CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2016
571.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 GENNAIO 2016

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTI PRESENTATI

  Al comma 1, sostituire le parole: tribunale della famiglia e della persona, con le seguenti: tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale per la persona i minorenni e le relazioni familiari:
    1) istituire il «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari» e l'ufficio della «procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari», con sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati «tribunale per la persona» e «procura per la persona»;
    2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo, individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto del numero degli abitanti e del carico di lavoro;
    3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;
    4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di status personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;
    5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;
    6) individuare i procedimenti nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista, con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, conformemente a quanto già attualmente previsto per i tribunali per i minorenni, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica da un giudice esclusivamente togato e quelli nei quali sia esercitata in forma collegiale con la composizione di un giudice togato e un giudice onorario;Pag. 23
    7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, nonché in via esclusiva in alcuni tipi di procedimento o di attività istruttorie da individuare in sede di legislazione delegata in considerazione della natura del procedimento e delle attività istruttorie;
    8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per i reati commessi da persone minori di diciotto anni;
    9) prevedere che in ambito penale il tribunale per la persona eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);
    10) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;
    11) prevedere la possibilità, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona possa tenere udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;
    12) prevedere che, in ambito civile, il tribunale si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;
    13) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;
    14) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;
    15) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
    16) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;
    17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore Pag. 24della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di corte di appello;
    18) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;
    19) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c. e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali;
    20) prevedere in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
     20.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     20.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     20.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     20.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);
     20.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     20.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
1. 1. Santerini, Piepoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona con le seguenti: l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona e l'integrazione delle competenze attribuite al giudice di pace.

  Conseguentemente:
   alla lettera b), premettere la seguente:
    0b) quanto alla disciplina del giudice di pace:
     1) attribuire la competenza relativamente alle controversie in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.;
   alla lettera b), sopprimere il numero 2.3).
1. 2. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese.
1. 3. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

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  Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: in materia di impresa aggiungere le seguenti: comprendendo le controversie relative ai crediti nei rapporti commerciali tra le imprese e dimezzando i termini processuali per la loro definizione;.
1. 4. Pagano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituendo una sezione specializzata in materia di impresa in ogni tribunale ordinario.
1. 5. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.3).
1. 6. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.3) con il seguente: 2.3). Le azioni di classe.
1. 7. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.5).
1. 8. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), al punto 2.5) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con la previsione esplicita dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1-ter, decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.
1. 9. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.6).
1. 10. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3).
1. 11. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l'istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, della contabilità, dell'economia e del mercato, da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di imparzialità: prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente alle materie diverse da quelle giuridiche: prevedere che detti esperti vengano ascoltati in contraddittorio con le parti: prevedere che in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese da questi ultimi sostenute per l'adempimento dell'incarico venga statuito ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile;.
1. 12. Turco.

  Al comma 1, lettera a), al punto 3), sopprimere le parole da: e prevedere fino alla fine del punto.
*1. 13. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), al punto 3), sopprimere le parole da: e prevedere fino alla fine del punto.
*1. 14. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

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  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d ’Italia e di autorità indipendenti con le parole da scegliersi tra i liberi professionisti che diano garanzia di indipendenza e di terzietà.
1. 15. Turco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della Banca d'Italia inserire le seguenti: delle associazioni di categoria.
1. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: materie diverse da quelle giuridiche inserire le seguenti:, garantendo comunque il contraddittorio con le parti e la facoltà delle stesse di farsi affiancare da esperti di propria fiducia.
1. 17. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: in contraddittorio con le parti inserire seguenti: e gli esperti da essi nominati.
1. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole possano essere ascoltati anche nell'udienza pubblica con le parole vengano ascoltati.
1. 19. Turco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: anche nell'udienza pubblica.
1. 20. Ferranti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire le parole: delle parti con le seguenti: di una o di tutte le parti a seconda dell'esito del giudizio.
1. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole i compensi spettanti agli esperti e le spese con le parole in ordine ai compensi spettanti agli esperti ed alle spese.
1. 22. Turco.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole siano a carico delle parti con le parole venga statuito ai semi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
1. 23. Turco.

  Al comma 1, lettera a), al numero 4), sopprimere le parole da: nell'ambito, fino a: vigente, e le parole da senza fino a pubblica.
1. 24. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
1. 246. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni di Corte d'appello le sezioni civili specializzate per la persona, la famiglia e i minori;
    2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni;Pag. 27
    3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica, cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto;
    5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) in primo grado:
     5.1 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, minori compresi i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     5.2 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 disp.att. del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
     5.3 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
     5.4 i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dagli articoli da 4 a 7 della legge n. 64 del 1994;
     5.5 i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
    6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dai Titoli II, III, IV della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 1 istituite presso le Corti d'appello e le sezioni di Corte d'appello; i procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5.3) e 5.4);
    8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1 l'ausilio dei servizi sociali;
    9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 4 operano nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo i seguenti criteri:
     10.1 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:
      a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
      b) proposizione delle domande e richiesta istruttorie negli atti introduttivi;
      c) celebrazione di una prima udienza davanti al giudice istruttore individuato secondo i criteri tabellari, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, Pag. 28invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);
      d) previsione della reclamabilità davanti al collegio dello stesso Tribunale;
      e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre CTU psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;
      f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio nella prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;
      g) previsione di una udienza concentrata di assunzione delle prove, all'esito della quale o in un'udienza ravvicinata le parti concluderanno e si rimetterà al collegio per la decisione (con o senza termini per conclusionali);
     10.2 dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione con ricorso congiunto;
      b) comparizione davanti al Gl (o giudice relatore) il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
      c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;
      d) rimessione al giudice istruttore per la prosecuzione nelle forme contenziose se il collegio ritenga di non omologare o di non poter accogliere le condizioni di divorzio;
     10.3) fissare chiari principi affinché:
      a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto, con l'assistenza di ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nei casi difficili, salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;
      b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;
    11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5.3) e 5.4) sono esercitate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
    12) istituire presso i tribunali ordinari di cui al punto 4) sezioni penali specializzate per la persona, la famiglia e i minori;
    13) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 10) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, nonché i procedimenti penali relativi a reati asseritamente commessi nel territorio del circondario e che abbiano come parte offesa un minore o che abbiano ad oggetto reati contro la famiglia;
    14) istituire presso le Procure della Repubblica presso i tribunali di cui al punto 4) un ufficio distrettuale per la famiglia e i minori;
    15) determinare la competenza degli uffici distrettuali di cui al punto 12);
    16) prevedere che costituisca titolo ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate civili e penali, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al Pag. 29punto 12 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione in detta materia;
    17) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obbiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;
    18) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate di cui ai punti 1), 4) e 10) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia.
1. 25. Ferranti.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona»:
    1) È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominata «procura per la persona».
    2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati:
     2.1) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati;
     2.2) Il tribunale per la persona e la procura per la persona hanno sede nei circondari o gruppi di circondari individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati;
     2.3) 4. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è abrogato.
    3) Il tribunale per la persona è costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, i giudici esperti di cui all'articolo 9.
    4) La procura per la persona è costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18. Coadiuvano la funzione, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge, se riguardano persone di età minore, vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9.
    5) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la persona è esercitata:
     a) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due Pag. 30giudici esperti, nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;
     b) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.
    6) Nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge, la giurisdizione è esercitata da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari.
    7) Presso il tribunale per la persona sono istituiti un ufficio di cancelleria e un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica è istituito un ufficio di segreteria:
     7.1) La procura per la persona si avvale per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona.
    8) Il tribunale per la persona tiene le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM), su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio. Tali sedi distaccate sono decise tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro.
    9) Il tribunale per la persona si avvale dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati:
     9.1) Il tribunale per la persona si avvale altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati.
    10) Alle dipendenze della procura per la persona opera uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con specifica formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore.
    11) Il CSM assegna al tribunale per la persona e alla relativa procura magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita:
     11.1) Le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona sono attribuite dal CSM a magistrati di corte d'appello che hanno assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni;
     11.2) Per l'accertamento delle qualità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il CSM acquisisce il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuta i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 11.
    12) I giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui all'articolo 10 e i vice procuratori onorari sono nominati dal CSM a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, un altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente. Devono essere previamente acquisiti i pareri del Pag. 31consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza. Analoga selezione è effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, un altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato:
     12.1) Possono essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;
     12.2) I giudici esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati non più di due volte consecutive se hanno esercitato in modo efficace la funzione. Presso ogni ufficio giudiziario il numero dei giudici-esperti non può mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;
     12.3) I giudici esperti integrano il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possono coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minorenne;
     12.4) Si estendono ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti. I giudici esperti non possono esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;
     12.5) Ai giudici esperti si applica il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.
    13) Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati nei decreti legislativi di cui all'articolo 18, nonché da giudici esperti nominati ai sensi dell'articolo 9. La giurisdizione è esercitata:
     a) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici-esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B allegate alla presente legge se riguardano persone di età minore;
     b) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C allegata alla presente legge e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge.
     13.1) Presso la sezione di cui al comma 1 le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate con i decreti legislativi di cui all'articolo 18;
     13.2) Il CSM provvede all'assegnazione dei magistrati indicati al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, e alla nomina di giudici esperti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.
    14) La Scuola superiore della magistratura organizza ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate dall'articolo 8 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgono la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui agli articoli precedenti:
     14.1) I corsi di cui al comma 1 sono obbligatori e con approccio anche multidisciplinare oltre che giuridico.Pag. 32
    15) La sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata dal presidente della corte d'appello; quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello.
    16) Il tribunale per la persona è competente per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge:
     16.1) Il tribunale per la persona è inoltre competente per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;
     16.2) Il tribunale per la persona è competente anche per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.
    17) La competenza per territorio negli affari civili è determinata in via successiva dai seguenti criteri:
     a) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;
     b) residenza abituale della famiglia;
     c) in difetto o negli altri casi, la competenza è stabilita ai sensi del codice di procedura civile.
    18) Il tribunale per la persona è competente per i reati commessi da persone minori di anni diciotto.
    19) Nel caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si procede per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona.
    20) Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento, si provvede con un apposito stanziamento nei limiti di cui all'articolo 21.
    21) Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'individuazione degli uffici previsti dalla presente legge e per consentire la loro operatività, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
     a) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti d'appello;
     b) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:
      1) equa distribuzione del carico di lavoro;
      2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;
     c) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;
     d) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;
     e) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona.
    22) I magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18 sono assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona e alle relative procure per la persona.Pag. 33
    22.1) Il CSM, in sede di prima attuazione della presente legge, provvede all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.
    23) Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 18, comma 1, si provvede secondo le seguenti indicazioni:
     a) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;
     b) gli affari relativi ai procedimenti indicati nell'articolo 18 sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per territorio;
     c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1:
   a) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle previgenti disposizioni di legge con quanto previsto nella presente legge, anche con eventuale integrazione delle competenze per materia;
   b) uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 con tutte le altre disposizioni legislative vigenti e la necessaria disciplina transitoria.

