CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Atto n. 229.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   osservato che il provvedimento è diretto a dare attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
   osservato che la predetta decisione quadro ha introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale, superando il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituito con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale;
   rilevato che il termine di recepimento della decisione quadro era stabilito al 2 agosto 2005 e che, quindi, la Commissione europea potrebbe teoricamente avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia qualora persistesse il ritardo nell'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI;
   condivisa, pertanto, la scelta del Governo di dare attuazione contestualmente a diversi atti europei, tra i quali quello in esame, il cui termine di recepimento è scaduto;
   auspicata l'attuazione in tempi celeri degli atti europei di cooperazione giudiziaria, trattandosi oramai di uno strumento fondamentale in materia di giustizia penale e civile;
   richiamato a tale proposito il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, con il quale, nell'ambito dell'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove di dimensione transfrontaliera basato sul principio del riconoscimento reciproco, è chiesta la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto;
   ritenuto quindi che si debba procedere quanto prima al recepimento della nuova direttiva 2014/41/UE, il cui termine scade il 22 maggio 2017 in base alla delega contenuta nella recente legge di delegazione europea 2014, che si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d'indagine (OEI), che, eliminando la condizione legata alla verifica della doppia incriminabilità, deve essere emesso affinché nello Stato di esecuzione siano compiuti uno o più atti di indagine specifici sia ai fini della ricerca delle prove che per l'acquisizione di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione;
   osservato che, in caso di assistenza giudiziaria attiva (l'autorità giudiziaria italiana formula la richiesta di assistenza all'estero), l'articolo 12 dello schema di Pag. 48decreto prevede espressamente che il certificato da trasmettere all'autorità straniera sia «tradotto in lingua italiana», mentre sembrerebbe il certificato debba essere «tradotto dall'italiano» nella lingua dello Stato membro di esecuzione (conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, par. 2, della decisione quadro),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
all'articolo 12, comma 1, le parole «tradotto in lingua italiana» siano sostituite dalle seguenti «tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione».

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3481 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che l'articolo 1, comma 6, dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge;
   preso atto che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA;
   rilevato inoltre che in esecuzione a quanto sopra disposto, in relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero di responsabilità previsto in ambito penale ed amministrativo dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, secondo cui l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, da un lato, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6, D.Lgs. n. 231/2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica e, dall'altro, comporta che le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
   ritenuto che l'estensione dell'esonero di responsabilità in ambito civile è conseguente all'esonero di responsabilità in ambito penale ed amministrativo, che, come evidenziato dal parere espresso dalla Commissione Giustizia il 24 febbraio 2015 sul disegno di legge C. 2849, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità dei soggetti ivi specificamente richiamati in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge dal quale non può derivare alcun tipo di responsabilità nei confronti di chi ha posto in essere tali condotte,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.