CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;
   preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;
   condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, considerato la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 67 del 2014), per quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale del depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;
   rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 c.p. e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;
   condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenalizzata Pag. 61mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;
   osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il R.D. n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal c.d. taglia leggi del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;
   rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, dell'autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività dalla quale è derivato l'illecito nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;
   considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude che per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;
   rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1) e che per garantire il principio del favor rei, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 c.p.;
   ritenuto che in relazione a questa ultima previsione si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato:

  e con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo Pag. 62illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso.
   b) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta.

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ALLEGATO 2

Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   rilevato che:
    il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;
    l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali gli articoli 485 (Falsità in scrittura privata),. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato),. 594 (Ingiuria), 627 (Sottrazione di cose comuni), 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione parziale della delega, non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE