CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-07015 L'Abbate: Sulla gestione finanziaria del settore ippico

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il rendiconto finale dell'ex ASSI riportava, al 31 dicembre 2012, residui attivi per circa 86 milioni di euro per quote di prelievo non incassate e residui attivi per circa 31 milioni di euro per minimi garantiti. Alla medesima data, i crediti da risarcimento del danno compensati dai concessionari con le somme destinate all'UNIRE per minimi garantiti e prelievi ammontavano a circa 66 milioni di euro.
  Come è noto a seguito della riorganizzazione i flussi in entrata vengono gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è emerso in tale contesto che l'intero importo dei residui attivi dell'ex ASSI potrebbe equivalere al debito maturato verso i concessionari a titolo risarcitorio.
  Riguardo al patrimonio immobiliare dell'ASSI al momento della sua soppressione preciso che, dallo stato patrimoniale dell'anno 2012, risultavano iscritti beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro che, con il trasferimento delle risorse dell'ex ASSI al Ministero, sono stati acquisiti ipso iure al Demanio dello Stato.
  Per quanto concerne l'esito delle vicende con l'Agenzia delle Entrate per le partite inerenti il rimborso dei crediti IVA maturati dall'UNIRE per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005 preciso che, per il 2003 e il 2004, sono stati incassati circa 2,7 milioni di euro mentre, per il 2005, circa 1,7 milioni. Pertanto, per il 2005 residua un credito di euro 12.456.089 (per quota capitale) e di euro 1.280.779,80 (per interessi).
  Tali importi saranno destinati al pagamento dei premi del mese di novembre 2015 e di altri residui passivi. L'incasso delle restanti somme è condizionato alla disponibilità di fondi da parte dell'Agente della riscossione (Equitalia Sud).
  Preciso inoltre che, dopo aver definito in via transitoria i rapporti con le Società di corse per l'anno 2015, abbiamo già illustrato alle pertinenti Associazioni rappresentative un modello per la definizione del ruolo degli ippodromi che costituirà la base per il sistema di finanziamento a partire dall'anno 2016 e che tiene conto di aspetti del modello AHP, non utilizzabile direttamente per la costruzione del sistema di remunerazione.
  Evidenzio, infine, la recente ripresa dei lavori con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revisione dello schema di regolamento delle scommesse messo a punto dall'apposita Commissione nel 2012. I lavori congiunti tra il MIPAAF e l'Agenzia delle Dogane proseguiranno nei prossimi giorni.

Pag. 158

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-07016 Fedriga: Sulle azioni di sostegno al reddito degli allevatori

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo è impegnato da mesi nella tutela del reddito degli allevatori e nel sostegno alla produzione nazionale lattiero casearia. A dimostrazione fattiva di tale priorità abbiamo messo in campo un piano di azioni concrete e urgenti.
  Ricordo, da ultimo, il disegno di legge di stabilità 2016, all'esame del Senato, che prevede l'innalzamento dell'aliquota di compensazione IVA dall'8,8 al 10 per cento per i produttori di latte, con un conseguente significativo risparmio fiscale per le aziende dei settore, nonché la soppressione dell'Irap per le imprese agricole e dell'Imu sui terreni agricoli con importanti benefici per il settore lattiero-caseario.
  Tali misure si aggiungono a quelle già assunte con il decreto-legge n. 51 del 2015 che ha inteso tutelare i produttori, spesso parte debole dei contratti di cessione del latte. Con tale provvedimento abbiamo altresì previsto che i contratti debbano essere scritti e avere la durata minima di un anno, oltre a contenere l'indicazione espressa del prezzo. Con la stessa norma abbiamo consentito la rateizzazione in tre anni delle multe per l'ultima campagna lattiera e ampliato le possibilità di compensazione tra produttori, consentendo di accedere a questo beneficio a 1260 allevatori prima esclusi dalla Legge Zaia.
  È stato peraltro costituito un gruppo di lavoro per la definizione, a livello nazionale, di un sistema di indicizzazione del valore del latte alla stalla, condiviso dagli attori della filiera con il compito di individuare, con l'eventuale supporto tecnico e metodologico di ISMEA, un indicatore sintetico che consenta di identificare in maniera oggettiva i prodotti, i mercati e gli input rappresentativi delle dinamiche del mercato lattiero e idonei a ridurre al minimo la soggettività delle scelte.
  Faccio presente altresì che, nei giorni scorsi, abbiamo trasmesso all'Antitrust le numerose segnalazioni ricevute in merito al rispetto delle norme sui contratti di vendita del latte e sull'applicazione dell'articolo 62, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 51 del 2015.
  Nell'ambito di tale segnalazione, abbiamo anche trasmesso i risultati delle valutazioni dei costi medi di produzione elaborati da Ismea ai sensi del richiamato decreto-legge.
  Mi preme poi evidenziare il piano straordinario di promozione del consumo di latte fresco attraverso campagne informative e attività promozionali, la promozione dell'export dei prodotti lattiero-caseario italiani (i formaggi Dop italiani saranno protagonisti di specifiche azioni nell'ambito del piano straordinario per il Made in Italy, previsto dalla legge di Stabilità 2015) e il sostegno agli impianti per il biometano di aziende zootecniche.
  Al riguardo, preciso che, per stimolare l'integrazione al reddito degli allevatori, il Mipaaf intende sostenere gli investimenti in impianti di biometano per la valorizzazione delle biomasse residuali e dei sottoprodotti della lavorazione agricole.Pag. 159
  Ricordo infine che i fondi europei per l'acquisto di alimenti a sostegno degli indigenti (Fead), saranno utilizzati per l'acquisto di formaggi Dop, con evidente beneficio anche delle produzioni nazionali. Tale strumento che prevede una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro potrà essere ulteriormente rafforzato da eventuali interventi regionali, in particolare delle regioni di maggiore produzione come la Lombardia. Resta fermo l'impegno del Ministero a favorire anche la prosecuzione del dialogo tra le componenti della filiera, affinché si arrivi ad un accordo che vada a vantaggio dell'intero sistema lattiero e che tenga in considerazione le legittime aspettative degli allevatori.