  3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  3-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato il ruolo organico dei cancellieri, dei segretari, dei coadiutori giudiziari, dei commessi e degli ufficiali giudiziari da destinare ai tribunali per la persona, alle corti d'appello e agli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
  3-quater. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e 2 e di quanto disposto dal comma 3 e con la procedura di cui al comma 3-bis.
1. 26. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari:
    1) istituire il ’tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari e l'ufficio della «procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari», con sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati «tribunale per la persona» e «procura per la persona»;Pag. 34
    2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo, individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto del numero degli abitanti e del carico di lavoro;
    3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;
    4) prevedere che in ambito civile il tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di status personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitone per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;
    5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;
    6) individuare i procedimenti nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista, con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, conformemente a quanto già attualmente previsto per i tribunali per i minorenni, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica da un giudice esclusivamente togato e quelli nei quali sia esercitata in forma collegiale con la composizione di un giudice togato e un giudice onorario;
    7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, nonché in via esclusiva in alcuni tipi di procedimento o di attività istruttoria da individuare in sede di legislazione delegata in considerazione della natura del procedimento e dell'attività istruttoria;
    8) prevedere che in ambito penale il tribunale abbia competenza per i reati commessi da persone minori di diciotto anni;
    9) prevedere che in ambito penale il tribunale per la persona eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);
    10) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;
    11) prevedere la possibilità, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona possa tenere udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, Pag. 35delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;
    12) prevedere che, in ambito civile, il tribunale si avvalga della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;
    13) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;
    14) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;
    15) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;
    16) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;
    17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e alla corrispondente sezione di corte di appello;
    18) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti;
    19) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articoli 330 e 333 codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali;
    20) prevedere in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
     a. nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     b. nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     c. nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli Pag. 36con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     d. una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);
     e. un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     f. una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
1. 27. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le «sezioni specializzate per la famiglia e la persona»;
    2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):
     a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
     b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;
     c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
     d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150;
    3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):
     a) i procedimenti relativi alle adozioni;
     b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;
     c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;
    4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;
    5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;
    6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;
    7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;
    8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.
*1. 28. Sannicandro, Daniele Farina.

Pag. 37

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le «sezioni specializzate per la famiglia e la persona»;
    2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):
     a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
     b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;
     c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;
     d) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150;
    3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello, in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):
     a) i procedimenti relativi alle adozioni;
     b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;
     c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;
    4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;
    5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;
    6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;
    7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;
    8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato.
*1. 29. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole: presso i tribunali ordinari, con le seguenti: in ogni tribunale ordinario.
1. 30. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.3).
1. 31. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2.4) con il seguente:
  2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e Pag. 38disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, salva l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;
1. 32. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.4), sostituire le parole: non rientranti con la seguente: rientranti.
1. 33. Turco.

  Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti:, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.
*1. 34. Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti:, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.
*1. 35. Amoddio, Malpezzi.

  Al comma 1, lettera b), n. 2.4), dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti:, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate.
*1. 36. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.4), sopprimere le parole: anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo.
1. 37. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: del medesimo articolo sono inserite le seguenti: e l'inciso fra le stesse parti.
1. 38. Iori, Zampa, Mattiello, Giuliani, Antezza.

  Al comma 1, lettera b), n. 2.4) dopo le parole: del medesimo articolo sono introdotte le parole: nonché l'inciso fra le stesse parti.
1. 39. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: richiedenti protezione internazionale, sono inserite le seguenti: compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 c.c. e dall'articolo 371 c.c.
*1. 40. Iori, Zampa, Mattiello, Giuliani, Antezza.

  Al comma 1, lettera b), numero 2.4), dopo le parole: richiedenti protezione internazionale, sono inserite le seguenti: compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 c.c. e dall'articolo 371 c.c.
*1. 41. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:
  2.4-bis) i prevedere l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 250 cod. civ., la materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e segg. c.c.; prevedere inoltre l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari Pag. 39consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
**1. 42. Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:
  2.4-bis) i prevedere l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 250 cod. civ., la materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e segg. c.c.; prevedere inoltre l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
**1. 43. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, lettera b), inserire dopo il punto 2.4) i seguenti:
   2.5) la ratifica degli affidi consensuali;
   2.6) l'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minare età;
   2.7) l'autorizzazione al riconoscimento agli infrasedicenni prevista comma dell'articolo 250 codice civile;
   2.8) l'intervento giudiziale previsto dal quarto comma dell'articolo 250 del codice civile net caso di rifiuto dell'altro genitore al riconoscimento, in ordine al quale sono comunque prevalenti profili che attengono al pregiudizio;.
1. 44. Gebhard.

  Al comma 1, al numero 2), dopo il punto 2.6) aggiungere il seguente:
  2.7) le controversie relative ai crediti nei rapporti commerciali tra le imprese, avendo riguardo al dimezzamento dei termini processuali per la loro definizione.
1. 45. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) assegnare alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
1. 46. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
1. 47. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) assicurare la giudice l'ausilio dei servizi alla persona disciplinandone le funzioni Pag. 40nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa della parti;.
*1. 247. Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3), con il seguente:
   3) assicurare la giudice l'ausilio dei servizi alla persona disciplinandone le funzioni nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa della parti;.
*1. 48. Amoddio, Malpezzi.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
   3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante nella vita di persone minori di età;.
**1. 49. Bazoli, Iori.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
   3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante netta vita di persone minori di età;.
**1. 50. Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:
   3) prevedere un organo giudicante a composizione necessariamente integrata in presenza di decisioni che incidano in misura rilevante nella vita delle persone minori di età;.
**1. 51. Santerini, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b), punto 3) sostituire le parole: l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza con le seguenti: l'ausilio di tecnici specializzati nelle materie di competenza appartenenti all'organo giudiziario.
1. 52. Gebhard.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine le seguenti parole: disciplinando le modalità del loro impiego, in ogni caso salvaguardando il diritto al contraddittorio con le parti.
1. 53. Turco.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il numero 3 è inserito il seguente:
   3-bis) prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente;.
1. 54. Amoddio, Malpezzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
1. 55. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), premettere le seguenti parole: prevedere che i giudici siano attribuiti alle sezioni specializzate in modo prevalente.
1. 56. Amoddio.

  Al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera a) aggiungere il punto 4) recante la seguente dicitura: risoluzione di tutte le criticità emerse dopo i primi 24 mesi di applicazione dei provvedimenti ridefinizione della geografia giudiziaria.
1. 57. Rostan.

Pag. 41

  Al comma 1 lettera b) dopo il numero 4) inserire il punto 4-bis):
  4-bis). Prevedere nel codice civile al Capo II (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che, successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice possa rimettere le parti, al termine dello scambio delle difese, dinanzi a un componente onorario della sezione specializzata, per un tentativo di conciliazione, con il potere di definire la lite, nel caso di accordo compositivo della stessa, con decreto esecutivo che prende atto dei patti raggiunti.
1. 58. Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).
1. 59. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) Individuare le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica e quelle per cui decide in composizione collegiale, attenendosi ai vigenti criteri di competenza.
1. 60. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 5) è sostituito dal seguente:
  5) Disciplinare unitariamente il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di semplificazione e flessibilità e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione integrata con tecnici specializzati.
1. 61. Amoddio, Malpezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5), con il seguente:
  5) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di uniformità, semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati, comunque garantendo il diritto al contraddittorio, la rappresentanza processuale di tutte le parti, anche se minori o incapaci, l'obbligatorietà della difesa tecnica, la possibilità di impugnare tutti i provvedimenti di contenuto decisionale, anche di carattere provvisorio, l'adeguata informazione del minore o del suo rappresentante, l'ascolto, anche mediato, del minore di anni dodici, o di età inferiore che abbia capacità di discernimento, nei casi di controversia sui suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione ed in ogni caso in cui sia necessario nei suo interesse, l'attribuzione ai componenti tecnici delle sezioni specializzate di sole funzioni consultive e non decisionali.
1. 62. Turco.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: criteri di inserire le seguenti: semplificazione e la parola: uniformità.
1. 63. Turco.

  Al comma 1. lettera b), numero 5), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo il diritto al contraddittorio, la rappresentanza processuale di tutte le parti, anche se minori o incapaci, l'obbligatorietà della difesa tecnica, la possibilità di impugnare tutti i Pag. 42provvedimenti di contenuto decisionale, anche di carattere provvisorio, l'adeguata informazione del minore o del suo rappresentante, l'ascolto, anche mediato, del minore di anni dodici, o di età inferiore che abbia capacità di discernimento, nei casi di controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione ed in ogni caso in cui sia necessario nel suo interesse, l'attribuzione ai componenti tecnici delle sezioni specializzate di sole funzioni consultive e non decisionali;».
1. 64. Turco.

  Al comma 1, lettera b), n. 5), sostituire la parola: individuando con le seguenti: e piena garanzia del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti, compreso il minorenne. Individuare.
1. 65. Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), n. 5), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità anche di formazione professionale.
1. 66. Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:
   a) «5-bis). Individuare le funzioni dei tecnici specializzati e la loro specificità, anche di formazione professionale.»;
   b) «5-ter). Prevedere e disciplinare un procedimento cautelare uniforme di famiglia.»;
   c) «5-quater) Prevedere e disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali».
1. 67. Amoddio, Malpezzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), dopo le parole: corte di appello inserire le seguenti:, compresa la corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano,.
1. 68. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), al numero 7), sopprimere le parole da: nell'ambito, fino a: vigente, e le parole da: senza fino a: pubblica.
1. 69. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo il n. 7) è introdotto il seguente:
   8) Disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
    i. nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
    ii. nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
    iii. nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;Pag. 43
    iv. una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);
    v. un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
    vi. una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza».
1. 70. Bazoli.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:
   8) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330 e 333 del codice civile e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
    8.1) nella fase preprocessuale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
    8.2) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
    8.3) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
    8.4) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore ai sensi dell'articolo 403 del codice civile;
    8.5) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
    8.6) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
1. 71. Santerini, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), il punto 2.4) è sostituito dal seguente:
  «2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza dei tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione dei codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, nonché ai sensi di altre leggi, regolamenti europei e convenzioni ratificate, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma dei medesimo articolo e l'inciso fra le stesse parti, salva l'attribuzione alla competenza dei tribunale per i minorenni dei procedimenti Pag. 44relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'articolo 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate, prevedendo inoltre l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza dei procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'articolo, 250 del codice civile, della materia dell'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, prevedendo altresì l'attribuzione alla competenza del pubblico ministero minorile della ratifica degli affidamenti eterofamiliari consensuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983 nonché l'obbligo di trasmissione alla procura minorile dei provvedimenti con i quali il tribunale ordinario, nel definire un procedimento di sua competenza, disponga un affidamento al servizio sociale o adotti comunque provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;».
1. 72. Santerini, Piepoli.

  Al comma 1, lettera b) dopo il punto 7), aggiungere il seguente punto:
  7-bis) prevedere, al fine di evitare discrasie nelle prassi applicative e un migliore funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al decreto-legge n. 132/14, modifiche alla disciplina vigente relativamente:
   a) alla necessità di eliminare il vaglio dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede che in tutti i casi l'accordo raggiunta a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al Procuratore della Repubblica, chiamato, anche in assenza di figli minori, a rilasciare un nullaosta;
   b) a prevedere, per quanto riguarda la fase presidenziale, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a tutela della degiurisdizionalizzazione, che, quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica comunichi alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell'autorizzazione, con l'invito a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell'accordo entro un termine che egli fissa. Scaduto tale termine il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l'accordo;
   c) a prevedere, in materia di conservazione degli Accordi di Negoziazione, che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistano e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è conservato, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale competente, in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio Nazionale Forense;
   d) a prevedere, in materia di assegno divorzile in un'unica soluzione, che nel caso in cui l'accordo preveda la corresponsione di assegno in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all'articolo 5, ottavo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 venga effettuata dagli avvocati;
   f) poiché il nuovo istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli articoli 337 bis e ss. c.c., al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento, a prevedere che, analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte possa essere conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio;
   g) a prevedere che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo e che l'accordo Pag. 45raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica, costituisce titolo esecutivo, non richiede l'apposizione della formula esecutiva ed è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento;
   h) a prevedere, nell'Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni relative ai figli minori risultano rispondenti all'interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto risulta manifestamente superfluo e, analogamente, che anche relativamente all'autorizzazione dell'Accordo da parte del Procuratore della Repubblica si preveda che il provvedimento autorizzativo dia atto dell'attestazione, da parte degli avvocati, della rispondenza dell'Accordo all'interesse dei minori in questione nonché della conseguente superfluità del loro ascolto.
1. 73. Morani.

