CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la proposta di legge C. 3220;
   condivisa l'esigenza di ridurre i costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (c.d. «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica;
   fatto presente che questa esigenza ha avuto già concreta risposta in modifiche apportate alla normativa vigente anche nel corso di questa legislatura e che le misure già vigenti sono riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014) – nonché del relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 – che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14), che regola attualmente la materia;
   ritenuto che il divieto, di cui all'articolo 1, comma 1, per tutte le amministrazioni pubbliche, salvo quelle indicate dal comma 2 (servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime, nonché il divieto, di cui al comma 3, di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2, non tengono conto di esigenze istituzionali, relative anche ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, secondo cui l'autovettura di servizio non rappresenta sicuramente un privilegio;
   rilevato che i commi 4 e 5 nello stabilire le norme sanzionatorie dei predetti divieti non rispondono a principi tecnico-giuridici a causa della loro genericità, in quanto occorrerebbe sia distinguere gli atti amministrativi da quelli privati sia individuare, in relazione alla sanzione disciplinare, i soggetti destinatari nonché il procedimento applicativo della stessa sanzione;
   per quanto di competenza
   esprime

PARERE CONTRARIO