Pag. 160

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07017 Zaccagnini: Sull'emanazione delle linee di indirizzo al CREA per la ricerca sulle fitopatie non endemiche

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo alle iniziative poste in essere dal Governo al fine di sviluppare la ricerca sulle fitopatie non endemiche, evidenzio che con un'apposita Convenzione stipulata tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il CREA sono state identificate le attività prioritarie da sviluppare nell'ambito di ogni progetto annuale.
  In tale contesto, il Ministero ha finanziato per 500.000 euro il Progetto AS.PRO.PI – azioni a supporto della protezione delle piante, recante una linea specifica sugli «Approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi emergenti indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale».
  In questa parte della ricerca saranno sviluppati studi specifici sugli organismi nocivi emergenti, al fine di chiarire ogni aspetto legato alla identificazione degli organismi stessi, al loro comportamento epidemiologico e alle loro dinamiche di diffusione.
  Faccio altresì presente che, nel corso della riunione del Servizio Fitosanitario tenutasi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 28 settembre scorso, il CREA ha dato piena disponibilità a collaborare con i Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti nell'emergenza fitosanitaria Halyomorpha halys, fornendo al riguardo anche il supporto agli uffici regionali.
  I risultati e i report scientifici prodotti dal CREA, nonché le singole esperienze scientifiche, saranno condivisi nell'ambito del Comitato stesso, resi disponibili ai Servizi Fitosanitari Regionali su supporto informatico e contribuiranno alla elaborazione delle misure fitosanitarie da adottare.
  Evidenzio, infine, che il 23 ottobre scorso, presso la sede del Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna, è stato convenuto che il CREA, insieme al Servizio Fitosanitario Regionale, coordinasse la realizzazione di un Piano di monitoraggio nazionale della diffusione di Halyomorpha halys.
  In tale occasione, il CREA ha offerto la propria disponibilità a testare le possibilità di contenimento delle popolazioni del litofago alieno mediante l'impiego di un antagonista naturale indigeno già in allevamento e oggetto di ricerche comportamentali ed ecologiche presso le strutture CREA di Firenze.