  Al comma 1, lettera b), dopo il punto 7), aggiungere il seguente punto:
  7-bis) prevedere, al fine di evitare discrasie nelle prassi applicative e un migliore funzionamento dell'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al decreto-legge n. 132/14, modifiche alla disciplina vigente relativamente:
   a) alla necessità di eliminare il vaglio dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, che prevede che in tutti i casi l'accordo raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita debba essere inviato al Procuratore della repubblica, chiamato, anche in assenza di figli minori, a rilasciare un nullaosta;
   b) a prevedere, per quanto riguarda la fase presidenziale, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, a tutela della degiurisdizionalizzazione, che, quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica comunichi alle parti le ragioni che ostano al rilascio dell'autorizzazione, con l'invito [ovviamente non l'obbligo!!!] a procedere eventualmente alle corrispondenti modifiche dell'accordo entro un termine che egli fissa, scaduto tale termine il Procuratore della Repubblica, tenuto conto delle modifiche eventualmente intervenute, autorizza o non autorizza l'accordo;
   c) a prevedere, in materia di conservazione degli Accordi di Negoziazione, che L'accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica è conservato, in originale, presso l'Ordine degli Avvocati avente sede nel Circondario del Tribunale competente, in conformità alle indicazioni impartite dal consiglio Nazionale Forense;
   d) a prevedere, in materia di assegno divorzile in un'unica soluzione, che nel caso in cui l'accordo preveda la corresponsione di assegno in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all'articolo 5, ottavo comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 venga effettuata dagli avvocati;
   f) poiché il nuovo Istituto della Negoziazione Assistita non ricomprende la regolamentazione dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, di cui agli articoli 337 bis e ss. c.c., al fine di evitare scontate questioni di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento, a prevedere che, analoga convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori per disciplinare i rapporti, anche patrimoniali, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio;
   g) a prevedere che l'Accordo raggiunto a seguito della Convenzione di Negoziazione Assistita in materia familiare costituisca titolo esecutivo e che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di Negoziazione Assistita, sottoscritta dalle parti e dagli avvocati che le assistono e Pag. 46munito, ove occorra, dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica costituisce titolo esecutivo, non richiede l'apposizione della formula esecutiva ed è titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale nonché per procedere alla trascrizione ove contenga atti soggetti a tale adempimento;
   h) a prevedere, nell'Accordo di Negoziazione Assistita che le condizioni relative ai figli minori risultano rispondenti all'interesse degli stessi e che pertanto il loro ascolto risulta, manifestamente superfluo e, analogamente, che anche relativamente all'autorizzazione dell'Accordo da parte del Procuratore della Repubblica si preveda che il provvedimento autorizzativo dia atto dell'attestazione, da parte degli Avvocati, della rispondenza dell'Accordo all'interesse del minori in questione nonché della conseguente superfluità del loro ascolto.
1. 74. Morani.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7) è inserito il seguente:
  «8) disciplinare il rito, secondo i principi del giusto processo e criteri di semplificazione e flessibilità, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex articolo 330 e 333 c.c. e per quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti in materia di relazioni personali, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale, che:
   a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
   b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominata il curatore speciale;
   c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
   d) una disciplina più dettagliata dell'intervento, della pubblica autorità e del rapporto di questa con il Tribunale e la Procura Minorile nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore (articolo 403 cc);
   e) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
   f) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza».
1. 75. Zampa, Iori, Mattiello, Giuliani, Antezza, Amoddio.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere infine la lettera:
   c) quanto al diritto dell'ascolto ed alla protezione dalla violenza domestica 1) Prevedere una riforma del diritto di ascolto secondo i principi dell'obbligatorietà, dell'effettività, dell'autonomia e della responsabilità attraverso: 1.2) una ridotta discrezionalità del giudice nella limitazione del diritto di ascolto, un abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto; 1.3) l'indicazione di tempi certi e rapidi per l'esercizio del diritto all'ascolto, l'obbligo della motivazione per provvedimenti conseguenti l'esercizio del diritto di ascolto, introducendo decadenze, nullità ed impugnazioni del provvedimento giurisdizionale Pag. 47nonché l'indicazione di luoghi idonei e l'obbligo della video registrazione; 1.4) l'espressa previsione, per il minore adolescente, della possibilità di decidere, con un reale grado di autonomia, presso quale genitore essere collocato, nonché della scuola da frequentare e degli interessi che intende coltivare; 1.5) il riconoscimento del diritto alla continuità ed alla stabilità affettiva, in particolar modo per i minori in tenera età. 2) Prevedere, in ambito civile, nelle separazioni conflittuali in cui emergono episodi di violenza domestica e contestuali forme di paura e rifiuta nei confronti del genitore indicato come maltrattante o abusante, forme di tutela e protezione a favore del minore attraverso: 2.1) il riconoscimento del principio della continuità affettiva con il genitore soccorrevole nei casi di separazione conflittuale ove siano emerse ipotesi di violenza domestica direttamente riferita dal minore; 2.2) una disciplina del diritto di visita non impositiva, ma propositiva e graduale, con particolare attenzione ai casi di conflittualità familiare dovuta ad ipotesi di violenza domestica e contestuale difficoltà di relazione del minori con il genitore non collocatario. 3) Limitare il collocamento etero-familiare nei casi di effettiva necessità, stabilire termini temporali, sistemi di verifica e di controllo, prevedendo: 3.1) la verifica di un pericolo grave, concreto ed attuale per provvedere ad un collocamento etero-familiare; 3.2) la preventiva verifica di risorse parentali, l'indicazione di tempi certi di permanenza, prorogabili solo con atti formali; un controllo effettiva sul percorso di protezione, mediante la ripetizione periodica dell'ascolto del minore; 4) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza, dell'obiettività, della responsabilità, dell'imparzialità prevedendo: 4.1) l'obbligo della video-registrazione dei colloqui peritali da mettere a disposizione delle parti private, l'accesso alle perizie depositate, per motivi di studio statistico e scientifico; 4.2) una disciplina che fissi le condizioni per l'iscrizione agli albi dei periti in diritto di famiglia, secondo il principio della competenza teorica e dell'esperienza clinica; 4.3) meccanismo di nomina a rotazione o per estrazione, svincolati dalla scelta diretta del giudice; 4.4) responsabilità civili e disciplinari del perito che applichi teorie non convalidate dalla comunità scientifica.
1. 76. Binetti.

  Al comma 2, dopo le parole: leggi processuali speciali aggiungere le seguenti parole: ed ai decreti legislativi 155 e 156 del 2012...
1. 77. Rostan.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile.
1. 78. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'alinea del comma 2, dopo le parole: nel rispetto inserire le seguenti: della garanzia del contraddittorio e.
1. 79. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1. 80. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 81. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 82. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 48

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
*1. 83. Bazoli, Iori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, da compiere all'esito della fase istruttoria salve le ipotesi in cui il giudice ritenga la causa matura per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini per l'adesione alla proposta del giudice ovvero la formulazione di differente soluzione conciliativa, prevedendo e disciplinando incentivi fiscali conseguenti alla definizione conciliativa del giudizio.
1. 84. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   «valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui all'articolo 185-bis del codice di procedura civile, anche in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo, prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione».
1. 85. Turco.

  Al comma 2, lettera a), n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole da «anche in forma di valutazione prognostica» a «in particolare»;
   b) anteporre alle parole «in funzione» la parola «anche»;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, adeguatamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità del processo».
1. 86. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere l'inciso: anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove,.
1. 87. Turco.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: da compiere inserire le parole:, laddove la stessa risulti possibile tenuto conto della natura della causa e sulla base dei documenti prodotti dalle parti, anche.
1. 88. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: da compiere, inserire le seguenti: facoltativamente.
1. 89. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: in particolare in funzione fino alla fine del numero.
*1. 90. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: in particolare in funzione fino alla fine del numero.
*1. 91. Sannicandro, Daniele Farina.

Pag. 49

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, prima delle parole: in funzione la parola anche.
1. 92. Turco.

  Al comma 2, lettera a), numero 1). aggiungere in fine, le parole: prevedendo: a) che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa allo stato degli atti, succintamente motivata, senza pregiudizio per la decisione del merito e per la validità dei processo: b) l'obbligo di motivare la mancata formulazione della proposta in relazione alla natura della controversia o all'assenza di questioni di diritto di pronta e facile soluzione.
1. 93. Turco.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) attribuire al giudice la facoltà di concedere i tre termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 c.p.c., in maniera graduata a seconda della prospettata difficoltà della controversia.
1. 94. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:
  1-bis) prevedere che gli atti di parte siano a disposizione delle altre parti esclusivamente alla scadenza del termine per il loro deposito fissato dalla legge o dal giudice.
1. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
  1-bis: Prevedere che in caso di mancata conciliazione tra le parti il consulente esponga i risultati delle indagini compiute ed il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni, fatta salva la possibilità di ottenere una sola proroga di trenta giorni per comprovate difficoltà oggettive.
1. 96. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
  1-bis: Prevedere che, ferma la predisposizione di un calendario a norma dell'articolo 175, comma 2, tra le singole udienze di uno stesso processo non debbano intercorrere più di quindici giorni, salvo che, per particolari circostanze, espressamente menzionate nel provvedimento di rinvio, si renda necessario un intervallo di tempo maggiore, comunque non superiore a novanta giorni. I termini sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi può costituire illecito disciplinare per il giudice designato.
1. 97. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
  1-bis: Prevedere che i difensori delle parti possano astenersi dal partecipare all'ispezione corporale.
1. 98. Marotta.

  Al comma 2, alla lettera a), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
  1-bis: Prevedere nel contenuto della citazione l'indicazione specifica, puntuale e completa dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e in particolare di tutti i documenti che offre in comunicazione.
1. 99. Marotta.

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  Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   2) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
   3) previsione dell'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
   4) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
   5) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al procedimento sommario di cognizione.
1. 100. Ferranti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).
*1. 101. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 2 è soppresso.
*1. 102. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 2) con il seguente:
   2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
    a) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, c.p.c., sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;
    b) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;
    c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.
1. 103. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 2) è sostituito dal seguente:
   2) assicurare il miglioramento dell'efficienza della tutela giurisdizionale mediante l'accorpamento e la riduzione dei riti processuali in due soli: uno ordinario, modellato sul procedimento per le controversie di lavoro di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, con gli opportuni adattamenti in relazione alla possibile diversa complessità delle cause, ed uno sommario, basato sul procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, lasciando all'attore la scelta del rito e al giudice la facoltà di conversione.
1. 104. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera a), al capoverso n. 2, dopo le parole: dei termini processuali inserire le seguenti: e la loro riduzione.
1. 105. Marotta.

