CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 19 dicembre 2015
566.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (C. 3495, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3495 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 185/2015: Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa»;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni eterogenee, ma prevalentemente riconducibili alla materia del «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
   sottolineato che l'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, finalizzato con priorità alla mobilità, al decoro urbano e alla riqualificazione delle periferie, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;
   evidenziato, al riguardo, che appare opportuno valutare di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari di cui al citato articolo 6, comma 1;
   tenuto conto, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, che al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge è prevista una disposizione volta a modificare il termine per l'esercizio della delega legislativa per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89 del 2014) e a disporre che il suddetto termine possa essere prolungato qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, o successivamente, nonché a modificare il termine per l'esercizio della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato, conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2014;
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 ha affermato che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori; ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;Pag. 11
   evidenziato che il comma 4-bis dell'articolo 7 reca una novella all'articolo 1, comma 5, della legge delega per la revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), aggiungendo, dopo la previsione per cui il Governo può adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1, la previsione in base alla quale una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione – di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) – deve essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1o luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
   richiamato, in proposito, il limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»;
   ricordato, inoltre, che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella citata sentenza n. 237 del 2013, « l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge «;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguente condizione:
   valuti la Commissione di merito la disposizione di delega di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 alla luce di quanto previsto dalla legge 400 del 1988 e dalla giurisprudenza costituzionale ricordata in premessa;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento dell'ente territoriale Roma capitale nella gestione del Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari previsti dalla medesima disposizione.