Pag. 161

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-07018 Catanoso: Sul sostegno e la tutela del settore olivicolo oleario nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa vorrei ricordare che proprio lunedì al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea, in tema di accordi commerciali con l'estero, il Ministro Martina ha ribadito la necessità di tutelare i nostri prodotti, facendo specifico riferimento ai recenti casi riguardanti l'olio d'oliva con la Tunisia o il riso con i Paesi Eba.
  Venendo al caso in oggetto, ricordo che, al fine di alleviare le difficoltà economiche della Tunisia dopo gli attentati terroristici dello scorso giugno, l'Unione europea ha evidenziato la necessità di assistere detto Paese nella transizione politica ed economica, in modo concreto e mirato, con interventi che possano mostrarsi efficaci in tempi brevi.
  La Commissione europea ha quindi proposto, per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione, un contingente tariffario senza dazio, temporaneo e unilaterale di 35.000 tonnellate l'anno per due anni, fino al 31 dicembre 2017. Rilevo peraltro che le 35.000 tonnellate di olio sono relative all'intera Unione.
   Pur tenendo presente la particolare situazione politica che sta vivendo la Tunisia nonché il quadro politico in cui si inserisce la proposta della Commissione europea, nelle sedi competenti abbiamo più volte rappresentato la necessità di non penalizzare i prodotti italiani durante i negoziati di politica economica e commerciale.
  Per quanto riguarda le importazioni dal Marocco, evidenzio che l'accordo, in vigore dal 2012, ha concesso alcune liberalizzazioni ai prodotti marocchini, in particolare, a quelli ortofrutticoli e all'olio di oliva. Nel corso di questi primi tre anni di applicazione dell'accordo le importazioni di olio di oliva si sono attestate su quantitativi trascurabili. Nel primo semestre del 2015, sebbene sia stato registrato un incremento delle importazioni dal Marocco, le stesse rimangono estremamente limitate e tali da non determinare distorsioni sul mercato nazionale.
  Faccio infine presente che tutti i prodotti che hanno accesso al mercato europeo devono rispettare i requisiti di sicurezza e salubrità per il consumatore previsti dalla normativa europea e italiana.

Pag. 162

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-07019 Mongiello: Sulla realizzazione del piano olivicolo nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

  La tutela del settore olivicolo è una delle priorità su cui il Governo è concentrato fin dall'inizio del suo mandato, tanto sul fronte dei controlli, quando su quello dell'organizzazione e del rilancio della filiera. In premessa lasciatemi ricordare l'impegno che proprio il Ministero ha messo affinché fosse raggiunto un accordo storico nella filiera come quello dei giorni scorsi, che potrà contribuire alla valorizzazione dell'olio di qualità italiano. Con lo stesso obiettivo il Ministero ha predisposto il nuovo Piano olivicolo nazionale e lo schema di decreto interministeriale, attuativo dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sul quale si sta lavorando di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza Stato Regioni.
  Lo schema di decreto in parola definisce, tra l'altro, la ripartizione delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli obiettivi prefissati e puntualmente richiamati dall'onorevole interrogante, la tipologia dei beneficiari e gli indicatori di attuazione delle specifiche misure.
  Al fine di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche in relazione agli specifici fabbisogni degli operatori della filiera, abbiamo provveduto altresì a redigere un documento programmatico nel quale sono stati individuati analiticamente gli interventi da attuare con le risorse del Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, di cui al citato articolo 4.
  Per ciò che concerne l'utilizzo delle risorse già assegnate per il corrente anno 2015, pari a 4 milioni di euro, preciso che, appena il decreto sarà adottato, il Ministero procederà, in tempi brevissimi, ad erogare le dovute somme ai beneficiari.
  In ogni caso, desidero rassicurare l'onorevole interrogante che, trattandosi di fondi in conto capitale, nell'ipotesi di mancato impegno per l'anno 2015, essi potranno essere riportati come residui nell'anno successivo, conformemente alle procedure previste dalla legislazione contabile.

Pag. 163

ALLEGATO 6

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi)

ORDINI DEL GIORNO

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   preso atto tuttavia che, con riferimento alla determinazione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, essi risultano già determinati dall'Istituto superiore di sanità sin dal 2008, nel parere n. 66527/CNQARA/Allegato 1, e che però non sono mai stati ufficialmente riportati nei documenti ufficiali, neppure nella circolare del Ministero della salute del 22 maggio 2009, avente ad oggetto soltanto i prodotti a base di semi di canapa;
   premesso che il citato parere contiene elementi e riferimenti a vari studi condotti in materia da altri Paesi e chiarisce che, in presenza di valori di THC nei limiti da esso stabiliti, da un punto di vista strettamente farmacologico essi non sono ritenuti idonei a provocare effetti stupefacenti e o psicotropi,

impegna il Governo:

nella definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in parola, ad ufficializzare i valori stabiliti dall'Istituto superiore di sanità nel parere 66527/CNQARA/Allegato 1 emesso in risposta al foglio n. 18652-P del 12 dicembre 2007.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/1Benedetti.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale;
   considerato che alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di THC ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis;

impegna il Governo:

ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate Pag. 164per scopo floreale o erboristico anche alla luce della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 che all'articolo 28 comma 2 stabilisce una chiara e netta distinzione tra piante da droga e non da droga.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/2Lupo.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   considerato che la canapa rappresenta una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
   premesso che, come noto, uno degli obiettivi perseguiti dalla PAC 2014-2020 è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di «inverdimento» dei pagamenti diretti attraverso l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente,

impegna il Governo:

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie affinché, anche in considerazione della prossima revisione di medio termine della PAC, la coltivazione della canapa possa beneficiare della componente di «inverdimento» senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/3Gagnarli.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   ritenuto di fondamentale importanza sostenere la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (cannabis sativa) in considerazione della sua elevata produttività e resistenza ai parassiti e pertanto coltura funzionale alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura;
   valutate con favore le norme volte a semplificare la coltivazione di canapa di cui all'articolo 2;
   preso atto tuttavia che nel sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al link «politiche nazionali/filiere», non è presente la voce Canapa che invece è menzionata in altre pagine del sito ma in documenti risalenti all'anno 2012,

impegna il Governo:

ad inserire la voce «canapa» al link politiche nazionali/filiere del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con tutte le novità normative e tecniche introdotte dal presente provvedimento anche al fine di informare i cittadini, oltre che gli operatori del settore, sulle iniziative di rilancio e promozione della canapa.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/4Massimiliano Bernini.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente Pag. 165suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale;
   considerato che alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di THC ammesso nella coltivazione, le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis,

impegna il Governo

a modificare la Legge 6 gennaio 1931 n. 99 «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali» e «Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della legge 6 Gennaio 1931», di cui il regio decreto 26 Maggio 1932 n. 772, al fine di inserire la Cannabis sativa sia inserita nel suddetto elenco.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/5Parentela.

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento ha l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, in quanto coltura che contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità;
    le innumerevoli peculiarità della canapa ne fanno un materiale ideale nell'era della green economy, una sorta di oro verde, una pianta magica per la versatilità che la rende unica: cresce con poca acqua, aiuta il terreno a recuperare fertilità, non ha bisogno di grande uso di pesticidi, contribuisce alla cattura dell'anidride carbonica, contiene sostanze con potenzialità terapeutiche;
    inoltre, la canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche;
    questa coltura è stata messa al bando dopo un lungo e glorioso periodo di secoli in cui è stata in auge, e ha subito un declino improvviso ed apparentemente irreversibile, nel nostro Paese, verso la fine degli anni Cinquanta, nonostante fino agli inizi del Novecento l'Italia fosse la seconda produttrice mondiale di canapa dopo la Russia ma la prima per qualità e selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese);
    alla base della sua decadenza come coltura c’è stata in primo luogo l'aggressiva campagna delle multinazionali del petrolio che sono riuscite a spazzar via ogni materiale concorrente con la giustificazione del minor costo e della modernità dei prodotti derivati dal petrolio;
    sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis;
    la coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative;
    l'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa determina oggi un pesante gap tecnologico rispetto agli altri paesi produttori sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia Pag. 166per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione;
    è necessario, quindi, colmare quel gap in pochi anni per riprendere la coltivazione della canapa in modo diffuso ricreando una filiera produttiva che potrà rivelarsi decisiva dal punto di vista economico ed ambientale, sostenendo gli agricoltori e gli imprenditori che vogliono investire in questo settore;
    la nuova normativa si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti;
    l'esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali o erboristici, e quindi commerciali, escludendone l'utilizzo dall'applicazione della normativa sui medicinali;
   a valutare l'opportunità di ridefinire i limiti ammessi di tetraidrocannabinolo (THC) nelle varietà industriali coltivate, prendendo in considerazione i limiti definiti negli altri Paesi produttori o attivando un ambito di ricerca che porti all'individuazione dei valori da prendere a riferimento come limiti ammissibili, allo scopo di garantire l'interesse e la salute degli agricoltori e dei consumatori;
   ad armonizzare i controlli da parte dei soggetti attualmente incaricati anche mediante l'individuazione di un soggetto unico in capo al quale siano attribuite tutte le specifiche competenze;
   a costituire un tavolo per la filiera della canapa rappresentativo di tutti i soggetti del settore canapicolo, allo scopo di sviluppare la ricerca e la sperimentazione e con l'obiettivo di risolvere le problematiche del settore;
   a coinvolgere, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, le Regioni per la determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dal provvedimento in commento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/6Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Venittelli, Zanin.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   preso atto che la mancata previsione, dai prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale, di fatto esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in titolo, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad escludere dalla normativa sui medicinali le infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale anche alla luce della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 che all'articolo 28 comma 2 stabilisce una chiara e netta distinzione tra piante da droga e non da droga.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/2. (Nuova formulazione) Lupo.