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  All'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 2, aggiungere dopo le parole: trattazione orale, il seguente periodo:
   2) prevedendosi la possibilità per le parti di integrare le deduzioni in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie e le produzioni documentali effettuate con il primo atto difensivo, esclusivamente con ulteriore memoria da depositarsi anteriormente all'udienza di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie.
1. 106. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2 lettera a), n. 2), aggiungere, alla fine, le parole: in ogni caso prevedendo la distinzione della fase dedicata alla definizione dell'oggetto della decisione da quella dedicata alla definizione dei mezzi di prova, nonché assicurando la pronta decisione sulle questioni di cui all'articolo 183, comma 1, del codice di procedura civile, sulle richieste di chiamata in giudizio e su ogni altra questione avente carattere preliminare.
1. 107. Turco.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) previsione di una sanatoria in caso di difetto di procura, nell'introduzione della presunzione di estensione ai successivi gradi della procura al difensore e nell'attribuzione al difensore del potere di certificazione e di autenticazione degli atti.
1. 108. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) introduzione di previsioni concernenti l'attività e i compiti del giudice il cui ruolo è determinante nella scansione del processo e fra queste, l'introduzione dell'obbligo di motivare sempre il rinvio della causa e di contenerlo entro un termine perentorio fissato dalla legge al fine di scongiurare il pericolo di lunghi e immotivati periodi di stagnazione giudiziale;
1. 109. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) previsione di regole più severe al fine di consentire un rigoroso controllo dei tempi prescritti dalla legge per il deposito della relazione peritale, una loro proroga solo in casi di eccezionale e comprovata difficoltà nell'esecuzione delle operazioni e, ove occorra, la revoca del consulente tecnico d'ufficio con restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo del compenso.
1. 110. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) ripristino dell'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti – e non a una condizione di procedibilità della domanda giudiziale – il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, nella radicata e ferma convinzione che non si debba alleggerire il carico di lavoro dei giudici e fare fronte all'enorme arretrato dei tribunali comprimendo i diritti dei cittadini.
1. 111. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, Pag. 52conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
1. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies c.p.c., prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies..
1. 113. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) modificare l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di tatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;.
1. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) previsione della suddivisione della sentenza in capi facilmente distinguibili anche ai fini d'appello;.
1. 115. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali. Tali questioni devono essere prontamente definite, essendone preclusa la decisione unitamente al merito.
1. 116. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il collegio nel decidere la controversia, possa uniformarsi all'orientamento espresso dal tribunale o dalla sezione di appartenenza su cause di analoghe natura, oltre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
1. 117. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la chiamata di un terzo nei processo a norma dell'articolo 107 possa essere ordinata dal giudice istruttore per un'udienza che all'uopo egli fissa, sino a che non vengano precisate le conclusioni.
1. 118. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che nel corso dell'ispezione o dell'esperimento l'audizione Pag. 53dei testimoni possa essere delegata altresì ai difensori delle parti.
1. 119. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che all'ispezione possano procedere i difensori delle parti o il giudice istruttore, assistiti quanto occorre, da un consulente tecnico. Il giudice istruttore vi procede personalmente anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori dalla circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso, delega il giudice istruttore a norma dell'articolo 203.
1. 120. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giuramento decisorio sia prestato personalmente dalla parte e sia ricevuto dai difensori delegati o dal giudice istruttore.
1. 121. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il comportamento della parte che non si presenta o rifiuti di rispondere senza giustificato motivo, sia valutato anche ai sensi degli articoli 88 e 96.
1. 122. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che se la parte invitata a comparire personalmente non si presenti o rifiuti di scrivere senza giustificato motivo, il giudice ne tenga conto anche ai sensi degli articolo 88 e 96.
1. 123. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che ove la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenti, la stessa si consideri decaduta dal diritto di farla assumere, salvo l'altra parte presente non ne chieda comunque l'assunzione. Se la mancata comparizione è dipesa da causa non imputabile alla parte interessata, il giudice istruttore, su istanza della parte stessa, la rimette in termini al fine dell'assunzione della prova. Sull'istanza, il giudice provvede con ordinanza, che contiene, altresì, tutte le indicazioni necessarie all'assunzione della stessa.
1. 124. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che i procuratori delle parti che provvedano all'assunzione dei mezzi di prova in contraddittorio tra loro, possano farsi coadiuvare da un collaboratore, scelto di comune accordo, nella redazione del processo verbale.
1. 248. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giudice designato a norma dell'articolo 168-bis, nell'ipotesi in cui l'assunzione dei mezzi di prova sia delegata ai procuratori delle parti, proceda all'assunzione degli stessi e si pronunci con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
1. 125. Marotta.

Pag. 54

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, quando dispone dei mezzi di prova, può delegare i procuratori delle parti ad assumerli in contraddittorio tra di loro, dando indicazioni in ordine al tempo, al luogo ed al modo dell'assunzione. Se le parti stanno in giudizio personalmente, il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova messi nella stessa udienza; altrimenti stabilisce i tempi, il luogo ed il modo dell'assunzione.
1. 126. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato.
1. 127. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.
1. 128. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giudice per gravi e comprovati motivi possa sempre disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico.
1. 129. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la relazione del consulente tecnico sia completa delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione delle stesse e che debba essere depositata in cancelleria nel termine massimo di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni. Il consulente, per comprovate difficoltà oggettive, può ottenere per una sola volta una proroga di trenta giorni. Con ordinanza, resa all'udienza di cui all'articolo 193, il giudice fissa i termini intermedi entro i quali il consulente tecnico deve trasmette alle parti costituite la relazione e le parti devono far pervenire al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.
1. 130. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che tra la nomina del consulente e l'udienza di comparizione non possano intercorrere più di venti giorni.
1. 131. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che su richiesta delle parti, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissi la discussione orale della causa dinanzi al collegio entro e non oltre trenta giorni. All'esito della discussione, il collegio pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Se richiesto, il giudice istruttore dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando l'udienza di discussione orale innanzi al collegio entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime. La sentenza è depositata in cancelleria entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione Pag. 55orale. Sempre su richiesta delle parti, il giudice istruttore dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il collegio, quindi, deposita la sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. In ogni caso, il termine di pubblicazione della sentenza ha carattere perentorio. La sua inosservanza da parte del collegio, in assenza di comprovati motivi oggettivi, può costituire illecito disciplinare.
1. 132. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. Il caso di mancato rispetto dei termini perentori può costituire illecito disciplinare.
1. 133. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, commi secondo e terzo.
1. 134. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore proceda alla disamina delle prove acquisite dai procuratori delle parti in contraddittorio tra loro e che se ritiene, in casi eccezionali, che qualche fatto sia assolutamente rilevante ai fini della controversia non sia stato provato dalle parti, inviti queste ultime ad indicare i mezzi di prove e produca i documenti necessari, assegnando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Se i procuratori delle parti non hanno provveduto all'assunzione della prova per testi, ritenuta ammissibile e rilevante, il giudice valuti tale comportamento a norma dell'articolo 116, secondo comma, tenendone conto anche ai sensi degli articoli 88 e 96. Può comunque disporre l'assunzione della prova innanzi a sé, fissato una nuova udienza entro e non oltre quindici giorni.
1. 135. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere, salva l'applicazione dell'articolo 187, che il giudice possa provvedere sulle richieste istruttorie, indicando i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti e deleghi i procuratori delle parti ad assumere, in contraddittorio tra loro, i mezzi di prova ammessi fissando entro e non oltre i novanta giorni, l'udienza per la disamina delle prove.
1. 136. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che l'attore infine possa indicare mezzi di prova e produrre documenti che sono conseguenze delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni del convenuto, entro termini perentori. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nonché provvedere alle indicazioni di prova contraria, entro termini perentori.
1. 137. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che nella prima comparizione delle parti e nella trattazione della causa, il giudice individui altresì Pag. 56le questioni rilevanti ai fini della decisione della causa, specificando i mezzi di prova ed i documenti necessari a definire la controversia.
1. 138. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che il giudice istruttore, nel fissare le udienze ed i termini entro i quali le parti debbano compiere gli atti processuali, predisponga uno scadenzario dell'intero giudizio.
1. 139. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la trasmissione del fascicolo d'ufficio debba avvenire almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
1. 140. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che nella comparsa di risposta il convenuto debba proporre tutte le sue difese in fatto ed in diritto prendendo posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, specificare le proprie generalità e codice fiscale, formulare le conclusioni, nonché indicare, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi e, in particolare, i documenti che deve contestualmente offrire in comunicazione.
1. 141. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) Prevedere che la citazione sia nulla se omesso o risulti assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo ovvero se difetti l'indicazione specifica, puntuale e completa dei mezzi di prova, ivi compresi i documenti offerti in comunicazione.
1. 142. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies;.
1. 143. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) modificare il 28-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;.
1. 144. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte Pag. 57soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;.

  Conseguentemente sopprimere al comma 2, lettera d), il numero 2).
1. 145. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.
*1. 146. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.
*1. 147. Bazoli, Iori.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), il n. 3) è soppresso.
*1. 148. Turco.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) previsione che in caso di appello di sentenze costitutive, la trattazione del relativo giudizio avvenga con criteri di priorità
1. 149. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'articolo 1, comma 2, lettera a), riformulare il numero 3) nei seguenti termini:
   3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini, innanzi al giudice competente per l'appello, con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione degli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile.
1. 150. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di condanna.
1. 151. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con previsione di adeguati meccanismi di garanzia a favore della parte soccombente.
1. 152. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;.
*1. 153. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;.
*1. 154. Turco.

Pag. 58

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso n. 3, inserire il seguente:
   3-bis: Prevedere che nei termini per comparire di cui all'articolo 163-bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione, non devono intercorrere più di sei mesi, pena la riduzione a detto termine da parte del presidente del tribunale, che vi provvede con decreto da comunicare all'attore a cura della cancelleria entro cinque giorni dal deposito della citazione.
1. 155. Marotta.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda, dell'impugnazione, sia il ricorso.

  Conseguentemente, le lettere a) e b) sono soppresse.
1. 156. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, 92.
1. 157. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che le decisioni di rito e procedurali avvengano a norma del secondo comma dell'articolo 281-quinquies.
1. 158. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) prevedere che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia modificato dagli attuali sessanta giorni a trenta giorni.
1. 159. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) rendere più stringente il dovere dei giudici dell'appello di decidere, alla prima udienza, se rimettere in istruttoria ovvero andare a decisione.
1. 160. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 161. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) quanto al giudizio di appello:
  1) previsione che i termini per esperire tutti i mezzi a contenuto impugnatorio, anche diversi dall'appello, decorrono dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, con abrogazione del termine di decadenza dall'impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;
  2) individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;
  3) previsione che le cause riservate alla decisione collegiale sono trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di Pag. 59prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;
  4) previsione che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedure civile si applica anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato, depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; previsione che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; previsione che il giudice monocratico o il consigliere relatore deve, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; previsione che anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti sono ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;
  5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.
1. 246. Ferranti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numero 1), 2) e 3).
1. 162. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine del numero.
*1. 163. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine del numero.
*1. 164. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e la tipizzazione dei motivi di gravame.
**1. 165. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e la tipizzazione dei motivi di gravame.
**1. 166. Turco.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 167. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 168. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 169. Turco.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1. 170. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
**1. 247. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 60

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
**1. 171. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
**1. 172. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).
**1. 173. Turco.

  All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3) sopprimere il periodo: anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

  Conseguentemente, aggiungere: consentendo espressamente la possibilità di far valere, quale motivo di impugnazione, differente prospettazione delle questioni di diritto.
1. 174. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:
  3-bis) Modificare il terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile sostituendolo con il seguente: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado iter causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».
1. 175. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).
1. 176. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b) numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della stessa pronuncia dell'ammissibilità di cui all'articolo 348-ter del codice di procedura civile.
1. 177. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).
1. 178. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo il n. 5) è introdotto il seguente 5 bis) eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e sua sostituzione con la semplice indicazione della data fissata per la camera di consiglio e decisione, senza la partecipazione dei difensori. Scambio delle comparse conclusionali in data antecedente alla data della camera di consiglio.
1. 179. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).
1. 180. Turco.

