CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. (Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo ed abb., recante, recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;
   evidenziato che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che colui che denuncia in buona fede al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misura comunque discriminatoria che abbia effetto sulle condizioni di lavoro;
   rilevato, al riguardo, che l'ambito della segnalazione risulta più ampio e generico rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che si riferisce esclusivamente a «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza» il dipendente pubblico;
   sottolineato che la disciplina recata dal provvedimento si applica alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede e che, ai fini della relativa applicazione, l'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 2, prevede l'estensione della norma, tra gli altri, ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto in cui, pur nel silenzio della disposizione, sembra potersi ritenere debba essere parte, in ogni caso, la Pubblica amministrazione;
   preso atto che l'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 7, e l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, lettera d), sanciscono una clausola di esclusione delle tutele previste dal provvedimento, secondo cui le stesse non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
   ricordato che una disposizione di analoga finalità è contenuta nel vigente articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale, tuttavia, la clausola di esclusione delle garanzie opera in caso di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;
   rilevato che l'esclusione delle garanzie previste per chi segnali illeciti, a seguito di sua condanna di primo grado per taluni reati, potrebbe essere valutata alla Pag. 24luce della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva ex articolo 27, secondo comma, della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare meglio la condotta di abuso che, ai sensi del nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere oggetto di segnalazione;
   b) valutino le Commissioni di merito le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso Art. 54-bis, comma 7, e all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-bis, lettera d), alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza ex articolo 27, secondo comma, della Costituzione.