Pag. 167

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   valutato che le misure introdotte a sostegno della coltivazione e della filiera della canapa costituiscono il quadro normativo indispensabile allo sviluppo di tale coltura;
   considerato che la canapa rappresenta una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
   premesso che, come è noto, uno degli obiettivi perseguiti dalla PAC 2014-2020 è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di inverdimento dei pagamenti diretti attraverso l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative presso le competenti sedi europee affinché la normativa comunitaria sia modificata consentendo anche alla coltivazione della canapa di beneficiare della componente di «inverdimento» senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/3. (Nuova formulazione) Gagnarli.

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il provvedimento ha l'obiettivo di promuovere la coltivazione della canapa, in quanto coltura che contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità;
    le innumerevoli peculiarità della canapa ne fanno un materiale ideale nell'era della green economy, una sorta di oro verde, una pianta magica per la versatilità che la rende unica: cresce con poca acqua, aiuta il terreno a recuperare fertilità, non ha bisogno di grande uso di pesticidi, contribuisce alla cattura dell'anidride carbonica, contiene sostanze con potenzialità terapeutiche;
    inoltre, la canapa industriale si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche;
    questa coltura è stata messo al bando dopo un lungo e glorioso periodo di secoli in cui è stata in auge, e ha subito un declino improvviso ed apparentemente irreversibile, nel nostro Paese, verso la fine degli anni Cinquanta, nonostante fino agli inizi del Novecento l'Italia fosse la seconda produttrice mondiale di canapa dopo la Russia ma la prima per qualità e selezione delle varietà (la più coltivata era la canavese);
    alla base della sua decadenza come coltura c’è stata in primo luogo l'aggressiva campagna delle multinazionali del petrolio che sono riuscite a spazzar via ogni materiale concorrente con la giustificazione del minor costo e della modernità dei prodotti derivati dal petrolio;
    sia la canapa coltivata per la produzione di fibre, utilizzata per scopi industriali, sia quella utilizzata per la produzione illecita di stupefacenti, appartengono alla stessa specie cannabis sativa. Le due varietà (la seconda sarebbe la cannabis sativa indica) differiscono tra loro per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore, in quella da fibra, di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis; Pag. 168
    la coltivazione della canapa agroindustriale è pertanto soggetta ad una regolamentazione restrittiva, che si basa sulla normativa europea e su due circolari ministeriali applicative;
    l'interruzione di oltre cinquanta anni nella coltivazione e trasformazione della canapa determina oggi un pesante gap tecnologico rispetto agli altri paesi produttori sia nella genetica, settore in cui l'Italia aveva in passato primeggiato, sia per quanto concerne i macchinari agricoli e quelli per la prima trasformazione;
    è necessario, quindi, colmare quel gap in pochi anni per riprendere la coltivazione della canapa in modo diffuso ricreando una filiera produttiva che potrà rivelarsi decisiva dal punto di vista economico ed ambientale, sostenendo gli agricoltori e gli imprenditori che vogliono investire in questo settore;
    la nuova normativa si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti;

    l'esclusione, tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata, delle infiorescenze fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico, estromette dal mercato un settore il cui sviluppo potrebbe avere positive ripercussioni dal punto di vista economico ed occupazionale;

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di consentire l'utilizzo delle infiorescenze fresche e secche per usi floreali, e quindi commerciali, escludendone l'utilizzo dall'applicazione della normativa sui medicinali;
   a valutare la possibilità di considerare le evoluzioni in termini scientifici ai fini di una eventuale revisione dei limiti ammessi di THC per un migliore sviluppo della filiera e nel rispetto della salute del consumatore.
   ad armonizzare i controlli da parte dei soggetti attualmente incaricati anche mediante l'individuazione di un soggetto unico in capo al quale siano attribuite tutte le specifiche competenze;
   a costituire un tavolo per la filiera della canapa rappresentativo di tutti i soggetti del settore canapicolo, allo scopo di sviluppare la ricerca e la sperimentazione e con l'obiettivo di risolvere le problematiche del settore;
   a coinvolgere, nelle modalità previste dalla legislazione vigente, le Regioni per la determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dal provvedimento in commento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.
0/1373-1797-1859-2987/XIII/6. (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Venittelli, Zanin.