  All'articolo 1, comma 2, lettera b), riformulare il numero 6) nei seguenti termini:
   6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini, con disciplina Pag. 61analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
*1. 181. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il n. 6) con il seguente:
   6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
*1. 182. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con previsione di adeguati meccanismi di garanzia a favore della parte soccombente.
1. 183. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: 7) previsione del giudice unico di corte d'appello per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00.
1. 184. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere il seguente:
   7) previsione del giudice unico di corte d'appello per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00.
1. 185. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) prevedere che le somme introitate dalla registrazione degli atti giudiziari in applicazione degli articoli 37, 38 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 siano destinate con cadenza semestrale al Fondo Unico Giustizia.
1. 186. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:
   1) abolizione di formalità inutili ai fini della decisione, sanzionate con l'improcedibilità come il deposito della relazione di notificazione della sentenza o della decisione impugnata.
1. 187. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 188. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).
*1. 189. Turco.

  Al comma 2, lettera c), dopo il capoverso n. 1, inserire il seguente:
  1-bis. Prevedere che i presidenti di ciascuna sezione debbano vigilare affinché la giurisprudenza della sezione sia completamente e precisamente uniforme.
1. 190. Marotta.

  Al comma 2, lettera c), dopo il capoverso numero 1, inserire il seguente:
  1-bis. Prevedere che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
1. 191. Marotta.

Pag. 62

  Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso numero 1, inserire il seguente:
  1-bis. Prevedere che nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio nonché eccezioni a vizi di procedimento di primo grado verificatisi dopo il deposito delle memorie conclusionali.
1. 192. Marotta.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) reintrodurre all'articolo 360 n. 5 codice di procedura civile il sindacato sulla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
1. 193. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere all'udienza la necessaria partecipazione del pubblico ministero solo nelle ipotesi in cui la partecipazione sia obbligatoria nei giudizi di merito.
1. 194. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) specificare all'articolo 372 codice di procedura civile che tra i documenti che possono essere prodotti per la prima volta in cassazione debbono essere compresi anche quelli che testimoniano il sopravvenuto passaggio in giudicato di altra decisione.
1. 195. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) eliminare il cosiddetto «filtro» in Cassazione con soppressione delle ipotesi di inammissibilità di cui all'articolo 360-bis del codice di procedura penale.
1. 196. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere la revocazione delle decisioni di merito della Corte di cassazione anche ai sensi dell'articolo 395, n. 5 del codice di procedura penale.
1. 197. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura penale, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;.
1. 198. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 199. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 200. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 201. Sannicandro, Daniele Farina.

Pag. 63

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis). quanto alla riduzione del contenzioso civile ed alla funzionalità degli uffici giudiziari, indire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, concorsi fino alla completa copertura dei posti vacanti delle piante organiche dei magistrati nonché del personale amministrativo non dirigenziale delle singole strutture, centrali e periferiche, dell'Amministrazione giudiziaria.

  Conseguentemente, al comma 5 aggiungere, anteporre le seguenti parole: Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c-bis).
1. 202. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente 1*immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;
    4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;
1. 203. Ferranti.

  L'articolo 1, comma 2, lettera d) è sostituito dal seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
     a) previsione della facoltà di scelta del medesimo da parte del creditore procedente all'interno dell'ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti competente;
     b) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
     c) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
     d) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità Pag. 64d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
     e) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
     f) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.
    2) estensione delle misure di coercizione indiretta, previste dall'articolo 614-bis del codice di procedura civile, a tutti i provvedimenti di condanna e regolamentazione della fase applicativa del relativo provvedimento con disciplina puntuale degli oneri delle parti in ordine alla facoltà, per il creditore precettante, di autoliquidare l'importo con il precetto, salva la contestazione del debitore con opposizione ai sensi dell'articolo 615 dei codice di procedura civile;
    3) previsione della impignorabilità dei beni mobili di uso quotidiano di non rilevante valore rinvenuti nella casa di abitazione del debitore, nonché degli animali di affezione o di compagnia, con rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione; previsione, per i pignoramenti presso terzi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di un più ampio ambito di estensione del pignoramento, fino ad un massimo del triplo del precettato, per evitare le dichiarazioni di incapienza per i crediti di importo esiguo e comunque fino a tremila euro di sorta capitale;
    4) in caso di pignoraménto dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;
    5) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso la riconduzione dell'istituto del reclamo previsto dall'articolo 630 del codice di procedura civile alle opposizioni agli atti esecutivi previste dagli articoli 617 e seguenti del codice di procedura civile e l'assoggettamento di tutte le opposizioni esecutive al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile;
    6) previsione, in caso di reiterato esito infruttuoso delle vendite giudiziarie nelle espropriazioni ed in alternativa all'amministrazione giudiziaria prevista dagli articoli 592 e seguenti del codice di procedura civile o, in mancanza, all'estinzione o chiusura anticipata per infruttuosità del processo esecutivo prevista dall'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il conferimento, ad istanza dei creditori, dei beni pignorati rimasti invenduti ad uno o più fondi, quotati in borsa e gestiti da privati investitori in regime di concorrenza per assicurare la migliore redditività, con attribuzione ai creditori stessi di quote o azioni del medesimo a parziale o totale soddisfo delle ragioni azionate e con previsione dell'amministrazione dei beni stessi da parte del fondo;Pag. 65
    7) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
    8) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti.
1. 204. Bazoli.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:
   gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att, codice di procedura civile;
   l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;
   l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;
per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.
1. 205. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
   1-bis) estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono Pag. 66mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
    a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
    b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.
   1-ter) prevedere che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
   1-quater) prevedere che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ex articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.
1. 206. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).
1. 207. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) individuazione, nelle transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati, di un'ulteriore tipologia di titolo esecutivo idoneo a dare luogo ad esecuzione forzata, a condizione che risulti espressamente ed inequivocabilmente dal contratto la volontà di conferirgli tale efficacia;.
1. 208. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) eliminazione dell'obbligo del pagamento del contributo unificato per la procedura della ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche;.
1. 209. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare.
1. 210. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) efficientamento delle esecuzioni relative ai pegni su partecipazioni attraverso l'estensione ai pegni sulle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata delle previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;.
1. 211. Abrignani.

  All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
    i. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;Pag. 67
    ii. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
    iii. la previsione di modalità di deposito degli atti processuali e dei documenti mediante caricamento (upload) degli stessi nel sistema informatico degli uffici giudiziari per mezzo di apposito portale accessibile dalla rete internet;
    iv. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;
    v. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico;
    vi. la previsione di un formato per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
    vii. la previsione di modalità di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile compatibili con la normativa in tema di facoltà dei difensori di estrarre copia con modalità telematica dei provvedimenti giurisdizionali;
    viii. l'integrazione della normativa in tema di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata con la previsione che la notificazione si ha per avvenuta nel caso di cui non venga generata la ricevuta di avvenuta consegna per ragioni imputabili al destinatario e creazione di un meccanismo che consenta la conoscibilità da parte dei destinatari del messaggio non recapitato;
    ix. l'adozione di ogni misura idonea a garantire la completa informatizzazione di tutti i procedimenti regolati dal codice di procedura civile e dalle leggi processuali speciali.
    x. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.
1. 213. Bazoli, Iori.

  All'articolo 1, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
    i. l'estensione del valore legale del deposito telematico degli atti introduttivi;
    ii. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell'atto, quando questi abbia comunque raggiunto lo scopo;
    iii. l'estensione del potere di autentica degli avvocati a tutti gli atti e documenti dei processi nei quali sono costituiti.
1. 214. Bazoli, Iori.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 215. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché attraverso il Pag. 68riordino delle disposizioni sostanziali e procedurali dell'arbitrato in materia societaria, anche mediante la revisione, razionalizzazione ed estensione della disciplina di introduzione, modifica e rimozione della clausola compromissoria statutaria e della regole di nomina degli arbitri da parte di soggetto esterno alla società; la rimodulazione dei tipi di società che possono ricorrervi e dei soggetti che sono vincolati alla clausola; l'estensione delle controversie arbitrabili e dell'area di compromettibilità; la revisione e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese;.
1. 216. Rossomando.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), sostituire le parole da: nonché a: arbitrale con le seguenti: e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché attraverso il riordino delle disposizioni sostanziali e procedurali dell'arbitrato in materia societaria, anche mediante la revisione, razionalizzazione ed estensione della disciplina di introduzione, modifica e rimozione della clausola compromissoria statutaria e delle regole di nomina degli arbitri da parte di soggetto esterno alla società; la rimodulazione dei tipi di società che possono ricorrervi e dei soggetti che sono vincolati alla clausola; l'estensione delle controversie arbitrabili e dell'area di compromettibilità; la revisione e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese;.
1. 217. Rossomando.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo:; con riferimento all'arbitrato societario, estensione della competenza degli arbitri a tutte le controversie societarie e modifica dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo che, qualora non vi sia la nomina di tutti gli arbitri da parte «di un soggetto estraneo alla società», trova applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, non societario;.
1. 218. Rossomando.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), al punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo:; con riferimento all'arbitrato societario, estensione della competenza degli arbitri a tutte le controversie societarie e modifica dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo che, qualora non vi sia la nomina di tutti gli arbitri da parte «di un soggetto estraneo alla società», trova applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario, non societario;.
1. 219. Rossomando.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) efficientamento del procedimento monitorio, attraverso l'introduzione dell'immediata provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con riferimento alla parte non contestata;.
1. 220. Abrignani.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), dopo il numero 1), è introdotto il seguente
   1-bis) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'arbitrato societario contenuta nel Titolo V del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, prevedendo in particolare, anche con il riordino della disciplina codicistica ed il coordinamento con la legislazione speciale:
    i. l'obbligo che l'arbitrato sia rituale e che la decisione sia resa sempre secondo le norme di diritto;
    ii. l'attribuzione del diritto di recesso al socio che non abbia concorso alla decisione di modifica della clausola compromissoria quando determini un cambiamento Pag. 69significativo di essa, per ciò intendendosi quantomeno il cambiamento delle regole di nomina dell'organo arbitrale, del designatore, della sede dell'arbitrato, del perimetro delle liti arbitrabili;
    iii. che l'introduzione, soppressione e modifica della clausola compromissoria negli statuti delle società di persone che possono ricorrere all'arbitrato, sia sottoposta al regime generale di modifica dello statuto di società di persone fatto salvo, nel caso in cui lo statuto deroghi al principio di unanimità, il diritto di recesso del socio che non abbia concorso alla decisione;
    iv. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2437 e 2473 del codice civile sul diritto di recesso del socio di società di capitali che non abbia concorso alla deliberazione di introduzione, soppressione o modifica significativa della clausola compromissoria statutaria;
    v. l'estensione della compromettibilità alle impugnative di deliberazioni assunte dagli organi sociali anche diversi dall'assemblea ovvero di decisioni assunte dai soci o dagli altri organi sociali con metodi non collegiali;
    vi. il coordinamento con le disposizioni degli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile sui sistemi di amministrazione e controllo;
    vii. il coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
1. 221. Bazoli, Iori.

  Al comma 2, lettera e), capoverso numero 2, dopo le parole: dei termini inserire le seguenti: e riduzione degli stessi.
1. 222. Marotta.

