisce all'Unità compiti e responsabilità nettamente distinti da quelli della Vigilanza della Banca d'Italia, che attengono all'acquisizione dai soggetti obbligati, all'analisi e alla comunicazione alle Autorità competenti delle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  Tale assetto è conforme agli standard internazionali e, in particolare, alle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e alla normativa comunitaria, nonché alle caratteristiche essenziali di ogni Financial Intelligente Unit (FIU).
  La conformità agli standard internazionali è stata formalmente riconosciuta dalla valutazione condotta nel 2014-2015 dal GAFI, il cui rapporto è in corso di pubblicazione. Pag. 42Secondo quest'ultimo l'Ordinamento Italiano assicura la completa autonomia e indipendenza della UIF e, come diretta conseguenza di ciò, tutti i processi decisionali nascono e si sviluppano all'interno della UIF, senza alcuna interferenza da parte della Banca d'Italia o di altre Autorità.
  In tale quadro la UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati, ne effettua l'analisi finanziaria e le trasmette tutte (comprese quelle archiviate) al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, corredate dei relativi approfondimenti.
  Tutte le informazioni in possesso della UIF sono sottoposte a un rigoroso regime di riservatezza, presidiato da sanzioni, anche penali, a tutela della collaborazione attiva. Il segreto d'ufficio sussiste anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione previsti dalla legge e la doverosa collaborazione con la Magistratura (articolo 9 del d.lgs. 231 del 2007).
  La UIF, ove accerti casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, provvede alla contestazione delle violazioni nei confronti dei soggetti obbligati. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede con decreto, all'esito di un'istruttoria svolta in contraddittorio con gli interessati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 60 del d.lgs. n. 231/2007).
  Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni sospette, nell'ultimo triennio (2013-2015) le quattro banche hanno complessivamente effettuato circa 4.000 segnalazioni di operazioni sospette.
  Le analisi statistiche che l'Unità effettua sulle segnalazioni del sistema bancario per individuare operatori sotto-segnalanti non hanno evidenziato, in termini quantitativi, anomalie significative nel flusso segnaletico delle quattro banche.
  In relazione al riferimento contenuto nell'interrogazione secondo cui nel 2013 la UIF ha attribuito ad oltre il 50 per cento delle segnalazioni ricevute dall'intero sistema un rating medio-elevato, si rileva che alle segnalazioni prodotte in quell'anno dalle quattro banche sono stati attribuiti rating medio-alti con frequenza superiore a quella media del sistema (in particolare alle segnalazioni della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio è stato attribuito il 60 per cento circa di rating medi o elevati).
  Sotto il profilo ispettivo, l'Unità ha condotto uno specifico accertamento presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio nel periodo settembre-ottobre 2014 volto ad approfondire l'operatività transitata su un rapporto bancario gestito da una filiale della stessa banca. I risultati dell'ispezione sono stati portati a conoscenza della competente Autorità giudiziaria, che ha assunto le conseguenti iniziative nei confronti di soggetti che avevano operato con la banca e di altri nominativi collegati. L'ispezione ha anche determinato l'avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo per omessa segnalazione di operazioni sospette nei confronti del responsabile della filiale, così come previsto dalla normativa vigente.
  Per quanto concerne Banca delle Marche, sulla base dei risultati di un'ispezione condotta dalla Banca d'Italia nel 2010, la UIF ha avviato sette procedure sanzionatorie per omessa segnalazione di operazioni sospette nei confronti di dipendenti della banca.
  In relazione agli esiti di un'ispezione condotta dalla Banca d'Italia presso un'altra banca, la UIF ha precisato di aver avviato una procedura sanzionatoria amministrativa per omessa segnalazione di operazioni sospette concernente l'anomala movimentazione di un rapporto intestato a un esponente di vertice di Banca Marche.
  Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con la Magistratura, la UIF ha corrisposto a richieste di informazioni e di documentazione avanzate dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali relativi a soggetti finanziati da Banca delle Marche.
  Nel 2009, nel quadro della collaborazione prestata ad altra Procura, la UIF ha effettuato un'ispezione presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, a seguito della quale Pag. 43sono state avviate tre procedure sanzionatorie amministrative per omesse segnalazioni di operazioni sospette ed e stata informata la Magistratura delle irregolarità di carattere penale rilevate. Le sanzioni amministrative sono state applicate con provvedimenti del MEF del 2011.
  Per quanto attiene alle operazioni in oro, la UIF ha comunicato di ricevere dai soggetti obbligati le dichiarazioni delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500, relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale (articolo 1, legge n. 7 del 2000). I dati oggetto delle dichiarazioni sono utilizzati a fini antiriciclaggio e per corrispondere a eventuali richieste degli Organi investigativi.