  All'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.
1. 223. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). Prevedere che l'opposizione si proponga davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al difensore o, in mancanza, al ricorrente agli indirizzi mail indicati nel ricorso opposto. In seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Il termine di cui all'articolo 163-bis, non può essere superiore a trenta giorni dalla data di notifica, a pena di inammissibilità dell'azione con conseguenza di definitiva inoppugnabilità del decreto di ingiunzione emesso.
1. 224. Marotta.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). Prevedere che in caso di mancata opposizione la cauzione eventualmente prestata sia liberata.
1. 225. Marotta.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente:
   e-bis). Prevedere che il giudice istruttore, se l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa provvedere in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, alla revoca anche parziale dell'esecuzione del decreto, tenendo conto delle somme non contestate e di eventuali vizi procedurali. Il giudice non può revocarla se la parte che l'ha ottenuta, offra cauzione per l'ammontare contestato Pag. 70in opposizione nonché per le spese ed i danni. La cauzione è così fissata dal giudice.
1. 226. Marotta.

  Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis). Prevedere l'esecuzione immediata se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato o su documento che riconosce il debito. In questo caso, il giudice deve ingiungere al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione immediata del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
   L'esecuzione immediata può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.
1. 227. Marotta.

  All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera f).
1. 228. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: di particolare rigore.
1. 229. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.
1. 230. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 231. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 232. Chiarelli, Distaso.

  All'articolo 1, al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 233. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) introdurre la facoltà, per il giudice, secondo il principio di sinteticità, di indicare alle parti il criterio, anche sotto il profilo quantitativo, da applicare nella redazione degli atti nonché delle memorie immediatamente successive.
1. 234. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e del giudice.
1. 235. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e della misura quantitativa degli atti stessi.
1. 236. Turco.

Pag. 71

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: processo civile telematico inserire le seguenti: prevedendo la possibilità, da parte del giudice, di sanare la validità dell'atto processuale a fronte di mere irregolarità formali e tecniche dell'atto aumentando la possibilità della rimessione in termini.
1. 237. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere, dopo il periodo: processo civile telematico, il seguente periodo:
  sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi:
   1) previsione del ricorso quale forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;
   2) previsione, nella disciplina della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado, della possibilità per le parti di integrare le deduzioni in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie e le produzioni documentali effettuate con il primo atto difensivo, esclusivamente con ulteriore memoria da depositarsi anteriormente all'udienza di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie;
   3) adeguamento della disciplina della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado di cui al precedente numero 2) alle ipotesi di chiamata in causa di terzo ovvero di integrazione del contraddittorio.
1. 238. Chiarelli, Distaso.

  Al comma 2, lettera h), dopo la parola: telematico aggiungere le seguenti: prevedendo in particolare che quando il destinatario della notificazione è un'impresa o un professionista, l'avvocato o il dipendente, di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente, che procede alla notifica impiega esclusivamente le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
1. 239. Ferranti.

  All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere:
   i) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.
*1. 240. Chiarelli, Distaso.

  All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera h), aggiungere:
   h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato Pag. 72designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.
*1. 241. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di attribuzione di procedimenti di volontaria giurisdizione ad un professionista scelto nell'albo degli iscritti ai consigli notarili ovvero all'ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili in vece dell'autorità giudiziaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria sia sostituita, in via originaria o per delega di funzioni, da un professionista limitatamente al compimento di atti che non hanno alcuna attitudine a decidere o incidere, neppure indirettamente, su diritti soggettivi;
   2) escludere in ogni caso la sostituzione o la delegabilità delle funzioni in materia di:
    a) procedimenti in camera di consiglio relativi a separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio;
    b) procedimenti in camera di consiglio di cui al regio decreto n. 267 del 1942;
    c) procedimenti in camera di consiglio di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999;
    d) procedimenti in camera di consiglio di cui agli articoli 2409 del codice civile e 2545-quinquiesdecies del codice civile.

   3) prevedere che la sostituzione dell'autorità giudiziaria avvenga in ogni caso in favore di notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili che siano specialisti nella materia cui si riferisce il procedimento.
   4) prevedere che, ove non diversamente disposto in favore di altro ente o soggetto istituzionale, il ricorso, quando necessario per l'introduzione del procedimento, è presentato al presidente del tribunale competente per territorio il quale, senza indugio, designa il professionista delegato fissando, quando non altrimenti stabilito, un termine entro cui questi deve provvedere;
   5) prevedere che il mancato rispetto del termine di cui al numero 4 comporta la sostituzione del professionista incaricato, salve comprovate ragioni giustificatrici del ritardo;
   6) prevedere che il professionista incaricato possa assumere informazioni ai sensi dell'articolo 738, comma 3, del codice di procedura civile;
   7) prevedere che contro l'atto del professionista delegato sia ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile davanti al tribunale competente per territorio che decide in composizione collegiale.
1. 242. Bazoli, Iori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
1. 243. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 73

  All'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente periodo: per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari.
*1. 244. Chiarelli, Distaso.

  All'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente periodo: per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari.
*1. 245. Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
   2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-quater:
   «Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. Al comma 1 dell'articolo 637 codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono sostituite con: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».
  6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010 è sostituito dal seguente «Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».
  7. Al comma 2 dell'articolo 322 del codice di procedura penale le parole «Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.
  8. Il comma 3 dell'articolo 322 del codice di procedura penale è abrogato.
  9. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Pag. 74

  10. Al Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596 bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640 co. 1, 647 e 651 del codice penale»;
   b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;
   c) al primo comma dell'articolo 4, la lettera q), è sostituita dalla seguente:
    «articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante “nuovo codice della strada”».

  11. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 1 le parole: «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» sono abrogate;
   b) I commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati;
   c) I commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati.

  12. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.
1. 01. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Processo di esecuzione).

  1. Al secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il terzo debitore è un istituto bancario o un intermediario mobiliare o finanziario ovvero un'altra società avente le medesime finalità è competente il giudice del luogo dove risiede il creditore pignorante, salvo che si proceda per crediti riguardanti rapporti da lavoro dipendente».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 2 – L'articolo 45 del codice di procedura civile è soppresso.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 03. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 59 del codice di procedura civile è sostituito dai seguente:

  Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). – L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono l'esecuzione e la notificazione degli atti ed esercitano tutti gli altri Pag. 75compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.
1. 04. Bazoli, Iori.

  Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:
  Art. 1-bis. All'articolo 70, comma 1, del codice di procedura civile, i nn. 2) e 3) sono soppressi.
1. 05. Bazoli, Iori.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile).

  1. All'articolo 73 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «alle parti è precluso l'accesso alle copie degli atti di parte fino allo scadere del termine per il loro deposito».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche glie disposizioni attuative al codice di procedura civile».
1. 06. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni generali del codice di procedura civile).

  1. Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182».

  2. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo».
  3. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 112. – (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti».

  4. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dalla parte costituita» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione».

  5. Al primo comma dell'articolo 126 del codice di procedura civile, dopo le parole: «11 processo verbale» sono inserite le seguenti: «, che può essere costituito da un documento informatico,».
  6. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 127-bis.(Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza».
  7. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
  «11 processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e Pag. 76dei loro difensori. Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza».

  8. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 145. – (Notificazione degli atti alle persone giuridiche). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.
  In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 07. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  Il quarto comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «La procura speciale si presume conferita anche per i successivi gradi o per le successive fasi del processo, comprese quelle di attuazione e di esecuzione forzata, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa. Il difetto di procura alle liti è sempre sanabile, con effetto retroattivo, ai sensi dell'articolo 182».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 08. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 77

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti del processo».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 09. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 92 c.p.c. aggiungere il seguente comma, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Il giudice può altresì compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali ad esempio io squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.
1. 010. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2

  1. L'articolo 112 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 112. – (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), – Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni; in entrambi i casi non può farlo oltre i limiti delle stesse. Non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni quando la legge prevede espressamente che esse possano essere proposte soltanto dalle parti».»

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 011. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dalla parte costituita» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le parti devono, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all'avvenuta allegazione».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 012. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al primo comma dell'articolo 126 del codice di procedura civile, dopo le parole: «Il processo verbale» sono inserite le seguenti: «, che può essere costituito da un documento informatico,».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 013. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 78

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

«Art. 2

  1. Dopo l'articolo 127 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 127-bis. – (Rinvio della causa). – Il giudice, quando per qualsiasi motivo e con opportuna motivazione, rinvia la causa a un'udienza successiva, non può perentoriamente far decorrere più di quattro mesi dall'ultima udienza»».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 014. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

Art. 2

  1. Il secondo comma dell'articolo 130 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Il processo verbale deve contenere tutte le istanze e le eccezioni delle parti e dei loro difensori. Il giudice dà lettura del processo verbale dell'udienza».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 015. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

Art. 2

  l. L'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 145. – (Notificazione degli atti alle persone giuridiche). – La notificazione degli atti alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a un'altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si esegue a norma del primo comma nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del presente codice, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi del primo e del secondo comma per irreperibilità ovvero per trasferimento delle persone giuridiche ovvero delle società non aventi personalità giuridica, delle associazioni non riconosciute e dei comitati non risultante dai pubblici registri, l'ufficiale giudiziario deposita, per le persone giuridiche, la copia presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. L'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di comunicare alla persona giuridica mediante posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuto deposito. La notifica si presume validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o il comune.
  In tutti gli altri casi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma. Affligge altresì avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede e dà notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Pag. 79
  La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
  Se la notificazione non può essere eseguita a norma del presente articolo, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 016. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:»

Art. 2
(Processo di cognizione).

  1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio».
  2. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: «sempre osservata la misura di quest'ultimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sempre osservato il termine dilatorio di un mese».
  3. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni».
  4. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;
   b) al quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».
  5. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: «della comparsa conclusionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle memorie di replica».
  6. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
   b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».
  7. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono sostituite Pag. 80dalle seguenti: «con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo».
  8. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

  9. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi»;
   b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

  10. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: «dei» è sostituita dalle seguenti: «di tutti i».
  11. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «i cinque» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i trenta».
  12. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione».
  13. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «in ogni stato del processo» sono inserite le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione».
  14. All'articolo 188 dei codice di procedura civile, le parole: «a norma dell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale».
  15. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
   b) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

  16. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «La prova testimoniale deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».Pag. 81
  17. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;
   b) il secondo comma è sostituito dai seguente: «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;
   c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

  18. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono inserite le seguenti: «il termine perentorio di»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

  19. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: «su istanza concorde delle parti» sono soppresse.
  20. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma»;
   b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».

  21. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nella notificazione della citazione» sono inserite le seguenti: «ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà».
  22. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 291-bis. – (Decisione in contumacia). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma, 11 giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile distanza ovvero rigetta la domanda con sentenza».Pag. 82
  23. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma».».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 017. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al secondo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il presidente del tribunale stabilisce le modalità di gestione del calendario dei procedimenti di cui all'articolo 175, secondo comma, e di organizzazione dell'ufficio».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 018. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al terzo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile, le parole: «sempre osservata la misura di quest'ultimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sempre osservato il termine dilatorio di un mese».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 019. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, le parole: «rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla» sono sostituite dalle seguenti: «rilevata la nullità alla prima udienza, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla non superiore a venti giorni».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 020. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dedicata esclusivamente alla prima comparizione delle parti»;
   b) al quinto comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 021. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al secondo comma dell'articolo 169 del codice di procedura civile, le parole: Pag. 83«della comparsa conclusionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle memorie di replica».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 022. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ai fini di cui al primo comma, all'udienza di prima comparizione il giudice stabilisce un calendario dell'intero procedimento, stabilendo le date delle udienze successive e i termini per le altre attività. Il calendario, fatte salve esigenze eccezionali del procedimento, deve prevedere lo svolgimento consecutivo e quanto più possibile ravvicinato delle diverse udienze e attività, in modo da assicurare una gestione celere e concentrata dell'intero procedimento. Il giudice, nel fissare il calendario di ciascun procedimento, tiene conto degli altri procedimenti pendenti davanti a lui, adottando un principio di gestione consecutiva dei procedimenti stessi sulla base di un criterio di priorità temporale, riservando comunque ai procedimenti nuovi una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del tempo di udienza disponibile in ciascun anno»;
   b) al terzo comma, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 023. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Al secondo periodo del primo comma e al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con ordinanza dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 024. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 182 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo le parole: «termine perentorio» sono inserite le seguenti: «non superiore a trenta giorni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di mancata osservanza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'irregolarità riguarda la costituzione dell'attore, il giudice dichiara, ai sensi dell'articolo 164, secondo comma, la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, terzo comma. Se invece l'irregolarità riguarda la costituzione di parti diverse dall'attore, dichiara la nullità della costituzione».

Pag. 84

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 025. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. All'articolo 183 dei codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L'assunzione delle prove deve essere esaurita in tale udienza, ovvero, in caso di necessità, in udienze da tenere nei giorni feriali immediatamente successivi»;
   b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 026. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, la parola: «dei» è sostituita dalle

seguenti: «di tutti i».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 027. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 186 del codice di procedura civile, le parole: «i cinque» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre i trenta».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 028. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Il primo comma dell'articolo 186-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Su istanza di parte, che può essere avanzata per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione, il giudice istruttore dispone, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione Pag. 85delle parti e assegna il termine per la notificazione».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile».
1. 029. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 186-ter del codice di procedura civile, dopo le parole: «in ogni stato del processo sono inserite le seguenti: «e per la prima volta anche nel corso dell'udienza di prima comparizione».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 030. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 188 del codice di procedura civile, le parole: «a norma dell'articolo seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dando disposizioni circa le modalità di trattazione della fase decisionale».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 031. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
   b) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 032. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(consulente tecnico).

  Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».
  3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette Pag. 86giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 033. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 034. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».

Pag. 87

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 035. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 036. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.
  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 037. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 202 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «La prova testimoniale Pag. 88deve essere assunta preferibilmente in una sola udienza».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 038. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 210 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, anche d'ufficio, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un'altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo o quando, essendone stata prodotta una copia, ne sia stata contestata la conformità all'originale»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell'ordinare l'esibizione, il giudice adotta i provvedimenti opportuni circa l'applicazione dell'articolo 183 nonché il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione»;
   c) al terzo comma è aggiunto il seguente periodo: «Se è disposta d'ufficio, la spesa è posta provvisoriamente a carico di tutte le parti, fatto salvo il riparto finale delle spese di lite».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 039. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «la sentenza è depositata in cancelleria entro» sono inserite le seguenti: «il termine perentorio di»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto del termine perentorio da parte del giudice può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il mancato rispetto del termine perentorio non presuppone nullità o annullabilità degli atti susseguenti. Nei casi di cui all'articolo 187, commi secondo e terzo, il collegio pronunzia i provvedimenti di cui all'articolo 279 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nell'udienza. In caso di particolare complessità della controversia, il collegio fissa nel dispositivo un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della sentenza».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 040. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al quarto comma dell'articolo 279 del codice di procedura civile, le parole: «su istanza concorde delle parti» sono soppresse.

Pag. 89

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 041. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Quando deve provvedere affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, rinvia la causa per la decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro dieci giorni prima dell'udienza fissata, nella quale provvede a norma dell'articolo 275, secondo comma»;
   b) al secondo comma, le parole: «i trenta» sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio di quarantacinque».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera. ..) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 042. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. L'articolo 281-sexies del codice di procedura civile è modificato dal seguente: «281-sexies. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva, depositando la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 043. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Impugnazioni).

  1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato.
  2. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «il termine stesso» sono inserite le seguenti: «, per la parte colpita dall'evento,»;
   b) al terzo comma, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
   c) alla rubrica, le parole: «contro gli eredi della parte defunta» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte colpita dall'evento».

  3. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). – Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione Pag. 90è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.
  Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.
  Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale».

  4. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: «un anno dalla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla pubblicazione».
  5. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata».
  6. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alle spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale».
  7. Al secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile, dopo le parole: «La riforma o la cassazione» sono inserite le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».
  8. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma».

  9. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale».
  10. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
  11. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;» sono soppresse;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 044. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 91

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile è abrogato.»

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 045. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nella notificazione della citazione» sono inserite le seguenti: «ovvero ha comunque ragione di dubitare che il convenuto non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà».

  Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 049. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 291-bis. – (Decisione in contumacia). – Quando il convenuto è dichiarato contumace e si tratta di una controversia relativa a diritti disponibili, l'attore può chiedere che il giudice pronunci sulla domanda valutandone i fatti costitutivi ai sensi dell'articolo 115, primo comma. Il giudice, se i fatti posti a fondamento della domanda sono concludenti, l'accoglie con sentenza, provvedendo anche sulle spese; altrimenti, dichiara inammissibile l'istanza ovvero rigetta la domanda con sentenza».

  Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 050. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 328 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «il termine stesso» sono inserite le seguenti: «, per la parte colpita dall'evento,»;
   b) al terzo comma, le parole: «sei mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
   c) alla rubrica, le parole: «contro gli eredi della parte defunta» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte colpita dall'evento».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 051. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 292 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ha altresì notificato il provvedimento con il quale il giudice provvede a norma dell'articolo 101, secondo comma».

Pag. 92

  Conseguentemente sopprimere la lettera ...) del comma 2 e al titolo del disegno di legge, aggiunge infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 097. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 328-bis. – (Notificazione dell'impugnazione alla parte colpita da evento interruttivo). Il termine per proporre l'impugnazione nei confronti della parte colpita dagli eventi di cui agli articoli 299 e 301 si intende osservato se, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo né risultando esso a seguito della notifica della sentenza, la notifica dell'impugnazione è effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado ovvero, se non vi è stata costituzione in giudizio, presso l'ultimo domicilio della parte.
  Se l'evento interruttivo è stato dichiarato, ovvero risulta a seguito della notifica di cui all'articolo 286, l'impugnazione è notificata presso il difensore costituito nel precedente grado collettivamente e impersonalmente agli eredi se l'evento riguarda la parte e alla parte personalmente se esso riguarda il difensore.
  Il giudice dell'impugnazione adotta i provvedimenti più opportuni in relazione al caso di specie affinché sia garantito il diritto di difesa, eventualmente concedendo un termine alla parte colpita dall'evento per la proposizione di impugnazione incidentale».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 052. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al terzo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile, le parole: «un anno dalla pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla pubblicazione».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 053. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 054. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 335 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice dell'impugnazione può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare alte spese la parte che, in violazione dell'articolo 333, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale».

Pag. 93

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 055. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al secondo comma dell'articolo 336 dei codice di procedura civile, dopo le parole: «La riforma o la cassazione» sono inserite le seguenti: «con sentenza passata in giudicato».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 056. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dai potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 057. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 345 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 058. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al secondo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la copia depositata è contestata, o quando lo ritenga comunque opportuno, il giudice d'appello invita la parte a provvedere al deposito di copia dichiarata dal pubblico ufficiale conforme all'originale».

Pag. 94

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 059. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 060. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. L'articolo 348-bis dei codice di procedura civile è abrogato.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni attuative al codice di procedura civile.
1. 061. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. All'articolo 350 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;» sono soppresse;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nella stessa udienza il giudice provvede con ordinanza, a norma dell'articolo 356, sulle istanze istruttorie; il presidente, se ritiene non necessaria l'assunzione collegiale dei mezzi istruttori, può delegarla a uno dei componenti del collegio».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche al codice di procedura civile».
1. 062. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.
(Controversie individuali di lavoro).

  1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416».
  2. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza».
  3. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza».
  4. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato».

Pag. 95

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 063. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 416, con l'avvertimento che non costituendosi potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall'attore e che sulla base di questi la causa potrà essere decisa nella stessa udienza, e con l'ulteriore avvertimento che la costituzione oltre i citati termini implica le decadenze di cui all'articolo 416».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 064. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attore ha la facoltà di allegare una nota scritta al processo verbale della prima udienza».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 065. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può provvedere analogamente se per la decisione della causa è necessario risolvere una questione di diritto di particolare importanza».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 066. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile è abrogato.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 067. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Titolo esecutivo e pignoramento).

  1. All'articolo 474 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «3-bis) le transazioni sottoscritte dalle parti con l'assistenza degli avvocati se dal Pag. 96contratto risulta in modo espresso e non equivoco la loro volontà di conferirgli tale efficacia»;
   b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Le transazioni di cui al numero 3-bis) del secondo comma costituiscono titolo esecutivo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Ove si tratti di atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, esse costituiscono titolo esecutivo solo ai sensi del numero 3) del secondo comma»;
   c) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al numero 2)» sono inserite le seguenti: «e delle transazioni di cui al numero 3-bis)».

  2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 13 e il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati.
  3. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile, nonché in materia di spese di giustizia e di ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
1. 068. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Procedimento di ingiunzione).

  1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conformità degli estratti delle scritture contabili rispetto all'originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista».
  2. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venti».
  3. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 644. – (Mancata notificazione del decreto). – Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma».

  4. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto».
  5. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: «nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «nei modi e nei termini stabiliti».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 069. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 97

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conformità degli estratti delle scritture contabili rispetto all'originale può risultare anche da una dichiarazione di autenticità rilasciata dal dottore commercialista».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 070. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, la parola: «quaranta» sostituita dalla seguente: «venti».
1. 071. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente :

Art. 2.

  1. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 644. – (Mancata notificazione del decreto). – Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere; in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 072. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nella citazione l'opponente può omettere l'indicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4); in tale caso, entro i venti giorni successivi alla notificazione della citazione, a pena di nullità, deve depositare nel fascicolo d'ufficio un atto contenente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui l'opposizione si fonda. Lo stesso giorno il cancelliere trasmette a mezzo di posta elettronica certificata copia dell'atto al procuratore dell'opposto».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 073. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: «nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «nei modi e nei termini stabiliti».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al codice di procedura civile.
1. 074. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 648 I comma del codice di procedura civile, dopo le parole: «vizi procedurali», sono inserite le parole: «non manifestamente infondati».
1. 075. Bazoli, Ermini, Iori.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: «disposizioni per l'attuazione», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 70-ter è abrogato;
   b) al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause»;
   c) il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato;
   d) al primo comma dell'articolo 103, la parola: «almeno» è sostituita dalle seguenti: «nel termine perentorio non inferiore a»;
   e) all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 076. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'articolo 70-ter è abrogato.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 077. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al primo comma dell'articolo 81 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con indicazione del giorno e dell'ora in modo da evitare sovrapposizioni tra diverse cause».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 078. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il terzo comma dell'articolo 84 è abrogato.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente Pag. 99periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 079. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al primo comma dell'articolo 103, la parola: «almeno» è sostituita dalle seguenti: «nel termine perentorio non inferiore a».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 080. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, all'articolo 119 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'attestazione di cui all'articolo 281-sexies del codice vale quale comunicazione della pubblicazione della sentenza».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. 081. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Rito del lavoro).

  1. I commi da 47 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.
1. 082. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Saggio degli interessi).

  1. All'articolo 1284 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «Dal momento della proposizione della domanda giudiziale, della domanda arbitrale e dell'istanza di mediazione, il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
   b) il quinto comma è abrogato.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.
1. 083. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 100

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «redigono un» è inserita la seguente: «nuovo»;
   b) al comma 1, dopo le parole: «tributari pendenti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e di risultati conseguiti»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «con il» è inserita la seguente: «programma»;
   d) al comma 1, lettera a), le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio successivo con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni»;
   e) al comma 2, le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «con i programmi redatti negli anni precedenti»;
   f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3 Il programma di cui al comma 1 viene adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
  3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari;
   g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultra-biennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno i cui soggetti interessati siano ancora in vita.
1. 084. Ferranti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 il comma 2 è abrogato.
  2. All'articolo 7-bis del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il comma 2-bis è abrogato.
1. 085. Ferranti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Termini fiscali).

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive Pag. 101modificazioni, le parole: «dal 1 al 31 agosto di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 6 gennaio, dal 1 al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno,».

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di rito del lavoro.
1. 086. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 34, del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 è eliminata la parola: «disponibili»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Qualora il potere di nomina di tutti gli arbitri non sia conferito a soggetto estraneo alla società si applicano le disposizioni in materia di arbitrato del codice di procedura civile. I poteri di nomina del Presidente del Tribunale previsti dal codice di procedura civile spettano al Presidente del Tribunale delle Imprese competente.»
1. 087. Bazoli, Iori.

  Dopo l'articolo, è introdotto il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 6 della legge 10 novembre 2014 n. 162 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al presidente del Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al presidente del Tribunale competente, il quale, quando ritiene che raccordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponda all'interesse dei figli, il presidente del Tribunale fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
1. 088. Bazoli, Iori.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito Pag. 102della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita.

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:
    a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
    b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
    c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
    d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
   b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;
   c) al comma 5, le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
  4. I commi 4, lettera d), e 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
1. 089. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

  1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge»;
   b) l'articolo 3 è abrogato.

Pag. 103

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
1. 090. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

  1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni.
1. 091. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Sanzioni a carico delle parti e pagamento del contributo unificato).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis dell'articolo 13 è abrogato;
   b) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o per la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale della metà del contributo unificato. La restante parte è posta a carico del soccombente con la sentenza che definisce il giudizio».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.
1. 098. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Modifica del contributo unificato).

  1. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 1-ter è abrogato.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Misure in materia di contributo unificato,.
1. 092. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Esonero da spese e tasse per il recupero di crediti per i liberi professionisti).

  1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 e successive modificazioni, dopo le parole: «rapporti di pubblico impiego,» sono inserite le seguenti: «gli atti, i documenti e i Pag. 104provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione».
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «assistenza obbligatorie, nonché» sono inserite le seguenti: «per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, e».

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni materia di spese di giustizia.
1. 093. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2.
(Ufficiale giudiziario).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 il comma 2 è abrogato.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
1. 094. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2.

  Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11-bis introdurre il seguente: «articolo 11-ter. – L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi dei provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 bis c.p.c, o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore dei creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155 ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492 bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio Pag. 105dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche Legge 21 gennaio 1994, n. 53».
1. 095. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.
  L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione dei titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento dei perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Modifiche legge 21 gennaio 1994, n. 53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali».
1. 096. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

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ALLEGATO 2

5-06991 Cominardi: Sulla posizione dell'Italia in merito al recepimento della direttiva 2004/80/CE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti – dopo aver richiamato un drammatico fatto di cronaca occorso a Pietro Raccagni, rimasto ucciso a causa delle lesioni subite nel corso di una rapina ed i cui eredi, costituiti parte civile nel processo, sono rimasti non ristorati del danno patito per incapienza degli imputati condannati – sollecitano l'adozione di iniziative normative volte all'adeguamento del sistema giudiziario nazionale all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo per le vittime di reato ed all'istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
  Gli Onorevoli interroganti chiedono, altresì, di illustrare l'attuale posizione dell'Italia in merito ad eventuali procedure di infrazione pendenti in conseguenza del mancato o parziale recepimento della direttiva 2004/80 CE.
  In ordine ai temi posti, deve preliminarmente rilevarsi come le organizzazioni sovranazionali abbiano, già da tempo, rivolto massima attenzione alla figura della vittima di reato. Il primo intervento in tal senso è stato assunto dall'ONU che già nel 1985, nella Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, aveva previsto la necessità di un sistema pubblicistico di risarcimento per le vittime che non potessero essere ristorante da altre fonti.
  Sul piano europeo, attraverso successive decisioni e raccomandazioni si è perseguito l'obiettivo di potenziare ed armonizzare tra gli Stati membri gli strumenti di protezione delle vittime, anche in risposta alla rimozione delle frontiere interne ed alla creazione di uno spazio unico di libera circolazione dei cittadini europei, al fine di garantire efficacemente il diritto di eguaglianza.
  Lo statuto europeo della vittima nel processo penale, delineato dall'insieme di disposizioni assunte nel tempo, ruota – essenzialmente – attorno a tre diversi pilastri:
   il diritto della vittima a partecipare «alla giustizia», quale forma primaria di compensazione simbolica, che si traduce tanto nel prendere parte al processo penale, quanto nell'avvalersi di mezzi alternativi di definizione dei conflitti (in particolare, la mediazione penale);
   il diritto all'indennizzo per il danno subito dal reato;
   il diritto alla protezione della vittima dai rischi di vittimizzazione secondaria.

  L'esigenza di assicurare la più ampia ed efficace tutela della vittima si è ulteriormente arricchita anche sotto il profilo della vincolatività stessa degli strumenti di armonizzazione utilizzati: gli iniziali testi di soft law (risoluzioni e raccomandazioni) si sono, difatti, via via trasformati in testi di hard law (decisioni quadro e direttive). Un passo ulteriore in tal senso è stato poi segnato dal Trattato di Lisbona, che ha annoverato i diritti delle vittime della criminalità tra le materie nelle quali il Parlamento ed il Consiglio possono adottare direttive di armonizzazione penale.
  In tale prospettiva, la direttiva comunitaria 2004/80/CE del 29 aprile 2004, Pag. 107citata dagli interroganti, si propone il duplice obiettivo di stabilire prescrizioni minime per il risarcimento alle vittime di reato e di istituire meccanismi di cooperazione tra Stati al fine di facilitare l'accesso alla tutela risarcitoria nelle situazioni transfrontaliere.
  A tal fine, dunque, la direttiva ha imposto agli Stati membri dell'Unione europea, a far data dal 1o luglio 2005, di apprestare una tutela risarcitoria-indennitaria «equa ed adeguata», di carattere sussidiario (in assenza di altre fonti di riparazione), a beneficio delle vittime (cittadini europei residenti o in transito) o loro prossimi congiunti, anche in assenza di una sentenza penale di condanna ed in ragione di esigenze fortemente avvertite di sicurezza, libertà di circolazione, equità e solidarietà sociale.
  L'articolo 12, in particolare, impone agli Stati membri di dotarsi di normative nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Il paragrafo 2 statuisce, più specificamente, che «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
  Il legislatore italiano ha recepito tale direttiva nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 che, tuttavia, ha previsto un indennizzo a carico dello Stato solo in favore delle vittime di particolari categorie di reato contemplate da una serie di leggi speciali. Tra le altre, si menziona quelle per le vittime di mafia e terrorismo, di criminalità organizzata, di richieste estorsive e di usura, di delitti commessi in occasione di missioni internazionali, nonché in favore delle vittime, militari e civili, di attentati terroristici all'estero.
  Il carattere frammentario della legislazione ha comportato che le vittime di alcune categorie di reati rimanessero senza ristoro e tale lacuna normativa ha determinato, conseguentemente, l'intervento della Commissione Europea, che ha richiesto l'estensione del sistema nazionale d'indennizzo in relazione a qualunque fattispecie di reato qualificabile, ai sensi dell'ordinamento interno, come intenzionale e violento, aprendo, pertanto, una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per l'incompleto recepimento dell'articolo 12 paragrafo 2 della Direttiva 2004/80/CE.
  Per colmare tale difetto di tutela è stata, pertanto, avviata dai Ministri della Giustizia e dell'Interno una concertazione volta alla stesura di un articolato normativo per l'introduzione di disposizioni a carattere generale, finalizzate proprio al superamento delle criticità evidenziate.
  A questo riguardo, sono stato delegato a partecipare all'ultima riunione del Comitato Interministeriale Affari Esteri (C.I.A.E.), svoltasi presso la Presidenza del Consiglio il 14 dicembre: in tale occasione ho potuto riscontrare che vi è piena sintonia tra Ministero della Giustizia e Ministero Interno quanto alla possibilità che il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive ed usura» venga esteso anche in favore delle vittime di reati di tipo diverso da quelli da ultimo indicati, assecondando le indicazioni della normativa comunitaria quanto all'estensione dell'ambito applicativo della tutela risarcitoria a tutte le vittime di reati intenzionali violenti.
  Emerge chiaramente, pertanto, l'attenzione, e lo sforzo concreto, che l'Esecutivo, e per esso il Ministero della Giustizia, hanno riservato al tema del risarcimento per le vittime di reato, in ossequio all'esigenza di favorire un pieno allineamento del diritto interno a quello comunitario.
  Quanto al meccanismo di funzionamento del sistema, ovvero a quella parte della direttiva 2004/80/CE con cui si intende introdurre meccanismi idonei a facilitare la cooperazione tra diversi Stati, ritenuti idonei a facilitare l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, preme sottolineare che in parte qua la direttiva risulta puntualmente trasposta ed attuata nell'ordinamento interno, così come riconosciuto anche dalla stessa Commissione UE.Pag. 108
  Sotto tale profilo, infatti, già il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, come accennato, aveva correttamente trasposto il principio, prevedendo che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del luogo in cui risiede il richiedente sia l'autorità di assistenza nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel territorio di altro Stato membro e il richiedente sia stabilmente residente in Italia. Nei casi, invece, in cui la vittima sia stabilmente residente in altro Stato membro dell'Unione Europea e il reato sia stato commesso in territorio italiano, l'articolo 2 del decreto in esame prevede che l'avente diritto potrà inoltrare la domanda all'autorità di assistenza dello Stato in cui risiede stabilmente, che la trasmetterà alla competente autorità di decisione italiana.
  Il Ministero della Giustizia (e, in particolare, la Direzione Generale della Giustizia Civile) è il punto di contatto centrale chiamato a fornire le informazioni alla Commissione europea per la successiva diffusione via internet, a promuovere lo scambio di informazioni tra le autorità di assistenza e di decisione degli Stati membri, a fornire assistenza e a cercare soluzioni in relazione a difficoltà che possano insorgere nella concreta applicazione della direttiva.
  Per mera completezza, si intende richiamare l'attenzione, infine, sull'entrata in vigore del recente decreto legislativo 212 del 2015 attraverso il quale vengono introdotte norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime: analogamente a quanto riferito in tema di indennizzo per le vittime, il decreto legislativo citato muove dall'intento di potenziare il complesso delle facoltà e dei diritti da riconoscere al soggetto leso per consentire di utilizzare al meglio tutti gli strumenti a sua tutela predisposti dall'ordinamento.
  Si coglie l'occasione per rappresentare l'attenzione con cui questo Ministero sta seguendo l'iter di approvazione del cosiddetto «Codice rosa», con il quale si prevede l'estensione a livello nazionale del modello di coordinamento tra pronto soccorsi, prefetture e polizia per i reati violenti contro donne minori e altre categorie a rischio, come anziani e omosessuali, già adottato con successo dalla regione Toscana e riconosciuto come buona pratica a livello nazionale.